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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 6.11.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3414/2024 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO FERRI Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ALESSIA CP_1
MANNO
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti utili ai fini della pensione d'inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71, di invalidità di cui all'art. 13 l. 118/71, nonché delle condizioni di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3 della L. 104/92 e dell'esenzione al pagamento del ticket sanitario a fronte del non riconoscimento in sede amministrativa;
che in sede di Atp
(rgn.5049/2023) veniva riconosciuta una percentuale di invalidità pari la 67% utile ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal ticket sanitario, e la disabilità grave a far data dalla domanda amministrativa;
che pertanto la ricorrente contestava le conclusioni rassegnate dal c.t.u., limitatamente al mancato riconoscimento dei restanti requisiti sanitari, depositando la dichiarazione di dissenso in data
17.5.202. La parte ricorrente, con ricorso in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. del 2.6.2024, ha quindi chiesto che le siano riconosciuti i suddetti requisiti a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre CP_2 interessi.
Si è costituito l' resistente, eccependo l'improponibilità della domanda per mancanza di CP_2 idonee e specifiche contestazioni e l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sono tali da integrare lo stato di handicap e la percentuale di invalidità del 67%, tale da consentire il riconoscimento soltanto di alcuni dei requisiti sanitari originariamente richiesti, escludendo in particolare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di invalidità e di inabilità oggi pretese.
Il CTU, in particolare, ha valutato alla stregua del parametro tabellare la patologia documentata ed ha concluso che essa non comporta una percentuale di invalidità tale da poter ottenere l'invalidità richiesta, affermando che “Il complesso menomativo che ne risulta afferisce negativamente sul soggetto, con la patologia di cui alla diagnosi medico-legale ma tuttavia non riduce la capacità lavorativa nella misura percentualista sufficiente per la concessione dell'assegno né, tantomeno della pensione in ambito invalidità civile.”.
Ha quindi concluso negando il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 e di inabilità ex art. 12 l. 118/71, riconoscendo la sola percentuale del 67% utile ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
Quanto alle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, l. 104/92, il Ctu ha riconosciuto la sussistenza della disabilità grave, affermando che “diversamente, per quanto attiene invece la Legge 104/92, stante che
l'handicap è qualificato grave nel soggetto la cui “minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, si ritiene di poter ammettere il concetto di gravità in relazione ad una necessità assistenziale continuativa quantomeno in ambito relazionale.”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa. In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione affermando con assoluta obbiettività che “La valutazione da me indicata è invece stata espressa in conformità alle tabelle di legge ed è stata fatta per analogia in riferimento ad un range compreso tra
i codici 1208 e 1210, in relazione alla documentazione esibita ed alla obiettività riscontrata che rileva una schizofrenia in forma attenuata.”.
Né risulta depositata a sostegno della domanda documentazione medica sopravvenuta rispetto all'accertamento già compiuto che imponga una rivalutazione del quadro clinico complessivo.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP, ovvero le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co.3 l. 104/92 dalla domanda amministrativa, nonché
l'esenzione parziale dal pagamento del ticket. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di
ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio (Cass.,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3414/2024 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 della l. 104/92, nonché l'invalidità al 67% ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Respinge per il resto la domanda;
- Compensa tra le parti le spese legali.
Tivoli, 6.11.2025
Il Giudice
SI TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice SI TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 6.11.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3414/2024 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'Avv. DOMENICO FERRI Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ALESSIA CP_1
MANNO
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti utili ai fini della pensione d'inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71, di invalidità di cui all'art. 13 l. 118/71, nonché delle condizioni di disabilità grave di cui all'art. 3 co. 3 della L. 104/92 e dell'esenzione al pagamento del ticket sanitario a fronte del non riconoscimento in sede amministrativa;
che in sede di Atp
(rgn.5049/2023) veniva riconosciuta una percentuale di invalidità pari la 67% utile ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal ticket sanitario, e la disabilità grave a far data dalla domanda amministrativa;
che pertanto la ricorrente contestava le conclusioni rassegnate dal c.t.u., limitatamente al mancato riconoscimento dei restanti requisiti sanitari, depositando la dichiarazione di dissenso in data
17.5.202. La parte ricorrente, con ricorso in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. del 2.6.2024, ha quindi chiesto che le siano riconosciuti i suddetti requisiti a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, con condanna dell' resistente al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre CP_2 interessi.
Si è costituito l' resistente, eccependo l'improponibilità della domanda per mancanza di CP_2 idonee e specifiche contestazioni e l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sono tali da integrare lo stato di handicap e la percentuale di invalidità del 67%, tale da consentire il riconoscimento soltanto di alcuni dei requisiti sanitari originariamente richiesti, escludendo in particolare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di invalidità e di inabilità oggi pretese.
Il CTU, in particolare, ha valutato alla stregua del parametro tabellare la patologia documentata ed ha concluso che essa non comporta una percentuale di invalidità tale da poter ottenere l'invalidità richiesta, affermando che “Il complesso menomativo che ne risulta afferisce negativamente sul soggetto, con la patologia di cui alla diagnosi medico-legale ma tuttavia non riduce la capacità lavorativa nella misura percentualista sufficiente per la concessione dell'assegno né, tantomeno della pensione in ambito invalidità civile.”.
Ha quindi concluso negando il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71 e di inabilità ex art. 12 l. 118/71, riconoscendo la sola percentuale del 67% utile ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
Quanto alle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, l. 104/92, il Ctu ha riconosciuto la sussistenza della disabilità grave, affermando che “diversamente, per quanto attiene invece la Legge 104/92, stante che
l'handicap è qualificato grave nel soggetto la cui “minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, si ritiene di poter ammettere il concetto di gravità in relazione ad una necessità assistenziale continuativa quantomeno in ambito relazionale.”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa. In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione affermando con assoluta obbiettività che “La valutazione da me indicata è invece stata espressa in conformità alle tabelle di legge ed è stata fatta per analogia in riferimento ad un range compreso tra
i codici 1208 e 1210, in relazione alla documentazione esibita ed alla obiettività riscontrata che rileva una schizofrenia in forma attenuata.”.
Né risulta depositata a sostegno della domanda documentazione medica sopravvenuta rispetto all'accertamento già compiuto che imponga una rivalutazione del quadro clinico complessivo.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza dei requisiti sanitari, già riconosciuti in fase di ATP, ovvero le condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co.3 l. 104/92 dalla domanda amministrativa, nonché
l'esenzione parziale dal pagamento del ticket. L'omologa di tali requisiti non era possibile in sede di
ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio (Cass.,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del 5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3414/2024 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 della l. 104/92, nonché l'invalidità al 67% ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Respinge per il resto la domanda;
- Compensa tra le parti le spese legali.
Tivoli, 6.11.2025
Il Giudice
SI TT