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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1675/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1436/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2211/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700739-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700739-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700739-2019 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700739-2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700739-2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano la sentenza, pronunciata il 30/01/2022, depositata in segreteria il 29/09/2022, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TYX01L700739/2019 con cui si chiedeva al dante causa Nominativo_1 il pagamento della complessiva somma di euro 8.919,85 quale differenza IVA, IRPEF, Addizionale Regionale, IRAP e Addizionale Comunale per l'anno 2015. In esito alla costituzione dell'Ufficio, che contestava, instando per la conferma della sentenza impugnata, questa Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova evidenziare che la pretesa azionata dall'ufficio poggia sul presupposto che Nominativo_1, padre degli odierni appellanti, non avrebbe dichiarato la somma pari ad euro 18.699,00 derivante da una asserita prestazione lavorativa svolta nell'interesse della Società_1 SPA: circostanza sempre contestata con l'assunto che il Nominativo_1 in realtà aveva soltanto affittato- insieme alla sorella Nominativo_2 - alla Società_1 SPA un appezzamento di terreno, al fine di realizzare una centrale eolica: contratto di affitto tempestivamente depositato prevedente un canone complessivo di euro 18.699,00, a lui imputabile per il 50% ( pari ad euro 9.349,00) , regolarmente dichiarato nel quadro RL. Il primo Giudice ha disatteso l'assunto tenuto conto : a) del fatto che la Società_1 S.p.a. aveva emesso certificazione attestante la corresponsione, nell'anno 2015, di compensi per euro 18.699, assogettati a ritenuta d'acconto nella misura del 20% in favore di Nominativo_1 ; b) della diversità del soggetto giuridico, la Società_2 S.p.a., che, nel 2007, stipulò il contratto di locazione con i germani Nominativo_2 e Nominativo_1, e quello, la Società_1 S.p.a., che, nel 2015, versò l'importo del quale si discute;
c) della non coincidenza del canone annuo pattuito (euro 18.500) con l'importo versato dalla Società_1 S.p.a. (euro 18.699).
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto. Già con il ricorso introduttivo parte ricorrente aveva allegato al ricorso introduttivo, non solo il contratto di locazione sottoscritto con la Società_2 ma anche il contratto di subentro nella suddetta locazione sottoscritto con la Società_1 S.p.a. datato 24/04/2013 e sottoscritto alla presenza del notaio Nominativo_3: il che spiega la diversità dei soggetti segnalata dal primo Giudice. D'altra parte a fronte della totale assenza di prove circa la ipotizzata attività professionale , non resta che prendere atto del fatto che il dante causa degli appellanti, ha percepito dalla Società_1 S.p.a. il canone di locazione regolarmente dichiarato attraverso l'inserimento della propria quota nel quadro redditi diversi per l'ammontare di euro 9.349,00 che, sommati alla quota della sorella Nominativo_2, risulta pari proprio ad euro 18.698,00, erroneamente richiesto dall'Agenzia delle Entrate quale reddito da attività professionale.
Pertanto , in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso proposto in primo grado dagli appellanti.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, seguendo la soccombenza, debbono essere poste a carico dell'Ufficio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidandole in complessivi euro 1.750,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Relatore
D.ssa Maria Pina LAZZARA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1436/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2211/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
6 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700739-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700739-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700739-2019 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700739-2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L700739-2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano la sentenza, pronunciata il 30/01/2022, depositata in segreteria il 29/09/2022, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TYX01L700739/2019 con cui si chiedeva al dante causa Nominativo_1 il pagamento della complessiva somma di euro 8.919,85 quale differenza IVA, IRPEF, Addizionale Regionale, IRAP e Addizionale Comunale per l'anno 2015. In esito alla costituzione dell'Ufficio, che contestava, instando per la conferma della sentenza impugnata, questa Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova evidenziare che la pretesa azionata dall'ufficio poggia sul presupposto che Nominativo_1, padre degli odierni appellanti, non avrebbe dichiarato la somma pari ad euro 18.699,00 derivante da una asserita prestazione lavorativa svolta nell'interesse della Società_1 SPA: circostanza sempre contestata con l'assunto che il Nominativo_1 in realtà aveva soltanto affittato- insieme alla sorella Nominativo_2 - alla Società_1 SPA un appezzamento di terreno, al fine di realizzare una centrale eolica: contratto di affitto tempestivamente depositato prevedente un canone complessivo di euro 18.699,00, a lui imputabile per il 50% ( pari ad euro 9.349,00) , regolarmente dichiarato nel quadro RL. Il primo Giudice ha disatteso l'assunto tenuto conto : a) del fatto che la Società_1 S.p.a. aveva emesso certificazione attestante la corresponsione, nell'anno 2015, di compensi per euro 18.699, assogettati a ritenuta d'acconto nella misura del 20% in favore di Nominativo_1 ; b) della diversità del soggetto giuridico, la Società_2 S.p.a., che, nel 2007, stipulò il contratto di locazione con i germani Nominativo_2 e Nominativo_1, e quello, la Società_1 S.p.a., che, nel 2015, versò l'importo del quale si discute;
c) della non coincidenza del canone annuo pattuito (euro 18.500) con l'importo versato dalla Società_1 S.p.a. (euro 18.699).
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba essere accolto. Già con il ricorso introduttivo parte ricorrente aveva allegato al ricorso introduttivo, non solo il contratto di locazione sottoscritto con la Società_2 ma anche il contratto di subentro nella suddetta locazione sottoscritto con la Società_1 S.p.a. datato 24/04/2013 e sottoscritto alla presenza del notaio Nominativo_3: il che spiega la diversità dei soggetti segnalata dal primo Giudice. D'altra parte a fronte della totale assenza di prove circa la ipotizzata attività professionale , non resta che prendere atto del fatto che il dante causa degli appellanti, ha percepito dalla Società_1 S.p.a. il canone di locazione regolarmente dichiarato attraverso l'inserimento della propria quota nel quadro redditi diversi per l'ammontare di euro 9.349,00 che, sommati alla quota della sorella Nominativo_2, risulta pari proprio ad euro 18.698,00, erroneamente richiesto dall'Agenzia delle Entrate quale reddito da attività professionale.
Pertanto , in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso proposto in primo grado dagli appellanti.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, seguendo la soccombenza, debbono essere poste a carico dell'Ufficio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, liquidandole in complessivi euro 1.750,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Relatore
D.ssa Maria Pina LAZZARA