Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 989/2020 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Tramonte e Parte_1
Tommaso Pavone, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro in qualità di titolare dell'omonima impresa , Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Derobertis e Giuseppe Walter de Trizio, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti;
-parte convenuta-
Conclusioni: come da note cartolari ex art. 127 ter c.p.c. depositate in vista dell'ud.
13/02/2025.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1. - Con atto di citazione notificato il 09/12/2019, ha Parte_2
convenuto in giudizio la ditta individuale formulando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“- DICHIARARE l'impresa edile " , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. sig. - nato a [...] il [...], cod. Controparte_1
fisc. - con sede in Putignano (Ba), alla Via G. Bizet n.c., P. CodiceFiscale_1
IVA: , responsabile dell'inadempimento delle disposizioni contenute P.IVA_1 nell'atto pubblico di compravendita stipulato tra la stessa ditta individuale “ CP_1
1
Giovanni” e la Sig.ra in data 21/10/2011 ai rogiti del dottor Parte_1 Per_1
, notaio in Putignano;
[...]
- conseguentemente, CONDANNARE l'impresa edile " in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. sig. - nato a [...] il [...], Controparte_1
cod. fisc. - con sede in Putignano (Ba), alla Via G. Bizet n.c., CodiceFiscale_1
P. IVA: , alla corresponsione in favore della Sig.ra P.IVA_1 Parte_1 della somma di € 35.913,83 a titolo di indennizzo per le causali articolate ed esplicitate nella parte motiva del presente atto”.
In fatto, la parte attrice ha dedotto quanto segue:
- di essere proprietaria dell'unità abitativa censita nel Catasto urbano del Comune di
Putignano al foglio di mappa 50, particella n. 2444, sub 8, facente parte del fabbricato sito in Putignano, alla Traversa di Via Le Forche n. 9, come da relativo atto pubblico di compravendita stipulato in data 11/10/2011 con la ditta individuale Delfine Giovanni, in atti;
fabbricato dichiarato ultimato dalla ditta convenuta in data 25/07/2011;
- di avervi trasferito la propria residenza a far data dal 10/11/2011;
- che la parte convenuta, all'art. 1, ultimo capoverso, dell'atto di compravendita, si era obbligata “a procurare, a tutta sua cura e spese, il certificato di agibilità, il cui rilascio garantisce per certo. In mancanza risponderà dell'evizione e di tutti i danni come per legge”;
- che all'art. 4 del contratto era altresì testualmente pattuito che “la Parte venditrice garantisce...la conformità degli impianti alle vigenti normative in materia di sicurezza e
l'allacciamento delle utenze alle reti pubbliche (acqua, fogna, gas, telefono, eccetera), con le modalità di legge, obbligandosi in caso contrario per l'evizione e per i danni come per legge”;
- che, di contro, l'unità abitativa de qua (al pari delle limitrofe) non era risultata allacciata alla rete pubblica dell'acqua potabile, né a quella fognaria;
- che era stato affidato incarico a perito specializzato, Geom. per Persona_2
accertare lo stato di fatto della situazione igienico-sanitaria delle parti comuni e/o condominiali dell'intero immobile, in particolar modo all'adduzione di acqua e relativo scarico di acque reflue domestiche (cfr. perizia datata 14/10/2013 e giurata presso il
Tribunale di Bari in data 25/10/2013 e il mese successivo integrata dal medesimo tecnico);
- che soltanto in data 12/12/2014, a seguito delle interlocuzioni, anche condominiali,
2 TRIBUNALE DI BARI
con gli Uffici comunali e delle azioni giudiziarie cautelari intraprese nei confronti della ditta dall'attrice e dai proprietari delle unità limitrofe, il Comune di Putignano CP_1 aveva rilasciato il certificato di agibilità dell'immobile, a seguito della relativa istanza depositata dalla ditta il 14/01/2014;
- che, con nota prot. 16250-2019 del 26/03/2019, il Comune di Putignano le aveva comunicato l'intervenuta decadenza in data 05/12/2017 del permesso di costruire per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di lottizzazione, con invito ai lottizzanti e ai proprietari degli immobili già venduti a formulare nuova istanza di permesso a costruire per completare tutte le opere necessarie.
