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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/11/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 531/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1 Cristina Bracci ( ed Emanuele Magnani Email_1 ( del Foro di Rimini con domicilio Email_2 eletto presso lo studio del secondo sito a Rimini in via Macanno n. 32
RICORRENTE
CONTRO con Controparte_1 sede in Roma in persona del suo Presidente pro-tempore ; rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli ( t) e Oreste Manzi con domicilio Email_3 eletto in Rimini, Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo
RESISTENTE
MOTIVAZIONE
Il ricorso con il quale ha richiesto l'irripetibilità dell'indebito Parte_1 reclamato dall' con provvedimento n. 54948380440-9 in data 30\09\2024 CP_1 (ricevuto in data 25\10\2024) del valore di euro 4.245,67 sul suo assegno mensile di assistenza per invalidi parziali cat. INVCIV n.044-3201-07652826 motivato con l'indebita percezione nel periodo 01\01\2021-31\12\2023 di un importo superiore a quanto dovuto avendo la stessa percepito in tale periodo la pensione di vecchiaia in regime internazionale cat. VOS n. cert. 004-3201-45190816 il cui reddito annuale per l'anno 2023 pari a euro 7.383,22 era risultato superiore alla soglia di legge pari a euro 5.391,88, è meritevole di integrale accoglimento.
Risultano infatti circostanze documentali e pacifiche che :
− il recupero dell'indebito pari ad € 4.245,67 disposto dall' riguardi le rate CP_1 indebitamente riscosse da nel periodo 01\01\2021-31\12\2023 Parte_1 sull'assegno mensile di assistenza per invalidi parziali cat. INVCIV n.044-3201- 07652826 in conseguenza del reddito derivante dalla percezione della pensione di vecchiaia in regime internazionale cat. VOS n. cert. 004-3201-45190816;
− il superamento della soglia prevista ex lege per godere della pensione per gli invalidi parziali è seguito all'accoglimento della domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia , pensione che è stata liquidata in data 20 maggio 2024 con i relativi arretrati;
− abbia sempre puntualmente ottemperato all'obbligo di dichiarare Parte_1 annualmente all' i propri redditi rilevanti sulle prestazioni collegate al CP_1 reddito erogate dall'Istituto ;
− l' abbia contestato per la prima volta a il superamento dei CP_1 Parte_1 requisiti reddituali solo con nota n. 54948380440-9 in data 30\09\2024 ricevuta dalla ricorrente in data 25\10\2024 .
Va allora qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, sia ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Cass. Sez. L. n. 28771 del 09/11/2018 (Rv. 651691 - 01) : “ L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito ”.
Cass. Sez. L. n. 26036 del 15/10/2019 (Rv. 655396 - 01) : “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato ”.
Cass. Sez. VI .L Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 (Rv. 658116 - 01) : “ In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito) ”. CP_ Nel caso di specie il recupero dell'indebito pari ad € 4.245,67 disposto dall' riguarda le rate di assegno mensile di assistenza per invalidi parziali cat. INVCIV n.044-3201-07652826 riscosse da nel periodo Parte_1 01\01\2021-31\12\2023 così quantificate a seguito di un ricalcolo effettuato dall' , il primo provvedimento dell' che ha accertato e comunicato il CP_1 CP_1 debito è quello datato 30\09\2024 ricevuto dalla ricorrente in data 25\10\2024 e l' nei suoi atti non ha dedotto che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a CP_1 tale condizione .
Consegue l'illegittimità della richiesta di indebito presentata dall' . CP_1
Le spese del giudizio , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
P.Q.M
visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 19\05\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Accertata l'irripetibilità dell'indebito pari ad € 4.245,67 richiesto dall' CP_1 con provvedimento n. 54948380440-9 in data 30\09\2024 (ricevuto in data 25\10\2024) maturato nel periodo 01\01\2021-31\12\2023 sull'assegno mensile di assistenza per invalidi parziali cat. INVCIV n.044-3201-07652826 , dichiara che nulla è tenuta a corrispondere a tale titolo al suddetto ente Parte_1 previdenziale .
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte opponente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.695,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini all'udienza pubblica del giorno 27\11\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'