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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI Parte_1
FRANCO MARIA elettivamente domiciliato in VIA F.LLI CERVI 38 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GRASSELLI FRANCO
[...] con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI FRANCO MARIA elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA F.LLI CERVI 38 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GRASSELLI
FRANCO MARIA con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI FRANCO MARIA elettivamente Parte_3 domiciliato in VIA F.LLI CERVI 38 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GRASSELLI
FRANCO MARIA
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SERAFINI GIANLUIGI e dell'avv.
[...] P.IVA_1
FRATTESI SILVIA ( VIA DELLA ZECCA, 1 40121 BOLOGNA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in V. D. ZECCA N. 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SERAFINI
GIANLUIGI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill. mo Giudice adito, accertati i fatti di causa, ogni contraria istanza respinta, in accoglimento dei motivi suesposti, che devono intendersi tutti qui richiamati, accogliere, alternativamente e/o cumulativamente, e comunque senza duplicazione degli importi, le seguenti domande:
pagina 1 di 13 A) PRENDERE ATTO DEL CONTENUTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA (n. 21191/13
– Dott.ssa Anna Mauro), datata 23.10.2013, pubblicata il 4.3.2014, passata in giudicato, che ha accertato in via definitiva l'illegittimità e l'illiceità delle segnalazioni nella Centrale Rischi effettuate da
[...]
(ora Controparte_2 Controparte_1
) a carico di ,
[...] Parte_1 Parte_4 [...]
GIÀ ), Parte_1 Controparte_3 nonché condannato ( ora Controparte_2 [...]
) al risarcimento dei danni subiti dai Controparte_1 medesimi, da liquidarsi in separato giudizio. PRENDERE ALTRESÌ ATTO che il passaggio in giudicato della sentenza sull'"an" preclude la possibilità per la controparte di contestare, nel presente giudizio, i presupposti del risarcimento, quali l'esistenza del credito o la proponibilità della domanda. CONSEGUENTEMENTE
CONDANNARE Controparte_1
(già al pagamento delle seguenti
[...] Controparte_2 somme, salva miglior determinazione in corso di causa: A TITOLO DI DANNO PATRIMONIALE: - in favore di : un importo non inferiore a euro 437.788,00; - in favore di Parte_1 Parte_1 già ): un importo non inferiore a euro
[...] Controparte_3
437.788,00. A TITOLO DI DANNO NON PATRIMONIALE: - in favore di : un Parte_1 importo non inferiore a euro 218.894,00; - in favore di Parte_1 Pt_1
(già : un importo non inferiore a euro 218.894,00 - in favore di Controparte_3
: un importo non inferiore a euro 218.894,00. A TITOLO DI "DANNO PUNITIVO" ( di cui Parte_3 alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 16601/2017): - in favore di : un Parte_1 importo non inferiore a euro 150.000,00; - in favore di Parte_1
(già : un importo non inferiore a euro 150.000,00; - in favore di Controparte_3
: un importo non inferiore a euro 150.000,00. Per quanto riguarda che Parte_3 Parte_1 si tenga anche conto dei danni indiretti determinati dalla esecuzione immobiliare sul bene intestato alla moglie ed adibito ad abitazione della famiglia che si è conclusa con la vendita del predetto immobile per Pt_1
l'importo di euro 140.000,00 (cfr. decreto di trasferimento datato 6.7.2020 - esecuzione N. 553/2017 Trib. Di
Reggio E. – doc. 18 ), a fronte di una stima prudenziale originaria euro 505.200,00 (doc. 19).
B) IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito non ritenga che il passaggio in giudicato della sentenza del TRIBUNALE DI ROMA (n. 21191/13 – Dott.ssa Anna Mauro, datata 23.10.2013, pubblicata il 4.3.2014), generi effetti vincolanti, per il Giudice del “quantum”, sull'esistenza del credito e/o sulla proponibilità della domanda, ACCERTARE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DELLE NORME DI
RIFERIMENTO: - l'illegittimità e/o illiceità delle segnalazioni alla Centrale Rischi contestate con il presente pagina 2 di 13 atto;
- la responsabilità (di natura contrattuale e/o extracontrattuale) di Controparte_2
(ora Controparte_1
), per violazione delle seguenti norme: ARTT. 53 e 51 del D. Lgs.
