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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2825/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2825/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – lesione personale
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1
appello, dall'Avv. Francesco Manzo ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
, in persona del suo procuratore ad negotia Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Roberto Raio ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATA
NONCHÈ
, domiciliata ex Controparte_2
lege preso l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
1 tempore
APPELLATA
E
, nato il [...] a [...] e residente come in atti Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio
[...]
proponeva appello avverso la Sentenza N. 5037/2018, emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Nola il 01.10.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
23.10.2018, con la quale e l' Controparte_3 Controparte_1 venivano condannati in solido al pagamento, a titolo di risarcimento per le lesioni subite dall'allora attore a seguito del sinistro del 13.11.2012, in favore dell'odierno appellante, della somma di euro 1.756,60, all'attualità, oltre gli interessi legali maturati dopo la pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo ed il rimborso delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
L'odierno appellante, sulle base delle argomentazioni in atti, lamentava che il Giudice di prime cure aveva determinato e liquidato erroneamente la somma a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni subite dallo stesso Notaro a seguito del Parte_1 suindicato sinistro, in quanto, ritenuta la domanda attorea provata nell'an, riconosceva all'attore il danno per invalidità nella misura indicata dal consulente tecnico d'ufficio e non in quella richiesta dall'attore sulla base della relazione peritale di parte depositata in atti. In particolare, come è desumibile dal contenuto complessivo dell'atto di appello, censurava la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di pace aveva fatto proprie le risultanze peritali del consulente tecnico d'ufficio, omettendo di
2 pronunciarsi sulla perizia di parte, la quale riconosceva all'originario attore dei punti di invalidità maggiori, nonché dei giorni di I.T.T. ulteriori rispetto a quanto valutato dal CTU. Pertanto, chiedeva, in riforma della suindicata sentenza di primo grado, accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell'appellato , la condanna al pagamento della “residua somma Controparte_3 di € 4.882,22 a titolo di risarcimento delle lesioni riportate dal Sig. Notaro Parte_1 in occasione del sinistro de quo, oltre al danno morale oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e fino a quello effettivo del soddisfo”; il tutto con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la società , che resisteva Controparte_1 sulla base delle argomentazioni in atti, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto con la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Non si costituiva in giudizio , nonostante la regolarità della Controparte_3 rinotifica dell'atto di appello nei suoi confronti: ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
Rilevato che la Cancelleria del Giudice di Pace di Nola in data 17.05.2024 comunicava, a seguito della richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado, che lo stesso fascicolo era stato inviato alla Cancelleria di questo Tribunale nel primo semestre del 2020, osservato che non risultava ancora acquisito il fascicolo di primo grado, il Tribunale autorizzava le parti alla ricostruzione del fascicolo di primo grado.
Considerato che le parti avevano depositato le copie dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado, non ravvisando le condizioni per la richiesta rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado, all'udienza del 07.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, II comma, c.p.c. (per l'esattezza, 40 giorni per il deposito dele comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
3 Ciò posto in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente evidenziata la tempestività dell'appello, proposto nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c.
Inoltre, in considerazione della mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, il Tribunale ritiene di dover aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non determina di per sé un vizio del procedimento o la nullità della sentenza di secondo grado, potendo, al più, integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in tale fascicolo era presente, purché venga dimostrato, anche avvalendosi della facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti presenti nei fascicoli delle controparti ai sensi dell'art. 76, disp. att., c.p.c., che il giudice d'appello non abbia tratto
"aliunde" la conoscenza del contenuto di tale documento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato il lamentato difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, non potendosi escludere che, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, il giudice d'appello avesse reperito nei fascicoli delle parti una copia della consulenza tecnica d'ufficio precedentemente espletata e menzionata nella decisione)” (Cass. Civ., Sez. VI -3, Ordinanza n. 10164/2022).
Orbene, nel caso di specie, sono state depositate le copie dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado e la copia della relazione del CTU (copie non contestate dall'appellata costituita), quest'ultima oggetto delle censure mosse dall'appellante.
Pertanto, alla luce del suesposto principio di diritto, il Tribunale può procedere all'esame dell'appello proposto.
Tanto premesso, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
4 Ciò chiarito, l'appello va rigettato perché è infondato in fatto ed in diritto.
Ora, nel merito, occorre precisare, in primo luogo, che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto condivisibili le risultanze dell'ausiliare in quanto la consulenza tecnica espletata è completa ed immune da vizi logici, oltreché tecnici.
