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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5550 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato ConIGliere rel.
dott.ssa Maria Aversano ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6567/2021, cui è stata riunita la causa rubricata al n. 6589/2021 r.g., pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Mancini Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti appellante nel giudizio 6567/2021
appellata nel giudizio 6589/2021
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Agostina CP_1 C.F._2
LL in forza di delega in atti
1 appellata nel giudizio 6567/21
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Flati Parte_2 C.F._3
in forza di delega in atti appellata nel giudizio 6567/2021 R.G.
appellante nel giudizio 6589/2021 R.G.
E
, in persona del Curatore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Mattarelli per delega in atti, giusta autorizzazione del
Giudice delegato in data 6.12.2021
appellato e appellante incidentale condizionato nel giudizio 6567/21 R.G.
appellato e appellante incidentale condizionato nel giudizio 6589/21 R.G.
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Strafaci CP_3 C.F._4
in virtù di procura in atti appellato e appellante incidentale nel giudizio 6567/21 R.G.
E
, , e Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
contumaci
[...]
appellati
Oggetto: appelli riuniti avverso la sentenza n. 948/21, emessa dal Tribunale di Latina in data 5 maggio 2021.
CONCLUSIONI
2 Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis rejectis, in riforma della Parte_1
sentenza del Tribunale di Latina, in composizione collegiale, n. 948 pubblicata il 5 maggio 2021, accogliere il presente gravame per tutti i motivi argomentati, e per l'effetto rigettare totalmente le pretese avanzate dalla
, in quanto infondate in fatto ed in diritto Parte_3
e dunque accertare che:
- nessuna responsabilità sussiste in capo alla IG.ra , rigettando per l'effetto la richiesta di condanna Parte_1
al risarcimento del danno nella complessiva somma di € 780.468,99 e/o la diversa maggiore o minore somma accertata e dunque, disporre, per l'effetto, ogni provvedimento anche in ordine alla eventuale restituzione degli importi versati alla Curatela Fallimentare in eccedenza nel corso del giudizio di primo grado;
- l'insussistenza dei presupposti previsti per l'azione revocatoria, in ordine agli atti di compravendita effettuati dalla IG.ra e per l'effetto confermare la piena efficacia e validità dei seguenti atti di compravendita: Parte_1
a) contratto per Notar del 22.06.09 dell'immobile sito in AC censito al F. 109, p.lla 217 sub 3 Per_1
concluso tra la IG.ra e il IG. e Rep. 6061 Racc. 2484; Parte_1 Controparte_4 CP_1
b) donazione per Notar del 25.06.09 effettuata da in favore di ed Per_1 Parte_1 CP_6 [...]
, relativa all'immobile sito in AC censito al NCEU al Fg. 209 part. 911 sub 6 e 9; CP_7
- disporre per l'effetto, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale nonché di ogni conseguente annotazione, ordinando di procedere in tal senso al competente Ufficio della Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio nonché con liquidazione delle spese del primo grado oltre accessori come per legge, da disporsi in favore del presente procuratore dichiaratosi antistatario”;
Per : “Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis CP_1
reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti
In via preliminare dichiarare il Difetto di Notifica al SI. e/o disporre eventuale rinnovo;
Controparte_4
Nel merito rigettare le richieste di parte appellata in quanto infondate in fatto e in diritto con la conseguente riforma della Sentenza di Primo Grado pubblicata dal Tribunale di Latina il 05.05.2021 N. 948. Con vittoria di spese, diritti e compensi di lite”;
3 Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza Parte_2
ed eccezione, in accoglimento dei motivi d'appello proposti ed in riforma della sentenza n. 948 del 5 maggio 2021 emessa dal Tribunale Civile di Latina, a definizione del giudizio RG. n. 6312/2010 in composizione collegiale:
1. “in via preliminare, dichiarare l'estromissione dal presente giudizio della IG.ra in quanto Parte_2
oltre ad essere estranea alle vicende che hanno colpito la non ultimo perché anche nella Controparte_2
denegata ipotesi in cui la IG.ra dovesse essere ritenuta responsabile per il compimento di determinati Parte_1
atti, la IG.ra ha semplicemente acquistato in buona fede l'immobile sito in AC alla Via Parte_2
Arene n. 138; confermando dunque la piena efficacia del seguente atto di compravendita: atto pubblico per Notar del 29.10.09 con il quale e vendevano alla IG.ra Per_2 CP_6 CP_7 Parte_2
l'immobile sito in AC censito al NCEU al F. 209 part. 911 sub 6 e 9;
2. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'appello incidentale condizionato proposto della Curatela perché difettano i requisiti minimi in fatto e in diritto;
3. nel merito, decidere secondo giustizia sui corretti motivi d'appello svolti dalla SI.ra e dal SI. Parte_1
avverso la medesima sentenza, con relativa riforma;
CP_3
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio nonché con liquidazione delle spese del primo grado oltre accessori come per legge, da disporsi in favore del presente procuratore dichiaratosi antistatario”;
Per il IM LL:
Nel giudizio 6567/2021: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni esposte in narrativa e respinta ogni contraria richiesta:
1) In via principale rigettare l'appello avversario, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appello e condizionatamente a detta ipotesi, quantificare il danno in un importo almeno pari ad euro 363.251,56, e per
l'effetto condannare l'appellante al pagamento di detto importo oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dalla data della domanda al saldo;
3) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del quarto motivo di appello e condizionatamente a detta ipotesi, accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la nullità e la simulazione degli
4 atti di compravendita del 22.06.2009 per Notar di Latina-rep. n. 6061-racc. n.2482 tra Per_1 Pt_1
ed coniugato con e del 15.09.2009 per Notar di Latina-rep.
[...] Controparte_4 CP_1 Per_2
n. 6992-racc. n. 3809 tra coniugato con e nonché dell'atto Controparte_4 CP_1 CP_3
di donazione del 25.06.2009 per Notar di Latina-rep. n. 6065-racc. n. 2488 tra , Per_1 Parte_1 [...]
ed e dell'atto di compravendita del 29.10.2009 per Notar di Latina-rep. CP_6 CP_7 Per_2
n.7189-racc. n. 3931 tra e , con ogni conseguenza di legge. CP_6 CP_7 Pt_1
In ogni caso, con condanna della appellante alle spese di lite del presente giudizio, rispetto alle quali si precisa altresì – ad ogni effetto di legge – che con provvedimento del 6/12/2021, il Giudice Delegato del IM di
ALLA ACCESSORI S.R.L. UNIPERSONALE IN FALLIMENTO, ha dichiarato l'assenza di liquidità con conseguente ammissione della Ricorrente al gratuito patrocinio ex art. 144 DPR 115/2002”
Nel giudizio n. 6589/2021: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni esposte in narrativa e respinta ogni contraria richiesta:
1) In via principale rigettare l'appello avversario, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello avversario
e condizionatamente a detta ipotesi, accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la nullità e la simulazione degli atti di compravendita dell'atto di donazione del 25.06.2009 per Notar di Latina-rep. n. 6065-racc. n. Per_1
2488 tra , ed e dell'atto di compravendita del 29.10.2009 per Notar Parte_1 CP_6 CP_7
di Latina-rep. n.7189-racc. n. 3931 tra e , con ogni Per_2 CP_6 CP_7 Parte_2
conseguenza di legge.
In ogni caso, con condanna della appellante alle spese di lite del presente giudizio, rispetto alle quali si precisa altresì – ad ogni effetto di legge – che con provvedimento del 6/12/2021, il Giudice Delegato del IM di
ALLA ACCESSORI S.R.L. UNIPERSONALE IN FALLIMENTO, ha dichiarato l'assenza di liquidità con conseguente ammissione della Ricorrente al gratuito patrocinio ex art. 144 DPR
115/2002.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: CP_3
A) accogliere l'appello incidentale promosso dal SI. e per l'effetto, in riforma della parte della CP_3
sentenza impugnata, revocare la declaratoria di inefficacia ex artt. 66 Legge Fall. e 2901 ss. c.c., rispetto alla
5 parte ACCESSORI S.R.L. UNIPERSONALE IN FALLIMENTO (IM CP_6
n.52/2010-Tribunale Ordinario di Latina) in persona del l.r.p.t., tra gli altri, dell'atto di compravendita del
15.09.2009 per Notar di Latina-rep. n. 6992-racc. n. 3809 tra coniugato con Per_2 Controparte_4
e e, dunque, confermare la piena efficacia del seguente atto di compravendita: 1) il CP_1 CP_3
contratto per Notar del 15.09.09 con il quale i IG.ri e vendevano l'immobile sito in Per_2 CP_4 CP_1
AC censito al NCEU al F. 109 part. 217 sub. 3;
B) in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”; Parte_4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è in questi termini ricostruito nell'impugnata pronuncia del Tribunale di Latina.
“Mediante l'atto di citazione introduttivo di causa e successivi scritti difensivi parte attrice ha testualmente chiesto che “(…) 1) accertare la responsabilità di ed per le cariche di amministratore, Parte_1 CP_5
ricoperte formalmente o di fatto, nella LL Accessori srl e per l'effetto, ai sensi dell'art. 146 L.F. in relazione all'art. 2476 c.c. I e VII comm c.c. ed agli artt. 2393, 2394 e 2043 c.c., condannarli in solido o secondo le rispettive responsabilità ma comunque sino alla concorrenza dell'intero importo di cui appresso, al risarcimento della somma di euro 1.749.000,00 o della maggiore o minore accertando, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo. In via gradata, al risarcimento della differenza tra le passività accertate e l'attivo acquisendo;
2) in via concorrente con l'azione sub 1), accogliere l'azione di simulazione assoluta e per l'effetto dichiarare nulli e privi di effetti i seguenti contratti: a) il contratto per notar in data 25.6.2009 (rep. n. Per_1
6061, racc. n. 2482) di vendita di un immobile in AC al F.109, p.lla 217 sub 3 tra e Parte_1
coniugato con , ad oggetto il locale magazzino di mq. 344; b) il contratto Controparte_4 CP_1
per notar in data 15.9.2009 (rep. n. 6992, racc. n. 3809) con il quale coniugato Per_2 Controparte_4
con , vendeva a l'immobile di cui sub a) delle conclusioni che precedono;
c) il CP_1 CP_3
contratto per notar in data 25.6.2009 (rep. n. 6064, racc. n. 2487) relativo alla vendita tra Per_1 Pt_1
e ad oggetto una villa in AC censita al NCEU al F.120, p.lla 108 sub 2 e 1
[...] Persona_3
ed al catasto terreni al F. 120, p.lla 411; d) il contratto per notar in data 08.10.2009 (rep. n.7109, Per_2
racc. n. 3876) con il quale vendeva a l'immobile di cui sub c) delle Persona_3 Persona_4
conclusioni che precedono;
e) la donazione per notar in data 25.6.2009 (rep. n.6065, racc. n. 2488) Per_1
6 effettuata da recchia in favore di e , relativa ad appartamento e garage siti in Pt_1 CP_6 CP_7
AC, Via delle Arene n. 138, censito al NCEU al F.209, p.lla 911 sub 6 e 9, oltre i diritti sul vano scala e sulla corte condominiale in catasto al F. 209, p.lla 911 (bene comune non censibile); f) il contratto per notar in data 29.10.2009 (rep. n.7189, racc. n. 3931) con il quale e Per_2 CP_6 CP_7
vendevano a l'immobile di cui sub e) delle conclusioni che precedono;
3) in via gradata con Parte_5
l'azione di cui al punto 2) che precede ma sempre concorrente con quella cui al punto 1), accogliere l'azione ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiarare inefficaci nei confronti del fallimento attore gli stessi contratti sopra descritti al punto 2) delle conclusioni che precedono con le lettere dalla a) alla f) qui da aversi per ripetuti e trascritti;
4) in via ulteriormente gradata con l'azione di cui al punto 3) che precede e sempre concorrente con quella di cui al punto 1, nella ipotesi antecedentemente o successivamente alla notificazione e/o trascrizione del presente atto di citazione i beni oggetto delle azioni che precedono fossero ulteriormente alienati o dispersi o distrutti, condannare le rispettive parti che figurano quali contraenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno pari al valore effettivo del bene al momento dell'atto dispositivo;
5) ordinare al gerente dell'Ufficio del Territorio
della Provincia di Latina di procedere, con esonero da responsabilità, alla trascrizione ed annotazione della emananda sentenza (…)”.
I convenuti e hanno testualmente chiesto, con la comparsa di Parte_1 CP_5
costituzione e risposta depositata il 07.02.2011, che “(…) preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio del IG. in quanto lo stesso non ha mai avuto rapporti lavorativi con la né CP_5 Controparte_2
tantomeno ha svolto attività di ingerenza alcuna nell'ambito della gestione ed amministrazione della società stessa, ma è semplicemente il coniuge della IG.ra , circostanza quest'ultima che non può giustificare la sua Parte_1
presenza all'interno di tale giudizio;
accertando dunque: - Che nessuna responsabilità sussiste in capo alla IG.ra
, né tantomeno in capo al IG. rigettando per l'effetto la richiesta di condanna in Parte_1 CP_5
solido tra loro al risarcimento del danno nella complessiva somma di €1.749.000,00 ovvero della maggiore o minore accertanda;
- Che nessuna azione di simulazione è stata posta in essere dalla IG.ra in Parte_1
ordine agli atti di compravendita di cui all'atto di citazione;
per l'effetto confermare la piena efficacia e validità dei seguenti atti di compravendita: a) contratto per Notar del 22.06.09 dell'immobile sito in AC Per_1
censito al F. 109, p.lla 217 sub 3 concluso tra la IG.ra e il IG. e Parte_1 Controparte_4 [...]
Rep. 6061 Racc. 2484; b) contratto per Notar del 25.06.09 relativo alla vendita tra la IG.ra CP_1 Per_1
7 e il IG. dell'immobile censito al N.C.E.U. al Fg. 120 part. 108 sub 2 e 1 Parte_1 Persona_3
ed al catasto Terreni al Fg. 120 part. 411 Rep. 6064 Racc. 2487; c) donazione per Notar del Per_1
25.06.09 effettuata da in favore di ed , relativa all'immobile sito in Parte_1 CP_6 CP_7
AC censito al NCEU al Fg. 209 part. 911 sub 6 e 9; Il tutto con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite competenze ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario (…)”.
I convenuti hanno testualmente chiesto, con la Controparte_4 CP_1
comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.02.2011, che “(…) accertata l'infondatezza della domanda sia in punto di fatto che di diritto, accertata la sua inammissibilità per le ragioni di cui alla premessa, rigettarla
e dunque dichiarare: preliminarmente, l'estromissione dal presente giudizio dei IG.ri e Controparte_4 [...]
in quanto oltre ad essere estranei alle vicende che hanno colpito la LL Accessori s.r.l. non sono neppure CP_1
più i proprietari dell'immobile sito in AC alla Via Appia km 100,320 avendolo venduto al IG. CP_3
dichiarando la piena efficacia del seguente atto di compravendita e dunque : a) contratto per Notar
[...] Per_1
del 22.06.09 dell'immobile sito in AC censito al F. 109, p.lla 217 sub 3 concluso tra la IG.ra Pt_1
e il IG. b) contratto per Notar del 15.09.09 a mezzo del quale il IG.
[...] Controparte_4 Per_2
vendeva l'immobile al IG. il tutto con condanna dell'attrice alla refusione Controparte_4 CP_3
delle spese di lite competenze ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario (…)”.
Il convenuto ha testualmente chiesto, con la comparsa di costituzione e risposta CP_3
depositata il 07.02.2011, che “(…) 1) In via preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio del SI. in quanto oltre ad essere totalmente estraneo alle vicende che hanno colpito la CP_3 Controparte_2
anche nell'ipotesi in cui la IG.ra dovesse essere ritenuta responsabile per il compimento di
[...] Parte_1
determinati atti, il IG. ha acquistato in buona fede l'immobile sito in AC alla Via Appia CP_3
Km 100,320, non dalla o comunque dalla soggetti a quest'ultimo totalmente Parte_1 CP_2
estranei ma dai SI.ra e;
2) Confermare dunque la piena efficacia del seguente atto di CP_4 CP_1
compravendita: 1) il contratto per Notar del 15.09.09 con il quale i IG.ri e vendevano Per_2 CP_4 CP_1
l'immobile sito in AC censito al NCEU al F. 109 part. 217 sub. 3; IN VIA
RICONVENZIONALE 3) Condannare la alla refusione in favore Controparte_9
8 del SI. della somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o di quella maggiore o CP_3
minore che l'adito Giudice riterrà di quantificare, a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., per avere quest'ultimo subito una trascrizione pregiudizievole sull'immobile di proprietà sito in AC alla Via Appia
Km 100,320 e censito al NCEU del Comune di AC al F. 109 part. 217 sub.
3. Il tutto con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite competenze ed onorai di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario (…)”.
Il convenuto ha testualmente chiesto, con la comparsa di costituzione e risposta Persona_4
depositata il 07.02.2011, che “(…) 1) preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio della IG.ra
[...]
in quanto oltre ad essere totalmente estranea alle vicende che hanno colpito la LL Accessori srl anche Per_4
nell'ipotesi in cui la IG.ra dovesse essere ritenuta responsabile per il compimento di determinati Parte_1
atti, la IG.ra ha acquistato in buona fede l'immobile sito in AC alla via San Felice Persona_4
Circeo Km 7,00; 2) Confermare dunque la piena efficacia del seguente atto di compravendita: “compravendita per Notar dell'8.10.09 con il quale il IG. vendeva l'immobile sito in AC censito Per_2 Persona_3
al NCEU al F. 120 part. 108 sub. 2 e 1 e cat. Terr. Fg. 120 part. 411; in via riconvenzionale condannare la Curatela alla refusione in favore della IG.ra della somma di Controparte_9 Persona_4
€50.000/00 (cinquantamila/00) o di quella maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di quantificare all'indomani della compiuta e dettagliata attività istruttoria, a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per aver quest'ultima subito una trascrizione pregiudizievole sull'immobile di proprietà sito in AC alla via San
Felice Circeo Km 7,00 e censito al NCEU del Comune di AC al F. 120 part. 108 sub 2 e 1 cat. Terr
Fg. 120 par. 411, il tutto con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite competenze ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario (…)”.
I convenuti ALLA SIMONE e hanno testualmente chiesto, con la comparsa di CP_7
costituzione e risposta depositata il 07.02.2011, che “(…) preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio dei IG.ri ed in quanto oltre ad essere estranei alle vicende che hanno colpito la CP_6 CP_7 [...]
non sono neppure più i proprietari dell'immobile sito in AC alla Via delle Arene n. 138 Controparte_2
avendolo venduto alla IG.ra ; dichiarando la piena efficacia del seguente atto pubblico: a) Parte_2
Donazione per Notar del 25.06.09 dell'appartamento e garage sito in AC censito al Fg. 209, Per_1
9 mapp. 911 sub 6 e 9 oltre i diritti sul vano scala e sulla corte condominiale in Catasto al Fg. 209, p.lla 911 effettuata dalla IG.ra ai propri figli e;
b) contratto per Notar Parte_1 CP_6 CP_7 Per_2
del 29.10.09 a mezzo del quale i IG.ri e vendevano l'immobile alla IG.ra CP_7 CP_6
; il tutto con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite competenze ed onorari di causa Parte_2
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. (…)”.
La convenuta ha testualmente chiesto, con la comparsa di costituzione e risposta Parte_2
depositata il 07.02.2011, che “(…) in via preliminare l'estromissione dal presente giudizio della IG.ra Pt_2
in quanto oltre ad essere estranei alle vicende che hanno colpito la non ultimo
[...] Controparte_2
perché anche nella denegata ipotesi in cui la IG.ra dovesse essere ritenuta responsabile per il Parte_1
compimento di determinati atti, la IG.ra ha semplicemente acquistato in buna fede l'immobile Parte_2
sito in AC alla Via Arene n.138; confermando dunque la piena efficacia del seguente atto di compravendita: atto pubblico per Notar del 29.10.09 con il quale e Per_2 CP_6 CP_7
vendevano alla IG.ra l'immobile sito in AC censito al NCEU al F. 209 part. 911 sub Parte_2
6 e 9; IN VIA RICONVENZIONALE condannare la Curatela alla Controparte_9
refusione in favore della SI.ra della somma di €50.000/00 (cinquantamila/00) Parte_2
o di quella maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di quantificare all'indomani della compiuta e dettagliata attività istruttoria, a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., per avere quest'ultima subito una trascrizione pregidizievole sull'immobile di proprietà sito in AC alla Via Arene e censito al NCEU del Comune di terracina al F. 209 part. 911 sub 6 e 9; il tutto con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite competenze ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario (…)”.
risulta essere rimasto contumace pur a seguito della riassunzione del processo ex Persona_3
art. 297 c.p.c. depositata tempestivamente in telematico nel termine di legge di mesi tre in data 20.09.2016 a seguito di sua sospensione ex art. 296 c.p.c. disposta dal precedente Giudice Istruttore all'udienza del
24.06.2016 come da pedissequo verbale (cfr., in dettaglio, il provvedimento telematico di fissazione d'udienza in prosieguo del 29.09.2016 e la relata di notifica a mezzo posta ex L. n. 53/1994 s.m.i. con cron. n.466- consegna avvenuta il 28.11.2016 per cfr. la documentazione depositata in telematico ad Persona_3
10 opera di parte attrice il 16.01.2017 per le restanti parti, costituite;
si ricordi che “A differenza del termine per la riassunzione del processo in caso di sospensione necessaria, che è espressamente definito perentorio dal legislatore
(art. 297 cod. proc. civ.), quello previsto per la riassunzione in caso di sospensione facoltativa o su accordo delle parti (art. 296 cod. proc. civ.), per l'ipotesi di mancata prefissione dell'udienza di ripresa del processo, ha natura solo ordinatoria in consonanza all'assenza della diversa cogente disposizione legislativa (art. 152 secondo comma cod. proc. civ.) ed alla diversità di genesi e di computo. Correlativamente, per quest'ultima operazione, come delineata dall'art. 297 cod. proc. civ., mentre il termine per la ripresa del processo dopo la sospensione necessaria trova riferimento nel periodo semestrale previsto dal comma 1 dell'art. 297, il termine di riassunzione nel caso di sospensione facoltativa (o su accordo delle parti) viene, per il determinante riferimento finalistico alla sua scadenza,
a coincidere con lo stesso periodo della sospensione, con la conseguenza che solo in relazione a questo periodo debba valutarsi la tempestività o meno dell'istanza per la riassunzione del processo, restando l'eventuale inosservanza del previsto subtermine di dieci giorni - da computarsi a ritroso dalla scadenza del periodo di sospensione - sanzionabile come mera irregolarità soltanto sul piano del pregiudizio delle attività defensionali della controparte con le pertinenti disposizioni ordinatorie del processo del giudice” – cfr.: Cass., n. 2295/1981 – e che “Quando il processo sospeso viene proseguito, le parti già costituite prima della sospensione conservano tale qualità, quand'anche non dovessero comparire in udienza, e non possono perciò essere dichiarate contumaci” – cfr., tra le altre: Cass., n. 12790/2012).
La ha dedotto, con comparsa di Controparte_10
intervento volontario depositata in telematico il 24.02.2020, di essere creditrice nei confronti di ed Parte_1
in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 06.04.2005 per Notar CP_5 Per_5
di Latina-rep. n. 1907-racc. n. 500 registrato a Latina il 07.04.2005 garantito da ipoteca volontaria
[...]
sull'immobile sito in AC (LT) in Via Appia km 100 censito in Catasto Fabbricati al foglio 217, sub
3, cat. C/2, mq 344 su cui è stata iscritta la formalità predetta in data 08.04.2005 ai n. 10452/2650 ed ha testualmente chiesto che “(…) Piaccia all'On.le Tribunale adito, ammettere il presente intervento e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - in via principale, accertare e dichiarare che sono viziati da simulazione assoluta e quindi nulli i seguenti atti di trasferimento di cui al punto n.2 del presente atto disposti dalla SI.ra :
1.Contratto di compravendita del 22.06.2009 per atto del Notaio (re.6061, Parte_1 Per_1
racc.2482) tra e coniugato con 2.Contratto di compravendita Parte_1 Controparte_4 CP_1
del 15.09.2009 per atto del Notaio (rep.6992, racc.3809) tra coniugato con Per_2 Controparte_4 CP_1
11 e 3.Contratto di compravendita del 25.06.2009 per atto del Notaio CP_1 CP_3 Per_1
(rep.6064, racc.2487) tra e 4.Contratto di compravendita del 08.10.2009 Parte_1 Persona_3
per atto del Notaio (rep.7109, racc.3876) tra e 5.Donazione Per_2 Persona_3 Persona_4
del 25.06.2009 per atto del Notaio (rep.6065, racc.2488) tra in favore di Per_1 Parte_1 CP_6
e 6.Contratto di compravendita del 29.10.2009 per atto del Notaio (rep.7189, CP_7 Per_2
racc.3931) tra e in favore di - in via subordinata, in accoglimento CP_6 CP_7 Parte_2
dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. revocare e dichiarare inefficace nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., gli atti di trasferimento disposti dalla SI.ra Controparte_10
di cui al punto precedente del presente atto, e per l'effetto ordinare la trascrizione e gli annotamenti Parte_1
di legge dell'emananda sentenza;
- in via ulteriormente subordinata, nel caso di impossibilità di restituzione da parte dei convenuti dei beni oggetto del presente giudizio, condannare i medesimi al pagamento della somma corrispondente al valore di detti immobili alla data del compimento degli atti revocati;
- in ogni caso, emettere ogni altro opportuno provvedimento di legge in ordine alle richieste formulate (…)”.
