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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 8471/2020 R.G.A.C. 3102/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 8471/2020
R.G.A.C. 3102/2022 _____________________
Il Tribunale nella seguente composizione collegiale:
Dott.ssa Grazia Longo Presidente
Dott. Gaetano Cataldo Giudice
Dott. Alessandro Rizzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8471/2020 R.G.A.C. e promossa da:
) con il gratuito patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO MANNO, elettivamente domiciliata in CORSO DELLE PROVINCE 15, CATANIA
contro
), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
1
R.G.A.C. 8471/2020 R.G.A.C. 3102/2022
), , C.F._3 Parte_2 C.F._4 CP_3
) e ) con il patrocinio C.F._5 Controparte_4 C.F._6 dell'avv. CATERINA GIUFFRIDA, elettivamente domiciliati in VIA SILVIO PELLICO 9/A,
[...]
CP_5
e nella causa civile iscritta al n. 3102/2022 R.G.A.C., riunita alla prima e promossa da:
) con il gratuito patrocinio dell'avv. CARMEN Parte_3 C.F._7
LOMBARDO, elettivamente domiciliata in VIA FABIO 74, ACIREALE
contro
), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), , C.F._3 Parte_2 C.F._4 CP_3
) e ) con il patrocinio C.F._5 Controparte_4 C.F._6 dell'avv. CATERINA GIUFFRIDA, elettivamente domiciliati in VIA SILVIO PELLICO 9/A,
[...]
CP_5
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 13 settembre 2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Le domande proposte da e da nei procedimenti riuniti di Parte_1 Parte_3 cui in epigrafe sono inammissibili ed infondate per le motivazioni di seguito esposte.
A
Nel procedimento iscritto al n. 8471/2020 R.G.A.C. ha convenuto Parte_1 CP_1
e – la prima, moglie, e, gli
[...] Controparte_2 Parte_2 CP_3 Controparte_4 altri, figli di (nato ad [...] in data [...] ed ivi deceduto in data 20 Persona_1 gennaio 2018) – allegando che l'intestato ufficio ha riconosciuto, con sentenza n. 2804/2018, che l'odierna istante è, in realtà, figlia biologica del suddetto de cuius (cfr. doc. 2 di parte attrice): da qui, la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria originatasi dalla dipartita di nonché Persona_1 di attribuzione della quota di spettanza, da determinarsi secondo le disposizioni dettate in materia di
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successione legittima.
Senonché, le parti convenute hanno eccepito come la suddetta successione sia, in realtà, regolata dal testamento olografo del 16 ottobre 2016, pubblicato a ministero del notaio dei Persona_2
Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone in data 20 maggio 2019 (rep. 15872 – racc. 9951), in occasione della quale, peraltro, i soggetti ivi istituiti dal de cuius quali suoi eredi universali – vale a dire, e – dichiararono di accettare l'eredità (cfr. doc. 1 di CP_3 CP_4 CP_2 Parte_2 parte convenuta).
L'eccezione – che è manifestamente fondata – paralizza ogni domanda attorea.
È infatti evidente la , per quanto dichiarata giudizialmente figlia biologica di Parte_1 [...]
non acceda per ciò solo alla comunione ereditaria originatasi dalla dipartita del padre, in quanto Per_1 la stessa non ne è parte, essendo stata pretermessa dal superiore testamento.
Inoltre, la domanda di riduzione genericamente proposta dalla stessa attrice all'udienza dell'8 giugno 2021 di prima comparizione e trattazione della causa non è ammissibile: essa, infatti, è stata tardivamente formulata solo in tale sede e non appare nemmeno qualificabile alla stregua di domanda conseguente a riconvenzionale/eccezione della parte convenuta, ove si consideri, poi, che il testamento in esame era già stato pubblicato (e trascritto presso i competenti registri immobiliari – cfr. doc. 4 prodotto da nel procedimento riunito sub 3102/2022 R.G.A.C.) tempo prima della Parte_3 notifica della citazione, il che avrebbe consentito all'odierna attrice di conoscere per tempo l'esistenza dell'atto e, all'occorrenza, promuovere tempestiva azione di riduzione delle relative disposizioni.
Costituisce, infatti, una domanda nuova – e non una reconventio reconventionis – ogni pretesa che non denoti quel nesso di consequenzialità previsto dall'art. 183, co. V c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile) rispetto alle difese rassegnate dal convenuto, in quanto domanda già astrattamente proponibile prima dell'inizio del processo: il cit. co. V dell'art. 183 c.p.c, del resto, non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che potevano essere avanzate già con la citazione o con la comparsa di risposta;
inoltre, il menzionato nesso di consequenzialità dev'essere pur sempre valutato alla luce di eventuali domande riconvenzionali e/o eccezioni in senso stretto proposte dalla parte convenuta, e non anche in relazione alle semplici mere difese volte a contestare il fondamento dell'azione (Cass. 5390/2006) – quale è, d'altro canto, l'eccezione sollevata in questa sede dai convenuti e con riguardo al titolo regolatore della successione del CP_1 Per_1 defunto atteso che siffatto titolo prevale sulla disciplina legale in materia e, inoltre, la Persona_1 sua deduzione non altera gli elementi essenziali del petitum (relativo ai beni ereditari da dividere) e della causa petendi, fondata pur sempre sull'esistenza – affermata dall'attore e negata dai convenuti – di una comunione in dipendenza di una successione mortis causa (arg. ex Cass. 24184/2019).
