Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 212 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
( ) e ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in Sassari, Via Roma 95, presso lo studio dell'avv. Mario Alberto Ruggiu, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
appellanti
e
( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Moro, come da procura in atti;
C.F._4
appellati
OGGETTO: usucapione.
All' udienza del 14 febbraio 2025 la causa è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c sulle conclusioni delle parti come richiamate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
e – premettendo di essere proprietari Controparte_1 Controparte_2
pro-indiviso del fondo sito in agro di Sorso, località Badde Pira, distinto al NCT al foglio 18, mappale 35, di ha 00.78.40 per successione testamentaria di , apertasi in Osidda in Persona_1
data 5.9.2017 – convenivano in giudizio e per rivendicare ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 948 c.c. la proprietà del predetto fondo ed ottenerne il rilascio. In particolare, gli attori
l'avevano trovato occupato dai coniugi – , proprietari di un altro fondo confinante, i Pt_2 Pt_1 quali una volta erano stati sorpresi ad estirpare erbacce ed un'altra volta a preparare il terreno per la semina, e che i predetti avevano riferito di aver acquistato la proprietà del predio per usucapione. Si sono tempestivamente costituiti e per resistere alla domanda di rivendica Parte_1 Parte_2
e ottenere in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del medesimo fondo rivendicato dagli attori. In particolare, i convenuti affermavano di possedere in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto il predio dal 1982 - data nella quale essi si erano stabiliti nel proprio terreno confinante a quello per cui era causa – avendolo essi costantemente pulito dalle sterpaglie e da taluni materiali di risulta abbandonati dai passanti lungo la strada e avendo proceduto regolarmente alla manutenzione dei confini, all'apposizione di una recinzione, alla coltivazione del terreno e al suo utilizzo per pascolarvi svariati animali (cavalli, maiali, oche, faraone e tacchini).
Il tribunale, istruita la causa con documenti e prova testimoniale, rigettava entrambe le domande: quella di rivendicazione per non avere gli attori offerto la rigorosa prova della proprietà, e quella di usucapione per non avere i convenuti dimostrato di avere esercitato sul terreno un possesso esclusivo, continuativo e pubblico ai fini del perfezionamento dell'invocato acquisto a titolo originario. I testi escussi erano stati infatti generici, e in ogni caso avevano fatto riferimento a comportamenti sporadici, non univoci e successivi al 2016. Sino a tale momento il terreno si presentava incolto, privo di coltivazioni e allevamenti di alcun tipo, come peraltro ricavabile dall'esame degli aerofotogrammi.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli usucapenti, insistendo invece in una diversa valutazione delle risultanze di causa, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testimoni sul possesso esercitato continuativamente dagli appellanti sin da quando avevano acquistato il terreno confinante, possesso estrinsecatosi nelle operazioni periodiche di pulizia, taglio della vegetazione, delimitazione con recinzione metallica, allevamento di animali e coltivazione ad orto.
Hanno resistito i signori concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata decisa all'udienza odierna nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione di termini per precisazione delle conclusioni e per scritti conclusionali ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
*****
Con un motivo sostanzialmente unico gli appellanti contestano la valutazione delle risultanze di causa compiuta dal tribunale, a loro dire inficiata da una sopravalutazione delle foto aerofotogrammetriche a scapito delle prove testimoniali che, diversamente da quanto argomentato dal primo giudice, davano invece puntuale riscontro del possesso esclusivo e uti dominus esercitato dagli appellanti sul terreno sin da quando avevano acquistato il fondo confinante, nel 1982.
Ad avviso della Corte le censure non colgono nel segno. Essendo il possesso innegabilmente una situazione di fatto, necessariamente visibile all'esterno (non giova all'usucapione il possesso clandestino) bene ha fatto il primo giudice ad attribuire particolare rilevanza probatoria agli aerofotogrammi, che hanno consentito di ricostruire la situazione materiale del terreno nel corso del tempo, dal 1977 al 2017, dando anche conto delle modifiche intervenute negli anni.
Ora nelle foto aeree sino al 2016 il terreno rivendicato dai contiguo a quello acquistato CP_1 dai signori si presenta in condizioni tutt'altro che omogenee al confinante terreno di Per_2 proprietà degli appellanti. A differenza di quest'ultimo, visibilmente lavorato e utilizzato, il terreno conteso, sino all'aerofotogramma del 2016, appare infatti ricoperto da fitta vegetazione spontanea per l'intera estensione. Sono visibili giusto le cime dei radi alberi e il sentiero battuto, peraltro visibili già nell'aerofotogramma del 1977, dunque da un tempo precedente all'acquisto fatto dagli appellanti del terreno confinante. Stato dei luoghi che mal si attaglia ad un suo utilizzo continuativo visibile all'esterno, tale da rendere inescusabile l'inerzia del titolare controinteressato.