Il Tribunale di Latina, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio, con la pronuncia qui impugnata ha così statuito:
i)ha accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni per mala gestio proposta nei confronti di nella sua veste di ex amministratrice e poi di amministratrice di fatto Parte_1
della danni liquidati in euro 780.468,99 (l'analoga pronuncia di condanna nei Parte_6
confronti di come si dirà meglio infra, deve ritenersi frutto di un refuso, Controparte_11
posto che il non era stato evocato in giudizio dalla curatela); CP_11
ii) ha rigettato le domande di accertamento della simulazione assoluta degli impugnati atti dispositivi posti in essere da e dei successivi atti traslativi posti in essere dai Parte_1
beneficiari dei primi negozi nei confronti di terzi sub acquirenti;
iii) ha accolto le domande di declaratoria dell'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del IM LL, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., dei seguenti negozi:
12 -l'atto di compravendita intercorso tra e (coniugato in regime Parte_1 Controparte_4
di comunione dei beni con;
CP_1
- il successivo atto di compravendita intercorso tra l e CP_4 CP_3
- l'atto di donazione intercorso tra e i figli e;
Parte_1 CP_6 CP_7
CP_
- il successivo atto di compravendita intercorso tra gli e;
Parte_2
iv) ha preso atto della rinuncia alle domande di simulazione e revocatoria già formulate dalla curatela con riguardo agli atti dispositivi intercorsi tra e e del Parte_1 Persona_3
successivo atto stipulato tra il e , dichiarando cessata la materia del Per_3 Persona_4
contendere su tali domande, con compensazione delle spese di lite tra l'attore e la convenuta costituita;
Per_4
v) ha rigettato le domande proposte dall'interveniente , compensando Controparte_8
le spese di lite tra tale soggetto ed il IM e condannando invece l'interveniente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei convenuti;
vi)ha condannato i convenuti Parte_1 CP_5 CP_4 CP_1 CP_3 [...]
e alla rifusione delle spese in favore dell'Erario, stante CP_6 CP_7 Parte_2
l'ammissione del IM LL al patrocinio a spese dello Stato.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza con riguardo ai capi di Parte_1
pronuncia con i quali erano state accolte le domande proposte nei suoi confronti dal IM
LL s.r.l., di condanna al risarcimento dei danni e di revocatoria dell'atto di compravendita intercorso con i IGnori e (relativo all'immobile sito in AC censito al F. CP_4 CP_1
109, p.lla 217 sub 3) e di quello di donazione intervenuto tra la stessa e i figli Pt_1 CP_6
e (relativo all'immobile sito in AC censito al NCEU al Fg. 209 part. 911 CP_7
sub 6 e 9).
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'illogicità della motivazione con la quale era stata disattesa l'eccezione di nullità della citazione formulata ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. : in proposito ha addotto come avesse errato il Tribunale nel ritenere che la
13 previsione di cui all'art. 146 l.f. consentisse di ritenere comprese sia l'azione di cui all'art. 2393
c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., posto che tale ultima azione, spettante ai creditori sociali, non era proponibile nel caso di società a responsabilità limitata;
sotto altro profilo ha lamentato come il giudice delegato non avesse comunque autorizzato la proposizione di una simile azione.
Con il secondo motivo ha addotto la sussistenza del vizio di assoluto difetto di Parte_1
motivazione della pronuncia, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti atti a giustificare l'accoglimento dell'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti.
In proposito ha evidenziato come l'intero impianto motivazionale fosse fondato sull'acritico recepimento da parte del Tribunale delle considerazioni svolte dal c.t.u. nominato ai fini dell'accertamento e quantificazione del danno, e questo, peraltro, non già con riguardo a profili tecnico-contabili, bensì alle considerazioni svolte dal perito con riguardo ai fatti storici sottesi alla vicenda ed ai correlati aspetti giuridici, la cui valutazione era all'evidenza di competenza dell'organo giudicante.
Ha dunque censurato l'assoluta assenza di motivazione in ordine ai presupposti, di fatto e di diritto, in forza dei quali era stata ritenuta sussistente una responsabilità per mala gestio, responsabilità di cui non ricorreva alcuna prova in ragione del fatto:
-che l'appellante aveva dismesso la carica di amministratrice dall'8 luglio 2009 (e contestualmente ceduto le sue quote di partecipazione nella , dopo di che era stato CP_2
nominato il nuovo amministratore il quale aveva gestito la società Persona_6
sino al 20 luglio 2010 e dunque per un ulteriore anno;
- che tale soggetto aveva compiuto atti di gestione in pendenza della carica, mentre era del tutto apodittica e indimostrata la circostanza che la stessa avesse di fatto mantenuto il ruolo Pt_1
di amministratrice pur a seguito delle dimissioni e della cessione delle quote;
le dichiarazioni in tal senso inizialmente rese al curatore dall'ex dipendente… erano state ridimensionate dal teste, escusso nel giudizio di primo grado.
- che, in punto di diritto, era in ogni caso stata inopinatamente equiparata la responsabilità dell'amministratore di diritto con l'amministratore di fatto, e ciò peraltro in contraddizione con
14 il dettato dell'art. 2476, comma 7, c.c., che non disciplina la responsabilità dell'amministratore di fatto;
- che, sotto altro profilo, la sentenza aveva del tutto omesso l'indicazione delle condotte addebitabili alla stessa nel periodo in cui era stata amministratrice della in Pt_1 CP_2
ipotesi tali da generare una responsabilità per mala gestio e porsi in rapporto causale con il danno.
Con il terzo motivo di gravame ha lamentato l'acritico recepimento delle Parte_1
conclusioni svolte dal consulente d'ufficio in ordine alla quantificazione del danno, che erano invece censurabili in ragione del fatto: che difettava la prova dell'effettivo valore iniziale e di quello finale delle “rimanenze”, di modo;
che del resto lo stesso perito nominato dal Pubblico
Ministero aveva ritenuto che le “distrazioni” di utilità dalle casse sociali fossero al più quantificabili nella somma di euro 128.967,00 (per il mancato rinvenimento delle merci acquistate dalla fallita nel periodo 30/09/2008- 20/07/2010, per tale corrispettivo) e di euro
31.828,78 (pari al corrispettivo della vendita di merci eseguita nel periodo 20/07/2009-
20/07/2010); che il totale importo di euro 160.804,78, al più riconoscibile quale danno liquidabile, era stato già ampiamente incamerato dalla Curatela in virtù della transazione intercorsa tra le parti per il maggior importo di euro 200.000,00.
Con il quarto motivo d'appello la ha censurato il capo di pronuncia con cui era stata Pt_1
accolta l'azione revocatoria ex artt. 66 legge fallimentare e 2901 c.c. relativamente ai beni dalla stessa alienati, in difetto dei presupposti dell'actio pauliana.
L'appellante ha evidenziato come trattandosi di un'ordinaria domanda revocatoria ex art. 2901
c.c., afferente ad atti dispositivi del patrimonio personale della stessa e non già di beni Pt_1
sociali, fosse onere della curatela quello di fornire la rigorosa dimostrazione di tutti i requisiti dell'azione ed in primis dell'elemento soggettivo;
le considerazioni sul punto svolte dal Tribunale, il quale aveva ritenuto sul punto applicabile una inversione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 67 l.f., erano dunque censurabili, il che avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda.
Con il quinto motivo l'appellante ha infine censurato la pronuncia di condanna alle spese di lite, che a suo avviso avrebbero dovuto essere compensate tra le parti.
15 Il IM della società si è costituito in giudizio eccependo Controparte_12
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza.
La curatela, dopo aver rilevato la correttezza del rigetto dell'eccezione pregiudiziale formulata dalle controparti, nel merito ha sostenuto la piena condivisibilità della pronuncia, sia in relazione all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per responsabilità dell'amministratrice, che alla domanda di revocatoria.
Quanto al primo capo di pronuncia, attinto dal secondo e terzo motivo di gravame, l'appellato ha evidenziato come la responsabilità della quale ex amministratrice e poi Pt_1
amministratrice di fatto della fosse stata correttamente riconosciuta sulla base CP_2
dell'ampio materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio di primo grado;
la curatela ha poi sostenuto che del tutto corretta fosse anche la quantificazione del danno, fondata sui dati dell'ultimo bilancio e comprovata dalle condivisibili considerazioni svolte dal c.t.u.
In via subordinata il IM LL ha richiesto la liquidazione quantomeno della minor somma di euro 397.584,56, costituita da voci di danno non contestate in sede di gravame o riconosciute dallo stesso consulente di parti (euro 69.000,00 a titolo di distrazione dei beni costituenti il parco veicoli, euro 101.627,00 a titolo di distrazione dei beni costituenti la voce crediti verso clienti, euro 34.333,00 a titolo di distrazione dei beni costituenti NO DISP. LIQUIDE' ed CP_13
euro
192.624,56 a fronte della distrazione dei beni costituenti la voce giacenze di magazzino, come riformulata dal consulente di parte . Pt_1
In relazione alle domande di revocatoria accolte dal Tribunale, l'appellato ha addotto la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c.
Rilevando infine la palese infondatezza del quinto motivo d'appello, la curatela ha concluso per la conferma della pronuncia di primo grado.
In via incidentale subordinata, il ha richiesto la riforma della pronuncia Controparte_14
di primo grado, nella parte in cui era stata rigettata la domanda di simulazione già proposta in primo grado.
16 si è costituito nel presente giudizio proponendo appello incidentale in CP_3
relazione al capo di pronuncia con cui era stato dichiarato inefficace nei confronti della curatela l'atto di compravendita dallo stesso stipulato con il IG. Controparte_4
L'appellante incidentale ha addotto il Tribunale fosse pervenuto all'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti in base ad una motivazione apparente, in quanto indistintamente riferibile a tutti gli atti dispositivi impugnati dalla curatela, non avendo di contro i primi Giudici indicato le concrete circostanze in forza delle quali si potesse ritenere configurabile la scientia fraudis in capo allo stesso il quale era un subacquirente ed aveva acquistato l'immobile, CP_3
ad un prezzo congruo, da un soggetto del tutto estraneo alla compagine sociale e privo di alcun rapporto di parentela con l'ex amministratrice.
Su tali presupposti il ha richiesto, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, la CP_3
revoca della declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita dallo stesso stipulato, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
si è costituita nel presente grado di giudizio contestando il fondamento delle CP_1
conclusioni formulate dalla curatela e aderendo alle deduzioni svolte dalla difesa CP_3
Si è infine costituita in giudizio , la quale ha richiamato le conclusioni di cui Parte_2
all'atto di appello introduttivo del parallelo giudizio dalla stessa introdotto, che ha chiesto di riunire a quello previamente incardinato.
I IGnori e la Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
seppur ritualmente evocati nel giudizio d'appello, non si sono costituiti e sono Controparte_8
stati dichiarati contumaci.
Con separato atto d'appello, aveva, come accennato, impugnato la Parte_2
medesima sentenza del Tribunale di Latina, in relazione al capo di statuizione alla stessa afferente, di accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di compravendita intercorso tra la stessa appellante e e CP_6 Controparte_7
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha ribadito l'eccezione di nullità della citazione proposta in primo grado, lamentando di essere stata citata in giudizio senza che venissero
17 adeguatamente indicati i presupposti del diritto ed il tipo di tutela giurisdizionale fatti valere nei suoi confronti;
sul punto, poi, il Tribunale aveva omesso la pronuncia, essendosi intrattenuto solo sull'eccezione proposta da in relazione all'azione di responsabilità e non Parte_1
anche in relazione a quella di cui all'art. 2901 c.c.
Nel merito, ha lamentato l'erroneità della pronuncia di accoglimento della domanda da parte del
Tribunale, viziata dall'erronea interpretazione ed applicazione delle norme di legge in materia di revocatoria fallimentare e dal mancato svolgimento del doveroso accertamento della sussistenza degli specifici presupposti richiesti ex art. 2901 c.c.
In dettaglio ha evidenziato come, non essendo stato impugnato un atto posto Parte_2
in essere dalla fallita su propri beni bensì gli atti dispositivi dei propri beni realizzati dall'ex amministratrice, si trattasse di un'ordinaria azione revocatoria, rispetto alla quale erano del tutto ultronei i riferimenti svolti dal Tribunale in relazione alla pretesa inversione dell'onere della prova dell'elemento soggettivo, affatto predicabile nel caso di specie, così come quelli afferenti all'entità della massa passiva del fallimento della società questione irrilevante ai fini di CP_2
giudizio.
Piuttosto, trattandosi di un'azione posta a tutela del credito risarcitorio di cui era stato contestualmente richiesto l'accertamento, sarebbe stata necessaria la dimostrazione della dolosa preordinazione dell'atto d'acquisto alla lesione delle ragioni creditorie dell'attore e ciò con specifico riferimento alla posizione della stessa appellante, la quale era una mera sub acquirente del bene dismesso dall'ex amministratrice e nei confronti della quale non erano ad avviso dell'appellante utilizzabili mere presunzioni, al fine di inferire la partecipatio fraudis.
Infine ha evidenziato come l'accoglimento della domanda si ponesse in deroga anche al principio generale di cui all'articolo 2652 c.c., comma 1, n. 5, secondo cui la sentenza di accoglimento delle domande di revocatoria degli atti soggetti a trascrizione compiuti in pregiudizio dei creditori non può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi di buona fede (quale doveva ritenersi l'appellante) e a titolo oneroso, in base ad atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di revoca.
18 Con il terzo motivo l'appellante ha richiesto la riforma della pronuncia in punto spese, domandandone la compensazione stante il marginale ruolo rivestito nella vicenda.
Nel secondo giudizio d'appello si è costituito il IM LL, spiegando difese analoghe a quelle svolte nel primo giudizio e proponendo in subordine appello incidentale con riguardo alla pronuncia di rigetto della domanda di accertamento della nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita intercorso tra , da un lato, e e Parte_2 CP_6 CP_7
, dall'altro.
[...]
Si è altresì costituita la quale ha chiesto la riunione del secondo giudizio di Parte_1
gravame a quello previamente incardinato dinanzi a questa Corte.
e la , seppur ritualmente CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
evocati anche nel secondo giudizio, sono rimasti contumaci.
I due giudizi sono stati riuniti con provvedimento di questa Corte in data primo febbraio 2023.
All'esito di alcuni rinvii disposti per eIGenze dell'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, considerati i provvedimenti ordinatori emessi in pendenza di giudizio, occorre soffermarsi sulla corretta instaurazione del contraddittorio nei due giudizi riuniti.
Nel giudizio portante sono stati citati tutti gli originari convenuti, esclusi solo i IGnori Per_3
e , la cui posizione è stata definita a seguito di transazione e conseguente rinuncia alle Per_4
domande da parte della curatela, e nei cui confronti erano state comunque proposte domande scindibili dalle altre posizioni processuali.
Con riguardo poi alla menzione nella motivazione e nel dispositivo della pronuncia di primo grado del nominativo del IGnor occorre qui ribadire come l'indicazione di Controparte_11
tale soggetto quale destinatario della pronuncia di condanna al risarcimento del danno debba ritenersi frutto di un evidente errore materiale, posto che il non è parte del giudizio, CP_11
non essendo stato evocato in giudizio dalla curatela, che aveva invece richiesto la condanna di in solido con la (su tale domanda è stata omessa ogni pronuncia da parte CP_5 Pt_1
19 del Tribunale senza peraltro che il vizio sia stato rilevato dalla curatela e fatto oggetto di impugnazione incidentale, talché ogni questione sul punto è preclusa).
Ciò posto, le notifiche del primo atto di appello nei confronti degli appellati non costituiti (i.e.
, e sono tutte Controparte_8 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_4
rituali, in quanto eseguite nei confronti dei procuratori che li avevano assistiti in primo grado.
La conclusione è prospettabile anche con riguardo alla posizione dell che l'appellata CP_4
adduce da ultimo non essere stato citato in giudizio. CP_1
ha infatti notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio d'appello rubricato Parte_1
al n. 6567/21, a mezzo PEC, al comune difensore dei coniugi in primo grado, CP_15
avv. Massimiliano Cesare Fornari, e tale notifica si è ritualmente perfezionata nel rispetto dei termini a comparire.
Con riguardo al secondo giudizio, di cui al n. 6589/21, osserva la Corte come Parte_2
abbia citato il solo IM LL, , la nonché i IGnori Parte_1 Controparte_8
e le notifiche nei confronti degli ultimi quattro soggetti, non CP_6 CP_16 CP_5
costituiti in giudizio, sono state anch'esse ritualmente eseguite a mezzo PEC ai rispettivi difensori.
La mancata evocazione in tale giudizio dei coniugi e del IGnor è poi CP_15 CP_3
giustificabile in ragione del fatto che tali soggetti, così come i IGnori e (non Per_3 Per_4
citati neppure nel secondo appello), erano portatori di posizioni scindibili rispetto a quelle degli altri convenuti (posto che, come desumibile dalla narrativa che precede, erano stati impugnati diversi atti dispositivi, intercorsi tra vari soggetti) e alla prima udienza indicata in citazione era già ampiamente decorso il termine di impugnazione, talché non era necessario avvalersi del disposto di cui all'art. 332 c.p.c.
Tanto premesso, si viene al merito.
§1 Appello proposto da . Parte_1
20 Il primo motivo dell'appello proposto da , con il quale viene censurato il rigetto Parte_1
dell'eccezione di nullità della citazione dalla stessa già formulata ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., deve essere disatteso.
Le censure proposte in sede d'appello, infatti, non attengono ad eventuali profili di nullità della citazione per vizi della editio actionis, come noto ravvisabili solo qualora sia totalmente incerto il petitum (il che non è neppure ventilato dalla ovvero manchi l'esposizione dei fatti che Pt_1
integrano la causa petendi, posto che per un verso attengono alla qualificazione giuridica della domanda, rimessa all'ufficio e inidonea come detto ad integrare alcuna nullità della citazione, e per altro attingono il merito delle domande proposte, nella parte in cui la assume la non Pt_1
proponibilità dell'azione di cui all'art. 2394 c.c. nel caso di società a responsabilità limitata.
Le censure afferenti al difetto di autorizzazione da parte del giudice delegato alla proposizione dell'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., anch'esse peraltro inidonee ad integrare una nullità dell'atto di citazione, sono poi infondate, posto che risulta dalla documentazione in atti il rilascio dell'autorizzazione alla proposizione delle suddette domande da parte del Giudice delegato (si rimanda al doc. 1 del fascicolo di primo grado del IM
LL).
Il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
Seppure sia corretto, sotto il profilo “rescindente”, la censura di vizio della motivazione, posto che effettivamente con riguardo alle considerazioni in punto di fatto e di diritto relative al previo accertamento dell'an della dedotta responsabilità della il Tribunale non poteva certo Pt_1
limitarsi a recepire acriticamente la conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (richiamate in termini testuali e ritenute recepibili in quanto “fondate su pertinenti osservazioni tecniche ed adeguatamente motivate”), l'accertamento della responsabilità dell'odierna appellante deve essere confermato, in forza delle considerazioni che si viene ad esporre.
Il fatto che , amministratrice di diritto della società sino al luglio Parte_1 CP_2
2009, avesse di fatto continuato a gestire la società, insieme al marito sino alla CP_5
21 data del fallimento (intervenuto circa un anno dopo), è desumibile dagli elementi indiziari che si viene a richiamare.
A tal fine giova in primo luogo dare conto della concatenazione temporale degli eventi rilevanti ai fini di causa, nei seguenti termini:
i)con delibera in data 8 luglio 2009, coeva alla pubblicazione dell'ultimo bilancio, i soci della
[...]
CP_
a seguito delle dimissioni presentate dalla IGnora hanno nominato un nuovo Pt_1
amministratore nella persona del IG. cittadino rumeno non residente in Italia e che non Per_6
è stato poi reperito dal curatore (doc. 3 del fascicolo della curatela);
ii)la nomina del nuovo amministratore, avvenuta come detto nel luglio 2009, è stata singolarmente pubblicata nel registro delle imprese solamente il successivo 9 novembre 2009, poco prima che, in data 25.11.2009, fosse dichiarata la cessazione dell'attività in Italia e deliberato il trasferimento della sede all'estero (si rimanda al doc. 2 del fascicolo di primo grado del fallimento);
iii) nel frattempo, tra il 22 e il 25 giugno 2009, la ha dato corso all'alienazione della Pt_1
totalità degli immobili di sua proprietà, mediante la pluralità di atti impugnati dalla curatela per revocatoria (si rimanda ai doc. 14, 16 e 18 del fascicolo di primo grado del fallimento);
iv) tra l'aprile ed il 3 luglio 2009, venivano ceduti i mezzi di più rilevante valore della società, verso corrispettivi che, come si dirà, non sono stati più rinvenuti nelle casse sociali;
v) in data 29 ottobre 2009 i figli dei coniugi IGnori e , Parte_7 CP_6 CP_7
hanno costituito una nuova società (L'Accessorio s.r.l.), che operava con lo stesso oggetto sociale della ed aveva la sede operativa nello stesso luogo dove era la sede legale della CP_2
prima società ovvero in AC, via Appia n. 174 (si rimanda ai doc. 8 e allegato 2 alla nota del 19.6.2019, di cui al fascicolo di primo grado del fallimento);
vi)alla newco, secondo quanto riferito dall'ex dipendente della LL IG. e comunque CP_11
incontroverso tra le parti, erano stati “trasferiti” lavoratori già alle dipendenze di CP_2
nonché alcuni clienti e fornitori storici della società poi fallita;
22 vii) nel frattempo, una volta pubblicizzata la nomina del nuovo amministratore nel novembre
2009, in data 25.11.2009 LL s.r.l. ha venduto i rimanenti beni mobili registrati di sua proprietà ad una (medesima) società che, poco dopo, le ha tutte trasferite alla neocostituita L'Accessorio, facente capo ai figli della (si rimanda ai doc. da 9 a 13 del fascicolo della curatela); Pt_1
viii) il corrispettivo della vendita dei veicoli aziendali, pari a complessivi 69.000,00 euro, non è stato più reperito nelle casse sociali, né sono state rinvenute le ulteriori attività indicate nel bilancio della LL Accessori s.r.l. al 31.12.2008 approvato dalla stessa quali in primis i Pt_1
beni che costituivano il rilevante magazzino ivi menzionato;
ix) a seguito del completamento delle vendite dei beni registrati la società in data 25 novembre
2009 (data coincidente con quella di alienazione di tutti i residui veicoli aziendali), la società ha dato atto della cessazione dell'attività e deliberato il trasferimento della sede all'estero, in
Romania;
x)il suddetto trasferimento, peraltro, era fittizio, posto che si è potuto accertare come, in
Romania, non fosse stata richiesta la registrazione di alcuna società con la denominazione LL
Accessori s.r.l., talché l'attività d'impresa è definitivamente cessata a fine novembre 2009 (si rimanda ai doc. 6 e 7 del fascicolo della curatela).