Sulla base delle esposte premesse, la parte attrice ha dunque convenuto in giudizio nell'esposta qualitas, formulando le riportate conclusioni, Controparte_1 invocandone la condanna al pagamento della somma di €35.913,83, previo accertamento della relativa responsabilità per inadempimento delle obbligazioni assunte con il citato contratto di compravendita, anche ai sensi dell'art. 1477 c.c., a fronte della mancata tempestiva consegna del certificato di agibilità (tale da radicare, in tesi, un'ipotesi di aliud pro alio, svincolata dai termini di cui all'art. 1495 c.c.), dell'omessa esecuzione delle opere di urbanizzazione e del mancato allaccio alla rete idrica e fognaria.
In ordine al quantum dei pretesi danni subiti a causa della condotta del convenuto,
l'istante ha depositato CTP a firma del Geom. (perizia giurata del Persona_2
11-20/11/2019), così deducendo: “l'indennizzo dovuto dalla ditta individuale “ CP_1
alla Sig.ra risulta pari € 35.913,83, dato alla sommatoria tra a) il
[...] Parte_1
valore del deprezzamento dell'immobile per la carenza del certificato di agibilità, pari ad € 19.113,83; b) il valore del deprezzamento dell'immobile per il mancato allaccio alla rete idrica, pari ad € 4.900,00; c) il valore del deprezzamento dell'immobile per il mancato allaccio alla rete fognaria, pari ad € 4.900,00; d) il valore della svalutazione dell'immobile per il mancato completamento delle urbanizzazioni, pari ad € 7.000,00”.
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/03/2020, si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_1
decadenza e prescrizione e ex art. 1495 c.c. dall'avversa azione di risarcimento del danno (rispettivamente: non avendo l'acquirente denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta, da farsi risalire al più tardi alla data della citata perizia giurata del 14-
3 TRIBUNALE DI BARI
25/10/2013; per essere stato l'atto di citazione notificato allorquando il termine annuale di prescrizione, previsto dalla citata disposizione, era già spirato); in ogni caso, ha contestato nel merito l'avversa pretesa, invocandone il rigetto, avendo la stessa parte attrice ammesso di aver ottenuto il certificato di agibilità nel dicembre 2014 e risultando l'immobile nel pacifico godimento attoreo.
I.3.- La causa è stata istruita con prova documentale (le istanze di prova sono state motivatamente disattese con ord. 24/03/2022, a fronte della natura documentale e/o valutativa dei capitoli;
non sono state rese difese finali a riguardo).
All'udienza cartolare del 13/02/2025, nel rituale contraddittorio cartolare e previo deposito di corpose memorie finali, la causa è stata riservata in decisione senza termini
(ord. 17/02/2025).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate e decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- In primo luogo, vanno vagliate le eccezioni di decadenza e prescrizione dall'azione risarcitoria sollevate dal convenuto ex art. 1495 c.c..
A norma dell'art. 1490 c.c., “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”; ancora, l'art. 1495 c.c. stabilisce che “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”.
Ciò posto, dette eccezioni risultano fondate soltanto in parte: per le esponende ragioni, va in particolare condiviso il percorso motivazionale sul punto seguito nel precedente di questo Tribunale n. 10/2025, prodotto dal convenuto, in procedimento con distinta parte attrice ma avente per oggetto vicenda sostanziale sovrapponibile alla presente (proc. n.
990/2020 R.G.); precedente solo genericamente confutato dall'odierna parte attrice nell'approdo argomentativo.
Nello specifico, vanno distinte le singole voci di danno azionate (v. CTP di cui al par.
I.1., lettere da a) a d): “a) il valore del deprezzamento dell'immobile per la carenza del certificato di agibilità, pari ad € 19.113,83; b) il valore del deprezzamento dell'immobile per il mancato allaccio alla rete idrica, pari ad € 4.900,00; c) il valore del deprezzamento dell'immobile per il mancato allaccio alla rete fognaria, pari ad €
4.900,00; d) il valore della svalutazione dell'immobile per il mancato completamento
4 TRIBUNALE DI BARI
delle urbanizzazioni, pari ad € 7.000,00”).
