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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3650/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3650/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 29/10/2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in ROMA alla via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'Avv.
FE CA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in PALERMO alla via E. ALBANESE n. 27, presso lo studio dell'Avv.
CA LL ON che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/12/2023, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1 data 04/02/2006 e che dall'unione erano nati i figli (il 24/04/2007), Persona_1
(il 09/03/2010) e (il 16/12/2013), ha dedotto che la convivenza Per_2 Per_3 familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva che il padre si era disinteressato delle problematiche relative al figlio;
che il padre non cercava contatti con il figlio. Per_3
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) di affidare i figli minori e ad entrambi i coniugi, Persona_1 Per_2 con collocamento presso la madre;
3) di affidare il figlio minore alla madre in Per_3 via esclusiva o, in subordine, in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
4) porre a carico del marito un contributo al mantenimento in favore della moglie per € 150,00 mensili;
5) porre a carico del padre un contributo al mantenimento in favore dei figli e per Persona_1 Per_2 complessivi € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento in favore del figlio per € Per_3
800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
7) regolamentare il diritto di visita paterno.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva CP_1
, non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto
[...] dedotto dalla ricorrente circa l'addebitabilità della crisi coniugale. Deduceva che la moglie si era allontanata dalla casa familiare;
di non essersi mai disinteressato dei figli;
di essersi fatto carico autonomamente delle esigenze dei figli
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre che nulla è dovuto alla moglie a titolo di mantenimento;
3) disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
4) regolamentare il diritto di visita paterno;
5) porre a
2 carico del padre l'obbligo di versare un contributo al mantenimento in favore dei figli per € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza di comparizione delle parti, comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 14/05/2025 il
Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, regolamentava il diritto di visita paterno, disponeva che la ricorrente percepisse per intero l'Assegno Unico e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 900,00 mensili, di cui
225,00 ciascuno per e ed € 450,00 per , oltre al 50% Persona_1 Per_2 Per_3 delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza cartolare del 29/10/2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Ciò posto, vanno preliminarmente revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita in relazione alla figlia Persona_1 nelle more divenuta maggiorenne.
Quanto alla domanda di affido esclusivo del figlio formulata dalla Per_3 ricorrente, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per l'accoglimento.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto
3 pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
4 Tanto premesso, non si ravvisano, allo stato attuale, ragioni concrete per derogare al regime dell'affidamento condiviso con riferimento al figlio Per_3 essendo tale soluzione per sua natura e caratteristiche la più idonea a consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Va pertanto confermata l'ordinanza del 14/05/2025 con riferimento all'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento Per_2 Per_3 presso la madre e alla regolamentazione del diritto di visita paterno, sul quale le parti hanno dato atto di aver raggiunto una situazione di equilibrio.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr tra le altre Cass. n.
2011/1611; 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 24498/2006;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005;
19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ciò premesso, nel caso di specie, la madre ha riferito di percepire una retribuzione mensile pari a circa € 1.700,00, un reddito da locazione dichiarato per €
200,00 e un'indennità di accompagnamento per il figlio per € 540,00 mensili, Per_3 oltre ad € 700,00 per la disabilità e di vivere in un immobile in locazione per il quale versa un canone mensile di € 700,00; dall'altro lato, il resistente percepisce una retribuzione mensile per circa € 1.500,00 al netto di una cessione del quinto ed è gravato dal pagamento di un prestito personale per circa € 330,00 mensili, di poter contare su
5 elargizioni familiari mensili e di vivere in una casa di proprietà.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del marito, in quanto la ricorrente gode di sufficienti redditi propri.
Quanto ai figli, come noto, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
In difetto di mutamenti rilevanti nelle circostanze, ritiene il Collegio che vada confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore dei figli e , pari ad € 225,00 mensili per Per_2 Persona_1 ciascuno, e per € 450,00 mensili per , oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle Per_3 spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino. Quanto alle spese universitarie per si prende atto che le parti hanno riferito che il Persona_1 nonno paterno Dott. si è dichiarato disponibile a coprire i costi Persona_4 della retta universitaria e dei libri fino alla concorrenza dell'importo di euro 20.000,00; le ulteriori spese seguiranno il regime di cui al protocollo, salvi diversi accordi tra i genitori.
Va poi confermata la percezione integrale dell'Assegno Unico attualmente pari a circa euro 780,00 da parte della ricorrente, stante la prevalente collocazione dei figli presso la madre.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) revoca le disposizioni concernenti l'affido, il collocamento e il diritto di visita in relazione alla figlia , nelle more divenuta maggiorenne;
Persona_1
3) conferma l'ordinanza del 14.5.2025 con riferimento all'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 Per_3 presso la madre, alla regolamentazione del diritto di visita paterno e all'obbligo a carico del convenuto di versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi euro
900,00, di cui euro 225,00 cadauno per e , ed euro 450,00 Persona_1 Per_2 per , oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come Per_3 precisato in motivazione, percezione dell'assegno unico per intero alla ricorrente;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in FORMIA il 04/02/2006, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FORMIA (LT) dell'anno 2006, al n. 1, parte II, serie A;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cassino, 29/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 3650/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 29/10/2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in ROMA alla via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'Avv.
FE CA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in PALERMO alla via E. ALBANESE n. 27, presso lo studio dell'Avv.