Tanto premesso in fatto, a chiarire la (già palese) ratio sottesa ai descritti eventi sono le dichiarazioni rese al curatore dall'ex dipendente e socio di minoranza (1% delle quote) della società fallita, IG. , il quale ha in quella sede riferito: di essere stato dipendente Parte_8
dalla sino a “tutto il novembre 2009” e di non avere “mai conosciuto il SI. , CP_2 Per_7
che sino a Novembre del 2009 non è mai stato presente in azienda”; che “nessuno dei dipendenti conosceva il e l'azienda funzionava come se i coniugi fossero ancora i Per_6 Parte_7
legali rappresentanti”; che anche al momento delle sue dimissioni aveva “parlato” solo con il IG
CP_
, senza avere dunque avuto alcun contatto con che nel frattempo era stata costituita Per_6
dai figli dei coniugi la nuova società L'Accessorio, “operante nell'identico settore CP_17
commerciale prima occupato dalla ”, la quale aveva mantenuto alcuni dei Parte_9
precedenti rapporti sia con fornitori che con clienti storici, operava con i veicoli aziendali già in
23 capo alla e aveva assunti alcuni “vecchi dipendenti” della (si rimanda al CP_2 CP_2
doc. 21 del fascicolo del fallimento).
Tali dichiarazioni, che l'appellante evidenzia essere state “ridimensionate” dal teste all'atto della sua escussione nel giudizio di primo grado (nel cui ambito il si è limitato a confermare CP_11
CP_ di aver visto in azienda solo i IGnori e sino a novembre 2009 e per il resto ha Pt_1
dichiarato di non sapere o non ricordare le circostanze oggetto dei capitoli di prova dedotti dalla curatela), appaiono assolutamente attendibili, in quanto rese spontaneamente al curatore, nell'immediatezza dei fatti e sono utilizzabili in questa sede quali rilevanti elementi di giudizio
(nel senso che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche", se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, cfr., Cass., ord., 1.2.2023, n. 2947).
Ebbene, da tali emergenze appare in modo non contestabile come, di fatto, la società CP_2
sia stata sino alla fine gestita dai coniugi , e per quanto qui interessi dall'odierna CP_17
appellante, se è vero che sino alle dimissioni del (il quale come detto ha continuato a CP_11
lavorare sino a novembre 2009) nessuno dei dipendenti aveva avuto alcuna conoscenza personale del il quale non si era mai recato in azienda;
successivamente, in data 25 Per_6
novembre 2009, ha dichiarato la cessazione dell'attività e deliberato l'apparente CP_2
trasferimento della sede all'estero.
Del resto, risulta documentalmente provato che abbia sottoscritto alcuni assegni CP_5
bancari emessi dalla nel periodo tra settembre e novembre 2009, e dunque in epoca CP_2
successiva all'apparente nomina del nuovo amministratore (si rimanda al doc. 28 del fascicolo della curatela).
Ebbene, alla luce dei menzionati elementi indiziari, gravi, precisi e tra loro concordanti, oltre che delle inequivoche dichiarazioni rese dal deve addivenirsi alla conclusione che la CP_11
nomina del nuovo amministratore fosse stata solo formale e che invece sino al novembre Per_6
2009, quando l'attività d'impresa è cessata, la (per quanto qui rilevante) fosse rimasta di Pt_1
fatto amministratrice della società.
24 L'ingerenza dell'ex amministratrice nella gestione della società possiede invero i requisiti di
“continuità” contestati dall'appellante.
La società ha al più operato sino a novembre 2009, quando la sede è stata trasferita CP_2
all'estero, dopo di che ha cessato l'attività che, come si è detto, non è mai più stata ripresa altrove.
Ebbene, dalla data delle dimissioni della alla fine di novembre 2009 sono decorsi solo Pt_1
quattro mesi, mentre solo venti giorni intercorrono tra la cessazione dell'attività e la pubblicizzazione della nomina del mediante iscrizione nel registro delle imprese. Per_8
In tale contesto deve presuntivamente ritenersi, in forza dei menzionati elementi di prova, che l'ingerenza della IGnora nella gestione della società si sia protratta sino alla sostanziale Pt_1
cessazione dell'attività di impresa e che gli atti distrattivi verificatisi in questo periodo siano alla stessa imputabili.
Né in contrario rileva la circostanza dell'apparente compimento di atti gestori da parte del circostanza che anzi, alla luce delle considerazioni che si viene ad esporre, ulteriormente Per_6
comprova la tesi sopra prospettata.
Ed invero, gli unici atti (formalmente) posti in essere dal nuovo amministratore, ovvero la cessione degli ultimi tre veicoli aziendali e la cancellazione della società dal registro delle imprese italiano e il suo fittizio trasferimento all'estero, non solo non escludono la conclusione sopra prospettata, ma addirittura ne comprovano la fondatezza, se è vero che i veicoli aziendali di
[...]
CP_
apparentemente ceduti in data 25.11.2009 a tale Simer s.r.l., sono poi pervenuti alla società costituita dai figli dei coniugi e, come detto, il trasferimento all'estero si è appurato CP_17
essere del tutto fittizio, in ipotesi funzionale ad evitare o comunque rendere più difficoltosa la possibilità di dichiarazione del fallimento da parte dell'autorità giudiziaria nazionale.
La finalità ultima sottesa a tali atti dispositivi, dunque, conferma che il abbia agito nella Per_6
vicenda quale mera “testa di legno”, al fine di soddisfare gli interessi dell'ex amministratrice e precedente titolare delle quote sociali (sino al momento dello “svuotamento” della società).
25 Una volta appurato che la società è stata di fatto gestita dalla precedente amministratrice Pt_1
sino alla data della sua sostanziale cessazione, non è dubbia la configurabilità della responsabilità alla stessa ascritta ai sensi dell'art. 2393 c.c., azionata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.f.
Il compimento degli atti distrattivi del patrimonio sociale alla stessa addebitati, infatti, integra all'evidenza una palese violazione dei doveri dell'ufficio di amministratore, il cui compito non è certamente quello di disperdere il patrimonio della società, costituente la garanzia patrimoniale generica dei creditori (resta per l'effetto assorbita ogni considerazione sull'eccepita improponibilità dell'azione ex art. 2394 c.c. nel caso di specie).
Ribadito quanto sopra evidenziato con riguardo al trasferimento dei beni mobili registrati in
CP_ favore della new-co costituita dai figli dei coniugi e verso un corrispettivo che non Pt_1
è stato reperito nelle casse sociali al momento del fallimento, ad analoghe conclusioni deve addivenirsi con riguardo agli altri beni mobili che costituivano il patrimonio sociale, ovvero il denaro e le immobilizzazioni materiali, beni che, quali che ne siano state le sorti, sono di fatto stati distratti dalle casse sociali, non essendo stati rinvenuti al momento dell'apertura del concorso, intervenuta nel luglio 2010, a seguito di ricorso presentato nel gennaio 2010.
Nel bilancio al 31.12.2008, approvato quando ancora la era amministratrice di diritto e, Pt_1
risultava invero la presenza di poste attive del valore dichiarato di 1.682.324,00 euro, e segnatamente, per quanto qui interessi, rimanenze del valore dichiarato di euro 1.319.468,00, giacenze di cassa pari ad euro 34.333,00 e crediti verso clienti per euro 101.627,00,00 (si rimanda al doc. 4 del fascicolo della curatela).
LL data della pronuncia del fallimento, peraltro, nessuno di tali valori era presente nel patrimonio della fallita: alcun bene è stato infatti rinvenuto dal curatore e ciò senza che la abbia fornito alcuna giustificazione in proposito. Pt_1
I suddetti beni aziendali, ed in primo luogo quelli che costituivano il magazzino che lo stesso ha dichiarato essere stato ancora “importante” nel novembre 2009, che a differenza CP_11
dai beni mobili registrati erano giuridicamente trasferibili mediante mera traditio, sono stati dunque distratti dal patrimonio sociale, quale che ne sia stata poi la sorte.
26 La condotta integra un ulteriore palese inadempimento ai doveri facenti capo all'amministratore di fatto della società, soggetto che, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, ben può essere destinatario dell'azione di responsabilità.
Ed invero, “l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità” (in questi termini,
Cass., ord., 8.10.2020, n. 21730 del 08/10/2020
Nella fattispecie, stante l'irreperibilità del e l'assenza di beni allo stesso intestati, la curatela Per_8
ha legittimamente intrapreso l'azione contrattuale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei soli confronti dell'amministratrice di fatto, la quale, come si è detto, ha continuato ad ingerirsi
(insieme al marito) nella gestione della società sino alla cessazione dell'attività intervenuta nel novembre 2009, quando la sede è stata fittiziamente trasferita all'estero.
Le censure di parte appellante relative al difetto di prova del nesso causale tra condotta e danno sono poi agevolmente superabili in ragione del fatto che il depauperamento dei beni sociali è tale da determinare una perdita secca pari al valore dei beni distratti.
La valorizzazione dei suddetti beni, e con ciò si viene alla valutazione del terzo motivo di appello, è contestata dalla la quale ha lamentato l'erroneità delle considerazioni svolte Pt_1
dal c.t.u. e recepite dal Tribunale con riguardo al valore attribuito al magazzino.
La ha in dettaglio evidenziato come per potersi utilizzare il criterio di valutazione del Pt_1
magazzino indicato dal c.t.u. (fondato su i due indicatori rappresentati dal “costo del venduto”
e dalla conseguente “percentuale di ricarico”) fosse necessario conoscere il valore delle rimanenze iniziali e di quelle finali, dati ignoti nel caso di specie;
in tale contesto, considerato che la valutazione dei beni contenuta nell'ultimo bilancio risaliva al 31.12.2008, ad avviso dell'appellante si sarebbero dovute considerare le diverse risultanze della consulenza svolta su incarico del Pubblico Ministero in sede di indagini penali, nel cui ambito il magazzino era stato
27 valutato nella minor somma di euro 160.795,68 sulla base della documentazione disponibile, importo interamente coperto dalla somma di euro 200.000,00 versata in via transattiva a tacitazione degli allegati danni.
Le suddette considerazioni non si ritengono recepibili.
Preliminarmente si rileva come la pronuncia di primo grado non sia stata in alcun modo censurata dall'appellante con riguardo al riconoscimento, quali voci del danno risarcibile, della somma di € 69.000,00 quale corrispettivo di cessione del parco veicolare e di quella di €
101.627,00 quale valore dei crediti verso clienti.
La condanna della al risarcimento dei danni è dunque sul punto definitiva. Pt_1
In relazione poi alla voce di danno integrata dal valore delle giacenze liquide in cassa non rivenute all'atto del fallimento, indicate in 34.333,00 euro nel bilancio al 31.12.2008, l'appellante si è limitata a rilevare la non imputabilità alla stessa appellante della sparizione della somma, in difetto di prova della sua ingerenza nella gestione della società in epoca successiva alla cessazione della carica.
La censura è superabile in ragione delle considerazioni sopra esposte in ordine alla ritenuta prosecuzione dell'attività gestoria, da parte dei coniugi sino alla cessazione CP_17
dell'attività (ulteriormente comprovata, con riguardo alla distrazione delle giacenze di cassa, dalla
CP_ richiamata emissione di assegni da parte dell' , in favore di soggetti che non è dimostrato fossero creditori della società).
Venendo alla valutazione delle giacenze del magazzino, appare utile svolgere preliminarmente alcune considerazioni in diritto.
Come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, “la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto alle giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa” (in questi termini, Cass., 10.8.2016, n. 16952).
28 In dettaglio, “una volta provata la disponibilità di determinate merci da parte dell'imprenditore in epoca anteriore e prossima al fallimento ed accertata la loro ingiustificata mancanza, deve presumersi che il fallito le abbia dolosamente distratte, specie se, non tenendo una regolare registrazione contabile, abbia reso impossibile la ricostruzione del movimento dei suoi affari (Sez. 5, n. 9948 del 12/05/1980 - dep. 29/09/1980,
TOMMASIN, Rv. 146105; Conf. mass n 142027; mass n 137041). Invero, in materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, Sentenza
n. 22894 del 17/04/2013 Ud. (dep. 27/05/2013 ) Rv. 255385).
Tali principi sono indubbiamente applicabili nella materia civile, posto che la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore consente alla società che agisce per il risarcimento del danno (o al curatore, in caso di fallimento) di allegare l'inadempimento, quanto alle giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto
l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa….
Questa Corte ha più volte, costantemente, affermato che nel nostro ordinamento non esiste un principio di gerarchia, che ponga la prova per presunzione in una posizione inferiore rispetto alle altre e, conseguentemente, il giudice del merito può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento su tale prova, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova e controllarne l'attendibilità, scegliendo fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei.
Le presunzioni devono essere gravi (riferendosi la gravità al grado di convincimento che sono idonee a produrre), precise (concernendo la precisione la circostanza che i fatti noti, dai quali muove ed il percorso che esse seguono siano ben determinati nella loro realtà storica) e concordanti (nel caso di pluralità di elementi), potendo tuttavia la presunzione fondarsi anche su un singolo elemento, purché preciso e grave.
La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce
l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass., n. 5526 del 2002; n. 12422 del 2000), non essendo proponibili in questa sede le doglianze dirette a porre in discussione la fondatezza della presunzione e la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
29 LL luce di tali principi sono, dunque, infondate le censure a fronte della giustificazione esibita dalla sentenza impugnata, la quale è caratterizzata da un'ampia, meticolosa e logicamente coerente motivazione che ha cura di precisare come l'esame del bilancio al 31/12/1998 e la critica relazione dei sindaci (non la loro testimonianza)
e la divergenza rispetto al bilancio fallimentare;
la mancanza di ogni giustificazione in ordine alla 'sparizione' del magazzino, vieppiù in considerazione della sua composizione (arredi per cucine), tenuto conto dell'inconsistenza delle giustificazioni dell'amministratore sul conferimento dello stesso all'azienda affittuaria e sulla sottovalutazione da parte del curatore, concorrono ad evidenziare la fondatezza della domanda”(così la sopra citata pronuncia n. 16952/2016).
In applicazione di tali principi deve essere confermata la statuizione del Tribunale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione del danno conseguente al mancato rinvenimento delle merci che costituivano il magazzino o del loro controvalore in denaro.
Il dato di partenza della valutazione del magazzino è costituito dal valore ad esso attribuito dall'amministratrice della società, IGnora , nel bilancio al 31.12.2008, pari ad euro Parte_1
1.319.468,00.
Tale valore deve ritenersi certo, sia in ragione di quanto confessoriamente indicato dalla stessa amministratrice nella nota integrativa al bilancio, nella quale la stessa ha attestato come il bilancio rappresentasse “in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili », sia in ragione della mancata contestazione del suddetto valore ad opera della all'atto della costituzione nel giudizio Pt_1
di primo grado.
In dettaglio, quanto al primo aspetto, non si può che rilevare come l'amministratrice, in sede di nota integrativa, abbia dato atto del fatto che “la valutazione delle voci di bilancio (era) stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività” e del fatto che gli “elementi dell'attivo” erano rappresentati “secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali” e infine che “le rimanenze di magazzino” erano state iscritte “al minore tra il costo di acquisto
o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo LIFO (a scatti annuali)” (si rimanda al doc. 4 del fascicolo del fallimento).
30 Tanto premesso, non può ritenersi dubbio che i beni costituenti il magazzino fossero presenti nel patrimonio della società al 31.12.2008 e che la loro stima in euro 1.319.468,00 corrispondesse all'effettivo valore dei suddetti beni a quella data.
Le contestazioni svolte dall'appellante con riguardo al “dato iniziale” sul quale è stata operata la valutazione peritale, sono dunque superabili.
Ciò posto, che detti beni fossero stati utilizzati dall'impresa nell'esercizio dell'attività o fossero per altro motivo venuti meno per causa diversa dalla loro cessione a terzi verso corrispettivo (in quanto periti o oggetto di furto), nel periodo compreso tra gennaio 2009 e la data in cui è stata formalmente dichiarata la cessazione dell'attività (novembre 2009) che si è appurato non essere poi mai proseguita all'estero, non è stato neppure allegato dall'odierna appellante.
Per l'effetto, in applicazione dei richiamati principi esposti dalla S.C., una volta accertata la ingiustificata mancanza dei beni che costituivano il magazzino (o del loro controvalore in denaro) al momento dell'apertura del concorso dei creditori, stante la rilevata assenza anche solo di allegazioni relative alla possibile sorte dei beni che certamente erano esistenti nel gennaio
2009, deve presumersi che il fallito (i.e., qui, l'amministratrice di fatto) li abbia dolosamente distratti.
A conferma dell'assunto sono del resto i seguenti elementi di giudizio:
i)le dichiarazioni rese dal il quale ha riferito che “al momento delle dimissioni, e quindi nel CP_11
novembre 2009, in azienda era presente un magazzino importante”, di cui facevano parte “gli accessori
IO e MO, la prima delle quali società “era la fornitrice più importante intorno a cui ruotava la… azienda”;
ii)le pertinenti considerazioni svolte dal c.t.u., il quale ha chiarito come, considerato il settore merceologico in cui operava la società fallita, la stessa dovesse presentare “necessariamente delle giacenze giacché non è assolutamente ipotizzabile svolgere un'attività di commercio di materiali da costruzione e ferramenta senza avere uno stock di merci costantemente in magazzino”, trattandosi del resto di prodotti non deperibili, che “si stratificano, accumulandosi, nel corso degli anni per effetto dell'invenduto”;
31 iii) il riscontro contabile della precedente asserzione, insito nel fatto che i valori del magazzino erano rimasti sostanzialmente costanti nel corso degli esercizi, come comprovato dal fatto che il valore dei beni stoccati era pari ad euro 1.338.752,00 nel bilancio al 31.12.2007, importo sostanzialmente pari a quello risultante nel bilancio al 31.12.2008, come detto ammontante ad euro 1.319.468,00 (si rimanda alla c.t.u. integrativa depositata in data 7.10.2019 nel giudizio di primo grado).
Tanto premesso quanto all'an della voce di danno in oggetto, la sua liquidazione è stata correttamente svolta in via equitativa, da parte del Tribunale di Latina.
In proposito giova osservare come, “nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art.
146, comma 2, l.fall., ove la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell'inversione dell'onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa” (così Cass., ord., 5.1.2022, n. 198).
Nella fattispecie, in assenza delle scritture contabili e non risultando essere stato redatto alcun bilancio successivo a quello dell'esercizio 2008, correttamente la curatela ha richiesto la liquidazione equitativa del danno.
La valutazione sul punto svolta dal c.t.u. e recepita dal Tribunale, con la quale è stata applicata una svalutazione in percentuale del 15% “in ragione della fisiologica obsolescenza … tipica dei prodotti commercializzati dalla società” (oltre che un abbattimento di euro 374.491,01 favorevole all'odierna appellante), non è stata attinta da alcuna specifica censura ad opera della e deve dunque essere qui confermata. Pt_1
Superate le doglianze relative all'asserita erroneità dei criteri di valutazione, iniziale e finale, del magazzino, neppure sono recepibili le censure relative al mancato recepimento delle conclusioni di cui alla consulenza del perito del Pubblico Ministero, il quale, a diversi fini, ha quantificato il danno nel minor importo di euro 192.624,56, sulla sola base delle fatture acquisite a campione in sede di indagini penali.
32 Appare infatti evidente come in quella sede non potesse applicarsi il descritto riparto dell'onere della prova applicabile nel giudizio civile, in forza del quale, come detto, il soggetto che richiede il risarcimento del danno contrattuale per la perdita del magazzino può limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'amministratore, insito nell'assenza delle preesistenti giacenze di magazzino, incombendo di contro al convenuto dimostrare l'utilizzazione delle merci poi non rinvenute nell'esercizio dell'attività d'impresa (si rimanda ancora alla citata pronuncia della S.C.
n. 16952/2016).
LL luce delle considerazioni che precedono, anche il terzo motivo d'appello deve essere disatteso, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado sul punto.
Il quarto motivo dell'appello principale, con il quale la ha richiesto la riforma della Pt_1
pronuncia di primo grado con riguardo all'accoglimento delle domande di revocatoria relative ai due atti dispositivi dalla stessa posti in essere (al netto di quello oggetto dell'accordo transattivo intercorso in primo grado), deve essere rigettato, quanto all'atto di donazione intercorso con i figli, e va invece accolto con riguardo all'atto di compravendita intercorso con l' (di tale secondo negozio si tratterà in seguito, unitamente alla disamina dell'appello CP_4
proposto dal e da quello formulato in via incidentale dalla curatela). CP_3
Preliminarmente, in diritto, appare necessario sin da ora rilevare (anche con riguardo alle censure sul punto formulate nell'appello proposto da ) come siano effettivamente Parte_2
fondate le considerazioni critiche formulate avverso la motivazione resa dal Tribunale a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda.
L'azione revocatoria proposta dal IM LL, avendo ad oggetto atti dispositivi afferenti a beni non già di proprietà della società fallita bensì del suo (ex) legale rappresentante, non è un'azione revocatoria fallimentare, né può collocarsi nell'alveo delle azioni proposte dal curatore ai sensi dell'art. 66 l.f. in combinato disposto con l'art. 2901 c.c., ma è un'ordinaria azione ex art. 2901 c.c., proposta dalla curatela a garanzia del credito risarcitorio vantato dalla società fallita nei confronti del suo ex amministratore, credito di cui è stato chiesto il contestuale accertamento in giudizio.
33 Ne consegue l'inconferenza del richiamo ad una pretesa inversione dell'onere probatorio con riguardo all'elemento soggettivo dell'azione (che sarebbe stata peraltro predicabile nel solo caso di cui al primo comma dell'art. 67 l.f., norma come detto in ogni caso non applicabile nella fattispecie) nonché l'irrilevanza delle considerazioni relative all'entità dei crediti ammessi al passivo e alla loro preesistenza rispetto agli atti dispositivi, dovendo piuttosto valutarsi se gli atti impugnati abbiano o meno reso più difficile il soddisfacimento del singolo credito contestualmente azionato dalla curatela nei confronti dell'ex amministratrice con Pt_1
riguardo appunto alla consistenza del (residuo) patrimonio di quest'ultima.
Procedendosi dunque ad una nuova valutazione dei presupposti della domanda, deve nondimeno essere confermato il capo di pronuncia con il quale è stata accolta l'azione revocatoria proposta dalla curatela con riguardo all'atto di donazione intercorso tra
[...]
ed i figli e Pt_1 CP_7 CP_6
Sussistono infatti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c.
Premesso che la legittimazione ad agire in revocatoria discende dalle considerazioni sinora svolte con riguardo al credito risarcitorio nei confronti di ricorre in primo luogo Parte_1
l'elemento soggettivo dell'azione.
L'eventus damni è insito nel fatto che, con tale atto, la si è disfatta di un bene immobile Pt_1
di rilevante valore senza ricevere alcun corrispettivo, con conseguente riduzione secca della garanzia patrimoniale generica facente capo al creditore.
Tanto premesso, ricorre anche l'elemento soggettivo dell'azione.
Premesso che uno degli atti di dismissione del patrimonio sociale in cui si sostanzia l'illecito contrattuale dell'amministratrice (i.e. la vendita del primo veicolo aziendale di cui non è stato poi più rinvenuto il corrispettivo, risalente al 1.4.2009) è intervenuto prima del compimento degli atti qui impugnati (e per quanto specificamente interessi, di quello di donazione, stipulato il 25 giugno 2009), anche con riguardo agli ulteriori atti distrattivi addebitati alla in parte Pt_1
certamente intervenuti successivamente agli atti impugnati per revocatoria (quanto alla cessione
34 degli altri quattro veicoli aziendali) ed in parte compiuti in data rimasta ignota, è configurabile il consilium fraudis.
Preliminarmente, sull'argomento, giova evidenziare come le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto interno alle sezioni semplici, abbiano di recente chiarito che, “in tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori
(cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (in questi termini, Cass., ss.uu., 27 gennaio 2025, n. 1898).
“La prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo (cosiddetto "consilium fraudis") può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento
e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stata rigettata la domanda revocatoria, senza attribuire rilievo alla circostanza che la medesima persona fisica era il legale rappresentante sia della società che aveva venduto un bene immobile in frode del creditore, sia di quella che l'aveva acquistato, né al fatto che pochissimo tempo dopo tale negozio
l'immobile era stato nuovamente ceduto ad un terzo)” (cfr., Cass., 10.10.2008, n. 25016).