La censura mossa, quindi, dall'appellante relativa alla presunta omessa valutazione delle prove acquisite non trova fondamento.
Ebbene, non ha mai censurato in modo circostanziato le risultanze Parte_1 peritali del consulente tecnico d'ufficio.
Ed invero, in primo luogo, l'originario attore non ha inviato le osservazioni al CTU, così come chiarito dallo stesso ausiliare (si veda pagina 6 della relazione peritale, ove il CTU, nell'elencare gli allegati, specifica che alla e-mail contenente la bozza della relazione non hanno fatto seguito osservazioni di nessuna delle parti).
Notaro , infatti, solamente nella comparsa conclusionale di primo grado, Parte_1 dopo aver calcolato il quantum della pretesa risarcitoria sulla base dei punti di invalidità riconosciuti dal CTU, ne ha, poi, contestato genericamente le risultanze deducendo che i postumi delle lesioni subite dallo stesso andavano valutati sulla base della relazione medica di parte versata in atti, la quale, peraltro, essendo stata redatta precedentemente a quella del CTU, non conteneva, ovviamente, critiche alle risultanze cui è pervenuto l'ausiliare incaricato dal Giudice di pace.
Dunque, “se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 15804/2024).
Orbene, nel caso di specie, le censure mosse da parte dell'appellante alla consulenza
5 tecnica d'ufficio si esauriscono in affermazioni assolutamente generiche ed in contestazioni immotivate. Pertanto, il Giudice di prime cure non era tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione sul punto.
Nonostante ciò, il Giudice di prime cure non ha omesso di esporre puntualmente le ragioni per cui ha aderito alle risultanze peritali del CTU piuttosto che a quelle delle relazioni tecniche delle parti, peraltro anteriori – giova ribadirlo – alla consulenza tecnica d'ufficio.
Ed invero, il Giudice di pace nella sentenza impugnata ha osservato che le determinazioni del CTU incaricato potevano essere accolte in quanto la consulenza è risultata “corretta nell'impostazione ed esauriente nell'indagine e nella motivazione preferibile rispetto alla consulenza di ambedue le parti sia per la posizione di terzietà sia perché è redatta in epoca successiva allorquando lesioni risultavano ampiamente stabilizzate” (si veda pag. 3 della pronuncia impugnata).
Ebbene, il Giudice di pace ha indicato i motivi per cui ha preferito la relazione del
CTU, tra i quali va evidenziata, non soltanto la terzietà dell'ausiliare incaricato, ma anche e soprattutto il periodo in cui è stata espletata la perizia, ossia quando i postumi delle lamentate lesioni si erano effettivamente stabilizzati.
Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali, la sentenza impugnata non risulta affetta da nullità per omessa motivazione.
Inoltre, non può essere accolta la reiterata istanza di rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado, in quanto l'elaborato del CTU risulta completo e scevro di vizi.
Parte appellante non ha dedotto affatto circostanze o fatti rilevanti al fine di richiedere una nuova c.t.u. ma si è limitata a criticare in maniera generica le risultanze peritali del
CTU perché non corrispondenti a quelle del proprio perito di parte.
La perizia di parte, peraltro, ha solamente un'efficacia indiziaria. Infatti, la Suprema
Corte ha affermato: “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,
6 peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza n. 5667/2025).
Infine, correttamente il Giudice di pace non ha effettuato una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cassazione Civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3260 del 19.02.2016).
7 Ebbene, la suindicata prova non risulta sussistere nel caso di specie.
L'appello va, pertanto, come sopra anticipato, rigettato con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla
Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez. 1.
Ordinanza n. 14916 del 13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse, liquidate come in dispositivo limitatamente alle sole fasi effettivamente svoltesi e, dunque, con l'esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
La contumacia di elide la necessità di qualsivoglia statuizione Controparte_3 sulle spese del giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, conferma la Sentenza n. 5037/2018 del Giudice di Pace di Nola, emessa il 01.10.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
23.10.2018, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del suo procuratore ad negotia pro tempore, delle spese del
[...] giudizio di appello, liquidate in euro 1.701,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8 4) nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace
. Controparte_3
Così deciso in Nola, lì 19.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2825/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – lesione personale
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1
appello, dall'Avv. Francesco Manzo ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
, in persona del suo procuratore ad negotia Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Roberto Raio ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATA
NONCHÈ
, domiciliata ex Controparte_2
lege preso l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
1 tempore
APPELLATA
E
, nato il [...] a [...] e residente come in atti Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio
[...]
proponeva appello avverso la Sentenza N. 5037/2018, emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Nola il 01.10.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
23.10.2018, con la quale e l' Controparte_3 Controparte_1 venivano condannati in solido al pagamento, a titolo di risarcimento per le lesioni subite dall'allora attore a seguito del sinistro del 13.11.2012, in favore dell'odierno appellante, della somma di euro 1.756,60, all'attualità, oltre gli interessi legali maturati dopo la pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo ed il rimborso delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
L'odierno appellante, sulle base delle argomentazioni in atti, lamentava che il Giudice di prime cure aveva determinato e liquidato erroneamente la somma a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni subite dallo stesso Notaro a seguito del Parte_1 suindicato sinistro, in quanto, ritenuta la domanda attorea provata nell'an, riconosceva all'attore il danno per invalidità nella misura indicata dal consulente tecnico d'ufficio e non in quella richiesta dall'attore sulla base della relazione peritale di parte depositata in atti. In particolare, come è desumibile dal contenuto complessivo dell'atto di appello, censurava la pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di pace aveva fatto proprie le risultanze peritali del consulente tecnico d'ufficio, omettendo di
2 pronunciarsi sulla perizia di parte, la quale riconosceva all'originario attore dei punti di invalidità maggiori, nonché dei giorni di I.T.T. ulteriori rispetto a quanto valutato dal CTU. Pertanto, chiedeva, in riforma della suindicata sentenza di primo grado, accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell'appellato , la condanna al pagamento della “residua somma Controparte_3 di € 4.882,22 a titolo di risarcimento delle lesioni riportate dal Sig. Notaro Parte_1 in occasione del sinistro de quo, oltre al danno morale oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e fino a quello effettivo del soddisfo”; il tutto con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio la società , che resisteva Controparte_1 sulla base delle argomentazioni in atti, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto con la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Non si costituiva in giudizio , nonostante la regolarità della Controparte_3 rinotifica dell'atto di appello nei suoi confronti: ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
Rilevato che la Cancelleria del Giudice di Pace di Nola in data 17.05.2024 comunicava, a seguito della richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado, che lo stesso fascicolo era stato inviato alla Cancelleria di questo Tribunale nel primo semestre del 2020, osservato che non risultava ancora acquisito il fascicolo di primo grado, il Tribunale autorizzava le parti alla ricostruzione del fascicolo di primo grado.
Considerato che le parti avevano depositato le copie dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado, non ravvisando le condizioni per la richiesta rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado, all'udienza del 07.10.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, II comma, c.p.c. (per l'esattezza, 40 giorni per il deposito dele comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
3 Ciò posto in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente evidenziata la tempestività dell'appello, proposto nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c.
Inoltre, in considerazione della mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, il Tribunale ritiene di dover aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non determina di per sé un vizio del procedimento o la nullità della sentenza di secondo grado, potendo, al più, integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in tale fascicolo era presente, purché venga dimostrato, anche avvalendosi della facoltà di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti presenti nei fascicoli delle controparti ai sensi dell'art. 76, disp. att., c.p.c., che il giudice d'appello non abbia tratto
"aliunde" la conoscenza del contenuto di tale documento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato il lamentato difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, non potendosi escludere che, nonostante la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, il giudice d'appello avesse reperito nei fascicoli delle parti una copia della consulenza tecnica d'ufficio precedentemente espletata e menzionata nella decisione)” (Cass. Civ., Sez. VI -3, Ordinanza n. 10164/2022).
Orbene, nel caso di specie, sono state depositate le copie dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado e la copia della relazione del CTU (copie non contestate dall'appellata costituita), quest'ultima oggetto delle censure mosse dall'appellante.
Pertanto, alla luce del suesposto principio di diritto, il Tribunale può procedere all'esame dell'appello proposto.
Tanto premesso, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato, con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
4 Ciò chiarito, l'appello va rigettato perché è infondato in fatto ed in diritto.
Ora, nel merito, occorre precisare, in primo luogo, che il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto condivisibili le risultanze dell'ausiliare in quanto la consulenza tecnica espletata è completa ed immune da vizi logici, oltreché tecnici.
La censura mossa, quindi, dall'appellante relativa alla presunta omessa valutazione delle prove acquisite non trova fondamento.
Ebbene, non ha mai censurato in modo circostanziato le risultanze Parte_1 peritali del consulente tecnico d'ufficio.