Ora, pacifica la circostanza della devoluzione dell'intero asse agli eredi istituiti con il menzionato testamento e data la pretermissione di dal novero dei soggetti ivi Parte_1 chiamati all'eredità paterna, ne consegue che la signora non ha titolo per domandare la divisione del patrimonio relitto dal defunto la domanda di scioglimento di comunione ereditaria Persona_1 proposta dalla suddetta attrice è pertanto respinta.
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B
Anche le domande proposte da nel procedimento iscritto al n. 3102/2022 Parte_3
R.G.A.C. sono infondate.
, risultante dalla nascita quale figlia di e Parte_3 Persona_3 Persona_4 ha convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 CP_3
– la prima, moglie, e, gli altri, figli di (nato ad Aci Sant'Antonio in [...] Controparte_4 Persona_1
26 agosto 1939 ed ivi deceduto in data 20 gennaio 2018) – allegando che l'intestato ufficio ha riconosciuto, con sentenza n. 5106/2021, che l'odierna istante è, in realtà, figlia biologica del suddetto de cuius (cfr. doc. 2 di parte attrice), autorizzandola così ad assumere il relativo cognome paterno: da qui, la richiesta di revocazione ex art. 687 c.c. del testamento olografo del 16 ottobre 2016 con il quale beneficiò unicamente i figli e (cfr. doc. 3 di Persona_1 CP_3 CP_4 CP_2 Parte_2 parte attrice) e di accertamento della falsità del suddetto atto di ultima volontà – pretese alle quali ha peraltro aderito ad adiuvandum in sede di deposito della memoria ex art. 183, co. Parte_1
VI, n. 1 c.p.c. -, con conseguente domanda di divisione dell'asse ereditario secondo le norme dettate in materia di successione legittima.
Le pretese, come detto, sono destituite di fondamento.
Da un punto di vista generale, il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti (Cass. 28043/2023; Cass. 18893/2017).
Ora, per quanto concerne la fattispecie sottoposta all'esame del collegio, non si verte, evidentemente, nell'ipotesi di testamento redatto da chi non aveva o ignorava di aver un qualche figlio, bensì nel diverso caso di un lascito predisposto da chi già aveva più figli – salva la successiva sopravvenienza di ulteriore prole, caso al quale non può evidentemente estendersi per analogia l'applicazione della disposizione di legge invocata da parte attrice, che non contempla il caso della sopravvenienza di figli ulteriori: la stretta interpretazione condivisa dalla giurisprudenza di legittimità poc'anzi richiamata porta infatti ad escludere che la revoca possa operare qualora il testatore, sapendo di avere figli, ignorasse solo l'esistenza di altri.
Così opinando, pacifica la circostanza dell'integrale devoluzione dell'asse per effetto del testamento impugnato, la non ha pertanto titolo a chiedere lo scioglimento di una comunione Pt_3 ereditaria della quale ella – pretermessa dal suddetto atto di ultima volontà – non è parte, anche perché non emergono dagli atti del processo elementi di sorta dai quali poter inferire la presunta falsità del testamento – domanda, questa, genericamente svolta da parte attrice e carente dell'allegazione di qualsivoglia concreto elemento fattuale e/o prova da cui poter credibilmente desumere la supposta falsità (ad ogni buon conto recisamente contestata dalle parti convenute).
Ogni pretesa formulata da nel giudizio iscritto al n. 3102/2022 R.G.A.C. è Parte_3 pertanto respinta.
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III
Venendo alle statuizioni in punto di spese processuali, il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza (Cass. 27295/2022).
Dato il superiore principio di diritto, il collegio procede ora alla liquidazione delle spese di lite e di mediazione con riferimento a ciascuno dei giudizi riuniti.
Le spese di lite e di mediazione relative al giudizio iscritto al n. 8471/2020 R.G.A.C. seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, con aumento del compenso nella misura del 20% ex art. 4, co. II per aver il procuratore dei convenuti difeso più parti aventi la medesima posizione processuale.
Anche le spese di lite e di mediazione relative al giudizio iscritto al n. 3102/2022 R.G.A.C. seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i medesimi parametri e criteri di cui al precedente capoverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania - III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara inammissibile l'azione di riduzione proposta da;
Parte_1
2. rigetta ogni residua domanda proposta da;
Parte_1
3. rigetta ogni domanda proposta da;
Parte_3
4. condanna a rimborsare ad Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e le spese di lite e di mediazione relative al procedimento
[...] CP_3 Controparte_4 iscritto al n. 8471/2020 R.G.A.C., che si liquidano in € 9.675,20 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.;
5. condanna a rimborsare ad Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e le spese di lite e di mediazione relative al procedimento
[...] CP_3 Controparte_4 iscritto al n. 3102/2022 R.G.A.C., che si liquidano in € 9.675,20 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; 6. ordina al competente Ufficio Provinciale – Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del
Territorio la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che ha introdotto il procedimento iscritto al n. 8471/2020 R.G.A.C., subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
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7. ordina al competente Ufficio Provinciale – Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del
Territorio la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che ha introdotto il procedimento iscritto al n. 3102/2022 R.G.A.C., subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale nella camera di consiglio del 23 gennaio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
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