1.9.1993 n. 385;
[...]
DELIBERAZIONE CICR DEL 29/3/1994; PROVV. BANCA D'ITALIA 10/8/1995; DELLE ISTRUZIONI DI
VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI CENTRALE RISCHI (Istruzioni di vigilanza delle banche : Titolo IV , capitolo 13 – Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi - circolare n.
139 dell'11.2.1991 - 13° e 14° aggiornamento); ARTT. 1176, 1218 , 1175, 1374, 1375, 2043, 2059, 1418 C.C. ;
ARTT. 185 E 495 C.P.;ARTT. 2, 3, 7, 11 D. Lgs. 196/2003; ART. 2 COSTITUZIONE;
ART. 7 D.LGS.
30/6/2003 N. 196. CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE, DETERMINARE E DICHIARARE I DANNI
PATRIMONIALI, NON PATRIMONIALI E “PUNITIVI” SUBITI DAI CLIENTI E DALLA SOCIETA',
NONCHE' CONDANNARE Controparte_1
(già al pagamento delle
[...] Controparte_2 seguenti somme, salva miglior determinazione in corso di causa: A TITOLO DI DANNO PATRIMONIALE: - in favore di : un importo non inferiore a euro 437.788,00; - in favore di Parte_1 [...]
(già : un importo non Parte_1 Controparte_3 inferiore a euro 437.788,00. A TITOLO DI DANNO NON PATRIMONIALE: - in favore di
[...]
: un importo non inferiore a euro 218.894,00; - in favore di Parte_1 Parte_1
(già : un importo non inferiore a euro
[...] Pt_1 Controparte_3
218.894,00 - in favore di : un importo non inferiore a euro 218.894,00. A TITOLO DI Parte_3
"DANNO PUNITIVO" (di cui alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 16601/2017): - in favore di
: un importo non inferiore a euro 150.000,00; - in favore di Parte_1 Parte_1 già ): un importo non inferiore a euro
[...] Controparte_3
150.000,00; - in favore di : un importo non inferiore a euro 150.000,00. Per quanto riguarda Parte_3
che si tenga anche conto dei danni indiretti determinati dalla esecuzione immobiliare sul Parte_1 bene intestato alla moglie ed adibito ad abitazione della famiglia che si è conclusa con la vendita del Pt_1 predetto immobile per l'importo di euro 140.000,00 ( cfr. decreto di trasferimento datato 6.7.2020 - esecuzione
N. 553/2017 Trib. Di Reggio E. – doc. 18 ), a fronte di una stima prudenziale originaria euro 505.200,00 (doc.
19).
C) IN ULTERIORE SUBORDINE, nel caso l'Ill.mo Giudice adito non ritenga di aderire alla predetta richiesta di condanna ai cc.dd. danni punitivi, faccia riferimento alla suindicata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite quantomeno per la quantificazione adeguata del danno patrimoniale e non patrimoniale, al fine di garantire l'effettività del risarcimento ai soggetti lesi così pesantemente dalle segnalazioni illegittime.
pagina 3 di 13 D) ORDINARE AD Controparte_1
( già di cancellare le segnalazioni
[...] Controparte_2 illegittime/illecite ancora presenti sulla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'IA (doc. 26) E) CONDANNARE
Controparte_1
( già , a una penalità di mora (c.d. astreintes) ai
[...] Controparte_2 sensi dell'art. 614 bis c.p.c. quale misura di coartazione indiretta per l'adempimento delle obbligazioni di facere infungibile, come quella relativa alla cancellazione di segnalazioni nella Centrale Rischi (riconosciuta anche dal
Codice del processo amministrativo ex art.114 c.p.a.), accertate quali illegittime / illecite dalla sentenza del
Tribunale di Roma ( n. 21191/13 – Dott.ssa Anna Mauro), datata 23.10.2013, pubblicata il 4.3.2014, passata in giudicato. Penalità che si quantifica in euro 1.000,00 ( euro mille/00) per ogni giorno di ritardo nella cancellazione delle segnalazioni predette, salva migliore determinazione in corso di causa.