Certamente non esprimono una significativa ingerenza gli occasionali interventi di pulizia e raccolta di rifiuti ingombranti ivi abbandonati, ma neppure le operazioni di liberazione dalle sterpaglie in prossimità del confine, in quanto attività non necessariamente dettate da spirito dominicale, ma compatibili anche con un interesse egoistico, di tutela del proprio fondo dal rischio di incendio nella stagione estiva.
Lo stato di abbandono del terreno in oggetto sino al 2016 è stato poi confermato dagli stessi testimoni di parti appellanti. Il teste non è stato in grado di riferire da quando i coniugi Tes_1 Per_2
abbiano iniziato a fare pulizia del fondo che … era più abbandonato e incolto che curato
[...] anche se qualche attività di eliminazione di sterpaglie è stata periodicamente svolta…”
“…inizialmente lungo la strada erano abbandonati rifiuti ingombranti, come pezzi di macchine, cucine, elettrodomestici in disuso e poi questi sono stati rimossi però non so se siano stati i coniugi
”. Persona_3
Che il terreno fosse abbandonato e incolto, ridotto ad una discarica a cielo aperto, è stato confermato anche dal teste , il quale ha riferito di aver aiutato in varie occasioni gli Testimone_2
appellanti nelle operazioni di pulizia del terreno da pezzi di macchina, pezzi di trattore e altre immondizie.
Il teste ha riferito che i signori attraversano il terreno in contestazione per Tes_3 Tes_4
recarsi sul proprio fondo e che le operazioni di pulizia sono state fatte per ragioni utilitaristiche “… sicuramente hanno provveduto a ripulire il terreno altrimenti non riescono a passare neanche loro…”.
D'altronde, è orientamento della Cassazione che “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività
è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto . (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022).
A maggior ragione non è espressione di prerogative dominicali avervi lasciato occasionalmente qualche animale allo stato brado. Non è un caso che sempre il teste ha riferito che sul terreno Tes_1
di cui si controverte i coniugi mettevano a pascolare un cavallo, che peraltro mettevano Per_2
anche sul fondo del teste quando non era ancora seminato, ciò a dimostrazione della compatibilità di tale uso con la proprietà piena del titolare.
E' noto infatti che “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare. (Nella specie, con riferimento alla coltivazione di un terreno boschivo, sottoposto al periodico taglio delle piante da effettuare ad intervalli di 35-40 anni, è stato escluso che un solo taglio delle piante compiuto dall'attore oltre trent'anni prima della domanda di usucapione fosse elemento sufficiente per integrare il possesso utile "ad usucapionem", non essendo al riguardo irrilevante l'inerzia nella coltivazione dei terreni dimostrata dall'attore successivamente al taglio). (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 25922 del 29/11/2005). Ora, alla luce di tali principi è evidente come sia l'occasionale coltivazione di qualche piccola porzione ad orto (colture tipicamente stagionali) di un fondo esteso quasi un ettaro, così come la collocazione di qualche bestia al pascolo allo stato brado, non accompagnate dalla realizzazione di strutture stabili e visibili, per esempio una delimitazione continua e invalicabile sull'intero perimetro del fondo, sono condotte inidonee ad esprimere l'ingerenza tipica del proprietario e integrano invece soltanto un uso sporadico del bene e un semplice sconfinamento dei vicini tollerato dai proprietari, certamente privo delle caratteristiche richieste dalla legge per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva.
Oggi più che mai, alla luce del più recente orientamento della Corte di Cassazione che afferma che in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art.
1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale. (cfr. Cass n. 20539/2017).
In conclusione, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati e all'esito di un'attenta e rigorosa valutazione delle risultanze di causa ha giustamente escluso che gli usucapenti avessero dato prova di aver posseduto il fondo conteso con animo di proprietari per il tempo necessario all'acquisto a titolo originario, con conseguente infondatezza dell'appello.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori minimi dello scaglione di riferimento per l'assenza di questioni di fatto e diritto di particolare complessità, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico degli appellanti, dandosi anche atto della ricorrenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, definitivamente decidendo,
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1213/2023 Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Sassari, pubblicata il 24/11/2023;
2) condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere in favore degli appellati le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567 per studio della controversia, € 461 per fase introduttiva € 922 per fase trattazione/istruttoria e € 956 per fase decisoria) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari all'udienza del 14 febbraio 2025. Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni