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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/09/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2183/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. RUINI Parte_1 C.F._1 ALESSIA, c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. RUINI ALESSIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 03/06/2025;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 05/12/2019 e in data Per_1 Per_2
13/08/2021;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 08/09/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 1 di 5 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- I figli minori , a Modena (MO), in data 05/12/2019 C.F. e Persona_3 C.F._3
, a Modena (MO), in data 13/08/2021 C.F. , saranno affidati Parte_2 C.F._4 ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna in Modena, Strada Tre Olmi n.24, ove manterranno anche la residenza anagrafica;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro ogni trasferimento di residenza, senza indugio, indicando il nuovo indirizzo in forma scritta. Ciò sino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
- i minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- al fine di garantire la concreta realizzazione del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascun genitore, tenuto conto della tenera età dei minori, le parti si impegnano a garantire il buon esito delle telefonate e/o videochiamate con l'altro genitore;
- la responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo dai genitori che terranno conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per e relative alla loro istruzione, Per_1 Per_2 educazione e salute.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente ed in via esclusiva dal genitore presso il quale il minore si troverà di volta in volta.
In ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, salvo diverso e preventivo accordo tra i genitori, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desidererà, naturalmente in accordo con il padre, nel rispetto degli impegni reciproci, nonché delle esigenze dei figli medesimi.
Pertanto, rappresentano accordi base le seguenti condizioni:
Settimane alternate: Le parti concordano per una gestione a settimane alternate, ivi compresi i pernottamenti, tenuto conto sempre delle esigenze dei minori. I genitori terrano in ugual misura i minori, a settimane alternate, con prelievo e consegna dei minori nella giornata di lunedì pomeriggio dopo le 16.00 all'uscita da scuola di entrambi i bambini, salvo impegni ed imprevisti di lavoro che saranno comunicati tempestivamente dai genitori, onde concordare una giornata e/o orario differenti.
pagina 2 di 5 Durante le festività natalizie: i genitori alterneranno di anno in anno il giorno della Vigilia con quello del Natale, dal 26/12 al 31/12 ad anni alterni e dal 01/01 al 06/01 ad anni alterni, sempre tenuto conto le esigenze dei minori.
Per quanto riguarda le festività Pasquali: i figli trascorreranno, ad anni alterni, Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per le altre ricorrenze e festività quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti ed Immacolata varrà il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
Vacanze estive: nel mese di agosto, e trascorreranno con il padre e la madre un Per_1 Per_2 periodo di almeno due settimane. I genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno le rispettive ferie. Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le ferie con i figli. In caso di coincidenza dei periodi di ferie,
i tempi di intrattenimento verranno ridotti in modo che ciascun genitore possa passare con i figli identico periodo.
Considerate le rispettive capacità economiche, l'età dei minori ed i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i genitori rinunciano a qualsiasi somma a titolo di mantenimento ordinario per i figli. L'assegno unico universale, finché in essere e spettante, verrà incassato integralmente dal padre.
Entrambi i genitori concorreranno, altresì, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli in ragione del 50% del loro ammontare.
Il rimborso o pagamento delle spese straordinarie dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario. Per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dal protocollo redatto dal Tribunale di Modena che di seguito si riporta:
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante: b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale: d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche. ortodontiche e oculistiche: b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale: d) cure non convenzionali e farmaci particolari;
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici: b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico: e) mensa;
pagina 3 di 5 ➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato. pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
➢ spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature: b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto. Le parti convengono che il mancato riscontro da parte dell'altro entro e non oltre l0 giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate da parte di chi le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi l0 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
Per i compleanni dei minori: salvo diversi accordi tra le parti, la giornata sarà suddivisa in modo tale che e trascorrano la ricorrenza con entrambi i genitori. Si terrà conto, in ogni Per_1 Per_2 caso, anche in futuro, dei desideri dei minori.
Rapporti con i nuovi compagni dei genitori. I genitori si impegnano a limitare i contatti con i rispettivi nuovi compagni, assicurando il rispetto dei ruoli delle parti ed evitando ogni comportamento che possa indurre in confusione il minore in ordine allo status di genitorialità. La frequentazione tra figli e nuovo partner dovrà avvenire gradualmente e nel pieno rispetto dei bisogni dei minori, dei loro tempi e della loro manifesta volontà, senza forzatura alcuna. I genitori si impegnano quindi, affinché i figli possano vivere questo momento nel modo più sereno possibile, avendo cura e sensibilità di adottare un linguaggio ed un approccio consono alla loro minore età, sostenendoli adeguatamente al fine di fare loro comprendere i cambiamenti ed il passaggio alla nuova fase familiare.