II.1.1.- Procedendo nell'ordine, con l'esame della richiesta a), va osservato quanto segue.
Il certificato di agibilità costituisce, in forza dell'art. 1477, co. 3, c.c., obbligazione ex lege in relazione al contratto di compravendita, trattandosi di un requisito essenziale del bene venduto “in relazione alla sua capacità di assolvere la determinata funzione economico-sociale negoziata, e, quindi, di soddisfare i concreti bisogni che hanno indotto il compratore ad effettuare l'acquisto” (cfr. Cass., n. 23157/2013).
Cass., n. 4307/2018, ha poi chiarito che la consegna del certificato di abitabilità dell'immobile da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra comunque un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c. rilevante nella fase attuativa del contratto e concernente la possibilità di adibire l'immobile all'uso contrattualmente previsto;
per tale ragione l'inadempimento, non configurando in sè un vizio materiale dell'immobile, non è rimesso ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c..
Quanto all'ipotesi di aliud pro alio, unica fattispecie sottratta alle preclusioni di cui all'art. 1495 c.c., “il successivo rilascio del certificato di agibilità, se pure ad iniziativa
e spese dell'acquirente, esclude in ogni caso l'ipotesi di vendita di aliud pro alio”
(Cass., n. 17123/2020).
La voce di danno di cui al punto a) è quindi svincolata dai ristretti termini di cui all'art. 1495 c.c..
Identiche considerazioni vanno formulate per il pregiudizio lamentato al punto d), in relazione al mancato completamento delle opere di urbanizzazione, del pari trattandosi di un vero e proprio inadempimento del venditore avulso anch'esso dall'esistenza di uno specifico vizio del bene, anche alla luce delle previsioni negoziali.
Pertanto, con riguardo a tali due voci, sulla base delle allegazioni, l'azione risarcitoria non risulta prescritta, né si è verificata un'ipotesi di decadenza.
II.1.2.- A diverse conclusioni deve invece giungersi per i vizi di cui ai riportati punti b) e c), sussumibili nell'alveo dell'art. 1490 c.c., in quanto, per come prospettati, vizi materiali (carente allaccio) presenti sul fabbricato, che l'acquirente avrebbe dovuto denunciare, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla scoperta, intervenuta (se non già alla data della consegna del bene, contestuale al rogito;
l'acquirente ha invero anche trasferito la residenza nell'immobile il 10/11/2011) al più tardi alla data della perizia
5 TRIBUNALE DI BARI
giurata di parte del 14-25/10/2013, integrata il mese seguente.
Anche a voler ritenere idonea a fini decadenziali la missiva del 15/11/2013, indicata nelle difese, in ogni caso l'azione risulta evidentemente prescritta ex art. 1495 c.c., essendo stato l'atto di citazione notificato solamente il 09/12/2019; né la parte attrice ha allegato l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione o ha reso difese idonee a collocare il vizio in altra ipotesi normativa.
II.1.3.- In conclusione, per quanto esposto, l'esame nel merito della pretesa risarcitoria va perciò limitato alle voce di cui ai citati punti a) e d).
II.2.- Venendo dunque al merito, perimetrato nei termini di cui innanzi (voci a) e d)), la domanda risarcitoria è infondata.
II.2.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, sotto il profilo dell'onere probatorio nella fattispecie giova richiamare il principio espresso da Cass., n.
21140/2007, di seguito riportato:
“sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato,
e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (in questo senso, Cass. 18 marzo 2005 n. 5960).
…Il principio - per il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 - è stato infatti affermato (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n.
13533) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non già del danno che all'inadempimento medesimo sia conseguito”.
6 TRIBUNALE DI BARI
Inoltre, Cass., n. 28995/2017 ricorda che spetta a chi chiede il risarcimento l'onere della prova del nesso di causalità tra l'evento e il danno (“come è risaputo (un primo arresto in tal senso si deve a Cass. 8 giugno 1965, n. 1143), ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”).
Dunque, nelle azioni di responsabilità contrattuale, il creditore-danneggiato, provato il titolo (fonte negoziale o legale) del suo credito e allegato l'altrui inadempimento
(spetterà al debitore dimostrare che l'adempimento è in realtà avvenuto o che l'inadempimento non gli è imputabile: Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533), a fini risarcitori dovrà fornire la prova altresì dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (nesso di causalità giuridica); l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno.
In altri termini, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, costituisce, ormai, jus receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (da ultimo Cass., n.
4163/2024).
Deve, tuttavia, rilevarsi che il regime probatorio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per il risarcimento del danno, non lo sottrae dall'onere di allegare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali, riconducibili all'altrui inadempimento, nonché la sussistenza del nesso di causalità giuridica, previsto dall'art. 1223 c.c., tra il danno evento e i danni conseguenza.
7 TRIBUNALE DI BARI
Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., n. 18430/2024, per cui
“Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 c.c. non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 c.c., l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”; ancora, per Cass., n. 23512/2022, “è principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare
l'esistenza del danno”.
Orbene, sulla base delle esposte coordinate pretorie, la domanda risarcitoria va rigettata per inassolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore gravatone.
II.2.2.- Per quanto riguarda il pregiudizio lamentato dall'attore, secondo il CTP pari a €19.113,83, quale “valore del deprezzamento dell'immobile per la carenza del certificato di agibilità” (voce a)), è incontestato e documentato che lo stesso è stato rilasciato dal Comune di Putignano in data 12/12/2014.
La parte attrice ha circoscritto la propria pretesa risarcitoria al periodo di effettiva carenza dell'agibilità, cioè al periodo intercorrente tra l'atto di compravendita del
11/10/2011 e il relativo ottenimento in data 12/12/2014, frangente nel quale, secondo la prospettazione, il bene acquistato - carente di agibilità - “presentava oggettivi problemi di commerciabilità”; la pertanto, ha affermato di aver subito un danno Parte_1
risarcibile non per carenza del certificato, ma per acquisizione tardiva (ossia, circa tre anni dopo il rogito).
Preliminarmente va osservato, in termini generali, che il mancato rilascio del certificato di agibilità non incide sulla validità dell'atto traslativo potendo, tuttavia, in astratto determinare la responsabilità, sul piano risarcitorio, del venditore (Cass., n. 34211/2022:
8 TRIBUNALE DI BARI
“In caso di vendita di un immobile destinato ad abitazione, la consegna del relativo certificato di abitabilità, se pur non costituisca di per sé requisito di validità dell'atto traslativo, cionondimeno integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477, comma 3, c.c.. La mancata consegna di tale certificato comporta un inadempimento da parte del venditore che, sebbene non sia tale da determinare necessariamente una declaratoria di risoluzione del contratto, può, in ogni caso, essere fonte di un danno risarcibile ovvero costituire il fondamento dell'exceptio prevista dall'art. 1460 c.c.”; per Cass., n. 17123/2020, “La mancata consegna del certificato di agibilità da parte del venditore di un immobile destinato ad uso abitativo non configura necessariamente un'ipotesi di vendita di aliud pro alio, dovendosi, a tal fine, verificare un concreto squilibrio delle reciproche prestazioni tra le parti. Il successivo rilascio del certificato di agibilità, se pure ad iniziativa e spese dell'acquirente, esclude in ogni caso l'ipotesi di vendita di aliud pro alio”).
Circa la liquidazione del danno, per Cass., n. 34211/2022 “La mancata consegna all'acquirente del certificato di abitabilità si traduce in un inadempimento e nella conseguente possibilità di domandare il risarcimento del danno conseguenziale che, ove accertato nell'an, va liquidato dal giudice in via equitativa, tenendo conto del minore valore di scambio del bene o nei costi sostenuti per procurare
l'agibilità dell'immobile”.
