Art. 31. (Riapertura del termine di cui al punto b) dell' articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658 ).
Il termine di cui al punto b), dell' articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni.
La decorrenza della pensione e' fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.
Il termine di cui al punto b), dell' articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e' riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni.
La decorrenza della pensione e' fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.