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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3072/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Bernardino Simone;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto e di conseguenza la liquidazione della somma lorda di € 2.862,15 a titolo di t.f.r., ai sensi della Legge n.297/1982 e del D. Lgs. n.80/1992- è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. In linea generale, com'è noto, l'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l' il “Fondo di garanzia CP_1 per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di intervenire nel pagamento del T.F.R. in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo. Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (Circ. n. 74 del 15/07/2008); per CP_1 il primo caso, il Fondo garantisce il pagamento dell'intero T.F.R. nella misura in cui è accertato nell'ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro. Ciò posto, “in tema di intervento del Fondo di Garanzia dell' di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il CP_1 trattamento di fine rapporto, che il Fondo è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, costituisce un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro,
1 definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale” (Cass. civ. Sez. lav., 24/04/2008, n. 10713). In ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile (o non assoggettato) a procedura concorsuale, la legge ( art. 2, comma 5 1. n. 297/1982) si limita a prevedere come presupposto per l'accesso al Fondo di garanzia l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali del debitore assoggettato ad esecuzione forzata (Corte Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21734 del 06/09/2018). La domanda amministrativa per la tutela deve essere effettuata all' nel termine di prescrizione (Cass. n. 30712/2017) CP_1 e l' deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta CP_1 (art. 2, comma 7°). Quindi il lavoratore deve agire in giudizio tenuto conto del rispetto dei tempi stabiliti per l'iter procedimentale, di natura previdenziale, da ultimarsi nei termini previsti dalla legge ex artt. 7 1.533/1973 e 46, commi 5 e 6 1. 88/1989 (Cass. 27465/2017). Da ultimo, con ordinanza n. 27467 del 20 /11/ 2017, la Suprema Corte ha precisato che: " Ai fini della tutela prevista dalla I. n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del TFR, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della I. n. 297 citata, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva”. La questione fondamentale, nell'interpretazione della normativa, inerisce all'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivitis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007). E' stato infatti precisato in proposito che, trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
2 La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale. E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'infruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione. Sarà invece l' , cui spetta il diritto di surroga, ad azionare CP_1 direttamente il titolo ottenuto dal lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi. L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorché risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. Sez L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447 2004). Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole. Laddove l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la legge n. 297/1982, risponde pur sempre- per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito. D'altra parte la Suprema Corte ha pure evidenziato nella stessa direzione che "tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del tfr nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datare di lavoro, con la
3 previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali" (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n. 17227/2010). Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, la S.C., ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004). Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda di pagamento del t.f.r., ai sensi della Legge n.297/1982, di essere munita di sentenza esecutiva del giudice del lavoro di Bari che ha accertato il credito nei confronti della stessa società datrice di lavoro, nelle more cancellata dal registro dell'imprese. Orbene, in ipotesi di cancellazione della società, in linea astratta il lavoratore munitosi del titolo deve pure agire nei confronti dei soci i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;
tuttavia, tale onere deve essere inteso nei termini di cui sopra ovvero condizionatamente al fatto che risulti positivamente dimostrato che i soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. In questo unico caso infatti l'esecuzione dovrà essere promossa nei confronti dei soci di una società di capitali cancellata e quindi estinta. Non essendovi ragione alcuna per affermare che il lavoratore, dopo essersi munito di un titolo giudiziale, debba pure sobbarcarsi un'azione esecutiva individuale nei confronti dei soci di una società di capitali estinta, quando già risulti in giudizio che i medesimi soci non abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (in tal senso Cass. 14020/2020). Nel caso di specie, dalla copia bilancio-chiusura dell'attività non risultavano esservi somme da liquidare ai soci (cfr. copia bilancio chiusura attività prodotta unitamente al ricorso introduttivo). Alla luce di tanto, l' dovrà corrispondere al lavoratore CP_1 ricorrente la somma di euro dovuta a di T.F.R., al Pt_2 netto delle trattenute fiscali atteso che “le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e
4 non retributiva” e, pertanto, “l' deve operare in qualità CP_1 di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute” (Cass. civ. Sez. lav., 23/10/2017, n. 25016). Le spese del giudizio -da liquidarsi in base ai parametri minimi tenuto conto della connotazione interpretativa delle questioni affrontate- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e condanna l' a corrispondere CP_1 all'istante, ai sensi della Legge n.297/1982 e del D. Lgs. n.80/1992, la somma di euro 2.862,15 per t.f.r., al netto delle trattenute fiscali;