Tanto premesso in astratto, si ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti per configurare l'elemento soggettivo dell'azione, il cui accertamento, trattandosi di atto a titolo gratuito, è necessario solo con riferimento alla persona della donante . Parte_1
Al fine di esplicitare il fondamento della suddetta conclusione appare opportuno elencare gli atti dispositivi compiuti da tra il 22 ed il 25 giugno 2009, con i quali come detto la Parte_1
stessa si è (apparentemente) disfatta del suo intero patrimonio immobiliare, ed i successivi atti dispositivi (apparentemente) posti in essere dai rispettivi acquirenti, anch'essi impugnati per revocatoria, compresi quelli oggetto della transazione raggiunta tra le parti, la cui menzione è necessaria per chiarire il complessivo disegno posto in essere dall'odierna appellante.
35
1.Con il contratto a rogito notaio in data 22.6.2009 ha Per_1 Parte_1
(apparentemente, come si dirà infra, in relazione alla domanda di simulazione) venduto ad
(che dichiarava di essere in regime di comunione legale con Controparte_4 CP_1
e peraltro precisava di acquistare il bene con denaro personale) il locale magazzino sito in
AC alla via Appia km 100,320 n. 174, di mq. 344, al cui interno la LL Accessori s.r.l. esercitava la propria attività d'impresa; il prezzo era stabilito nella somma di €. 142.658,46 (414 euro al mq) e veniva integralmente corrisposto mediante accollo (non liberatorio) del residuo importo del mutuo contratto nell' anno 2005 per l'acquisto del bene (doc. 14 del fascicolo della curatela);
2. con il contratto di compravendita a rogito notaio in data 15.9.2009 l' ha Per_2 CP_4
(apparentemente) ceduto a tale l'immobile industriale acquistato meno di tre CP_3
mesi prima, verso un prezzo indicato in euro 160.000,00, pagato con accollo del mutuo per €
140.375,40 e con assegno di conto corrente per la differenza di € 19.624,60; come meglio si dirà, il magazzino industriale al cui interno era svolta l'attività di impresa di oggetto Controparte_12
dei due menzionati contratti, non è mai entrato in possesso né del primo acquirente CP_4
che del resto se ne è disfatto in breve lasso di tempo, né dell'acquirente finale se è vero CP_3
che si è accertato come al suo interno si sia ininterrottamente svolta l'attività di impresa della
CP_ Accessori s.r.l., ovvero la neocostituita società facente capo ai figli dei coniugi Pt_1
sino al fallimento anche di quest'ultima società intervenuto nell'anno 2019 (si rimanda al doc.
15 del fascicolo della curatela);
3. con il contratto a rogito notaio in data 25.6.2009, stipulato nello stesso giorno Per_1
in cui veniva approvato l'ultimo bilancio di ed in limine alla nomina del nuovo CP_2
amministratore e cessione delle quote in suo favore (risalente all'8.7.2009), ha Parte_1
(apparentemente) venduto a (figlio della sorella ) la villa Persona_3 Parte_2
costituente l'abitazione della sua famiglia, sita in AC, via San Felice Circeo Km 7,00; il prezzo è stato indicato in euro 150.000,00 e corrisposto quanto ad €. 97.026,97 con accollo del mutuo contratto nell'anno 2007 e per il residuo importo di €. 52.973,03 mediante assegno di c/c postale (v. doc. 16 del fascicolo della curatela); la famiglia peraltro, ha continuato CP_17
36 ad abitare in loco (il dato è pacifico;
si rimanda comunque ai doc. 23 e 24 del fascicolo della curatela);
4. con successivo atto a rogito Notaio dell'8.10.2009, il ha rivenduto il Per_2 Per_3
predetto immobile a tale moglie separata di tale , soggetto Persona_4 Persona_9
che a sua volta in data 7.7.2009 aveva acquistato un furgone della (si rimanda ai CP_2
doc. l7 e 25 del fascicolo della curatela); anche la seconda acquirente non ha mai abitato il bene apparentemente acquistato, che è rimasto nel possesso degli originari proprietari sino alla vendita ulteriore a terza società intervenuta nel 2019, all'esito della quale è stata conclusa una transazione parziale con la curatela (il dato è pacifico);
5. con atto a rogito notaio in data 25.6.2009 ha donato ai suoi figli Per_1 Parte_1
e l'appartamento e il garage siti in AC (v. doc. 18 del fascicolo della CP_7 CP_6
curatela);
6. i donatari e , con atto a rogito notar in data 29.10.2009, CP_6 CP_7 Per_2
data coincidente con quella in cui gli stessi costituivano la società L'Accessorio s.r.l., hanno venduto quanto ricevuto per donazione alla sorella della donante e loro zia , Parte_2
madre del (primo acquirente dell'immobile di cui al punto 3), verso un Persona_3
corrispettivo di €. 120.000,00 euro dichiarato come integralmente pagato (doc. 19 del fascicolo della curatela).
Tanto premesso quanto agli atti dispositivi originariamente censurati, a consentire la configurabilità dell'elemento soggettivo dell'azione, in relazione all'atto di donazione eseguito dalla in favore dei figli, concorrono i seguenti elementi: Pt_1
i)la circostanza dell'alienazione pressoché contestuale (in quanto eseguita nel giro di tre giorni) di tutti gli immobili della circostanza che consente di inferire la volontà della disponente Pt_1
di rendersi (apparentemente) impossidente e per questa via irresponsabile rispetto ad eventuali pretese azionabili nei suoi confronti;
ii)il fatto che la dismissione del patrimonio immobiliare dell'amministratrice è intervenuta proprio nell'imminenza dell'apparente cessazione dalla carica di amministratrice e nomina del
37 nuovo amministratore e della cessione delle quote di partecipazione nella atti che, CP_2
come si è visto, sono stati prodromici alla spoliazione del patrimonio sociale e alla definitiva cessazione dell'attività, con contestuale avvio di analoga attività d'impresa da parte dei figli della
Pt_1
iii) la circostanza, assolutamente indicativa, che tutti i beni hanno subìto un secondo (apparente) trasferimento a breve distanza di tempo;
iv) il fatto che, nonostante i descritti doppi trasferimenti, i beni compravenduti sono rimasti nel possesso dell'originaria proprietaria (quanto alla casa di abitazione della famiglia) o della nuova società costituita dai figli della (quanto al capannone industriale); Pt_1
v) l'assenza di corrispettivo degli atti dispositivi, eseguiti l'uno a titolo di liberalità e l'altro mediante (apparente) accollo del mutuo, i cui ratei (come si dirà) non è provato essere stati pagati dagli acquirenti nel tempo succedutisi;
vi) la circostanza, specificamente afferente alla donazione in favore dei figli di , che Parte_1
nel breve volgere di pochi mesi e, IGnificativamente, proprio lo stesso giorno in cui i donatari e avevano costituivano la newco che, come si è detto, aveva continuato CP_7 CP_6
l'attività della acquisendo anche alcuni dei suoi beni, dipendenti e clienti, i figli CP_2
dell'odierna appellante si erano spogliati dell'immobile per rivenderlo a , che Parte_2
come detto era la sorella dell'ex amministratrice e madre del primo acquirente della casa familiare della famiglia CP_18
Ebbene, le circostanze sinora enumerate consentono di desumere che che quale Parte_1
amministratrice di diritto (e poi di fatto) era esposta dal punto di vista delle responsabilità penali e civili per la gestione della società avesse ideato e posto in essere un disegno CP_2
palesemente diretto (per tempi, soggetti implicati, pluralità di atti, anomale modalità di esecuzione) a porre a riparo il proprio patrimonio dalle imminenti azioni proponibili in suo danno da parte dei creditori sociali o della curatela a seguito del fallimento della società, sorte cui la era inevitabilmente destinata, a fronte della cessazione dell'attività d'impresa ed CP_2
38 allo “svuotamento” del suo patrimonio, con conseguente impossibilità di soddisfacimento dei debitori sociali.
A tal fine occorre considerare come la società già a quella data, avesse rilevanti CP_2
esposizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito e dipendenti e nei confronti dell'Erario
(si rimanda ai doc. 27 e 29 del fascicolo della curatela) e, soprattutto, fosse pesantemente esposta nei confronti della creditrice (che come dichiarato dal era la sua principale Parte_10 CP_11
cliente), nei cui confronti aveva rilevanti e risalenti debiti insoluti, con riguardo ai quali erano stati formulati piani di rientro poi disattesi e la quale, come poi desumibile dal contenuto del ricorso per fallimento, adduceva la sussistenza di “responsabilità personali” facenti capo agli esponenti aziendali, e dunque in primis dell'amministratrice della società IG. (si rimanda Pt_1
al doc. 30 del fascicolo della curatela).
In tale contesto, la stretta concatenazione temporale tra la (apparente) dismissione di tutti i beni e l'uscita dalla società (cessione delle quote e apparente cessazione dell'attività di amministrazione) consente di inferire, in uno con il complesso degli elementi indiziari sopra indicati, che lo specifico intento della fosse quello di mettersi al riparo da future azioni Pt_1
risarcitorie collegate agli atti di mala gestio posti in essere nella sua veste di amministratrice della società, quali gli atti distrattivi del patrimonio della società dalla stessa già realizzati o che si sarebbero poi verificati in breve lasso di tempo.
Del resto, diversamente opinando, non vi sarebbe stato alcuna ragione perché la avesse Pt_1
la necessità di disporre in modo contestuale dei propri immobili, non avendo in tesi nulla da temere in quanto socia di una società di capitali e come tale non responsabile per le obbligazioni sociali inadempiute;
la considerazione, al contrario, suffraga la tesi qui sostenuta circa la preordinazione degli atti dispositivi a pregiudicare la garanzia generica in relazione al credito risarcitorio connesso ad atti di mala gestio.
In contrario non soccorrono le difese svolte dall'odierna appellante, la quale ha sostenuto che gli atti dispositivi fossero funzionali al reperimento di liquidità necessaria al soddisfacimento di propri bisogni.
39 A prescindere dal fatto che non risulta alcuna prova dell'esistenza di esposizioni debitorie personali della disponente, né di imminenti necessità economiche al cui soddisfacimento potessero ritenersi funzionali gli atti dispositivi impugnati (l'allegazione sul punto resa dalla
è di tenore del tutto generico), è dirimente evidenziare come alcuna utilità economica Pt_1
potesse per definizione essere conseguita all'atto dispositivo stipulato in favore dei figli in data
25.6.2009, intervenuto a titolo di liberalità.
Al compimento del menzionato atto dispositivo non è dunque ricollegabile alcun reperimento di liquidità per eIGenze personali della il che ulteriormente conferma la sua Pt_1
preordinazione allo scopo di sottrarre la disponente alle responsabilità connesse alla gestione della società CP_2
Tanto premesso quanto all'elemento soggettivo dell'azione in capo alla non è necessaria Pt_1
alcuna indagine relativa all'elemento soggettivo dell'azione in capo ai donatari e CP_7
CP_6
LL luce delle considerazioni che precedono, la pronuncia di primo grado relativa alla declaratoria di inefficacia nei confronti del IM LL dell'atto di donazione intercorso tra ed i figli e LL deve essere confermata. Parte_1 CP_7 CP_6
Analogamente è a dirsi, e con ciò si viene alla disamina dell'appello separatamente proposto da
, quanto al successivo atto dispositivo dell'immobile già oggetto di donazione, Parte_2
posto in essere da e CP_6 Controparte_7
§3. nel giudizio n. 6589/2021 R.G. Parte_11
L'appello proposto da con cui è stata richiesta la revoca del capo di Parte_2
accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di compravendita intercorso con i nipoti, deve essere rigettato.
Il primo motivo d'appello, con il quale deduce il vizio di omessa pronuncia, da Parte_2
parte del Tribunale, sull'eccezione di nullità della citazione dalla stessa già formulata in primo grado, non è suscettibile di accoglimento.
40 Seppure sia fondata la censura di omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della citazione, posto che il Tribunale si è limitato ad esaminare la diversa eccezione pregiudiziale formulata da
[...]
l'eccezione non è suscettibile di accoglimento. Pt_1
L'odierna appellante aveva eccepito la nullità della citazione per “indeterminatezza delle domande” proposte in giudizio;
in particolare ha lamentato come non fossero stati
“adeguatamente indicati i presupposti del diritto ed il tipo di tutela giurisdizionale fatti valere nei suoi confronti”.
La censura non è, come detto, fondata, posto che, per un verso, non sussiste alcun dubbio in ordine alle domande proposte in giudizio, consistenti, in via principale, nella richiesta di accertamento della simulazione assoluta di tutti gli atti dispositivi posti in essere da Parte_1
e dei successivi atti stipulati dai suoi aventi causa, e, in via subordinata, nella domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dei suddetti atti.
Anche con riguardo alla causa petendi la domanda non può ritenersi affetta da nullità, posto che le circostanze di fatto sottese alle domande suddette, seppure in termini sintetici, sono state esposte con sufficiente chiarezza nella narrativa dell'atto di citazione, nella quale sono stati indicati gli elementi di anomalia che ad avviso della curatela consentivano di inferire la simulazione degli atti o in subordine la necessità della declaratoria della loro inefficacia nei confronti dell'attore.
Il secondo motivo d'appello, con il quale sostiene l'insussistenza dei Parte_2
presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta nei suoi confronti, deve essere rigettato.
Seppure, come già evidenziato all'atto della disamina dell'appello proposto da Parte_1
siano corrette le deduzioni svolte circa la necessità di corretta qualificazione della domanda quale ordinaria azione revocatoria, sussistono i presupposti per il travolgimento dell'atto d'acquisto ai sensi dell'art. 2901, quarto comma, c.c., in forza del quale, “nel caso di due alienazioni successive del medesimo immobile, l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta con riferimento alla prima alienazione è opponibile al secondo acquirente, non importa se di buona o mala fede, ove la trascrizione della domanda di
41 revoca sia precedente a quella del secondo acquisto, mentre quando la trascrizione della domanda di revoca segua quella del secondo acquirente questi non è pregiudicato se di buona fede e a titolo oneroso” (in questi termini,
Cass., 4.8.2016, n. 16293; in argomento, cfr. anche Cass., 11 agosto 2025, n. 23041).
Anche a prescindere dall'esperimento di una seconda revocatoria, la successiva alienazione è travolta nel caso di previa trascrizione della domanda di revoca rispetto a quella dell'acquisto o qualora l'acquirente a titolo oneroso sia in mala fede.
Ebbene, alla luce delle considerazioni sinora esposte, tale stato soggettivo (non coincidente con la consapevolezza della dolosa preordinazione dell'atto al pregiudizio delle ragioni del creditore che agisca in revocatoria, richiesto con riguardo al primo acquirente a titolo oneroso, ma integrato dalla mera assenza di buona fede in capo al subacquirente) deve ritenersi certamente predicabile in capo a . Parte_2
In tal senso depongono gli elementi indiziari già sopra evidenziati e segnatamente:
i) lo stretto rapporto di parentela tra la subacquirente, i suoi danti causa (i nipoti) e l'originaria disponente (sorella);
ii) il coinvolgimento dello stesso figlio di , IG. nel complesso degli atti Parte_2 Per_3
dispositivi posti in essere dalla sorella al fine di rendere non aggredibili la totalità dei suoi Pt_1
beni immobili;
iii) la stretta concatenazione temporale (quattro mesi) tra la donazione del bene da parte di
[...]
in favore dei figli e l'alienazione del cespite da parte di questi ultimi alla zia, intervenuta Pt_1
proprio lo stesso giorno in cui e LL costituivano società L'Accessorio, alla CP_7 CP_6
quale, come si è visto, venivano conferiti beni, clienti e dipendenti della società gestita dalla madre e poi dichiarata fallita;
iv) il difetto di prova del pagamento effettivo del prezzo;
gli assegni prodotti da Parte_2
in allegato alla seconda memoria istruttoria sono privi della data e luogo di traenza, talché non
è dato riferirli a quelli richiamati nel rogito;
in ogni caso non ricorre prova del loro effettivo incasso, da parte dei venditori.
42 Tali elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, consentono di inferire che Parte_2
fosse ben consapevole delle operazioni poste in essere dalla sorella, sia con riguardo agli atti di
“spoliazione” della società che come detto era a quella data già pesantemente CP_2
indebitata, sia in relazione (che è quanto qui rilevi) alla contestuale (apparente) dismissione di tutto il suo patrimonio immobiliare, dal che può inferirsi l'assenza di buona fede nell'acquisto del bene, quand'anche effettivamente voluto (cfr., nel senso che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, cfr., tra le altre, Cass., ord., 18.1.2019, n. 1286).
LL luce di tali considerazioni, la pronuncia di primo grado con cui è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti del IM LL anche del secondo trasferimento del bene in AC, da e LL a , deve essere confermata. CP_6 CP_7 Parte_2
§.5 Appelli di e e Appello incidentale del IM LL. Parte_1 CP_3
Diversamente sarebbe a dirsi quanto all'atto di compravendita intercorso tra la e Pt_1
l' e del successivo atto dispositivo tra l e il CP_4 CP_4 CP_3
In questo caso, invero, non potrebbe ritenersi raggiunta la prova dell'elemento soggettivo dell'azione in capo al terzo (apparente) acquirente ed in capo al(l'apparente) CP_4
subacquirente prova necessaria nei loro confronti (nei rigorosi termini sopra esposti) CP_19
trattandosi in questo caso di atti a titolo oneroso.
Tuttavia, la non configurabilità dell'elemento della partecipatio fraudis è in realtà un effetto che discende dalla natura simulata degli atti dispositivi in questione (i.e. dall'impossibilità di postulare un'effettiva volontà di acquistare i beni, seppure allo scopo di sottrarli alla garanzia dei creditori dell'originaria disponente), per il cui accertamento il IM ha proposto appello incidentale condizionato.
Tale appello è fondato.
“In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da
43 considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (in questi termini,
Cass., ord., 24.11.2021, n. 36478).
In applicazione dei suddetti principi, la domanda proposta dalla curatela è suscettibile di accoglimento sulla base dell'univoco quadro indiziario che si viene a descrivere.
A fondamento del ragionamento presuntivo atto a comprovare la simulazione occorre considerare:
-che non è in alcun modo giustificata la ratio sottesa all'acquisto di un immobile produttivo da parte dell' che non è neppure allegato aver esercitato un'attività di impresa, e CP_4
soprattutto le ragioni della repentina rivendita al di tale immobile industriale, dopo CP_3
poco più di due mesi dall'acquisto e senza che, come si dirà, il primo acquirente avesse acquisito la disponibilità del bene;
-che, con particolare riguardo all'acquisto del ricorrono palesi anomalie nella CP_3
individuazione dell'acquirente, che era un giovane di ventotto anni, residente a Roma (e dunque in luogo diverso da quello in cui era ubicato il bene produttivo) e che svolgeva la professione di operaio dipendente (si rimanda al doc. 22; il dato è comunque pacifico);
- che non risulta alcuna prova del fatto che i due acquirenti succedutisi nel tempo abbiano mai versato le rate del mutuo il cui accollo costituiva la modalità di pagamento del prezzo, che deve dunque ritenersi simulato;
-che, e tale dato appare dirimente, nessuno dei due acquirenti è mai entrato nel possesso dell'immobile, considerato che nell'immobile sito in AC, via Appia 174, è stata posta la sede legale della società L'Accessorio s.r.l. sin dalla sua costituzione in data 29.10.2009 e che, nello stesso luogo, la suddetta società ha ininterrottamente mantenuto la sede operativa sino alla data del suo fallimento, dichiarato nel 2019 (si rimanda ai doc. prodotti dalla curatela in primo grado in allegato alle note del 19.6.2019; le circostanze non sono comunque contestate dalle controparti).
44 Ebbene, la repentina cessione dell'immobile da parte del primo acquirente, le incongruenze afferenti alle persone degli acquirenti, rispetto alla natura del cespite compravenduto, l'assenza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo e soprattutto l'eclatante circostanza che il compendio compravenduto, di rilevante valore, è rimasto nel possesso della famiglia per essere adibito a sede operativa della società dei figli della disponente, senza CP_17
che risulti che (gli apparenti) proprietari avessero stipulato alcun contratto di locazione o costitutivo di altro titolo di detenzione in capo agli occupanti, consentono di inferire che i trasferimenti in oggetto non fossero effettivamente voluti, ma fossero anch'essi funzionali a sottrarre i cespiti alla futura aggressione dei creditori.
Incidentalmente, la conclusione è confermata dalla condotta processuale delle parti, ed in particolare dal fatto che il secondo apparente acquirente, IG. nell'ambito delle trattative CP_3
poi non andate a buon fine, si era dichiarato disponibile a costituire sul bene apparentemente acquistato un'ipoteca volontaria a garanzia del debito di il che ulteriormente Parte_1
comprova la fittizietà dell'acquisto.
LL luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, deve essere accertata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita intercorso tra
[...]
e e del successivo atto di compravendita intercorso tra l' e Pt_1 Controparte_4 CP_4
CP_3
§6. Spese di lite
Il quinto motivo dell'appello di con il quale l'appellante ha censurato la Parte_1
pronuncia di condanna alle spese del giudizio di primo grado deve essere rigettato, posto che non sussisteva alcuna ragione perché le spese di tale giudizio potessero essere compensate, considerato l'accoglimento dell'azione di responsabilità proposta dalla curatela e quello dell'azione revocatoria (qui confermato quanto all'atto di donazione intercorso con i figli).
Le spese del grado d'appello vanno regolate come segue.
, il cui appello è stato respinto sia in relazione all'azione di responsabilità che alla Parte_1
revocatoria dell'atto di donazione, e che comunque è rimasta soccombente anche con riguardo
45 alla domanda di simulazione oggetto dell'appello incidentale della curatela, è tenuta alla rifusione delle spese del grado in favore della curatela, da liquidare come in dispositivo in favore dell'Erario, stante la confermata assenza di fondi in capo al IM.
Analogamente è a dirsi quanto a posto che l'esito complessivo del giudizio lo CP_3
ha visto comunque soccombente nei confronti della curatela, stante l'accoglimento della domanda di simulazione proposta dal IM in via incidentale.
, il cui separato appello è stato anch'esso respinto, va condannata alla rifusione Parte_2
delle spese del grado in favore della curatela.
Nei rapporti tra e i quali sono rimasti CP_6 CP_7 Controparte_4
contumaci nel presente grado, e la curatela si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio d'appello, non potendo ravvisarsi una soccombenza dei primi nel presente giudizio.
Anche le spese del giudizio d'appello relative alla posizione della la quale non ha mai CP_1
proposto alcuna domanda ed è stata evocata quale mero litisconsorte processuale (essendo stata parte del giudizio di primo grado, seppure a rigore ad esso estranea in quanto compariva nel negozio sottoscritto dal marito al solo fine di rendere la dichiarazione di estraneità dell'acquisto alla comunione legale tra i coniugi), possono essere compensate tra la stessa e la curatela.
Analogamente è a dirsi quanto agli appellati contumaci (nei cui confronti non è CP_5
stata emessa alcuna statuizione da parte del primo Giudice) e (la cui Controparte_8
domanda è stata rigettata in primo grado con pronuncia dalla stessa non impugnata), anch'essi evocati quali meri litisconsorti processuali.
Deve infine essere accertata la debenza, in capo a e Parte_1 CP_3 Parte_2
ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. Spese di giustizia, di un ulteriore importo
[...]
pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
46 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti di cui ai nn.
6567/21 e 6589/21 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revocati i capi di accoglimento delle domande di revocatoria dell'atto di compravendita del 22.06.2009 a rogito Notaio
rep. n. 6061-racc. n.2482 tra ed e dell'atto di Per_1 Parte_1 Controparte_4
compravendita in data 15.09.2009 a rogito Notaio rep. n. 6992-racc. n. 3809 Per_2
intercorso tra in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Controparte_4
IM LL dichiara la nullità, per assoluta simulazione, dei suddetti atti di compravendita;
conferma per il resto la pronuncia di primo grado;
2. condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese del presente grado Parte_1
di giudizio, che liquida in complessivi euro 25.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3. condanna a rifondere le spese sostenute della curatela, che liquida, in CP_3
favore dell'Erario, in complessivi euro 9.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
4. condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che Parte_2
liquida in complessivi euro 9.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
5. compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra la curatela e le altre parti processuali;
6. accerta la debenza, da parte di , e , di un Parte_1 CP_3 Parte_2
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 27 luglio 2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
47 48
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott.ssa Elena Gelato ConIGliere rel.
dott.ssa Maria Aversano ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6567/2021, cui è stata riunita la causa rubricata al n. 6589/2021 r.g., pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Mancini Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti appellante nel giudizio 6567/2021
appellata nel giudizio 6589/2021
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Agostina CP_1 C.F._2
LL in forza di delega in atti
1 appellata nel giudizio 6567/21
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Flati Parte_2 C.F._3
in forza di delega in atti appellata nel giudizio 6567/2021 R.G.
appellante nel giudizio 6589/2021 R.G.