Ed invero, in primo luogo, l'originario attore non ha inviato le osservazioni al CTU, così come chiarito dallo stesso ausiliare (si veda pagina 6 della relazione peritale, ove il CTU, nell'elencare gli allegati, specifica che alla e-mail contenente la bozza della relazione non hanno fatto seguito osservazioni di nessuna delle parti).
Notaro , infatti, solamente nella comparsa conclusionale di primo grado, Parte_1 dopo aver calcolato il quantum della pretesa risarcitoria sulla base dei punti di invalidità riconosciuti dal CTU, ne ha, poi, contestato genericamente le risultanze deducendo che i postumi delle lesioni subite dallo stesso andavano valutati sulla base della relazione medica di parte versata in atti, la quale, peraltro, essendo stata redatta precedentemente a quella del CTU, non conteneva, ovviamente, critiche alle risultanze cui è pervenuto l'ausiliare incaricato dal Giudice di pace.
Dunque, “se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 15804/2024).
Orbene, nel caso di specie, le censure mosse da parte dell'appellante alla consulenza
5 tecnica d'ufficio si esauriscono in affermazioni assolutamente generiche ed in contestazioni immotivate. Pertanto, il Giudice di prime cure non era tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione sul punto.
Nonostante ciò, il Giudice di prime cure non ha omesso di esporre puntualmente le ragioni per cui ha aderito alle risultanze peritali del CTU piuttosto che a quelle delle relazioni tecniche delle parti, peraltro anteriori – giova ribadirlo – alla consulenza tecnica d'ufficio.
Ed invero, il Giudice di pace nella sentenza impugnata ha osservato che le determinazioni del CTU incaricato potevano essere accolte in quanto la consulenza è risultata “corretta nell'impostazione ed esauriente nell'indagine e nella motivazione preferibile rispetto alla consulenza di ambedue le parti sia per la posizione di terzietà sia perché è redatta in epoca successiva allorquando lesioni risultavano ampiamente stabilizzate” (si veda pag. 3 della pronuncia impugnata).
Ebbene, il Giudice di pace ha indicato i motivi per cui ha preferito la relazione del
CTU, tra i quali va evidenziata, non soltanto la terzietà dell'ausiliare incaricato, ma anche e soprattutto il periodo in cui è stata espletata la perizia, ossia quando i postumi delle lamentate lesioni si erano effettivamente stabilizzati.
Alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali, la sentenza impugnata non risulta affetta da nullità per omessa motivazione.
Inoltre, non può essere accolta la reiterata istanza di rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado, in quanto l'elaborato del CTU risulta completo e scevro di vizi.
Parte appellante non ha dedotto affatto circostanze o fatti rilevanti al fine di richiedere una nuova c.t.u. ma si è limitata a criticare in maniera generica le risultanze peritali del
CTU perché non corrispondenti a quelle del proprio perito di parte.
La perizia di parte, peraltro, ha solamente un'efficacia indiziaria. Infatti, la Suprema
Corte ha affermato: “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,
6 peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto” (Cass. Civ., Sez. I,
Ordinanza n. 5667/2025).
Infine, correttamente il Giudice di pace non ha effettuato una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale” (Cassazione Civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l'individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3260 del 19.02.2016).
7 Ebbene, la suindicata prova non risulta sussistere nel caso di specie.
L'appello va, pertanto, come sopra anticipato, rigettato con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento alle spese processuali, si osserva che la sentenza appellata deve essere confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese relative al giudizio di primo grado, poiché, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla
Suprema Corte, non può il giudice, in caso di rigetto del gravame, modificare le summenzionate statuizioni in assenza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 15559 del 17.10.2003; Cass. Civ., Sez. 1.
Ordinanza n. 14916 del 13.07.2020), non ravvisabile nel caso di specie.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse, liquidate come in dispositivo limitatamente alle sole fasi effettivamente svoltesi e, dunque, con l'esclusione di quella dell'istruttoria/trattazione, seguono la regola della soccombenza.
La contumacia di elide la necessità di qualsivoglia statuizione Controparte_3 sulle spese del giudizio di appello con riferimento a tale parte.
Va ritenuta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) per l'effetto, conferma la Sentenza n. 5037/2018 del Giudice di Pace di Nola, emessa il 01.10.2018 e resa pubblica mediante deposito in Cancelleria in data
23.10.2018, anche con riferimento alle statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del suo procuratore ad negotia pro tempore, delle spese del
[...] giudizio di appello, liquidate in euro 1.701,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8 4) nulla per le spese del giudizio di appello con riferimento all'appellato contumace
. Controparte_3
Così deciso in Nola, lì 19.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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