F) PER TUTTE LE CONCLUSIONI COME SOPRA FORMULATE: 1) si richiede che, in subordine, il danno venga quantificato anche sulla base di una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che tenga nel dovuto conto la gravità delle condotte di Controparte_1
( già e che
[...] Controparte_2 garantisca comunque l'effettività del risarcimento ai soggetti lesi così pesantemente dalle segnalazioni illegittime;
2) con maggiorazione di interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come stabiliti per legge. Con espressa riserva di esercizio di ogni ulteriore azione comunque spettante ai clienti e alla Società.
IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE CHE VENGA DISPOSTA CTU TECNICO/CONTABILE
ECONOMETRICA FINALIZZATA A QUANTO SEGUE: quantificare i danni di natura patrimoniale, subiti da e da già Parte_1 Parte_1 Controparte_3
sia con riferimento al danno emergente ( le perdite subite) che al lucro cessante ( il
[...] mancato guadagno), anche sotto il profilo della perdita di chance. Il riferimento è anche ai fatturati e i redditi futuri successivi alle segnalazioni illegittime e irrimediabilmente persi dalla società, nonché le occasioni di ulteriori affari e di una ulteriore crescita commerciale, con le conseguenti perdite in termini di redditi spettanti al predetto . Si richiamano anche i criteri utilizzati nella CTP prodotta in causa ( doc. 16). Parte_1
Tutto quanto precede con facoltà /obbligo per il CTU di: - esaminare gli atti e i documenti di causa;
- acquisire eventuale ulteriore documentazione che non sia consultabile al pubblico ai sensi dell'art. 198 c.p.c., solo con il consenso di tutte le parti;
- operare sempre nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte (CTP); - espletare ogni ulteriore accertamento e/o indagine che riterrà utili e/o opportuni e/o necessari;
- avvalersi di collaboratori specialisti di sua fiducia, dandone notizia ai consulenti tecnici di parte;
- effettuare conteggi alternativi ove pagina 4 di 13 ritenuto utile;
- riferire ogni altro elemento utili ai fini della causa;
- esperire il tentativo di conciliazione fra le parti e, in caso di esito positivo, redigere verbale di conciliazione.
Per parte convenuta:
Voglia l'ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, in via principale: ➢ rigettare ogni domanda formulata dai ricorrenti nei confronti di per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Controparte_1 in via riconvenzionale: ➢ dichiarare tenuti e per l'effetto condannare, in solido tra loro, il signor Parte_1
la signora e la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...] CP_4 Parte_1 risarcimento del danno subito da per avere i primi promosso temerariamente il presente giudizio, Controparte_1 da liquidarsi in via equitativa oltre interessi dalla data della domanda al saldo, il tutto per un importo non superiore a € 26.000,00; in via istruttoria e solo per la denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse revocare e/o modificare l'ordinanza dell'11 gennaio 2024 e rimettere la causa in istruttoria: ➢ ci si oppone fermamente all'ammissione della CTU per le ragioni dedotte nella terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. depositata il 11 dicembre 2023 e si insiste affinché venga ammesso ordine di esibizione e prova testimoniale così come dedotto nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. depositata il 20 novembre 2023.
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, e Parte_1 Parte_1 CP_4
hanno riassunto innanzi all'intestato Tribunale il giudizio precedentemente instaurato ai sensi
[...] degli artt. 152 del D. Lgs. n. 196/2003 e 10 del D. Lgs. n. 150/2011 nei confronti di
[...] davanti al Tribunale di Roma, Controparte_5 conclusosi, a seguito del disposto mutamento di rito con applicazione del rito ordinario, con ordinanza di incompetenza territoriale in favore del Giudice di Reggio Emilia.
Gli attori in estrema sintesi hanno dedotto: 1) che con sentenza n. 21191/2013 pubblicata in data
4/3/2014 e passata in giudicato, il Tribunale di Roma, accogliendo l'opposizione proposta da CP_6
e ai sensi degli artt. 151, 152 d.lgs. 30/6/2003 n. 196 e 10 d.lgs.