Tanto premesso (e rilevato che la parte attrice non si duole, a fini risarcitori, dei costi sostenuti per procurare l'agibilità dell'immobile, ma solo dell'ipotetico deprezzamento, nella sostanza peraltro temporaneo, del bene), la non ha allegato, né tantomeno Parte_1
dimostrato, di aver subito, in conseguenza del ritardato adempimento da parte del venditore dell'obbligo posto a suo carico, un concreto e specifico pregiudizio di natura patrimoniale (non constano richieste di danni non patrimoniali).
Infatti, la parte attrice ha sic et simpliciter lamentato il deprezzamento del bene connesso al ritardato ottenimento del certificato in questione, deducendo che il bene acquistato, (temporaneamente) carente di agibilità, “presentava oggettivi problemi di commerciabilità”; problemi, tuttavia, rimasti allo stato meramente assertivo e del tutto ipotetici.
Posto che l'istante non ha allegato neanche di voler alienare effettivamente il bene appena acquisito (per quanto consta, ancora nella sua titolarità), in ogni caso non vi è stata convincente allegazione, neppure embrionale e tale da fondare anche solo la logica
9 TRIBUNALE DI BARI
presuntiva, finanche dell'effettivo (e infruttuoso) tentativo di ricollocazione dell'immobile sul mercato, nel triennio interessato dall'azione risarcitoria, almeno al medesimo prezzo di acquisto;
in altri termini, in via esemplificativa, la parte attrice non ha dedotto (e men che meno fornito prova di) un tentativo di vendita sul mercato dell'immobile, né ha prospettato l'esito negativo dello stesso per minore offerta di prezzo.
Da ultimo, va rimarcato che difetta l'allegazione di ulteriori danni patrimoniali correlati alla temporanea carenza del certificato (peraltro, è incontestata la fruizione dell'immobile da parte dell'attrice sin dal suo acquisto, con relativa immissione in possesso e cambio di residenza in data 10/11/2011).
Alle lacune probatorie in ordine all'an debeatur non può evidentemente sopperire la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., sulla base delle esposte coordinate pretorie (v. anche Cass., n. 21140/2007).
II.2.3.- E' infondata anche la domanda di risarcimento del danno correlato al mancato completamento delle opere di urbanizzazione (richiesta d)).
Orbene, la domanda per vero risulta caratterizzata, già nella prospettazione, da un impianto difensivo evidentemente generico: l'istanza si fonda sul mero rinvio alla perizia di parte, non meglio circostanziato (né circa l'ubi consistam delle opere ineseguite, nè temporalmente) nelle difese attoree;
difese totalmente incentrate, nelle oltre trenta pagine di deduzioni, sul rilievo giuridico dell'omessa consegna del certificato di agibilità.
Sicchè, difetta, a monte, un'idonea contestazione di inadempimento.
In ogni caso, la parte attrice non ha dimostrato lo specifico pregiudizio (svalutazione effettiva) concretamente patito per effetto dell'altrui prospettato inadempimento, valendo le medesime considerazioni già esposte, con esito reiettivo, circa il preteso danno da svalutazione del bene per ritardata acquisizione del certificato di agibilità.
Anche per tale voce, si precisa, la parte attrice non ha direttamente lamentato, a fini risarcitori, i costi sostenuti o da sostenersi per il completamento delle urbanizzazioni, ma soltanto l'ipotetico deprezzamento del bene connesso al mancato completamento delle dette opere. A ogni modo, non è stata convincentemente dimostrata l'entità dei costi necessari per ultimare le (non meglio precisate) opere asseritamente non realizzate;
quantificazione frutto di unilaterale determinazione di parte attrice, priva di riscontro nelle risultanze di causa e confutata dalla controparte.
10 TRIBUNALE DI BARI
II.3.- Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda risarcitoria, formulata per le dedotte causali, va rigettata.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e difficoltà delle questioni trattate
(parametri medi, al netto della fase istruttoria ai minimi).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta da
, con atto di citazione notificato in data 09/12/2019, nei Parte_1
confronti di nella esposta qualitas, ogni contraria istanza Controparte_1
disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA la parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese processuali, che liquida in €6.713,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf.,
Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 18/02/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
11