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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/07/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1935 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA
- difeso e rappresentato dall'avv. BARCARIOL Parte_1
GABRIELLA E
- difeso e rappresentato dall'avv. BARCARIOL Controparte_1
GABRIELLA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 06/06/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 12/08/2000 avevano contratto matrimonio in Taranto;
l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 10/07/2025, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e dell'accordo depositato per la predetta udienza che prevede un trasferimento di bene immobile ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e dell'accordo depositato, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...], uniti in
[...] matrimonio in Taranto il 12/08/2000 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di Taranto dell'anno 2000, parte II, serie A, numero 112; 2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1 indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto.
Spese integralmente compensate Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 11/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1935 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA
- difeso e rappresentato dall'avv. BARCARIOL Parte_1
GABRIELLA E
- difeso e rappresentato dall'avv. BARCARIOL Controparte_1
GABRIELLA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 06/06/2025 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 12/08/2000 avevano contratto matrimonio in Taranto;
l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del 10/07/2025, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e dell'accordo depositato per la predetta udienza che prevede un trasferimento di bene immobile ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e dell'accordo depositato, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...], uniti in
[...] matrimonio in Taranto il 12/08/2000 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di Taranto dell'anno 2000, parte II, serie A, numero 112; 2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1 indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto.
Spese integralmente compensate Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 11/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi