Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/02/2023, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/02/2023
N. 00104/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Associazione Professionale Gandino Paire Studio di Avvocati, in proprio e in qualità di Mandataria del Costituendo Raggruppamento temporaneo di professionisti tra la stessa e l’avv. Michela Porcu, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Gandino e Alessandro Paire, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Golfo Aranci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Filigheddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
avv. Sabatino Rainone e avv. Riccardo Ernesto Di Vizio, nonché R.T.P. Rainone-Di Vizio, rappresentati e difesi dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) della determinazione di aggiudicazione del Segretario Comunale n. 7/32 del 3.10.2022 che ha approvato gli atti di gara nonché la proposta di aggiudicazione al RTP avv. Sabatino Rainone – avv. Riccardo E. Di Vizio;
b) della nota prot. 14083 del 3.10.2022 recante “comunicazione di aggiudicazione” ex art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50/2016;
c) dei verbali tutti della Commissione di Gara (nn. 1, 2, 3, 4, 5 rispettivamente in data 30.08.2022, 5.09.2022, 6.09.2022, 13.09.2022 – ore 9.00 -, 13.09.2022 – ore 10.00, quest'ultimo riportante la proposta di aggiudicazione – sedute riservate), nonché dei verbali di Gara del RUP n. 1 del 14.07.2022 e n. 2 del 2.08.2022;
d) dell'avviso di manifestazione di interesse in data 05.07.2022 per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche con compiti anche di ausilio al RUP nella verifica delle offerte anormalmente basse, per l'affidamento del “servizio legale in convenzione”;
e) del provvedimento di nomina della Commissione di gara (determinazione del Segretario comunale n. 07/27 del 04.08.2022);
f) della determinazione del Segretario Comunale n. 7/11 del 3.11.2020 che ha approvato il progetto del “servizio legale in convenzione”;
g) dell'avviso di indagine esplorativa di mercato per manifestazione di interesse pubblicata per 15 giorni consecutivi (3.11.2020 – 18.11.2020);
h) della determinazione del Segretario Comunale n. 7/17 del 30.11.2020 che ha stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto del “servizio legale in convenzione” mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020, tramite procedura informatizzata mediante RdO da espletarsi sulla piattaforma SardegnaCAT (RdO prot. 8806 del 28.06.2022 – tender_214087 – Codice Rfq_393553);
i) della determinazione del Segretario Comunale n. 7/18 del 21.06.2022 che ha stabilito di dare prosecuzione all'appalto del “servizio legale in convenzione” con la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020, tramite procedura informatizzata mediante RdO da espletarsi sulla piattaforma SardegnaCAT (RdO prot. 8806 del 28.06.2022 – tender_214087 – Codice Rfq_393553), approvando il progetto del servizio modificato come descritto nell'allegato A della determinazione stessa;
j) della determinazione n. 7/20 del 24.06.2022 che ha attribuito nuovo CIG alla procedura;
k) della lettera d'invito in data 28.06.2022 di cui alla procedura negoziata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della l. 11.09.2020, n. 120, tramite RdO sulla piattaforma Sardegna CAT per l'affidamento del Servizio Legale in Convenzione;
l) del disciplinare di gara in data 28.06.2022 per la procedura negoziata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del d.l. n. 76/2020, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della l. 11.09.2020, n. 120, tramite RdO sulla piattaforma Sardegna CAT per l'affidamento del Servizio Legale in Convenzione, con riferimento specifico ma non esclusivo agli artt. 6, 11, 13, 15, 16, 17, in particolare laddove si dispone che “saranno valutate (il giudizio di merito verrà espresso in modo insindacabile dalla Commissione giudicatrice) proposte migliorative e innovative nella gestione del rapporto con gli Uffici dell'Ente; maggiore presenza presso gli uffici comunali rispetto alle condizioni minime stabilite nel capitolato speciale” (art. 11 del disciplinare);
m) del verbale di verifica di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 recante giudizio positivo di congruità;
n) del giudizio di verifica positiva dei requisiti;
o) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione;
nonché per:
- la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato;
e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi:
- in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e, previa riformulazione della graduatoria, conseguente aggiudicazione della procedura in favore di parte ricorrente e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con i controinteressati illegittimi aggiudicatari; ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Golfo Aranci e di Sabatino Rainone e di Riccardo Ernesto Di Vizio e di R.T.P. Rainone-Di Vizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione a contrarre 30 novembre 2020, n. 7/17, il Comune di Golfo Aranci ha indetto una procedura negoziata, da svolgersi sul Portale SardegnaCat ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del Servizio legale in convenzione.