Baby sitter: qualora, nel periodo di spettanza, il genitore fosse impossibilitato per ragioni di lavoro ovvero di malattia a tenere con sé i minori, questi dovrà richiedere la disponibilità all'altro genitore di tenere presso di sé i figli. Nel caso anch'egli fosse impossibilitato per comprovate ragioni di lavoro, fermo restando la possibilità di ricorrere alle cure dei nonni materni e/o paterni, i genitori dovranno reperire una figura esterna, scelta di comune accordo. Spese divise al 50%.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
pagina 4 di 5 Le spese legali verranno integralmente compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a MO (MO) il 05/12/1988 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2183/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. RUINI Parte_1 C.F._1 ALESSIA, c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. RUINI ALESSIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 03/06/2025;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 05/12/2019 e in data Per_1 Per_2
13/08/2021;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 08/09/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 1 di 5 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- I figli minori , a Modena (MO), in data 05/12/2019 C.F. e Persona_3 C.F._3
, a Modena (MO), in data 13/08/2021 C.F. , saranno affidati Parte_2 C.F._4 ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna in Modena, Strada Tre Olmi n.24, ove manterranno anche la residenza anagrafica;
- ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro ogni trasferimento di residenza, senza indugio, indicando il nuovo indirizzo in forma scritta. Ciò sino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
- i minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- al fine di garantire la concreta realizzazione del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascun genitore, tenuto conto della tenera età dei minori, le parti si impegnano a garantire il buon esito delle telefonate e/o videochiamate con l'altro genitore;
- la responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo dai genitori che terranno conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per e relative alla loro istruzione, Per_1 Per_2 educazione e salute.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente ed in via esclusiva dal genitore presso il quale il minore si troverà di volta in volta.
In ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, salvo diverso e preventivo accordo tra i genitori, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desidererà, naturalmente in accordo con il padre, nel rispetto degli impegni reciproci, nonché delle esigenze dei figli medesimi.
Pertanto, rappresentano accordi base le seguenti condizioni:
Settimane alternate: Le parti concordano per una gestione a settimane alternate, ivi compresi i pernottamenti, tenuto conto sempre delle esigenze dei minori. I genitori terrano in ugual misura i minori, a settimane alternate, con prelievo e consegna dei minori nella giornata di lunedì pomeriggio dopo le 16.00 all'uscita da scuola di entrambi i bambini, salvo impegni ed imprevisti di lavoro che saranno comunicati tempestivamente dai genitori, onde concordare una giornata e/o orario differenti.
pagina 2 di 5 Durante le festività natalizie: i genitori alterneranno di anno in anno il giorno della Vigilia con quello del Natale, dal 26/12 al 31/12 ad anni alterni e dal 01/01 al 06/01 ad anni alterni, sempre tenuto conto le esigenze dei minori.
Per quanto riguarda le festività Pasquali: i figli trascorreranno, ad anni alterni, Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Per le altre ricorrenze e festività quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ognissanti ed Immacolata varrà il principio dell'alternanza, salvo diverso accordo.
Vacanze estive: nel mese di agosto, e trascorreranno con il padre e la madre un Per_1 Per_2 periodo di almeno due settimane. I genitori si impegnano a comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno le rispettive ferie. Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le ferie con i figli. In caso di coincidenza dei periodi di ferie,
i tempi di intrattenimento verranno ridotti in modo che ciascun genitore possa passare con i figli identico periodo.
Considerate le rispettive capacità economiche, l'età dei minori ed i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i genitori rinunciano a qualsiasi somma a titolo di mantenimento ordinario per i figli. L'assegno unico universale, finché in essere e spettante, verrà incassato integralmente dal padre.
Entrambi i genitori concorreranno, altresì, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli in ragione del 50% del loro ammontare.
Il rimborso o pagamento delle spese straordinarie dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario. Per spese straordinarie devono intendersi quelle previste dal protocollo redatto dal Tribunale di Modena che di seguito si riporta:
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante: b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale: d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche. ortodontiche e oculistiche: b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale: d) cure non convenzionali e farmaci particolari;
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici: b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico: e) mensa;
pagina 3 di 5 ➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato. pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
➢ spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione. attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature: b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto. Le parti convengono che il mancato riscontro da parte dell'altro entro e non oltre l0 giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. Le spese straordinarie dovranno essere debitamente documentate da parte di chi le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi l0 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
Per i compleanni dei minori: salvo diversi accordi tra le parti, la giornata sarà suddivisa in modo tale che e trascorrano la ricorrenza con entrambi i genitori. Si terrà conto, in ogni Per_1 Per_2 caso, anche in futuro, dei desideri dei minori.
Rapporti con i nuovi compagni dei genitori. I genitori si impegnano a limitare i contatti con i rispettivi nuovi compagni, assicurando il rispetto dei ruoli delle parti ed evitando ogni comportamento che possa indurre in confusione il minore in ordine allo status di genitorialità. La frequentazione tra figli e nuovo partner dovrà avvenire gradualmente e nel pieno rispetto dei bisogni dei minori, dei loro tempi e della loro manifesta volontà, senza forzatura alcuna. I genitori si impegnano quindi, affinché i figli possano vivere questo momento nel modo più sereno possibile, avendo cura e sensibilità di adottare un linguaggio ed un approccio consono alla loro minore età, sostenendoli adeguatamente al fine di fare loro comprendere i cambiamenti ed il passaggio alla nuova fase familiare.
Baby sitter: qualora, nel periodo di spettanza, il genitore fosse impossibilitato per ragioni di lavoro ovvero di malattia a tenere con sé i minori, questi dovrà richiedere la disponibilità all'altro genitore di tenere presso di sé i figli. Nel caso anch'egli fosse impossibilitato per comprovate ragioni di lavoro, fermo restando la possibilità di ricorrere alle cure dei nonni materni e/o paterni, i genitori dovranno reperire una figura esterna, scelta di comune accordo. Spese divise al 50%.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
pagina 4 di 5 Le spese legali verranno integralmente compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a MO (MO) il 05/12/1988 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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