E
, in persona del Curatore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Mattarelli per delega in atti, giusta autorizzazione del
Giudice delegato in data 6.12.2021
appellato e appellante incidentale condizionato nel giudizio 6567/21 R.G.
appellato e appellante incidentale condizionato nel giudizio 6589/21 R.G.
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Strafaci CP_3 C.F._4
in virtù di procura in atti appellato e appellante incidentale nel giudizio 6567/21 R.G.
E
, , e Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
contumaci
[...]
appellati
Oggetto: appelli riuniti avverso la sentenza n. 948/21, emessa dal Tribunale di Latina in data 5 maggio 2021.
CONCLUSIONI
2 Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis rejectis, in riforma della Parte_1
sentenza del Tribunale di Latina, in composizione collegiale, n. 948 pubblicata il 5 maggio 2021, accogliere il presente gravame per tutti i motivi argomentati, e per l'effetto rigettare totalmente le pretese avanzate dalla
, in quanto infondate in fatto ed in diritto Parte_3
e dunque accertare che:
- nessuna responsabilità sussiste in capo alla IG.ra , rigettando per l'effetto la richiesta di condanna Parte_1
al risarcimento del danno nella complessiva somma di € 780.468,99 e/o la diversa maggiore o minore somma accertata e dunque, disporre, per l'effetto, ogni provvedimento anche in ordine alla eventuale restituzione degli importi versati alla Curatela Fallimentare in eccedenza nel corso del giudizio di primo grado;
- l'insussistenza dei presupposti previsti per l'azione revocatoria, in ordine agli atti di compravendita effettuati dalla IG.ra e per l'effetto confermare la piena efficacia e validità dei seguenti atti di compravendita: Parte_1
a) contratto per Notar del 22.06.09 dell'immobile sito in AC censito al F. 109, p.lla 217 sub 3 Per_1
concluso tra la IG.ra e il IG. e Rep. 6061 Racc. 2484; Parte_1 Controparte_4 CP_1
b) donazione per Notar del 25.06.09 effettuata da in favore di ed Per_1 Parte_1 CP_6 [...]
, relativa all'immobile sito in AC censito al NCEU al Fg. 209 part. 911 sub 6 e 9; CP_7
- disporre per l'effetto, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale nonché di ogni conseguente annotazione, ordinando di procedere in tal senso al competente Ufficio della Conservatoria dei Registri
Immobiliari.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio nonché con liquidazione delle spese del primo grado oltre accessori come per legge, da disporsi in favore del presente procuratore dichiaratosi antistatario”;
Per : “Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis CP_1
reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti
In via preliminare dichiarare il Difetto di Notifica al SI. e/o disporre eventuale rinnovo;
Controparte_4
Nel merito rigettare le richieste di parte appellata in quanto infondate in fatto e in diritto con la conseguente riforma della Sentenza di Primo Grado pubblicata dal Tribunale di Latina il 05.05.2021 N. 948. Con vittoria di spese, diritti e compensi di lite”;
3 Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza Parte_2
ed eccezione, in accoglimento dei motivi d'appello proposti ed in riforma della sentenza n. 948 del 5 maggio 2021 emessa dal Tribunale Civile di Latina, a definizione del giudizio RG. n. 6312/2010 in composizione collegiale:
1. “in via preliminare, dichiarare l'estromissione dal presente giudizio della IG.ra in quanto Parte_2
oltre ad essere estranea alle vicende che hanno colpito la non ultimo perché anche nella Controparte_2
denegata ipotesi in cui la IG.ra dovesse essere ritenuta responsabile per il compimento di determinati Parte_1
atti, la IG.ra ha semplicemente acquistato in buona fede l'immobile sito in AC alla Via Parte_2
Arene n. 138; confermando dunque la piena efficacia del seguente atto di compravendita: atto pubblico per Notar del 29.10.09 con il quale e vendevano alla IG.ra Per_2 CP_6 CP_7 Parte_2
l'immobile sito in AC censito al NCEU al F. 209 part. 911 sub 6 e 9;
2. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e infondatezza dell'appello incidentale condizionato proposto della Curatela perché difettano i requisiti minimi in fatto e in diritto;
3. nel merito, decidere secondo giustizia sui corretti motivi d'appello svolti dalla SI.ra e dal SI. Parte_1
avverso la medesima sentenza, con relativa riforma;
CP_3
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio nonché con liquidazione delle spese del primo grado oltre accessori come per legge, da disporsi in favore del presente procuratore dichiaratosi antistatario”;
Per il IM LL:
Nel giudizio 6567/2021: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni esposte in narrativa e respinta ogni contraria richiesta:
1) In via principale rigettare l'appello avversario, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appello e condizionatamente a detta ipotesi, quantificare il danno in un importo almeno pari ad euro 363.251,56, e per
l'effetto condannare l'appellante al pagamento di detto importo oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dalla data della domanda al saldo;
3) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del quarto motivo di appello e condizionatamente a detta ipotesi, accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la nullità e la simulazione degli
4 atti di compravendita del 22.06.2009 per Notar di Latina-rep. n. 6061-racc. n.2482 tra Per_1 Pt_1
ed coniugato con e del 15.09.2009 per Notar di Latina-rep.
[...] Controparte_4 CP_1 Per_2
n. 6992-racc. n. 3809 tra coniugato con e nonché dell'atto Controparte_4 CP_1 CP_3
di donazione del 25.06.2009 per Notar di Latina-rep. n. 6065-racc. n. 2488 tra , Per_1 Parte_1 [...]
ed e dell'atto di compravendita del 29.10.2009 per Notar di Latina-rep. CP_6 CP_7 Per_2
n.7189-racc. n. 3931 tra e , con ogni conseguenza di legge. CP_6 CP_7 Pt_1
In ogni caso, con condanna della appellante alle spese di lite del presente giudizio, rispetto alle quali si precisa altresì – ad ogni effetto di legge – che con provvedimento del 6/12/2021, il Giudice Delegato del IM di
ALLA ACCESSORI S.R.L. UNIPERSONALE IN FALLIMENTO, ha dichiarato l'assenza di liquidità con conseguente ammissione della Ricorrente al gratuito patrocinio ex art. 144 DPR 115/2002”
Nel giudizio n. 6589/2021: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni esposte in narrativa e respinta ogni contraria richiesta:
1) In via principale rigettare l'appello avversario, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello avversario
e condizionatamente a detta ipotesi, accertare e dichiarare ad ogni effetto di legge la nullità e la simulazione degli atti di compravendita dell'atto di donazione del 25.06.2009 per Notar di Latina-rep. n. 6065-racc. n. Per_1
2488 tra , ed e dell'atto di compravendita del 29.10.2009 per Notar Parte_1 CP_6 CP_7
di Latina-rep. n.7189-racc. n. 3931 tra e , con ogni Per_2 CP_6 CP_7 Parte_2
conseguenza di legge.
In ogni caso, con condanna della appellante alle spese di lite del presente giudizio, rispetto alle quali si precisa altresì – ad ogni effetto di legge – che con provvedimento del 6/12/2021, il Giudice Delegato del IM di
ALLA ACCESSORI S.R.L. UNIPERSONALE IN FALLIMENTO, ha dichiarato l'assenza di liquidità con conseguente ammissione della Ricorrente al gratuito patrocinio ex art. 144 DPR
115/2002.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: CP_3
A) accogliere l'appello incidentale promosso dal SI. e per l'effetto, in riforma della parte della CP_3
sentenza impugnata, revocare la declaratoria di inefficacia ex artt. 66 Legge Fall. e 2901 ss. c.c., rispetto alla
5 parte ACCESSORI S.R.L. UNIPERSONALE IN FALLIMENTO (IM CP_6
n.52/2010-Tribunale Ordinario di Latina) in persona del l.r.p.t., tra gli altri, dell'atto di compravendita del
15.09.2009 per Notar di Latina-rep. n. 6992-racc. n. 3809 tra coniugato con Per_2 Controparte_4
e e, dunque, confermare la piena efficacia del seguente atto di compravendita: 1) il CP_1 CP_3
contratto per Notar del 15.09.09 con il quale i IG.ri e vendevano l'immobile sito in Per_2 CP_4 CP_1
AC censito al NCEU al F. 109 part. 217 sub. 3;
B) in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”; Parte_4
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è in questi termini ricostruito nell'impugnata pronuncia del Tribunale di Latina.
“Mediante l'atto di citazione introduttivo di causa e successivi scritti difensivi parte attrice ha testualmente chiesto che “(…) 1) accertare la responsabilità di ed per le cariche di amministratore, Parte_1 CP_5
ricoperte formalmente o di fatto, nella LL Accessori srl e per l'effetto, ai sensi dell'art. 146 L.F. in relazione all'art. 2476 c.c. I e VII comm c.c. ed agli artt. 2393, 2394 e 2043 c.c., condannarli in solido o secondo le rispettive responsabilità ma comunque sino alla concorrenza dell'intero importo di cui appresso, al risarcimento della somma di euro 1.749.000,00 o della maggiore o minore accertando, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo. In via gradata, al risarcimento della differenza tra le passività accertate e l'attivo acquisendo;
2) in via concorrente con l'azione sub 1), accogliere l'azione di simulazione assoluta e per l'effetto dichiarare nulli e privi di effetti i seguenti contratti: a) il contratto per notar in data 25.6.2009 (rep. n. Per_1
6061, racc. n. 2482) di vendita di un immobile in AC al F.109, p.lla 217 sub 3 tra e Parte_1
coniugato con , ad oggetto il locale magazzino di mq. 344; b) il contratto Controparte_4 CP_1
per notar in data 15.9.2009 (rep. n. 6992, racc. n. 3809) con il quale coniugato Per_2 Controparte_4
con , vendeva a l'immobile di cui sub a) delle conclusioni che precedono;
c) il CP_1 CP_3
contratto per notar in data 25.6.2009 (rep. n. 6064, racc. n. 2487) relativo alla vendita tra Per_1 Pt_1
e ad oggetto una villa in AC censita al NCEU al F.120, p.lla 108 sub 2 e 1
[...] Persona_3
ed al catasto terreni al F. 120, p.lla 411; d) il contratto per notar in data 08.10.2009 (rep. n.7109, Per_2
racc. n. 3876) con il quale vendeva a l'immobile di cui sub c) delle Persona_3 Persona_4
conclusioni che precedono;
e) la donazione per notar in data 25.6.2009 (rep. n.6065, racc. n. 2488) Per_1
6 effettuata da recchia in favore di e , relativa ad appartamento e garage siti in Pt_1 CP_6 CP_7
AC, Via delle Arene n. 138, censito al NCEU al F.209, p.lla 911 sub 6 e 9, oltre i diritti sul vano scala e sulla corte condominiale in catasto al F. 209, p.lla 911 (bene comune non censibile); f) il contratto per notar in data 29.10.2009 (rep. n.7189, racc. n. 3931) con il quale e Per_2 CP_6 CP_7
vendevano a l'immobile di cui sub e) delle conclusioni che precedono;
3) in via gradata con Parte_5
l'azione di cui al punto 2) che precede ma sempre concorrente con quella cui al punto 1), accogliere l'azione ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiarare inefficaci nei confronti del fallimento attore gli stessi contratti sopra descritti al punto 2) delle conclusioni che precedono con le lettere dalla a) alla f) qui da aversi per ripetuti e trascritti;
4) in via ulteriormente gradata con l'azione di cui al punto 3) che precede e sempre concorrente con quella di cui al punto 1, nella ipotesi antecedentemente o successivamente alla notificazione e/o trascrizione del presente atto di citazione i beni oggetto delle azioni che precedono fossero ulteriormente alienati o dispersi o distrutti, condannare le rispettive parti che figurano quali contraenti, in solido tra loro, al risarcimento del danno pari al valore effettivo del bene al momento dell'atto dispositivo;
5) ordinare al gerente dell'Ufficio del Territorio
della Provincia di Latina di procedere, con esonero da responsabilità, alla trascrizione ed annotazione della emananda sentenza (…)”.
I convenuti e hanno testualmente chiesto, con la comparsa di Parte_1 CP_5
costituzione e risposta depositata il 07.02.2011, che “(…) preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio del IG. in quanto lo stesso non ha mai avuto rapporti lavorativi con la né CP_5 Controparte_2
tantomeno ha svolto attività di ingerenza alcuna nell'ambito della gestione ed amministrazione della società stessa, ma è semplicemente il coniuge della IG.ra , circostanza quest'ultima che non può giustificare la sua Parte_1
presenza all'interno di tale giudizio;
accertando dunque: - Che nessuna responsabilità sussiste in capo alla IG.ra
, né tantomeno in capo al IG. rigettando per l'effetto la richiesta di condanna in Parte_1 CP_5
solido tra loro al risarcimento del danno nella complessiva somma di €1.749.000,00 ovvero della maggiore o minore accertanda;
- Che nessuna azione di simulazione è stata posta in essere dalla IG.ra in Parte_1
ordine agli atti di compravendita di cui all'atto di citazione;
per l'effetto confermare la piena efficacia e validità dei seguenti atti di compravendita: a) contratto per Notar del 22.06.09 dell'immobile sito in AC Per_1
censito al F. 109, p.lla 217 sub 3 concluso tra la IG.ra e il IG. e Parte_1 Controparte_4 [...]
Rep. 6061 Racc. 2484; b) contratto per Notar del 25.06.09 relativo alla vendita tra la IG.ra CP_1 Per_1
7 e il IG. dell'immobile censito al N.C.E.U. al Fg. 120 part. 108 sub 2 e 1 Parte_1 Persona_3
ed al catasto Terreni al Fg. 120 part. 411 Rep. 6064 Racc. 2487; c) donazione per Notar del Per_1
25.06.09 effettuata da in favore di ed , relativa all'immobile sito in Parte_1 CP_6 CP_7
AC censito al NCEU al Fg. 209 part. 911 sub 6 e 9; Il tutto con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite competenze ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario (…)”.
I convenuti hanno testualmente chiesto, con la Controparte_4 CP_1
comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.02.2011, che “(…) accertata l'infondatezza della domanda sia in punto di fatto che di diritto, accertata la sua inammissibilità per le ragioni di cui alla premessa, rigettarla
e dunque dichiarare: preliminarmente, l'estromissione dal presente giudizio dei IG.ri e Controparte_4 [...]
in quanto oltre ad essere estranei alle vicende che hanno colpito la LL Accessori s.r.l. non sono neppure CP_1
più i proprietari dell'immobile sito in AC alla Via Appia km 100,320 avendolo venduto al IG. CP_3
dichiarando la piena efficacia del seguente atto di compravendita e dunque : a) contratto per Notar
[...] Per_1
del 22.06.09 dell'immobile sito in AC censito al F. 109, p.lla 217 sub 3 concluso tra la IG.ra Pt_1
e il IG. b) contratto per Notar del 15.09.09 a mezzo del quale il IG.
[...] Controparte_4 Per_2
vendeva l'immobile al IG. il tutto con condanna dell'attrice alla refusione Controparte_4 CP_3
delle spese di lite competenze ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario (…)”.
Il convenuto ha testualmente chiesto, con la comparsa di costituzione e risposta CP_3
depositata il 07.02.2011, che “(…) 1) In via preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio del SI. in quanto oltre ad essere totalmente estraneo alle vicende che hanno colpito la CP_3 Controparte_2
anche nell'ipotesi in cui la IG.ra dovesse essere ritenuta responsabile per il compimento di
[...] Parte_1
determinati atti, il IG. ha acquistato in buona fede l'immobile sito in AC alla Via Appia CP_3
Km 100,320, non dalla o comunque dalla soggetti a quest'ultimo totalmente Parte_1 CP_2
estranei ma dai SI.ra e;
2) Confermare dunque la piena efficacia del seguente atto di CP_4 CP_1
compravendita: 1) il contratto per Notar del 15.09.09 con il quale i IG.ri e vendevano Per_2 CP_4 CP_1
l'immobile sito in AC censito al NCEU al F. 109 part. 217 sub. 3; IN VIA
RICONVENZIONALE 3) Condannare la alla refusione in favore Controparte_9
8 del SI. della somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o di quella maggiore o CP_3
minore che l'adito Giudice riterrà di quantificare, a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., per avere quest'ultimo subito una trascrizione pregiudizievole sull'immobile di proprietà sito in AC alla Via Appia
Km 100,320 e censito al NCEU del Comune di AC al F. 109 part. 217 sub.
3. Il tutto con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite competenze ed onorai di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario (…)”.
Il convenuto ha testualmente chiesto, con la comparsa di costituzione e risposta Persona_4
depositata il 07.02.2011, che “(…) 1) preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio della IG.ra
[...]
in quanto oltre ad essere totalmente estranea alle vicende che hanno colpito la LL Accessori srl anche Per_4
nell'ipotesi in cui la IG.ra dovesse essere ritenuta responsabile per il compimento di determinati Parte_1
atti, la IG.ra ha acquistato in buona fede l'immobile sito in AC alla via San Felice Persona_4
Circeo Km 7,00; 2) Confermare dunque la piena efficacia del seguente atto di compravendita: “compravendita per Notar dell'8.10.09 con il quale il IG. vendeva l'immobile sito in AC censito Per_2 Persona_3
al NCEU al F. 120 part. 108 sub. 2 e 1 e cat. Terr. Fg. 120 part. 411; in via riconvenzionale condannare la Curatela alla refusione in favore della IG.ra della somma di Controparte_9 Persona_4
€50.000/00 (cinquantamila/00) o di quella maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di quantificare all'indomani della compiuta e dettagliata attività istruttoria, a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per aver quest'ultima subito una trascrizione pregiudizievole sull'immobile di proprietà sito in AC alla via San
Felice Circeo Km 7,00 e censito al NCEU del Comune di AC al F. 120 part. 108 sub 2 e 1 cat. Terr
Fg. 120 par. 411, il tutto con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite competenze ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario (…)”.
I convenuti ALLA SIMONE e hanno testualmente chiesto, con la comparsa di CP_7
costituzione e risposta depositata il 07.02.2011, che “(…) preliminarmente l'estromissione dal presente giudizio dei IG.ri ed in quanto oltre ad essere estranei alle vicende che hanno colpito la CP_6 CP_7 [...]
non sono neppure più i proprietari dell'immobile sito in AC alla Via delle Arene n. 138 Controparte_2
avendolo venduto alla IG.ra ; dichiarando la piena efficacia del seguente atto pubblico: a) Parte_2
Donazione per Notar del 25.06.09 dell'appartamento e garage sito in AC censito al Fg. 209, Per_1
9 mapp. 911 sub 6 e 9 oltre i diritti sul vano scala e sulla corte condominiale in Catasto al Fg. 209, p.lla 911 effettuata dalla IG.ra ai propri figli e;
b) contratto per Notar Parte_1 CP_6 CP_7 Per_2
del 29.10.09 a mezzo del quale i IG.ri e vendevano l'immobile alla IG.ra CP_7 CP_6
; il tutto con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite competenze ed onorari di causa Parte_2
oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. (…)”.
La convenuta ha testualmente chiesto, con la comparsa di costituzione e risposta Parte_2
depositata il 07.02.2011, che “(…) in via preliminare l'estromissione dal presente giudizio della IG.ra Pt_2
in quanto oltre ad essere estranei alle vicende che hanno colpito la non ultimo
[...] Controparte_2
perché anche nella denegata ipotesi in cui la IG.ra dovesse essere ritenuta responsabile per il Parte_1
compimento di determinati atti, la IG.ra ha semplicemente acquistato in buna fede l'immobile Parte_2
sito in AC alla Via Arene n.138; confermando dunque la piena efficacia del seguente atto di compravendita: atto pubblico per Notar del 29.10.09 con il quale e Per_2 CP_6 CP_7
vendevano alla IG.ra l'immobile sito in AC censito al NCEU al F. 209 part. 911 sub Parte_2
6 e 9; IN VIA RICONVENZIONALE condannare la Curatela alla Controparte_9
refusione in favore della SI.ra della somma di €50.000/00 (cinquantamila/00) Parte_2
o di quella maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di quantificare all'indomani della compiuta e dettagliata attività istruttoria, a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., per avere quest'ultima subito una trascrizione pregidizievole sull'immobile di proprietà sito in AC alla Via Arene e censito al NCEU del Comune di terracina al F. 209 part. 911 sub 6 e 9; il tutto con condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite competenze ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario (…)”.
risulta essere rimasto contumace pur a seguito della riassunzione del processo ex Persona_3
art. 297 c.p.c. depositata tempestivamente in telematico nel termine di legge di mesi tre in data 20.09.2016 a seguito di sua sospensione ex art. 296 c.p.c. disposta dal precedente Giudice Istruttore all'udienza del
24.06.2016 come da pedissequo verbale (cfr., in dettaglio, il provvedimento telematico di fissazione d'udienza in prosieguo del 29.09.2016 e la relata di notifica a mezzo posta ex L. n. 53/1994 s.m.i. con cron. n.466- consegna avvenuta il 28.11.2016 per cfr. la documentazione depositata in telematico ad Persona_3
10 opera di parte attrice il 16.01.2017 per le restanti parti, costituite;
si ricordi che “A differenza del termine per la riassunzione del processo in caso di sospensione necessaria, che è espressamente definito perentorio dal legislatore
(art. 297 cod. proc. civ.), quello previsto per la riassunzione in caso di sospensione facoltativa o su accordo delle parti (art. 296 cod. proc. civ.), per l'ipotesi di mancata prefissione dell'udienza di ripresa del processo, ha natura solo ordinatoria in consonanza all'assenza della diversa cogente disposizione legislativa (art. 152 secondo comma cod. proc. civ.) ed alla diversità di genesi e di computo. Correlativamente, per quest'ultima operazione, come delineata dall'art. 297 cod. proc. civ., mentre il termine per la ripresa del processo dopo la sospensione necessaria trova riferimento nel periodo semestrale previsto dal comma 1 dell'art. 297, il termine di riassunzione nel caso di sospensione facoltativa (o su accordo delle parti) viene, per il determinante riferimento finalistico alla sua scadenza,
a coincidere con lo stesso periodo della sospensione, con la conseguenza che solo in relazione a questo periodo debba valutarsi la tempestività o meno dell'istanza per la riassunzione del processo, restando l'eventuale inosservanza del previsto subtermine di dieci giorni - da computarsi a ritroso dalla scadenza del periodo di sospensione - sanzionabile come mera irregolarità soltanto sul piano del pregiudizio delle attività defensionali della controparte con le pertinenti disposizioni ordinatorie del processo del giudice” – cfr.: Cass., n. 2295/1981 – e che “Quando il processo sospeso viene proseguito, le parti già costituite prima della sospensione conservano tale qualità, quand'anche non dovessero comparire in udienza, e non possono perciò essere dichiarate contumaci” – cfr., tra le altre: Cass., n. 12790/2012).
La ha dedotto, con comparsa di Controparte_10
intervento volontario depositata in telematico il 24.02.2020, di essere creditrice nei confronti di ed Parte_1
in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 06.04.2005 per Notar CP_5 Per_5
di Latina-rep. n. 1907-racc. n. 500 registrato a Latina il 07.04.2005 garantito da ipoteca volontaria
[...]
sull'immobile sito in AC (LT) in Via Appia km 100 censito in Catasto Fabbricati al foglio 217, sub
3, cat. C/2, mq 344 su cui è stata iscritta la formalità predetta in data 08.04.2005 ai n. 10452/2650 ed ha testualmente chiesto che “(…) Piaccia all'On.le Tribunale adito, ammettere il presente intervento e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - in via principale, accertare e dichiarare che sono viziati da simulazione assoluta e quindi nulli i seguenti atti di trasferimento di cui al punto n.2 del presente atto disposti dalla SI.ra :
1.Contratto di compravendita del 22.06.2009 per atto del Notaio (re.6061, Parte_1 Per_1
racc.2482) tra e coniugato con 2.Contratto di compravendita Parte_1 Controparte_4 CP_1
del 15.09.2009 per atto del Notaio (rep.6992, racc.3809) tra coniugato con Per_2 Controparte_4 CP_1
11 e 3.Contratto di compravendita del 25.06.2009 per atto del Notaio CP_1 CP_3 Per_1
(rep.6064, racc.2487) tra e 4.Contratto di compravendita del 08.10.2009 Parte_1 Persona_3
per atto del Notaio (rep.7109, racc.3876) tra e 5.Donazione Per_2 Persona_3 Persona_4
del 25.06.2009 per atto del Notaio (rep.6065, racc.2488) tra in favore di Per_1 Parte_1 CP_6
e 6.Contratto di compravendita del 29.10.2009 per atto del Notaio (rep.7189, CP_7 Per_2
racc.3931) tra e in favore di - in via subordinata, in accoglimento CP_6 CP_7 Parte_2
dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. revocare e dichiarare inefficace nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., gli atti di trasferimento disposti dalla SI.ra Controparte_10
di cui al punto precedente del presente atto, e per l'effetto ordinare la trascrizione e gli annotamenti Parte_1
di legge dell'emananda sentenza;
- in via ulteriormente subordinata, nel caso di impossibilità di restituzione da parte dei convenuti dei beni oggetto del presente giudizio, condannare i medesimi al pagamento della somma corrispondente al valore di detti immobili alla data del compimento degli atti revocati;
- in ogni caso, emettere ogni altro opportuno provvedimento di legge in ordine alle richieste formulate (…)”.