Dopo una prima fase di presentazione delle offerte, con nota 28 giugno 2022, n. 8806, il Comune di Golfo Aranci ha riaperto il termine inoltrando una nuova lettera di invito, per modificare alcuni profili della prestazione richiesta a base di gara.
All’esito della procedura selettiva si è classificato al primo posto della graduatoria il costituendo Raggruppamento temporaneo tra professionisti composto dall’avv. Sabatino Rainone, in qualità di mandatario, e dall’avv. Riccardo E. Di Vizio, in qualità di mandante, con il punteggio complessivo di 94,45, di cui 77,2 punti per l’offerta tecnica e 17,25 punti per l’offerta economica, mentre al secondo posto si è classificato il costituendo Raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’Associazione professionale Gandino-Paire, quale mandataria, e dall’avv. Michela Porcu, quale mandante, con il punteggio complessivo di 92,28, di cui 74,6 punti per l’offerta tecnica e 17,68 punti per l’offerta economica.
Il servizio è stato, quindi, aggiudicato al R.T.P. Rainone/De Vizio, con determinazione dirigenziale 3 ottobre 2022, n. 7/32.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 2 novembre 2022, il secondo classificato ha chiesto l’annullamento di tale esito di gara e il risarcimento del danno patito, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Golfo Aranci e il R.T.P. controinteressato, opponendosi all’accoglimento del gravame.
Ottenuto accesso agli atti della procedura selettiva, parte ricorrente ha proposto ulteriori censure nei confronti dei medesimi atti originariamente impugnati, notificando atto di motivi aggiunti in data 17 novembre 2022.
Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2022, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, la trattazione della causa è stata rinviata al merito.
Dopo lo scambio di memorie difensive, alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
DIRITTO
Con il primo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente contesta i punteggi attribuiti a sé (punti 12,6, per effetto della valutazione “Buono” ) e al R.T.P. controinteressato (punti 16,2, per effetto della valutazione “Ottimo” ) in relazione al criterio sub 3.1 del Disciplinare di gara, intitolato “Proposte tese ad implementare il servizio di patrocinio legale dell’Ente” -in relazione al quale era prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 18 punti, su un totale di 80 relativi alla qualità tecnica dell’offerta- denunciando l’insufficienza di tale motivazione perché espressa, per l’appunto, solo in termini di “Buono” e “Ottimo” in applicazione di un criterio esplicitato dalla legge di gara nei seguenti termini: “In particolare, saranno valutate (il giudizio di merito verrà espresso in modo insindacabile dalla Commissione giudicatrice) proposte migliorative e innovative nella gestione del rapporto con gli Uffici dell’Ente; maggiore presenza presso gli uffici comunali rispetto alle condizioni minime stabilite nel capitolato speciale; tecniche, soluzioni e modalità operative tese al risparmio di spesa ed al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione dei procedimenti che coinvolgono più direttamente la sfera legale in fase stragiudiziale e del contenzioso (massimo punti 18)” .
Difatti, sempre secondo il ricorrente, detto criterio non sarebbe stato “prefissato con sufficiente articolazione, chiarezza e adeguato grado di dettaglio” , spaziando dalle “proposte migliorative e innovative nella gestione del rapporto con gli Uffici dell’Ente” alla “maggiore presenza presso gli uffici comunali” sino alle “modalità operative tese al risparmio di spesa ed al perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione dei procedimenti” (così, testualmente, in ricorso), il che avrebbe richiesto una specificazione preventiva dello stesso da parte della Commissione ovvero una motivazione più analitica sui punteggi attribuiti.
Osserva, inoltre, la ricorrente che il superiore punteggio attribuito al controinteressato sul predetto criterio sarebbe inspiegabile alla luce del fatto che la proposta migliorativa da quest’ultimo presentata era di sole n. 4 pagine, a differenza di n. 9 pagine in cui si articolava quella presentata del ricorrente.
Tale prospettazione non è condivisibile.
Quanto a quest’ultimo rilievo, intanto, la sua infondatezza è evidente, non essendo possibile indurre dalla maggiore o minore lunghezza della proposta alcun giudizio sul valore tecnico della stessa, comunque rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante.
Riguardo, poi, all’asserita insufficienza della motivazione, tale assunto trova smentita nel fatto che il criterio valutativo ora in discussione era oggetto di una descrizione a monte nient’affatto generica, come sostiene il ricorrente, posto che, alla descrizione sopra riportata testualmente, di per sé non priva di una certa analiticità, l’art. 11 del Disciplinare aggiungeva che la valutazione di ciascun commissario sarebbe conseguita all’applicazione di un coefficiente variabile da 0 ad 1 in relazione a diversificati livelli di valutazione dell’offerta, nei seguenti termini: “nullo 0,00, scarso 0,20, insufficiente 0,40, mediocre 0,50, sufficiente 0,60, buono 0,70, più che buono 0,75, distinto 0,80, distinto/ottimo 0,85, ottimo 0,90, ottimo/eccellente 0,95, eccellente 1,00” , per cui il conclusivo voto numerico è emerso dalla media di tale coefficiente moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio di riferimento (si veda, sul punto, il verbale n. 3 relativo alla seduta di gara del 6 settembre 2022, prodotto quale doc. n. 10 dalla difesa comunale).
Si è, dunque, in presenza di un sistema predeterminato di valutazione complessivamente sufficiente ad assicurare -per quanto possibile in una materia, comunque, fortemente connotata da discrezionalità tecnica- la trasparenza dei giudizi espressi dalla Commissione di gara.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo il R.T.P. ricorrente contesta, in via subordinata, la legittimità dell’intera procedura, ritenendo violato il divieto di commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell’offerta, nella parte in cui -degli 80 punti complessivamente attribuibili per l’offerta tecnica- 62 erano dalla legge di gara ricollegati ad aspetti inerenti all’esperienza professionale dei concorrenti, con particolare riferimento a profili curricolari quali incarichi di patrocinio in favore di enti locali, dottorati di ricerca, abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, attività di docenza.
La censura è infondata.
A parte il fatto che proprio sul contestato profilo curricolare parte ricorrente ha ottenuto il punteggio massimo di 62, è, comunque, dirimente osservare come l’invocato divieto, semplicemente, non esista, quanto meno nei termini assoluti prefigurati in ricorso, visto che l’art. 95 del d.lgs. 50/2016 consente espressamente di inserire tra i criteri di valutazione del merito tecnico dell’offerta, tra l’altro, “e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186), il che è esattamente quanto si riscontra nel caso in esame, non essendo, peraltro, obiettivamente agevole valutare in altro modo la qualità tecnica delle offerte presentate nell’ambito di una gara per l’affidamento di servizi legali, ove la competenza scientifica e l’esperienza acquisita sul campo dal professionista, testimoniate dal curriculum, rivestono un’importanza evidentemente fondamentale.
Con il primo motivo aggiunto si sostiene che il R.T.P. aggiudicatario dovesse essere escluso dalla gara per violazione dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, non avendo indicato le quote di esecuzione assegnate a ciascuno dei suoi componenti.
La censura è infondata.
Giova, prima di tutto, evidenziare che la dichiarazione resa in gara dall’odierna controinteressata era la seguente: - “le prestazioni oggetto della presente gara saranno eseguite dai seguenti soggetti Avv. Sabatino Rainone…in qualità di Mandatario della costituenda RTP con Avv. Prof. Riccardo E. Di Vizio… quale Mandante… dove ogni soggetto eseguirà tutte le parti del servizio...in caso di aggiudicazione della gara, le parti del Servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti sono tutte le parti del servizio” .
Orbene, a giudizio del Collegio, tale dichiarazione è corretta in relazione all’oggetto dell’appalto - id est il servizio di assistenza legale del Comune- giacché quest’ultimo non è suscettibile di suddivisione in prestazioni “principali e accessorie”, costituendo un “insieme unitario” che i componenti del R.T.P. sono impegnati a svolgere entrambi congiuntamente, assicurando, in tal modo, una (peraltro opportuna) piena fungibilità del rispettivo rapporto, la quale rappresenta indubbiamente un vantaggio per la stazione appaltante, garantendole una più facilmente accessibile disponibilità di (almeno) un professionista durante l’intero arco esecutivo della prestazione.
Né, per converso, tale strutturazione del servizio comporta alcun rischio o ricaduta negativa per il Comune, ove soltanto si consideri che, nel caso in esame, ciascuno dei componenti del R.T.P. è pacificamente in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’intera gamma di prestazioni rientranti nell’oggetto di gara, non essendo state richieste specializzazioni particolari, ragion per cui -a fronte di un servizio concepito dalla stessa stazione appaltante, per l’appunto, come omogeneo- è certamente possibile che i componenti del R.T.P. si presentino come “fungibili” nello svolgimento dello stesso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 dicembre 2020, n. 7911).
Del resto tale conclusione è in linea con la funzione sostanziale della dichiarazione richiesta dall’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 -quella di evitare che determinati profili della prestazione possano essere materialmente affidati, all’insaputa del committente pubblico, a soggetti sprovvisti dei requisiti di qualificazione e, al contempo, di assicurare massima speditezza e trasparenza in fase di esecuzione- giacché entrambe queste esigenze sono pienamente rispettate da una dichiarazione, come quella in esame, che imputa a entrambi i componenti -“in solido”- l’esecuzione di un servizio omogeneo.
Con il secondo motivo aggiunto parte ricorrente sostiene che al R.T.P. controinteressato sia stato illegittimamente assegnato un punto di troppo in relazione al criterio 2.2 del Disciplinare di gara ( “Pareri scritti a favore di un Ente locale in materia civile e/o amministrativo e/o tributaria” ), avendo la Commissione valutato due volte un parere indicato nel curriculum dell’avv. Di Vizio, nonché erroneamente valutato come “pareri” gli atti indicati sub 1 e 3 nel curriculum dell’avv. Rainone, il primo dei quali, oltre tutto, privo di data.
La censura, oltre che infondata per le ragioni di dettaglio correttamente evidenziate nella memoria del RTP controinteressato, cui si fa rinvio, è, prima di tutto, inammissibile, posto che la sottrazione di 1 punto dal punteggio del R.T.P. controinteressato non colmerebbe il divario esistente in favore dello stesso rispetto al ricorrente, pari a 2,17 punti (vedi supra ).
Con il terzo motivo aggiunto il ricorrente ripercorre la censura già proposta con il primo motivo dell’atto introduttivo, aggiungendo vari profili di contestazione nel dettaglio dell’offerta della controinteressata, con i quali, nella sostanza, cerca di sovrapporre la propria valutazione a quella espressa dalla Commissione sul merito tecnico, il che rende la censura in esame, almeno sotto questo aspetto, inammissibile.
Inoltre parte ricorrente sostiene che l’offerta tecnica avversaria avesse “ben poco di migliorativo”, attestandosi sostanzialmente sulle richieste minime a base di gara e caratterizzandosi, sotto diversi aspetti, per genericità e indeterminatezza, per cui la stessa sarebbe stata premiata dalla Commissione con un punteggio evidentemente eccessivo.
Neppure questo profilo di censura può essere condiviso.
Ferma restando, anche qui, l’ovvia insindacabilità dei giudizi di merito espressi dalla Commissione, il Collegio condivide i rilievi della difesa comunale, cui si fa rinvio per i dettagli, in ordine alla sussistenza di differenze evidenti tra l’offerta del R.T.P. controinteressato e le prestazioni minime richieste a base d’asta, così come tra le offerte tecniche delle due concorrenti, ad esempio laddove l’aggiudicatario ha offerto tempi di evasione dei pareri più precisi (due giorni lavorativi dalla richiesta per la generalità dei pareri e un giorno lavorativo per i pareri in materia di contratti pubblici) rispetto a quelli offerti dalla ricorrente (da cinque giorni a emissioni “in tempo reale”), così come l’invio degli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali ogni settimana, a fronte della mancata indicazione di tempistiche precise da parte del ricorrente.