CA LL ON che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
1
CONCLUSIONI:
I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/12/2023, , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1 data 04/02/2006 e che dall'unione erano nati i figli (il 24/04/2007), Persona_1
(il 09/03/2010) e (il 16/12/2013), ha dedotto che la convivenza Per_2 Per_3 familiare era divenuta improseguibile a causa delle condotte del marito contrarie ai doveri matrimoniali;
deduceva che il padre si era disinteressato delle problematiche relative al figlio;
che il padre non cercava contatti con il figlio. Per_3
Ha concluso, pertanto, chiedendo: 1) pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
2) di affidare i figli minori e ad entrambi i coniugi, Persona_1 Per_2 con collocamento presso la madre;
3) di affidare il figlio minore alla madre in Per_3 via esclusiva o, in subordine, in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
4) porre a carico del marito un contributo al mantenimento in favore della moglie per € 150,00 mensili;
5) porre a carico del padre un contributo al mantenimento in favore dei figli e per Persona_1 Per_2 complessivi € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) porre a carico del padre un contributo a titolo di mantenimento in favore del figlio per € Per_3
800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
7) regolamentare il diritto di visita paterno.
Notificati il ricorso ed il relativo decreto, si costituiva CP_1
, non opponendosi alla pronuncia di separazione, ma contestando quanto
[...] dedotto dalla ricorrente circa l'addebitabilità della crisi coniugale. Deduceva che la moglie si era allontanata dalla casa familiare;
di non essersi mai disinteressato dei figli;
di essersi fatto carico autonomamente delle esigenze dei figli
Tanto premesso, il resistente così concludeva: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre che nulla è dovuto alla moglie a titolo di mantenimento;
3) disporre l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
4) regolamentare il diritto di visita paterno;
5) porre a
2 carico del padre l'obbligo di versare un contributo al mantenimento in favore dei figli per € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza di comparizione delle parti, comparivano entrambi i coniugi ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 14/05/2025 il
Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affido congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, regolamentava il diritto di visita paterno, disponeva che la ricorrente percepisse per intero l'Assegno Unico e poneva a carico del padre un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 900,00 mensili, di cui
225,00 ciascuno per e ed € 450,00 per , oltre al 50% Persona_1 Per_2 Per_3 delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza cartolare del 29/10/2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Nel merito, il Collegio ritiene innanzi tutto dimostrato che non è più possibile la ripresa della convivenza da parte dei coniugi, i quali vivono da anni separati di fatto senza aver mai seriamente manifestato la comune volontà di riconciliarsi.
Va pertanto dichiarata la separazione personale tra le parti.
Ciò posto, vanno preliminarmente revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita in relazione alla figlia Persona_1 nelle more divenuta maggiorenne.
Quanto alla domanda di affido esclusivo del figlio formulata dalla Per_3 ricorrente, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per l'accoglimento.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto
3 pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
4 Tanto premesso, non si ravvisano, allo stato attuale, ragioni concrete per derogare al regime dell'affidamento condiviso con riferimento al figlio Per_3 essendo tale soluzione per sua natura e caratteristiche la più idonea a consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Va pertanto confermata l'ordinanza del 14/05/2025 con riferimento all'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocamento Per_2 Per_3 presso la madre e alla regolamentazione del diritto di visita paterno, sul quale le parti hanno dato atto di aver raggiunto una situazione di equilibrio.
Quanto agli aspetti economici, occorre premettere che per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, alla quale si ritiene di aderire (cfr tra le altre Cass. n.
2011/1611; 18613/2008; 25618/2007; 23051/2007; 17055/2007; 24498/2006;
18547/2006; 14840/2006; 13592/2006; 9878/2006; 1480/2006; 23071/2005;
19291/2005) “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi”; “Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze”.
Ciò premesso, nel caso di specie, la madre ha riferito di percepire una retribuzione mensile pari a circa € 1.700,00, un reddito da locazione dichiarato per €
200,00 e un'indennità di accompagnamento per il figlio per € 540,00 mensili, Per_3 oltre ad € 700,00 per la disabilità e di vivere in un immobile in locazione per il quale versa un canone mensile di € 700,00; dall'altro lato, il resistente percepisce una retribuzione mensile per circa € 1.500,00 al netto di una cessione del quinto ed è gravato dal pagamento di un prestito personale per circa € 330,00 mensili, di poter contare su
5 elargizioni familiari mensili e di vivere in una casa di proprietà.
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del marito, in quanto la ricorrente gode di sufficienti redditi propri.
Quanto ai figli, come noto, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 10 luglio 2013, n.
17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI, 16.09.2020, n.19299).
In difetto di mutamenti rilevanti nelle circostanze, ritiene il Collegio che vada confermato l'obbligo a carico del padre di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore dei figli e , pari ad € 225,00 mensili per Per_2 Persona_1 ciascuno, e per € 450,00 mensili per , oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle Per_3 spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cassino. Quanto alle spese universitarie per si prende atto che le parti hanno riferito che il Persona_1 nonno paterno Dott. si è dichiarato disponibile a coprire i costi Persona_4 della retta universitaria e dei libri fino alla concorrenza dell'importo di euro 20.000,00; le ulteriori spese seguiranno il regime di cui al protocollo, salvi diversi accordi tra i genitori.
Va poi confermata la percezione integrale dell'Assegno Unico attualmente pari a circa euro 780,00 da parte della ricorrente, stante la prevalente collocazione dei figli presso la madre.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato il da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale fra i coniugi e Parte_1
, come in epigrafe generalizzati;
Controparte_1
2) revoca le disposizioni concernenti l'affido, il collocamento e il diritto di visita in relazione alla figlia , nelle more divenuta maggiorenne;
Persona_1
3) conferma l'ordinanza del 14.5.2025 con riferimento all'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_2 Per_3 presso la madre, alla regolamentazione del diritto di visita paterno e all'obbligo a carico del convenuto di versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi euro
900,00, di cui euro 225,00 cadauno per e , ed euro 450,00 Persona_1 Per_2 per , oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie come Per_3 precisato in motivazione, percezione dell'assegno unico per intero alla ricorrente;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in FORMIA il 04/02/2006, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di FORMIA (LT) dell'anno 2006, al n. 1, parte II, serie A;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cassino, 29/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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