2) condanna altresì l' al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Bari, 3.02.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 Bernardino Simone;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto e di conseguenza la liquidazione della somma lorda di € 2.862,15 a titolo di t.f.r., ai sensi della Legge n.297/1982 e del D. Lgs. n.80/1992- è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono. In linea generale, com'è noto, l'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l' il “Fondo di garanzia CP_1 per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di intervenire nel pagamento del T.F.R. in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo. Il Fondo di Garanzia interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali (Circ. n. 74 del 15/07/2008); per CP_1 il primo caso, il Fondo garantisce il pagamento dell'intero T.F.R. nella misura in cui è accertato nell'ambito della procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro. Ciò posto, “in tema di intervento del Fondo di Garanzia dell' di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il CP_1 trattamento di fine rapporto, che il Fondo è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, costituisce un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro,
1 definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale” (Cass. civ. Sez. lav., 24/04/2008, n. 10713). In ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile (o non assoggettato) a procedura concorsuale, la legge ( art. 2, comma 5 1. n. 297/1982) si limita a prevedere come presupposto per l'accesso al Fondo di garanzia l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali del debitore assoggettato ad esecuzione forzata (Corte Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21734 del 06/09/2018). La domanda amministrativa per la tutela deve essere effettuata all' nel termine di prescrizione (Cass. n. 30712/2017) CP_1 e l' deve provvedere entro 60 giorni dalla richiesta CP_1 (art. 2, comma 7°). Quindi il lavoratore deve agire in giudizio tenuto conto del rispetto dei tempi stabiliti per l'iter procedimentale, di natura previdenziale, da ultimarsi nei termini previsti dalla legge ex artt. 7 1.533/1973 e 46, commi 5 e 6 1. 88/1989 (Cass. 27465/2017). Da ultimo, con ordinanza n. 27467 del 20 /11/ 2017, la Suprema Corte ha precisato che: " Ai fini della tutela prevista dalla I. n. 297 del 1982 in favore dei lavoratori per il pagamento del TFR, in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, è ammissibile un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della I. n. 297 citata, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva”. La questione fondamentale, nell'interpretazione della normativa, inerisce all'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivitis. E che secondo il criterio guida, osservato in tutta la vasta e risalente elaborazione giurisprudenziale intervenuta nella materia, deve essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007). E' stato infatti precisato in proposito che, trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali.
2 La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale. E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'infruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione. Sarà invece l' , cui spetta il diritto di surroga, ad azionare CP_1 direttamente il titolo ottenuto dal lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi. L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorché risultino, sulla base degli atti, altre circostanze le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. Sez L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447 2004). Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole. Laddove l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la legge n. 297/1982, risponde pur sempre- per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito. D'altra parte la Suprema Corte ha pure evidenziato nella stessa direzione che "tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del tfr nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datare di lavoro, con la
3 previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali" (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n. 17227/2010). Per quanto riguarda, invece, l'estensione soggettiva dell'onere di diligenza ovvero dell'onere di escussione nei confronti dei soci, la S.C., ha affermato che in ipotesi di datore di lavoro costituito da una società di persone l'onere di diligenza comprenda anche la diretta esecuzione dei soci solidalmente ed illimitatamente responsabili in considerazione della natura sussidiaria delle prestazioni poste a carico del Fondo (Cass. 28091/2017, nella stessa direzione in precedenza anche Cass. 1607/2015 e Cass. n. 1848/2004). Analogo obbligo di diretta ed inderogabile esecuzione non può però affermarsi nei confronti dei soci di società di capitali dal momento che si tratta, in base all'art. 2495 c.c., di una responsabilità limitata ed eventuale, subordinata alla estinzione della società ed alla riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda di pagamento del t.f.r., ai sensi della Legge n.297/1982, di essere munita di sentenza esecutiva del giudice del lavoro di Bari che ha accertato il credito nei confronti della stessa società datrice di lavoro, nelle more cancellata dal registro dell'imprese. Orbene, in ipotesi di cancellazione della società, in linea astratta il lavoratore munitosi del titolo deve pure agire nei confronti dei soci i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;
tuttavia, tale onere deve essere inteso nei termini di cui sopra ovvero condizionatamente al fatto che risulti positivamente dimostrato che i soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. In questo unico caso infatti l'esecuzione dovrà essere promossa nei confronti dei soci di una società di capitali cancellata e quindi estinta. Non essendovi ragione alcuna per affermare che il lavoratore, dopo essersi munito di un titolo giudiziale, debba pure sobbarcarsi un'azione esecutiva individuale nei confronti dei soci di una società di capitali estinta, quando già risulti in giudizio che i medesimi soci non abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (in tal senso Cass. 14020/2020). Nel caso di specie, dalla copia bilancio-chiusura dell'attività non risultavano esservi somme da liquidare ai soci (cfr. copia bilancio chiusura attività prodotta unitamente al ricorso introduttivo). Alla luce di tanto, l' dovrà corrispondere al lavoratore CP_1 ricorrente la somma di euro dovuta a di T.F.R., al Pt_2 netto delle trattenute fiscali atteso che “le prestazioni a carico del Fondo di garanzia hanno natura previdenziale e
4 non retributiva” e, pertanto, “l' deve operare in qualità CP_1 di sostituto di imposta tutte le dovute trattenute” (Cass. civ. Sez. lav., 23/10/2017, n. 25016). Le spese del giudizio -da liquidarsi in base ai parametri minimi tenuto conto della connotazione interpretativa delle questioni affrontate- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e condanna l' a corrispondere CP_1 all'istante, ai sensi della Legge n.297/1982 e del D. Lgs. n.80/1992, la somma di euro 2.862,15 per t.f.r., al netto delle trattenute fiscali;
2) condanna altresì l' al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Bari, 3.02.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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