Ugualmente condivisibili i rilievi difensivi comunali sul fatto che, a differenza di quanto si sostiene nei motivi aggiunti, la proposta di assistenza formulata dall’aggiudicatario è stata precisa e determinata sia in materia di procedure ablatorie, ove ha offerto “la redazione di apposito e idoneo regolamento per la gestione degli immobili da acquisire al patrimonio comunale” , sia in materia di contratti pubblici, ove ha offerto un diretto supporto nella predisposizione delle leggi speciali di gara.
Con il quarto motivo aggiunto parte ricorrente contesta gli esiti, favorevoli al controinteressato, del giudizio di congruità dell’offerta presentata dallo stesso, denunciando carenze istruttorie e motivazionali relative alla giustificazione delle spese generali, dei costi di trasporto, dei costi per i collaboratori e il personale, nonché alla mancata indicazione di un utile di impresa.
La censura non è fondata.
Dalla lettura del relativo verbale di verifica (prodotto dalla difesa comunale quale doc. 14) emerge che la stazione appaltante ha motivato la propria valutazione sulla congruità dell’offerta del RTP aggiudicatario, esaminate le giustificazioni fornite dallo stesso, nei seguenti termini “Alla luce delle motivazioni esplicitate nella relazione economica giustificativa dell’offerta presentata ed in particolare avuto riguardo alle spiegazioni afferenti a: a) contenzioso giudiziale b) consulenze stragiudiziale c) spostamenti e costi di personale. Per la voce di cui alla lettera a) il RTI ha argomentato come “il contenzioso è in misura maggioritaria incardinato presso il T.A.R., per il quale vigono le regole del processo telematico, oramai senza il deposito cartaceo... per quanto riguarda le Magistrature Superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato), il mandante avv. Di Vizio ha una sede del proprio studio legale in Roma... entrambi i legali sono già presenti settimanalmente in Consiglio di Stato per altre udienze. Per quanto attiene il contenzioso tributario, si fa presente che anch’esso è ormai divenuto telematico”. Per la voce di cui alla lettera b) è stato illustrato come “con riguardo alla consulenza stragiudiziale, che appare essere l’aspetto maggiormente impegnativo del servizio, si rappresenta che, proprio grazie all’esperienza professionale, acquisita attraverso le consulenze giudiziali e stragiudiziali offerte ad altre Pubbliche Amministrazioni, essa è per gli scriventi agevolmente sopportabile sul piano economico ed organizzativo”. Per la voce di cui alla lettera c) infine i professionisti hanno spiegato che “in ogni caso, i legali si recheranno presso il Comune o attraverso voli aerei ovvero in nave, considerata la prossimità al porto di Civitavecchia del mandante. I voli Napoli-Olbia ovvero Roma-Olbia si aggirano, per viaggio di A/R, intorno ai 100,00 euro... Altresì è da evidenziare che i servizi intellettuali a rendersi non sono gravati dai costi relativi agli oneri per la sicurezza né dai costi del personale” .
Si tratta di una motivazione analitica che smentisce, dunque, la prospettazione di parte ricorrente, tanto più se si considera che il giudizio di congruità delle offerte -notoriamente connotato da discrezionalità tecnica e, come tale sindacabile solo per evidente illogicità o erroneità (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2022, n. 2814)- non può essere trasformato in analisi parcellizzata a atomistica delle singole voci di costo, come vorrebbe parte ricorrente, avendo come fisiologico obiettivo quello di valutare la complessiva attendibilità dell’offerta, nel caso di specie plasticamente confermata dal fatto che proprio quello offerto dal R.T.P. aggiudicatario è stato il minor ribasso offerto in gara.
Per quanto esposto, dunque, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti, con spese di lite che seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti vittoriose.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Plaisant | Marco Lensi |
IL SEGRETARIO