Il Tribunale di Latina, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio, con la pronuncia qui impugnata ha così statuito:
i)ha accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni per mala gestio proposta nei confronti di nella sua veste di ex amministratrice e poi di amministratrice di fatto Parte_1
della danni liquidati in euro 780.468,99 (l'analoga pronuncia di condanna nei Parte_6
confronti di come si dirà meglio infra, deve ritenersi frutto di un refuso, Controparte_11
posto che il non era stato evocato in giudizio dalla curatela); CP_11
ii) ha rigettato le domande di accertamento della simulazione assoluta degli impugnati atti dispositivi posti in essere da e dei successivi atti traslativi posti in essere dai Parte_1
beneficiari dei primi negozi nei confronti di terzi sub acquirenti;
iii) ha accolto le domande di declaratoria dell'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del IM LL, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., dei seguenti negozi:
12 -l'atto di compravendita intercorso tra e (coniugato in regime Parte_1 Controparte_4
di comunione dei beni con;
CP_1
- il successivo atto di compravendita intercorso tra l e CP_4 CP_3
- l'atto di donazione intercorso tra e i figli e;
Parte_1 CP_6 CP_7
CP_
- il successivo atto di compravendita intercorso tra gli e;
Parte_2
iv) ha preso atto della rinuncia alle domande di simulazione e revocatoria già formulate dalla curatela con riguardo agli atti dispositivi intercorsi tra e e del Parte_1 Persona_3
successivo atto stipulato tra il e , dichiarando cessata la materia del Per_3 Persona_4
contendere su tali domande, con compensazione delle spese di lite tra l'attore e la convenuta costituita;
Per_4
v) ha rigettato le domande proposte dall'interveniente , compensando Controparte_8
le spese di lite tra tale soggetto ed il IM e condannando invece l'interveniente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei convenuti;
vi)ha condannato i convenuti Parte_1 CP_5 CP_4 CP_1 CP_3 [...]
e alla rifusione delle spese in favore dell'Erario, stante CP_6 CP_7 Parte_2
l'ammissione del IM LL al patrocinio a spese dello Stato.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza con riguardo ai capi di Parte_1
pronuncia con i quali erano state accolte le domande proposte nei suoi confronti dal IM
LL s.r.l., di condanna al risarcimento dei danni e di revocatoria dell'atto di compravendita intercorso con i IGnori e (relativo all'immobile sito in AC censito al F. CP_4 CP_1
109, p.lla 217 sub 3) e di quello di donazione intervenuto tra la stessa e i figli Pt_1 CP_6
e (relativo all'immobile sito in AC censito al NCEU al Fg. 209 part. 911 CP_7
sub 6 e 9).
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'illogicità della motivazione con la quale era stata disattesa l'eccezione di nullità della citazione formulata ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. : in proposito ha addotto come avesse errato il Tribunale nel ritenere che la
13 previsione di cui all'art. 146 l.f. consentisse di ritenere comprese sia l'azione di cui all'art. 2393
c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., posto che tale ultima azione, spettante ai creditori sociali, non era proponibile nel caso di società a responsabilità limitata;
sotto altro profilo ha lamentato come il giudice delegato non avesse comunque autorizzato la proposizione di una simile azione.
Con il secondo motivo ha addotto la sussistenza del vizio di assoluto difetto di Parte_1
motivazione della pronuncia, con riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti atti a giustificare l'accoglimento dell'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti.
In proposito ha evidenziato come l'intero impianto motivazionale fosse fondato sull'acritico recepimento da parte del Tribunale delle considerazioni svolte dal c.t.u. nominato ai fini dell'accertamento e quantificazione del danno, e questo, peraltro, non già con riguardo a profili tecnico-contabili, bensì alle considerazioni svolte dal perito con riguardo ai fatti storici sottesi alla vicenda ed ai correlati aspetti giuridici, la cui valutazione era all'evidenza di competenza dell'organo giudicante.
Ha dunque censurato l'assoluta assenza di motivazione in ordine ai presupposti, di fatto e di diritto, in forza dei quali era stata ritenuta sussistente una responsabilità per mala gestio, responsabilità di cui non ricorreva alcuna prova in ragione del fatto:
-che l'appellante aveva dismesso la carica di amministratrice dall'8 luglio 2009 (e contestualmente ceduto le sue quote di partecipazione nella , dopo di che era stato CP_2
nominato il nuovo amministratore il quale aveva gestito la società Persona_6
sino al 20 luglio 2010 e dunque per un ulteriore anno;
- che tale soggetto aveva compiuto atti di gestione in pendenza della carica, mentre era del tutto apodittica e indimostrata la circostanza che la stessa avesse di fatto mantenuto il ruolo Pt_1
di amministratrice pur a seguito delle dimissioni e della cessione delle quote;
le dichiarazioni in tal senso inizialmente rese al curatore dall'ex dipendente… erano state ridimensionate dal teste, escusso nel giudizio di primo grado.
- che, in punto di diritto, era in ogni caso stata inopinatamente equiparata la responsabilità dell'amministratore di diritto con l'amministratore di fatto, e ciò peraltro in contraddizione con
14 il dettato dell'art. 2476, comma 7, c.c., che non disciplina la responsabilità dell'amministratore di fatto;
- che, sotto altro profilo, la sentenza aveva del tutto omesso l'indicazione delle condotte addebitabili alla stessa nel periodo in cui era stata amministratrice della in Pt_1 CP_2
ipotesi tali da generare una responsabilità per mala gestio e porsi in rapporto causale con il danno.
Con il terzo motivo di gravame ha lamentato l'acritico recepimento delle Parte_1
conclusioni svolte dal consulente d'ufficio in ordine alla quantificazione del danno, che erano invece censurabili in ragione del fatto: che difettava la prova dell'effettivo valore iniziale e di quello finale delle “rimanenze”, di modo;
che del resto lo stesso perito nominato dal Pubblico
Ministero aveva ritenuto che le “distrazioni” di utilità dalle casse sociali fossero al più quantificabili nella somma di euro 128.967,00 (per il mancato rinvenimento delle merci acquistate dalla fallita nel periodo 30/09/2008- 20/07/2010, per tale corrispettivo) e di euro
31.828,78 (pari al corrispettivo della vendita di merci eseguita nel periodo 20/07/2009-
20/07/2010); che il totale importo di euro 160.804,78, al più riconoscibile quale danno liquidabile, era stato già ampiamente incamerato dalla Curatela in virtù della transazione intercorsa tra le parti per il maggior importo di euro 200.000,00.
Con il quarto motivo d'appello la ha censurato il capo di pronuncia con cui era stata Pt_1
accolta l'azione revocatoria ex artt. 66 legge fallimentare e 2901 c.c. relativamente ai beni dalla stessa alienati, in difetto dei presupposti dell'actio pauliana.
L'appellante ha evidenziato come trattandosi di un'ordinaria domanda revocatoria ex art. 2901
c.c., afferente ad atti dispositivi del patrimonio personale della stessa e non già di beni Pt_1
sociali, fosse onere della curatela quello di fornire la rigorosa dimostrazione di tutti i requisiti dell'azione ed in primis dell'elemento soggettivo;
le considerazioni sul punto svolte dal Tribunale, il quale aveva ritenuto sul punto applicabile una inversione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 67 l.f., erano dunque censurabili, il che avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda.
Con il quinto motivo l'appellante ha infine censurato la pronuncia di condanna alle spese di lite, che a suo avviso avrebbero dovuto essere compensate tra le parti.
15 Il IM della società si è costituito in giudizio eccependo Controparte_12
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza.
La curatela, dopo aver rilevato la correttezza del rigetto dell'eccezione pregiudiziale formulata dalle controparti, nel merito ha sostenuto la piena condivisibilità della pronuncia, sia in relazione all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per responsabilità dell'amministratrice, che alla domanda di revocatoria.
Quanto al primo capo di pronuncia, attinto dal secondo e terzo motivo di gravame, l'appellato ha evidenziato come la responsabilità della quale ex amministratrice e poi Pt_1
amministratrice di fatto della fosse stata correttamente riconosciuta sulla base CP_2
dell'ampio materiale istruttorio acquisito agli atti del giudizio di primo grado;
la curatela ha poi sostenuto che del tutto corretta fosse anche la quantificazione del danno, fondata sui dati dell'ultimo bilancio e comprovata dalle condivisibili considerazioni svolte dal c.t.u.
In via subordinata il IM LL ha richiesto la liquidazione quantomeno della minor somma di euro 397.584,56, costituita da voci di danno non contestate in sede di gravame o riconosciute dallo stesso consulente di parti (euro 69.000,00 a titolo di distrazione dei beni costituenti il parco veicoli, euro 101.627,00 a titolo di distrazione dei beni costituenti la voce crediti verso clienti, euro 34.333,00 a titolo di distrazione dei beni costituenti NO DISP. LIQUIDE' ed CP_13
euro
192.624,56 a fronte della distrazione dei beni costituenti la voce giacenze di magazzino, come riformulata dal consulente di parte . Pt_1
In relazione alle domande di revocatoria accolte dal Tribunale, l'appellato ha addotto la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c.
Rilevando infine la palese infondatezza del quinto motivo d'appello, la curatela ha concluso per la conferma della pronuncia di primo grado.
In via incidentale subordinata, il ha richiesto la riforma della pronuncia Controparte_14
di primo grado, nella parte in cui era stata rigettata la domanda di simulazione già proposta in primo grado.
16 si è costituito nel presente giudizio proponendo appello incidentale in CP_3
relazione al capo di pronuncia con cui era stato dichiarato inefficace nei confronti della curatela l'atto di compravendita dallo stesso stipulato con il IG. Controparte_4
L'appellante incidentale ha addotto il Tribunale fosse pervenuto all'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti in base ad una motivazione apparente, in quanto indistintamente riferibile a tutti gli atti dispositivi impugnati dalla curatela, non avendo di contro i primi Giudici indicato le concrete circostanze in forza delle quali si potesse ritenere configurabile la scientia fraudis in capo allo stesso il quale era un subacquirente ed aveva acquistato l'immobile, CP_3
ad un prezzo congruo, da un soggetto del tutto estraneo alla compagine sociale e privo di alcun rapporto di parentela con l'ex amministratrice.
Su tali presupposti il ha richiesto, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, la CP_3
revoca della declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita dallo stesso stipulato, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
si è costituita nel presente grado di giudizio contestando il fondamento delle CP_1
conclusioni formulate dalla curatela e aderendo alle deduzioni svolte dalla difesa CP_3
Si è infine costituita in giudizio , la quale ha richiamato le conclusioni di cui Parte_2
all'atto di appello introduttivo del parallelo giudizio dalla stessa introdotto, che ha chiesto di riunire a quello previamente incardinato.
I IGnori e la Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 [...]
seppur ritualmente evocati nel giudizio d'appello, non si sono costituiti e sono Controparte_8
stati dichiarati contumaci.
Con separato atto d'appello, aveva, come accennato, impugnato la Parte_2
medesima sentenza del Tribunale di Latina, in relazione al capo di statuizione alla stessa afferente, di accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di compravendita intercorso tra la stessa appellante e e CP_6 Controparte_7
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha ribadito l'eccezione di nullità della citazione proposta in primo grado, lamentando di essere stata citata in giudizio senza che venissero
17 adeguatamente indicati i presupposti del diritto ed il tipo di tutela giurisdizionale fatti valere nei suoi confronti;
sul punto, poi, il Tribunale aveva omesso la pronuncia, essendosi intrattenuto solo sull'eccezione proposta da in relazione all'azione di responsabilità e non Parte_1
anche in relazione a quella di cui all'art. 2901 c.c.
Nel merito, ha lamentato l'erroneità della pronuncia di accoglimento della domanda da parte del
Tribunale, viziata dall'erronea interpretazione ed applicazione delle norme di legge in materia di revocatoria fallimentare e dal mancato svolgimento del doveroso accertamento della sussistenza degli specifici presupposti richiesti ex art. 2901 c.c.
In dettaglio ha evidenziato come, non essendo stato impugnato un atto posto Parte_2
in essere dalla fallita su propri beni bensì gli atti dispositivi dei propri beni realizzati dall'ex amministratrice, si trattasse di un'ordinaria azione revocatoria, rispetto alla quale erano del tutto ultronei i riferimenti svolti dal Tribunale in relazione alla pretesa inversione dell'onere della prova dell'elemento soggettivo, affatto predicabile nel caso di specie, così come quelli afferenti all'entità della massa passiva del fallimento della società questione irrilevante ai fini di CP_2
giudizio.
Piuttosto, trattandosi di un'azione posta a tutela del credito risarcitorio di cui era stato contestualmente richiesto l'accertamento, sarebbe stata necessaria la dimostrazione della dolosa preordinazione dell'atto d'acquisto alla lesione delle ragioni creditorie dell'attore e ciò con specifico riferimento alla posizione della stessa appellante, la quale era una mera sub acquirente del bene dismesso dall'ex amministratrice e nei confronti della quale non erano ad avviso dell'appellante utilizzabili mere presunzioni, al fine di inferire la partecipatio fraudis.
Infine ha evidenziato come l'accoglimento della domanda si ponesse in deroga anche al principio generale di cui all'articolo 2652 c.c., comma 1, n. 5, secondo cui la sentenza di accoglimento delle domande di revocatoria degli atti soggetti a trascrizione compiuti in pregiudizio dei creditori non può pregiudicare i diritti acquistati dai terzi di buona fede (quale doveva ritenersi l'appellante) e a titolo oneroso, in base ad atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di revoca.
18 Con il terzo motivo l'appellante ha richiesto la riforma della pronuncia in punto spese, domandandone la compensazione stante il marginale ruolo rivestito nella vicenda.
Nel secondo giudizio d'appello si è costituito il IM LL, spiegando difese analoghe a quelle svolte nel primo giudizio e proponendo in subordine appello incidentale con riguardo alla pronuncia di rigetto della domanda di accertamento della nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita intercorso tra , da un lato, e e Parte_2 CP_6 CP_7
, dall'altro.
[...]
Si è altresì costituita la quale ha chiesto la riunione del secondo giudizio di Parte_1
gravame a quello previamente incardinato dinanzi a questa Corte.
e la , seppur ritualmente CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8
evocati anche nel secondo giudizio, sono rimasti contumaci.
I due giudizi sono stati riuniti con provvedimento di questa Corte in data primo febbraio 2023.
All'esito di alcuni rinvii disposti per eIGenze dell'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, considerati i provvedimenti ordinatori emessi in pendenza di giudizio, occorre soffermarsi sulla corretta instaurazione del contraddittorio nei due giudizi riuniti.
Nel giudizio portante sono stati citati tutti gli originari convenuti, esclusi solo i IGnori Per_3
e , la cui posizione è stata definita a seguito di transazione e conseguente rinuncia alle Per_4
domande da parte della curatela, e nei cui confronti erano state comunque proposte domande scindibili dalle altre posizioni processuali.
Con riguardo poi alla menzione nella motivazione e nel dispositivo della pronuncia di primo grado del nominativo del IGnor occorre qui ribadire come l'indicazione di Controparte_11
tale soggetto quale destinatario della pronuncia di condanna al risarcimento del danno debba ritenersi frutto di un evidente errore materiale, posto che il non è parte del giudizio, CP_11
non essendo stato evocato in giudizio dalla curatela, che aveva invece richiesto la condanna di in solido con la (su tale domanda è stata omessa ogni pronuncia da parte CP_5 Pt_1
19 del Tribunale senza peraltro che il vizio sia stato rilevato dalla curatela e fatto oggetto di impugnazione incidentale, talché ogni questione sul punto è preclusa).
Ciò posto, le notifiche del primo atto di appello nei confronti degli appellati non costituiti (i.e.
, e sono tutte Controparte_8 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_4
rituali, in quanto eseguite nei confronti dei procuratori che li avevano assistiti in primo grado.
La conclusione è prospettabile anche con riguardo alla posizione dell che l'appellata CP_4
adduce da ultimo non essere stato citato in giudizio. CP_1
ha infatti notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio d'appello rubricato Parte_1
al n. 6567/21, a mezzo PEC, al comune difensore dei coniugi in primo grado, CP_15
avv. Massimiliano Cesare Fornari, e tale notifica si è ritualmente perfezionata nel rispetto dei termini a comparire.
Con riguardo al secondo giudizio, di cui al n. 6589/21, osserva la Corte come Parte_2
abbia citato il solo IM LL, , la nonché i IGnori Parte_1 Controparte_8
e le notifiche nei confronti degli ultimi quattro soggetti, non CP_6 CP_16 CP_5
costituiti in giudizio, sono state anch'esse ritualmente eseguite a mezzo PEC ai rispettivi difensori.
La mancata evocazione in tale giudizio dei coniugi e del IGnor è poi CP_15 CP_3
giustificabile in ragione del fatto che tali soggetti, così come i IGnori e (non Per_3 Per_4
citati neppure nel secondo appello), erano portatori di posizioni scindibili rispetto a quelle degli altri convenuti (posto che, come desumibile dalla narrativa che precede, erano stati impugnati diversi atti dispositivi, intercorsi tra vari soggetti) e alla prima udienza indicata in citazione era già ampiamente decorso il termine di impugnazione, talché non era necessario avvalersi del disposto di cui all'art. 332 c.p.c.
Tanto premesso, si viene al merito.
§1 Appello proposto da . Parte_1
20 Il primo motivo dell'appello proposto da , con il quale viene censurato il rigetto Parte_1
dell'eccezione di nullità della citazione dalla stessa già formulata ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., deve essere disatteso.
Le censure proposte in sede d'appello, infatti, non attengono ad eventuali profili di nullità della citazione per vizi della editio actionis, come noto ravvisabili solo qualora sia totalmente incerto il petitum (il che non è neppure ventilato dalla ovvero manchi l'esposizione dei fatti che Pt_1
integrano la causa petendi, posto che per un verso attengono alla qualificazione giuridica della domanda, rimessa all'ufficio e inidonea come detto ad integrare alcuna nullità della citazione, e per altro attingono il merito delle domande proposte, nella parte in cui la assume la non Pt_1
proponibilità dell'azione di cui all'art. 2394 c.c. nel caso di società a responsabilità limitata.
Le censure afferenti al difetto di autorizzazione da parte del giudice delegato alla proposizione dell'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c., anch'esse peraltro inidonee ad integrare una nullità dell'atto di citazione, sono poi infondate, posto che risulta dalla documentazione in atti il rilascio dell'autorizzazione alla proposizione delle suddette domande da parte del Giudice delegato (si rimanda al doc. 1 del fascicolo di primo grado del IM
LL).
Il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
Seppure sia corretto, sotto il profilo “rescindente”, la censura di vizio della motivazione, posto che effettivamente con riguardo alle considerazioni in punto di fatto e di diritto relative al previo accertamento dell'an della dedotta responsabilità della il Tribunale non poteva certo Pt_1
limitarsi a recepire acriticamente la conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (richiamate in termini testuali e ritenute recepibili in quanto “fondate su pertinenti osservazioni tecniche ed adeguatamente motivate”), l'accertamento della responsabilità dell'odierna appellante deve essere confermato, in forza delle considerazioni che si viene ad esporre.
Il fatto che , amministratrice di diritto della società sino al luglio Parte_1 CP_2
2009, avesse di fatto continuato a gestire la società, insieme al marito sino alla CP_5
21 data del fallimento (intervenuto circa un anno dopo), è desumibile dagli elementi indiziari che si viene a richiamare.
A tal fine giova in primo luogo dare conto della concatenazione temporale degli eventi rilevanti ai fini di causa, nei seguenti termini:
i)con delibera in data 8 luglio 2009, coeva alla pubblicazione dell'ultimo bilancio, i soci della
[...]
CP_
a seguito delle dimissioni presentate dalla IGnora hanno nominato un nuovo Pt_1
amministratore nella persona del IG. cittadino rumeno non residente in Italia e che non Per_6
è stato poi reperito dal curatore (doc. 3 del fascicolo della curatela);
ii)la nomina del nuovo amministratore, avvenuta come detto nel luglio 2009, è stata singolarmente pubblicata nel registro delle imprese solamente il successivo 9 novembre 2009, poco prima che, in data 25.11.2009, fosse dichiarata la cessazione dell'attività in Italia e deliberato il trasferimento della sede all'estero (si rimanda al doc. 2 del fascicolo di primo grado del fallimento);
iii) nel frattempo, tra il 22 e il 25 giugno 2009, la ha dato corso all'alienazione della Pt_1
totalità degli immobili di sua proprietà, mediante la pluralità di atti impugnati dalla curatela per revocatoria (si rimanda ai doc. 14, 16 e 18 del fascicolo di primo grado del fallimento);
iv) tra l'aprile ed il 3 luglio 2009, venivano ceduti i mezzi di più rilevante valore della società, verso corrispettivi che, come si dirà, non sono stati più rinvenuti nelle casse sociali;
v) in data 29 ottobre 2009 i figli dei coniugi IGnori e , Parte_7 CP_6 CP_7
hanno costituito una nuova società (L'Accessorio s.r.l.), che operava con lo stesso oggetto sociale della ed aveva la sede operativa nello stesso luogo dove era la sede legale della CP_2
prima società ovvero in AC, via Appia n. 174 (si rimanda ai doc. 8 e allegato 2 alla nota del 19.6.2019, di cui al fascicolo di primo grado del fallimento);
vi)alla newco, secondo quanto riferito dall'ex dipendente della LL IG. e comunque CP_11
incontroverso tra le parti, erano stati “trasferiti” lavoratori già alle dipendenze di CP_2
nonché alcuni clienti e fornitori storici della società poi fallita;
22 vii) nel frattempo, una volta pubblicizzata la nomina del nuovo amministratore nel novembre
2009, in data 25.11.2009 LL s.r.l. ha venduto i rimanenti beni mobili registrati di sua proprietà ad una (medesima) società che, poco dopo, le ha tutte trasferite alla neocostituita L'Accessorio, facente capo ai figli della (si rimanda ai doc. da 9 a 13 del fascicolo della curatela); Pt_1
viii) il corrispettivo della vendita dei veicoli aziendali, pari a complessivi 69.000,00 euro, non è stato più reperito nelle casse sociali, né sono state rinvenute le ulteriori attività indicate nel bilancio della LL Accessori s.r.l. al 31.12.2008 approvato dalla stessa quali in primis i Pt_1
beni che costituivano il rilevante magazzino ivi menzionato;
ix) a seguito del completamento delle vendite dei beni registrati la società in data 25 novembre
2009 (data coincidente con quella di alienazione di tutti i residui veicoli aziendali), la società ha dato atto della cessazione dell'attività e deliberato il trasferimento della sede all'estero, in
Romania;
x)il suddetto trasferimento, peraltro, era fittizio, posto che si è potuto accertare come, in
Romania, non fosse stata richiesta la registrazione di alcuna società con la denominazione LL
Accessori s.r.l., talché l'attività d'impresa è definitivamente cessata a fine novembre 2009 (si rimanda ai doc. 6 e 7 del fascicolo della curatela).
Tanto premesso in fatto, a chiarire la (già palese) ratio sottesa ai descritti eventi sono le dichiarazioni rese al curatore dall'ex dipendente e socio di minoranza (1% delle quote) della società fallita, IG. , il quale ha in quella sede riferito: di essere stato dipendente Parte_8
dalla sino a “tutto il novembre 2009” e di non avere “mai conosciuto il SI. , CP_2 Per_7
che sino a Novembre del 2009 non è mai stato presente in azienda”; che “nessuno dei dipendenti conosceva il e l'azienda funzionava come se i coniugi fossero ancora i Per_6 Parte_7
legali rappresentanti”; che anche al momento delle sue dimissioni aveva “parlato” solo con il IG
CP_
, senza avere dunque avuto alcun contatto con che nel frattempo era stata costituita Per_6
dai figli dei coniugi la nuova società L'Accessorio, “operante nell'identico settore CP_17
commerciale prima occupato dalla ”, la quale aveva mantenuto alcuni dei Parte_9
precedenti rapporti sia con fornitori che con clienti storici, operava con i veicoli aziendali già in
23 capo alla e aveva assunti alcuni “vecchi dipendenti” della (si rimanda al CP_2 CP_2
doc. 21 del fascicolo del fallimento).
Tali dichiarazioni, che l'appellante evidenzia essere state “ridimensionate” dal teste all'atto della sua escussione nel giudizio di primo grado (nel cui ambito il si è limitato a confermare CP_11
CP_ di aver visto in azienda solo i IGnori e sino a novembre 2009 e per il resto ha Pt_1
dichiarato di non sapere o non ricordare le circostanze oggetto dei capitoli di prova dedotti dalla curatela), appaiono assolutamente attendibili, in quanto rese spontaneamente al curatore, nell'immediatezza dei fatti e sono utilizzabili in questa sede quali rilevanti elementi di giudizio
(nel senso che in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche", se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, cfr., Cass., ord., 1.2.2023, n. 2947).
Ebbene, da tali emergenze appare in modo non contestabile come, di fatto, la società CP_2
sia stata sino alla fine gestita dai coniugi , e per quanto qui interessi dall'odierna CP_17
appellante, se è vero che sino alle dimissioni del (il quale come detto ha continuato a CP_11
lavorare sino a novembre 2009) nessuno dei dipendenti aveva avuto alcuna conoscenza personale del il quale non si era mai recato in azienda;
successivamente, in data 25 Per_6
novembre 2009, ha dichiarato la cessazione dell'attività e deliberato l'apparente CP_2
trasferimento della sede all'estero.
Del resto, risulta documentalmente provato che abbia sottoscritto alcuni assegni CP_5
bancari emessi dalla nel periodo tra settembre e novembre 2009, e dunque in epoca CP_2
successiva all'apparente nomina del nuovo amministratore (si rimanda al doc. 28 del fascicolo della curatela).
Ebbene, alla luce dei menzionati elementi indiziari, gravi, precisi e tra loro concordanti, oltre che delle inequivoche dichiarazioni rese dal deve addivenirsi alla conclusione che la CP_11
nomina del nuovo amministratore fosse stata solo formale e che invece sino al novembre Per_6
2009, quando l'attività d'impresa è cessata, la (per quanto qui rilevante) fosse rimasta di Pt_1
fatto amministratrice della società.
24 L'ingerenza dell'ex amministratrice nella gestione della società possiede invero i requisiti di
“continuità” contestati dall'appellante.
La società ha al più operato sino a novembre 2009, quando la sede è stata trasferita CP_2
all'estero, dopo di che ha cessato l'attività che, come si è detto, non è mai più stata ripresa altrove.
Ebbene, dalla data delle dimissioni della alla fine di novembre 2009 sono decorsi solo Pt_1
quattro mesi, mentre solo venti giorni intercorrono tra la cessazione dell'attività e la pubblicizzazione della nomina del mediante iscrizione nel registro delle imprese. Per_8
In tale contesto deve presuntivamente ritenersi, in forza dei menzionati elementi di prova, che l'ingerenza della IGnora nella gestione della società si sia protratta sino alla sostanziale Pt_1
cessazione dell'attività di impresa e che gli atti distrattivi verificatisi in questo periodo siano alla stessa imputabili.
Né in contrario rileva la circostanza dell'apparente compimento di atti gestori da parte del circostanza che anzi, alla luce delle considerazioni che si viene ad esporre, ulteriormente Per_6
comprova la tesi sopra prospettata.
Ed invero, gli unici atti (formalmente) posti in essere dal nuovo amministratore, ovvero la cessione degli ultimi tre veicoli aziendali e la cancellazione della società dal registro delle imprese italiano e il suo fittizio trasferimento all'estero, non solo non escludono la conclusione sopra prospettata, ma addirittura ne comprovano la fondatezza, se è vero che i veicoli aziendali di
[...]
CP_
apparentemente ceduti in data 25.11.2009 a tale Simer s.r.l., sono poi pervenuti alla società costituita dai figli dei coniugi e, come detto, il trasferimento all'estero si è appurato CP_17
essere del tutto fittizio, in ipotesi funzionale ad evitare o comunque rendere più difficoltosa la possibilità di dichiarazione del fallimento da parte dell'autorità giudiziaria nazionale.
La finalità ultima sottesa a tali atti dispositivi, dunque, conferma che il abbia agito nella Per_6
vicenda quale mera “testa di legno”, al fine di soddisfare gli interessi dell'ex amministratrice e precedente titolare delle quote sociali (sino al momento dello “svuotamento” della società).
25 Una volta appurato che la società è stata di fatto gestita dalla precedente amministratrice Pt_1
sino alla data della sua sostanziale cessazione, non è dubbia la configurabilità della responsabilità alla stessa ascritta ai sensi dell'art. 2393 c.c., azionata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.f.
Il compimento degli atti distrattivi del patrimonio sociale alla stessa addebitati, infatti, integra all'evidenza una palese violazione dei doveri dell'ufficio di amministratore, il cui compito non è certamente quello di disperdere il patrimonio della società, costituente la garanzia patrimoniale generica dei creditori (resta per l'effetto assorbita ogni considerazione sull'eccepita improponibilità dell'azione ex art. 2394 c.c. nel caso di specie).
Ribadito quanto sopra evidenziato con riguardo al trasferimento dei beni mobili registrati in
CP_ favore della new-co costituita dai figli dei coniugi e verso un corrispettivo che non Pt_1
è stato reperito nelle casse sociali al momento del fallimento, ad analoghe conclusioni deve addivenirsi con riguardo agli altri beni mobili che costituivano il patrimonio sociale, ovvero il denaro e le immobilizzazioni materiali, beni che, quali che ne siano state le sorti, sono di fatto stati distratti dalle casse sociali, non essendo stati rinvenuti al momento dell'apertura del concorso, intervenuta nel luglio 2010, a seguito di ricorso presentato nel gennaio 2010.
Nel bilancio al 31.12.2008, approvato quando ancora la era amministratrice di diritto e, Pt_1
risultava invero la presenza di poste attive del valore dichiarato di 1.682.324,00 euro, e segnatamente, per quanto qui interessi, rimanenze del valore dichiarato di euro 1.319.468,00, giacenze di cassa pari ad euro 34.333,00 e crediti verso clienti per euro 101.627,00,00 (si rimanda al doc. 4 del fascicolo della curatela).
LL data della pronuncia del fallimento, peraltro, nessuno di tali valori era presente nel patrimonio della fallita: alcun bene è stato infatti rinvenuto dal curatore e ciò senza che la abbia fornito alcuna giustificazione in proposito. Pt_1
I suddetti beni aziendali, ed in primo luogo quelli che costituivano il magazzino che lo stesso ha dichiarato essere stato ancora “importante” nel novembre 2009, che a differenza CP_11
dai beni mobili registrati erano giuridicamente trasferibili mediante mera traditio, sono stati dunque distratti dal patrimonio sociale, quale che ne sia stata poi la sorte.
26 La condotta integra un ulteriore palese inadempimento ai doveri facenti capo all'amministratore di fatto della società, soggetto che, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, ben può essere destinatario dell'azione di responsabilità.
Ed invero, “l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità” (in questi termini,
Cass., ord., 8.10.2020, n. 21730 del 08/10/2020
Nella fattispecie, stante l'irreperibilità del e l'assenza di beni allo stesso intestati, la curatela Per_8
ha legittimamente intrapreso l'azione contrattuale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei soli confronti dell'amministratrice di fatto, la quale, come si è detto, ha continuato ad ingerirsi
(insieme al marito) nella gestione della società sino alla cessazione dell'attività intervenuta nel novembre 2009, quando la sede è stata fittiziamente trasferita all'estero.
Le censure di parte appellante relative al difetto di prova del nesso causale tra condotta e danno sono poi agevolmente superabili in ragione del fatto che il depauperamento dei beni sociali è tale da determinare una perdita secca pari al valore dei beni distratti.
La valorizzazione dei suddetti beni, e con ciò si viene alla valutazione del terzo motivo di appello, è contestata dalla la quale ha lamentato l'erroneità delle considerazioni svolte Pt_1
dal c.t.u. e recepite dal Tribunale con riguardo al valore attribuito al magazzino.
La ha in dettaglio evidenziato come per potersi utilizzare il criterio di valutazione del Pt_1
magazzino indicato dal c.t.u. (fondato su i due indicatori rappresentati dal “costo del venduto”
e dalla conseguente “percentuale di ricarico”) fosse necessario conoscere il valore delle rimanenze iniziali e di quelle finali, dati ignoti nel caso di specie;
in tale contesto, considerato che la valutazione dei beni contenuta nell'ultimo bilancio risaliva al 31.12.2008, ad avviso dell'appellante si sarebbero dovute considerare le diverse risultanze della consulenza svolta su incarico del Pubblico Ministero in sede di indagini penali, nel cui ambito il magazzino era stato
27 valutato nella minor somma di euro 160.795,68 sulla base della documentazione disponibile, importo interamente coperto dalla somma di euro 200.000,00 versata in via transattiva a tacitazione degli allegati danni.
Le suddette considerazioni non si ritengono recepibili.
Preliminarmente si rileva come la pronuncia di primo grado non sia stata in alcun modo censurata dall'appellante con riguardo al riconoscimento, quali voci del danno risarcibile, della somma di € 69.000,00 quale corrispettivo di cessione del parco veicolare e di quella di €
101.627,00 quale valore dei crediti verso clienti.
La condanna della al risarcimento dei danni è dunque sul punto definitiva. Pt_1
In relazione poi alla voce di danno integrata dal valore delle giacenze liquide in cassa non rivenute all'atto del fallimento, indicate in 34.333,00 euro nel bilancio al 31.12.2008, l'appellante si è limitata a rilevare la non imputabilità alla stessa appellante della sparizione della somma, in difetto di prova della sua ingerenza nella gestione della società in epoca successiva alla cessazione della carica.
La censura è superabile in ragione delle considerazioni sopra esposte in ordine alla ritenuta prosecuzione dell'attività gestoria, da parte dei coniugi sino alla cessazione CP_17
dell'attività (ulteriormente comprovata, con riguardo alla distrazione delle giacenze di cassa, dalla
CP_ richiamata emissione di assegni da parte dell' , in favore di soggetti che non è dimostrato fossero creditori della società).
Venendo alla valutazione delle giacenze del magazzino, appare utile svolgere preliminarmente alcune considerazioni in diritto.
Come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, “la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto alle giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa” (in questi termini, Cass., 10.8.2016, n. 16952).
28 In dettaglio, “una volta provata la disponibilità di determinate merci da parte dell'imprenditore in epoca anteriore e prossima al fallimento ed accertata la loro ingiustificata mancanza, deve presumersi che il fallito le abbia dolosamente distratte, specie se, non tenendo una regolare registrazione contabile, abbia reso impossibile la ricostruzione del movimento dei suoi affari (Sez. 5, n. 9948 del 12/05/1980 - dep. 29/09/1980,
TOMMASIN, Rv. 146105; Conf. mass n 142027; mass n 137041). Invero, in materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, Sentenza
n. 22894 del 17/04/2013 Ud. (dep. 27/05/2013 ) Rv. 255385).
Tali principi sono indubbiamente applicabili nella materia civile, posto che la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore consente alla società che agisce per il risarcimento del danno (o al curatore, in caso di fallimento) di allegare l'inadempimento, quanto alle giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto
l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività di impresa….
Questa Corte ha più volte, costantemente, affermato che nel nostro ordinamento non esiste un principio di gerarchia, che ponga la prova per presunzione in una posizione inferiore rispetto alle altre e, conseguentemente, il giudice del merito può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento su tale prova, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova e controllarne l'attendibilità, scegliendo fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame quelli ritenuti più idonei.
Le presunzioni devono essere gravi (riferendosi la gravità al grado di convincimento che sono idonee a produrre), precise (concernendo la precisione la circostanza che i fatti noti, dai quali muove ed il percorso che esse seguono siano ben determinati nella loro realtà storica) e concordanti (nel caso di pluralità di elementi), potendo tuttavia la presunzione fondarsi anche su un singolo elemento, purché preciso e grave.
La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce
l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (Cass., n. 5526 del 2002; n. 12422 del 2000), non essendo proponibili in questa sede le doglianze dirette a porre in discussione la fondatezza della presunzione e la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
29 LL luce di tali principi sono, dunque, infondate le censure a fronte della giustificazione esibita dalla sentenza impugnata, la quale è caratterizzata da un'ampia, meticolosa e logicamente coerente motivazione che ha cura di precisare come l'esame del bilancio al 31/12/1998 e la critica relazione dei sindaci (non la loro testimonianza)
e la divergenza rispetto al bilancio fallimentare;
la mancanza di ogni giustificazione in ordine alla 'sparizione' del magazzino, vieppiù in considerazione della sua composizione (arredi per cucine), tenuto conto dell'inconsistenza delle giustificazioni dell'amministratore sul conferimento dello stesso all'azienda affittuaria e sulla sottovalutazione da parte del curatore, concorrono ad evidenziare la fondatezza della domanda”(così la sopra citata pronuncia n. 16952/2016).
In applicazione di tali principi deve essere confermata la statuizione del Tribunale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione del danno conseguente al mancato rinvenimento delle merci che costituivano il magazzino o del loro controvalore in denaro.
Il dato di partenza della valutazione del magazzino è costituito dal valore ad esso attribuito dall'amministratrice della società, IGnora , nel bilancio al 31.12.2008, pari ad euro Parte_1
1.319.468,00.
Tale valore deve ritenersi certo, sia in ragione di quanto confessoriamente indicato dalla stessa amministratrice nella nota integrativa al bilancio, nella quale la stessa ha attestato come il bilancio rappresentasse “in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili », sia in ragione della mancata contestazione del suddetto valore ad opera della all'atto della costituzione nel giudizio Pt_1
di primo grado.
In dettaglio, quanto al primo aspetto, non si può che rilevare come l'amministratrice, in sede di nota integrativa, abbia dato atto del fatto che “la valutazione delle voci di bilancio (era) stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività” e del fatto che gli “elementi dell'attivo” erano rappresentati “secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali” e infine che “le rimanenze di magazzino” erano state iscritte “al minore tra il costo di acquisto
o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo LIFO (a scatti annuali)” (si rimanda al doc. 4 del fascicolo del fallimento).
30 Tanto premesso, non può ritenersi dubbio che i beni costituenti il magazzino fossero presenti nel patrimonio della società al 31.12.2008 e che la loro stima in euro 1.319.468,00 corrispondesse all'effettivo valore dei suddetti beni a quella data.
Le contestazioni svolte dall'appellante con riguardo al “dato iniziale” sul quale è stata operata la valutazione peritale, sono dunque superabili.
Ciò posto, che detti beni fossero stati utilizzati dall'impresa nell'esercizio dell'attività o fossero per altro motivo venuti meno per causa diversa dalla loro cessione a terzi verso corrispettivo (in quanto periti o oggetto di furto), nel periodo compreso tra gennaio 2009 e la data in cui è stata formalmente dichiarata la cessazione dell'attività (novembre 2009) che si è appurato non essere poi mai proseguita all'estero, non è stato neppure allegato dall'odierna appellante.
Per l'effetto, in applicazione dei richiamati principi esposti dalla S.C., una volta accertata la ingiustificata mancanza dei beni che costituivano il magazzino (o del loro controvalore in denaro) al momento dell'apertura del concorso dei creditori, stante la rilevata assenza anche solo di allegazioni relative alla possibile sorte dei beni che certamente erano esistenti nel gennaio
2009, deve presumersi che il fallito (i.e., qui, l'amministratrice di fatto) li abbia dolosamente distratti.
A conferma dell'assunto sono del resto i seguenti elementi di giudizio:
i)le dichiarazioni rese dal il quale ha riferito che “al momento delle dimissioni, e quindi nel CP_11
novembre 2009, in azienda era presente un magazzino importante”, di cui facevano parte “gli accessori
IO e MO, la prima delle quali società “era la fornitrice più importante intorno a cui ruotava la… azienda”;
ii)le pertinenti considerazioni svolte dal c.t.u., il quale ha chiarito come, considerato il settore merceologico in cui operava la società fallita, la stessa dovesse presentare “necessariamente delle giacenze giacché non è assolutamente ipotizzabile svolgere un'attività di commercio di materiali da costruzione e ferramenta senza avere uno stock di merci costantemente in magazzino”, trattandosi del resto di prodotti non deperibili, che “si stratificano, accumulandosi, nel corso degli anni per effetto dell'invenduto”;
31 iii) il riscontro contabile della precedente asserzione, insito nel fatto che i valori del magazzino erano rimasti sostanzialmente costanti nel corso degli esercizi, come comprovato dal fatto che il valore dei beni stoccati era pari ad euro 1.338.752,00 nel bilancio al 31.12.2007, importo sostanzialmente pari a quello risultante nel bilancio al 31.12.2008, come detto ammontante ad euro 1.319.468,00 (si rimanda alla c.t.u. integrativa depositata in data 7.10.2019 nel giudizio di primo grado).
Tanto premesso quanto all'an della voce di danno in oggetto, la sua liquidazione è stata correttamente svolta in via equitativa, da parte del Tribunale di Latina.
In proposito giova osservare come, “nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art.
146, comma 2, l.fall., ove la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili renda difficile per la curatela una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, non trova applicazione il principio dell'inversione dell'onere della prova, ma il curatore può invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa” (così Cass., ord., 5.1.2022, n. 198).
Nella fattispecie, in assenza delle scritture contabili e non risultando essere stato redatto alcun bilancio successivo a quello dell'esercizio 2008, correttamente la curatela ha richiesto la liquidazione equitativa del danno.
La valutazione sul punto svolta dal c.t.u. e recepita dal Tribunale, con la quale è stata applicata una svalutazione in percentuale del 15% “in ragione della fisiologica obsolescenza … tipica dei prodotti commercializzati dalla società” (oltre che un abbattimento di euro 374.491,01 favorevole all'odierna appellante), non è stata attinta da alcuna specifica censura ad opera della e deve dunque essere qui confermata. Pt_1
Superate le doglianze relative all'asserita erroneità dei criteri di valutazione, iniziale e finale, del magazzino, neppure sono recepibili le censure relative al mancato recepimento delle conclusioni di cui alla consulenza del perito del Pubblico Ministero, il quale, a diversi fini, ha quantificato il danno nel minor importo di euro 192.624,56, sulla sola base delle fatture acquisite a campione in sede di indagini penali.
32 Appare infatti evidente come in quella sede non potesse applicarsi il descritto riparto dell'onere della prova applicabile nel giudizio civile, in forza del quale, come detto, il soggetto che richiede il risarcimento del danno contrattuale per la perdita del magazzino può limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'amministratore, insito nell'assenza delle preesistenti giacenze di magazzino, incombendo di contro al convenuto dimostrare l'utilizzazione delle merci poi non rinvenute nell'esercizio dell'attività d'impresa (si rimanda ancora alla citata pronuncia della S.C.
n. 16952/2016).
LL luce delle considerazioni che precedono, anche il terzo motivo d'appello deve essere disatteso, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado sul punto.
Il quarto motivo dell'appello principale, con il quale la ha richiesto la riforma della Pt_1
pronuncia di primo grado con riguardo all'accoglimento delle domande di revocatoria relative ai due atti dispositivi dalla stessa posti in essere (al netto di quello oggetto dell'accordo transattivo intercorso in primo grado), deve essere rigettato, quanto all'atto di donazione intercorso con i figli, e va invece accolto con riguardo all'atto di compravendita intercorso con l' (di tale secondo negozio si tratterà in seguito, unitamente alla disamina dell'appello CP_4
proposto dal e da quello formulato in via incidentale dalla curatela). CP_3
Preliminarmente, in diritto, appare necessario sin da ora rilevare (anche con riguardo alle censure sul punto formulate nell'appello proposto da ) come siano effettivamente Parte_2
fondate le considerazioni critiche formulate avverso la motivazione resa dal Tribunale a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda.
L'azione revocatoria proposta dal IM LL, avendo ad oggetto atti dispositivi afferenti a beni non già di proprietà della società fallita bensì del suo (ex) legale rappresentante, non è un'azione revocatoria fallimentare, né può collocarsi nell'alveo delle azioni proposte dal curatore ai sensi dell'art. 66 l.f. in combinato disposto con l'art. 2901 c.c., ma è un'ordinaria azione ex art. 2901 c.c., proposta dalla curatela a garanzia del credito risarcitorio vantato dalla società fallita nei confronti del suo ex amministratore, credito di cui è stato chiesto il contestuale accertamento in giudizio.
33 Ne consegue l'inconferenza del richiamo ad una pretesa inversione dell'onere probatorio con riguardo all'elemento soggettivo dell'azione (che sarebbe stata peraltro predicabile nel solo caso di cui al primo comma dell'art. 67 l.f., norma come detto in ogni caso non applicabile nella fattispecie) nonché l'irrilevanza delle considerazioni relative all'entità dei crediti ammessi al passivo e alla loro preesistenza rispetto agli atti dispositivi, dovendo piuttosto valutarsi se gli atti impugnati abbiano o meno reso più difficile il soddisfacimento del singolo credito contestualmente azionato dalla curatela nei confronti dell'ex amministratrice con Pt_1
riguardo appunto alla consistenza del (residuo) patrimonio di quest'ultima.
Procedendosi dunque ad una nuova valutazione dei presupposti della domanda, deve nondimeno essere confermato il capo di pronuncia con il quale è stata accolta l'azione revocatoria proposta dalla curatela con riguardo all'atto di donazione intercorso tra
[...]
ed i figli e Pt_1 CP_7 CP_6
Sussistono infatti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c.
Premesso che la legittimazione ad agire in revocatoria discende dalle considerazioni sinora svolte con riguardo al credito risarcitorio nei confronti di ricorre in primo luogo Parte_1
l'elemento soggettivo dell'azione.
L'eventus damni è insito nel fatto che, con tale atto, la si è disfatta di un bene immobile Pt_1
di rilevante valore senza ricevere alcun corrispettivo, con conseguente riduzione secca della garanzia patrimoniale generica facente capo al creditore.
Tanto premesso, ricorre anche l'elemento soggettivo dell'azione.
Premesso che uno degli atti di dismissione del patrimonio sociale in cui si sostanzia l'illecito contrattuale dell'amministratrice (i.e. la vendita del primo veicolo aziendale di cui non è stato poi più rinvenuto il corrispettivo, risalente al 1.4.2009) è intervenuto prima del compimento degli atti qui impugnati (e per quanto specificamente interessi, di quello di donazione, stipulato il 25 giugno 2009), anche con riguardo agli ulteriori atti distrattivi addebitati alla in parte Pt_1
certamente intervenuti successivamente agli atti impugnati per revocatoria (quanto alla cessione
34 degli altri quattro veicoli aziendali) ed in parte compiuti in data rimasta ignota, è configurabile il consilium fraudis.
Preliminarmente, sull'argomento, giova evidenziare come le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto interno alle sezioni semplici, abbiano di recente chiarito che, “in tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori
(cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro” (in questi termini, Cass., ss.uu., 27 gennaio 2025, n. 1898).
“La prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo (cosiddetto "consilium fraudis") può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento
e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stata rigettata la domanda revocatoria, senza attribuire rilievo alla circostanza che la medesima persona fisica era il legale rappresentante sia della società che aveva venduto un bene immobile in frode del creditore, sia di quella che l'aveva acquistato, né al fatto che pochissimo tempo dopo tale negozio
l'immobile era stato nuovamente ceduto ad un terzo)” (cfr., Cass., 10.10.2008, n. 25016).
Tanto premesso in astratto, si ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti per configurare l'elemento soggettivo dell'azione, il cui accertamento, trattandosi di atto a titolo gratuito, è necessario solo con riferimento alla persona della donante . Parte_1
Al fine di esplicitare il fondamento della suddetta conclusione appare opportuno elencare gli atti dispositivi compiuti da tra il 22 ed il 25 giugno 2009, con i quali come detto la Parte_1
stessa si è (apparentemente) disfatta del suo intero patrimonio immobiliare, ed i successivi atti dispositivi (apparentemente) posti in essere dai rispettivi acquirenti, anch'essi impugnati per revocatoria, compresi quelli oggetto della transazione raggiunta tra le parti, la cui menzione è necessaria per chiarire il complessivo disegno posto in essere dall'odierna appellante.
35
1.Con il contratto a rogito notaio in data 22.6.2009 ha Per_1 Parte_1
(apparentemente, come si dirà infra, in relazione alla domanda di simulazione) venduto ad
(che dichiarava di essere in regime di comunione legale con Controparte_4 CP_1
e peraltro precisava di acquistare il bene con denaro personale) il locale magazzino sito in
AC alla via Appia km 100,320 n. 174, di mq. 344, al cui interno la LL Accessori s.r.l. esercitava la propria attività d'impresa; il prezzo era stabilito nella somma di €. 142.658,46 (414 euro al mq) e veniva integralmente corrisposto mediante accollo (non liberatorio) del residuo importo del mutuo contratto nell' anno 2005 per l'acquisto del bene (doc. 14 del fascicolo della curatela);
2. con il contratto di compravendita a rogito notaio in data 15.9.2009 l' ha Per_2 CP_4
(apparentemente) ceduto a tale l'immobile industriale acquistato meno di tre CP_3
mesi prima, verso un prezzo indicato in euro 160.000,00, pagato con accollo del mutuo per €
140.375,40 e con assegno di conto corrente per la differenza di € 19.624,60; come meglio si dirà, il magazzino industriale al cui interno era svolta l'attività di impresa di oggetto Controparte_12
dei due menzionati contratti, non è mai entrato in possesso né del primo acquirente CP_4
che del resto se ne è disfatto in breve lasso di tempo, né dell'acquirente finale se è vero CP_3
che si è accertato come al suo interno si sia ininterrottamente svolta l'attività di impresa della
CP_ Accessori s.r.l., ovvero la neocostituita società facente capo ai figli dei coniugi Pt_1
sino al fallimento anche di quest'ultima società intervenuto nell'anno 2019 (si rimanda al doc.
15 del fascicolo della curatela);
3. con il contratto a rogito notaio in data 25.6.2009, stipulato nello stesso giorno Per_1
in cui veniva approvato l'ultimo bilancio di ed in limine alla nomina del nuovo CP_2
amministratore e cessione delle quote in suo favore (risalente all'8.7.2009), ha Parte_1
(apparentemente) venduto a (figlio della sorella ) la villa Persona_3 Parte_2
costituente l'abitazione della sua famiglia, sita in AC, via San Felice Circeo Km 7,00; il prezzo è stato indicato in euro 150.000,00 e corrisposto quanto ad €. 97.026,97 con accollo del mutuo contratto nell'anno 2007 e per il residuo importo di €. 52.973,03 mediante assegno di c/c postale (v. doc. 16 del fascicolo della curatela); la famiglia peraltro, ha continuato CP_17
36 ad abitare in loco (il dato è pacifico;
si rimanda comunque ai doc. 23 e 24 del fascicolo della curatela);
4. con successivo atto a rogito Notaio dell'8.10.2009, il ha rivenduto il Per_2 Per_3
predetto immobile a tale moglie separata di tale , soggetto Persona_4 Persona_9
che a sua volta in data 7.7.2009 aveva acquistato un furgone della (si rimanda ai CP_2
doc. l7 e 25 del fascicolo della curatela); anche la seconda acquirente non ha mai abitato il bene apparentemente acquistato, che è rimasto nel possesso degli originari proprietari sino alla vendita ulteriore a terza società intervenuta nel 2019, all'esito della quale è stata conclusa una transazione parziale con la curatela (il dato è pacifico);
5. con atto a rogito notaio in data 25.6.2009 ha donato ai suoi figli Per_1 Parte_1
e l'appartamento e il garage siti in AC (v. doc. 18 del fascicolo della CP_7 CP_6
curatela);
6. i donatari e , con atto a rogito notar in data 29.10.2009, CP_6 CP_7 Per_2
data coincidente con quella in cui gli stessi costituivano la società L'Accessorio s.r.l., hanno venduto quanto ricevuto per donazione alla sorella della donante e loro zia , Parte_2
madre del (primo acquirente dell'immobile di cui al punto 3), verso un Persona_3
corrispettivo di €. 120.000,00 euro dichiarato come integralmente pagato (doc. 19 del fascicolo della curatela).
Tanto premesso quanto agli atti dispositivi originariamente censurati, a consentire la configurabilità dell'elemento soggettivo dell'azione, in relazione all'atto di donazione eseguito dalla in favore dei figli, concorrono i seguenti elementi: Pt_1
i)la circostanza dell'alienazione pressoché contestuale (in quanto eseguita nel giro di tre giorni) di tutti gli immobili della circostanza che consente di inferire la volontà della disponente Pt_1
di rendersi (apparentemente) impossidente e per questa via irresponsabile rispetto ad eventuali pretese azionabili nei suoi confronti;
ii)il fatto che la dismissione del patrimonio immobiliare dell'amministratrice è intervenuta proprio nell'imminenza dell'apparente cessazione dalla carica di amministratrice e nomina del
37 nuovo amministratore e della cessione delle quote di partecipazione nella atti che, CP_2
come si è visto, sono stati prodromici alla spoliazione del patrimonio sociale e alla definitiva cessazione dell'attività, con contestuale avvio di analoga attività d'impresa da parte dei figli della
Pt_1
iii) la circostanza, assolutamente indicativa, che tutti i beni hanno subìto un secondo (apparente) trasferimento a breve distanza di tempo;
iv) il fatto che, nonostante i descritti doppi trasferimenti, i beni compravenduti sono rimasti nel possesso dell'originaria proprietaria (quanto alla casa di abitazione della famiglia) o della nuova società costituita dai figli della (quanto al capannone industriale); Pt_1
v) l'assenza di corrispettivo degli atti dispositivi, eseguiti l'uno a titolo di liberalità e l'altro mediante (apparente) accollo del mutuo, i cui ratei (come si dirà) non è provato essere stati pagati dagli acquirenti nel tempo succedutisi;
vi) la circostanza, specificamente afferente alla donazione in favore dei figli di , che Parte_1
nel breve volgere di pochi mesi e, IGnificativamente, proprio lo stesso giorno in cui i donatari e avevano costituivano la newco che, come si è detto, aveva continuato CP_7 CP_6
l'attività della acquisendo anche alcuni dei suoi beni, dipendenti e clienti, i figli CP_2
dell'odierna appellante si erano spogliati dell'immobile per rivenderlo a , che Parte_2
come detto era la sorella dell'ex amministratrice e madre del primo acquirente della casa familiare della famiglia CP_18
Ebbene, le circostanze sinora enumerate consentono di desumere che che quale Parte_1
amministratrice di diritto (e poi di fatto) era esposta dal punto di vista delle responsabilità penali e civili per la gestione della società avesse ideato e posto in essere un disegno CP_2
palesemente diretto (per tempi, soggetti implicati, pluralità di atti, anomale modalità di esecuzione) a porre a riparo il proprio patrimonio dalle imminenti azioni proponibili in suo danno da parte dei creditori sociali o della curatela a seguito del fallimento della società, sorte cui la era inevitabilmente destinata, a fronte della cessazione dell'attività d'impresa ed CP_2
38 allo “svuotamento” del suo patrimonio, con conseguente impossibilità di soddisfacimento dei debitori sociali.
A tal fine occorre considerare come la società già a quella data, avesse rilevanti CP_2
esposizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito e dipendenti e nei confronti dell'Erario
(si rimanda ai doc. 27 e 29 del fascicolo della curatela) e, soprattutto, fosse pesantemente esposta nei confronti della creditrice (che come dichiarato dal era la sua principale Parte_10 CP_11
cliente), nei cui confronti aveva rilevanti e risalenti debiti insoluti, con riguardo ai quali erano stati formulati piani di rientro poi disattesi e la quale, come poi desumibile dal contenuto del ricorso per fallimento, adduceva la sussistenza di “responsabilità personali” facenti capo agli esponenti aziendali, e dunque in primis dell'amministratrice della società IG. (si rimanda Pt_1
al doc. 30 del fascicolo della curatela).
In tale contesto, la stretta concatenazione temporale tra la (apparente) dismissione di tutti i beni e l'uscita dalla società (cessione delle quote e apparente cessazione dell'attività di amministrazione) consente di inferire, in uno con il complesso degli elementi indiziari sopra indicati, che lo specifico intento della fosse quello di mettersi al riparo da future azioni Pt_1
risarcitorie collegate agli atti di mala gestio posti in essere nella sua veste di amministratrice della società, quali gli atti distrattivi del patrimonio della società dalla stessa già realizzati o che si sarebbero poi verificati in breve lasso di tempo.
Del resto, diversamente opinando, non vi sarebbe stato alcuna ragione perché la avesse Pt_1
la necessità di disporre in modo contestuale dei propri immobili, non avendo in tesi nulla da temere in quanto socia di una società di capitali e come tale non responsabile per le obbligazioni sociali inadempiute;
la considerazione, al contrario, suffraga la tesi qui sostenuta circa la preordinazione degli atti dispositivi a pregiudicare la garanzia generica in relazione al credito risarcitorio connesso ad atti di mala gestio.
In contrario non soccorrono le difese svolte dall'odierna appellante, la quale ha sostenuto che gli atti dispositivi fossero funzionali al reperimento di liquidità necessaria al soddisfacimento di propri bisogni.
39 A prescindere dal fatto che non risulta alcuna prova dell'esistenza di esposizioni debitorie personali della disponente, né di imminenti necessità economiche al cui soddisfacimento potessero ritenersi funzionali gli atti dispositivi impugnati (l'allegazione sul punto resa dalla
è di tenore del tutto generico), è dirimente evidenziare come alcuna utilità economica Pt_1
potesse per definizione essere conseguita all'atto dispositivo stipulato in favore dei figli in data
25.6.2009, intervenuto a titolo di liberalità.
Al compimento del menzionato atto dispositivo non è dunque ricollegabile alcun reperimento di liquidità per eIGenze personali della il che ulteriormente conferma la sua Pt_1
preordinazione allo scopo di sottrarre la disponente alle responsabilità connesse alla gestione della società CP_2
Tanto premesso quanto all'elemento soggettivo dell'azione in capo alla non è necessaria Pt_1
alcuna indagine relativa all'elemento soggettivo dell'azione in capo ai donatari e CP_7
CP_6
LL luce delle considerazioni che precedono, la pronuncia di primo grado relativa alla declaratoria di inefficacia nei confronti del IM LL dell'atto di donazione intercorso tra ed i figli e LL deve essere confermata. Parte_1 CP_7 CP_6
Analogamente è a dirsi, e con ciò si viene alla disamina dell'appello separatamente proposto da
, quanto al successivo atto dispositivo dell'immobile già oggetto di donazione, Parte_2
posto in essere da e CP_6 Controparte_7
§3. nel giudizio n. 6589/2021 R.G. Parte_11
L'appello proposto da con cui è stata richiesta la revoca del capo di Parte_2
accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di compravendita intercorso con i nipoti, deve essere rigettato.
Il primo motivo d'appello, con il quale deduce il vizio di omessa pronuncia, da Parte_2
parte del Tribunale, sull'eccezione di nullità della citazione dalla stessa già formulata in primo grado, non è suscettibile di accoglimento.
40 Seppure sia fondata la censura di omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della citazione, posto che il Tribunale si è limitato ad esaminare la diversa eccezione pregiudiziale formulata da
[...]
l'eccezione non è suscettibile di accoglimento. Pt_1
L'odierna appellante aveva eccepito la nullità della citazione per “indeterminatezza delle domande” proposte in giudizio;
in particolare ha lamentato come non fossero stati
“adeguatamente indicati i presupposti del diritto ed il tipo di tutela giurisdizionale fatti valere nei suoi confronti”.
La censura non è, come detto, fondata, posto che, per un verso, non sussiste alcun dubbio in ordine alle domande proposte in giudizio, consistenti, in via principale, nella richiesta di accertamento della simulazione assoluta di tutti gli atti dispositivi posti in essere da Parte_1
e dei successivi atti stipulati dai suoi aventi causa, e, in via subordinata, nella domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dei suddetti atti.
Anche con riguardo alla causa petendi la domanda non può ritenersi affetta da nullità, posto che le circostanze di fatto sottese alle domande suddette, seppure in termini sintetici, sono state esposte con sufficiente chiarezza nella narrativa dell'atto di citazione, nella quale sono stati indicati gli elementi di anomalia che ad avviso della curatela consentivano di inferire la simulazione degli atti o in subordine la necessità della declaratoria della loro inefficacia nei confronti dell'attore.
Il secondo motivo d'appello, con il quale sostiene l'insussistenza dei Parte_2
presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta nei suoi confronti, deve essere rigettato.
Seppure, come già evidenziato all'atto della disamina dell'appello proposto da Parte_1
siano corrette le deduzioni svolte circa la necessità di corretta qualificazione della domanda quale ordinaria azione revocatoria, sussistono i presupposti per il travolgimento dell'atto d'acquisto ai sensi dell'art. 2901, quarto comma, c.c., in forza del quale, “nel caso di due alienazioni successive del medesimo immobile, l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta con riferimento alla prima alienazione è opponibile al secondo acquirente, non importa se di buona o mala fede, ove la trascrizione della domanda di
41 revoca sia precedente a quella del secondo acquisto, mentre quando la trascrizione della domanda di revoca segua quella del secondo acquirente questi non è pregiudicato se di buona fede e a titolo oneroso” (in questi termini,
Cass., 4.8.2016, n. 16293; in argomento, cfr. anche Cass., 11 agosto 2025, n. 23041).
Anche a prescindere dall'esperimento di una seconda revocatoria, la successiva alienazione è travolta nel caso di previa trascrizione della domanda di revoca rispetto a quella dell'acquisto o qualora l'acquirente a titolo oneroso sia in mala fede.
Ebbene, alla luce delle considerazioni sinora esposte, tale stato soggettivo (non coincidente con la consapevolezza della dolosa preordinazione dell'atto al pregiudizio delle ragioni del creditore che agisca in revocatoria, richiesto con riguardo al primo acquirente a titolo oneroso, ma integrato dalla mera assenza di buona fede in capo al subacquirente) deve ritenersi certamente predicabile in capo a . Parte_2
In tal senso depongono gli elementi indiziari già sopra evidenziati e segnatamente:
i) lo stretto rapporto di parentela tra la subacquirente, i suoi danti causa (i nipoti) e l'originaria disponente (sorella);
ii) il coinvolgimento dello stesso figlio di , IG. nel complesso degli atti Parte_2 Per_3
dispositivi posti in essere dalla sorella al fine di rendere non aggredibili la totalità dei suoi Pt_1
beni immobili;
iii) la stretta concatenazione temporale (quattro mesi) tra la donazione del bene da parte di
[...]
in favore dei figli e l'alienazione del cespite da parte di questi ultimi alla zia, intervenuta Pt_1
proprio lo stesso giorno in cui e LL costituivano società L'Accessorio, alla CP_7 CP_6
quale, come si è visto, venivano conferiti beni, clienti e dipendenti della società gestita dalla madre e poi dichiarata fallita;
iv) il difetto di prova del pagamento effettivo del prezzo;
gli assegni prodotti da Parte_2
in allegato alla seconda memoria istruttoria sono privi della data e luogo di traenza, talché non
è dato riferirli a quelli richiamati nel rogito;
in ogni caso non ricorre prova del loro effettivo incasso, da parte dei venditori.
42 Tali elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, consentono di inferire che Parte_2
fosse ben consapevole delle operazioni poste in essere dalla sorella, sia con riguardo agli atti di
“spoliazione” della società che come detto era a quella data già pesantemente CP_2
indebitata, sia in relazione (che è quanto qui rilevi) alla contestuale (apparente) dismissione di tutto il suo patrimonio immobiliare, dal che può inferirsi l'assenza di buona fede nell'acquisto del bene, quand'anche effettivamente voluto (cfr., nel senso che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, cfr., tra le altre, Cass., ord., 18.1.2019, n. 1286).
LL luce di tali considerazioni, la pronuncia di primo grado con cui è stata dichiarata l'inefficacia nei confronti del IM LL anche del secondo trasferimento del bene in AC, da e LL a , deve essere confermata. CP_6 CP_7 Parte_2
§.5 Appelli di e e Appello incidentale del IM LL. Parte_1 CP_3
Diversamente sarebbe a dirsi quanto all'atto di compravendita intercorso tra la e Pt_1
l' e del successivo atto dispositivo tra l e il CP_4 CP_4 CP_3
In questo caso, invero, non potrebbe ritenersi raggiunta la prova dell'elemento soggettivo dell'azione in capo al terzo (apparente) acquirente ed in capo al(l'apparente) CP_4
subacquirente prova necessaria nei loro confronti (nei rigorosi termini sopra esposti) CP_19
trattandosi in questo caso di atti a titolo oneroso.
Tuttavia, la non configurabilità dell'elemento della partecipatio fraudis è in realtà un effetto che discende dalla natura simulata degli atti dispositivi in questione (i.e. dall'impossibilità di postulare un'effettiva volontà di acquistare i beni, seppure allo scopo di sottrarli alla garanzia dei creditori dell'originaria disponente), per il cui accertamento il IM ha proposto appello incidentale condizionato.
Tale appello è fondato.
“In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da
43 considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (in questi termini,
Cass., ord., 24.11.2021, n. 36478).
In applicazione dei suddetti principi, la domanda proposta dalla curatela è suscettibile di accoglimento sulla base dell'univoco quadro indiziario che si viene a descrivere.
A fondamento del ragionamento presuntivo atto a comprovare la simulazione occorre considerare:
-che non è in alcun modo giustificata la ratio sottesa all'acquisto di un immobile produttivo da parte dell' che non è neppure allegato aver esercitato un'attività di impresa, e CP_4
soprattutto le ragioni della repentina rivendita al di tale immobile industriale, dopo CP_3
poco più di due mesi dall'acquisto e senza che, come si dirà, il primo acquirente avesse acquisito la disponibilità del bene;
-che, con particolare riguardo all'acquisto del ricorrono palesi anomalie nella CP_3
individuazione dell'acquirente, che era un giovane di ventotto anni, residente a Roma (e dunque in luogo diverso da quello in cui era ubicato il bene produttivo) e che svolgeva la professione di operaio dipendente (si rimanda al doc. 22; il dato è comunque pacifico);
- che non risulta alcuna prova del fatto che i due acquirenti succedutisi nel tempo abbiano mai versato le rate del mutuo il cui accollo costituiva la modalità di pagamento del prezzo, che deve dunque ritenersi simulato;
-che, e tale dato appare dirimente, nessuno dei due acquirenti è mai entrato nel possesso dell'immobile, considerato che nell'immobile sito in AC, via Appia 174, è stata posta la sede legale della società L'Accessorio s.r.l. sin dalla sua costituzione in data 29.10.2009 e che, nello stesso luogo, la suddetta società ha ininterrottamente mantenuto la sede operativa sino alla data del suo fallimento, dichiarato nel 2019 (si rimanda ai doc. prodotti dalla curatela in primo grado in allegato alle note del 19.6.2019; le circostanze non sono comunque contestate dalle controparti).
44 Ebbene, la repentina cessione dell'immobile da parte del primo acquirente, le incongruenze afferenti alle persone degli acquirenti, rispetto alla natura del cespite compravenduto, l'assenza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo e soprattutto l'eclatante circostanza che il compendio compravenduto, di rilevante valore, è rimasto nel possesso della famiglia per essere adibito a sede operativa della società dei figli della disponente, senza CP_17
che risulti che (gli apparenti) proprietari avessero stipulato alcun contratto di locazione o costitutivo di altro titolo di detenzione in capo agli occupanti, consentono di inferire che i trasferimenti in oggetto non fossero effettivamente voluti, ma fossero anch'essi funzionali a sottrarre i cespiti alla futura aggressione dei creditori.
Incidentalmente, la conclusione è confermata dalla condotta processuale delle parti, ed in particolare dal fatto che il secondo apparente acquirente, IG. nell'ambito delle trattative CP_3
poi non andate a buon fine, si era dichiarato disponibile a costituire sul bene apparentemente acquistato un'ipoteca volontaria a garanzia del debito di il che ulteriormente Parte_1
comprova la fittizietà dell'acquisto.
LL luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, deve essere accertata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita intercorso tra
[...]
e e del successivo atto di compravendita intercorso tra l' e Pt_1 Controparte_4 CP_4
CP_3
§6. Spese di lite
Il quinto motivo dell'appello di con il quale l'appellante ha censurato la Parte_1
pronuncia di condanna alle spese del giudizio di primo grado deve essere rigettato, posto che non sussisteva alcuna ragione perché le spese di tale giudizio potessero essere compensate, considerato l'accoglimento dell'azione di responsabilità proposta dalla curatela e quello dell'azione revocatoria (qui confermato quanto all'atto di donazione intercorso con i figli).
Le spese del grado d'appello vanno regolate come segue.
, il cui appello è stato respinto sia in relazione all'azione di responsabilità che alla Parte_1
revocatoria dell'atto di donazione, e che comunque è rimasta soccombente anche con riguardo
45 alla domanda di simulazione oggetto dell'appello incidentale della curatela, è tenuta alla rifusione delle spese del grado in favore della curatela, da liquidare come in dispositivo in favore dell'Erario, stante la confermata assenza di fondi in capo al IM.
Analogamente è a dirsi quanto a posto che l'esito complessivo del giudizio lo CP_3
ha visto comunque soccombente nei confronti della curatela, stante l'accoglimento della domanda di simulazione proposta dal IM in via incidentale.
, il cui separato appello è stato anch'esso respinto, va condannata alla rifusione Parte_2
delle spese del grado in favore della curatela.
Nei rapporti tra e i quali sono rimasti CP_6 CP_7 Controparte_4
contumaci nel presente grado, e la curatela si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio d'appello, non potendo ravvisarsi una soccombenza dei primi nel presente giudizio.
Anche le spese del giudizio d'appello relative alla posizione della la quale non ha mai CP_1
proposto alcuna domanda ed è stata evocata quale mero litisconsorte processuale (essendo stata parte del giudizio di primo grado, seppure a rigore ad esso estranea in quanto compariva nel negozio sottoscritto dal marito al solo fine di rendere la dichiarazione di estraneità dell'acquisto alla comunione legale tra i coniugi), possono essere compensate tra la stessa e la curatela.
Analogamente è a dirsi quanto agli appellati contumaci (nei cui confronti non è CP_5
stata emessa alcuna statuizione da parte del primo Giudice) e (la cui Controparte_8
domanda è stata rigettata in primo grado con pronuncia dalla stessa non impugnata), anch'essi evocati quali meri litisconsorti processuali.
Deve infine essere accertata la debenza, in capo a e Parte_1 CP_3 Parte_2
ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. Spese di giustizia, di un ulteriore importo
[...]
pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
46 La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti di cui ai nn.
6567/21 e 6589/21 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revocati i capi di accoglimento delle domande di revocatoria dell'atto di compravendita del 22.06.2009 a rogito Notaio
rep. n. 6061-racc. n.2482 tra ed e dell'atto di Per_1 Parte_1 Controparte_4
compravendita in data 15.09.2009 a rogito Notaio rep. n. 6992-racc. n. 3809 Per_2
intercorso tra in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Controparte_4
IM LL dichiara la nullità, per assoluta simulazione, dei suddetti atti di compravendita;
conferma per il resto la pronuncia di primo grado;
2. condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese del presente grado Parte_1
di giudizio, che liquida in complessivi euro 25.000,00, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge;
3. condanna a rifondere le spese sostenute della curatela, che liquida, in CP_3
favore dell'Erario, in complessivi euro 9.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
4. condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che Parte_2
liquida in complessivi euro 9.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
5. compensa le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra la curatela e le altre parti processuali;
6. accerta la debenza, da parte di , e , di un Parte_1 CP_3 Parte_2
ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 27 luglio 2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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