[...] Parte_1 CP_4
1/9/2011 n. 150 avverso il provvedimento reso dal Garante della Privacy il 20/12/2012 n. 436, aveva accertato l'illecito trattamento dei dati personali – ed in particolare l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza e a perdita – posto in essere da ora CP_2 Controparte_5
, condannandola all'immediata cancellazione del nominativo dei
[...] pagina 5 di 13 ricorrenti dalla Centrale Rischi con effetto retroattivo, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede;
2) che nonostante quanto prescritto dal Tribunale di Roma, aveva omesso di CP_2 cancellare le segnalazioni a sofferenza pregresse, reiterando e aggravando così i profili di danno subiti dai clienti;
3) che, in particolare, tali segnalazioni illegittime avevano avuto impatto sul c.d. merito creditizio, determinando reazioni nel sistema bancario e nello specifico: a) Monte dei Paschi di Siena aveva bloccato sia l'operatività del conto corrente, impedendone il suo utilizzo, che le linee di credito
(di smobilizzo e di cassa), giungendo alla chiusura definitiva dei rapporti;
b) aveva CP_7 prima ridotto le linee di credito concesse e poi bloccato totalmente la loro operatività, con conseguente obbligo di rientro dalle esposizioni creatasi in seguito all'utilizzo delle linee di credito predette;
c) aveva preteso un pesante incremento delle garanzie con Controparte_8 successiva riduzione delle linee di credito concesse, sino ad un sostanziale blocco dell'operatività; 4) che ciò aveva repentinamente azzerato il fatturato e l'attività della società, la quale in data 7/3/2013 era stata costretta a cessare la propria attività, cancellandosi dall'BO TI.
Sulla scorta di ciò, gli attori hanno chiesto la condanna di al pagamento, a titolo di Controparte_1 danno patrimoniale, di un importo non inferiore a € 437.788,00 in favore di e non Parte_1 inferiore a € 437.788,00 in favore di (già Parte_1 [...]
, a titolo di danno non patrimoniale di un importo non inferiore a € Controparte_3
218.894,00 in favore di non inferiore a € 218.894,00 in favore di e Parte_1 CP_4 non inferiore a € 218.894,00 in favore della società; a titolo di danno punitivo un importo non inferiore a € 150.000,00 in favore di non inferiore a € 150.000,00 in favore di e Parte_1 CP_4 non inferiore a € 150.000,00 in favore della società. Inoltre, con riferimento ad hanno Parte_1 chiesto altresì tenersi conto dei danni indiretti determinati dalla esecuzione immobiliare sul bene intestato alla di lui moglie e adibito ad abitazione della famiglia, conclusasi con la vendita del predetto immobile per l'importo di € 140.000,00 a fronte di una stima prudenziale originaria € 505.200,00.
Hanno inoltre chiesto al Tribunale di ordinare ad di cancellare le segnalazioni Controparte_1 illegittime/illecite ancora presenti presso la Centrale Rischi gestita dalla Banca d'IA, con applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.
Si è costituita in giudizio Controparte_5
contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.
[...]
La convenuta ha preliminarmente svolto eccezione di cosa giudicata, rilevando che stante la statuizione della sentenza del Tribunale di Roma n. 21191/2013 sulla inapplicabilità alle persone giuridiche della normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003, passata in giudicato, la domanda risarcitoria svolta dalla Pt_1
pagina 6 di 13 doveva dichiararsi inammissibile. In subordine ha svolto eccezione di prescrizione con Parte_1 riferimento al diritto risarcitorio azionato dalla società nel presente giudizio, per decorso del termine quinquennale vertendosi in ambito di responsabilità extracontrattuale come chiarito dalla stessa sentenza del Tribunale di Roma.
Nel merito ha negato la ricostruzione dei fatti prospettata dalla controparte, allegando Controparte_1 di aver invece prontamente adempiuto al contenuto precettivo della sentenza del Tribunale di Roma, richiedendo alla Centrale Rischi di Banca d'IA il 29/11/2013 la cancellazione delle segnalazioni con effetto retroattivo, cancellazione avvenuta nella medesima data. Ha inoltre eccepito che gli attori non avevano fornito la prova del danno oggetto della domanda risarcitoria, contestando in ogni caso il quantum richiesto.
Ha infine domandato la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, nel corso del giudizio assegnata alla scrivente, è stata istruita documentalmente, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine alla
C.T.U. richiesta da parte attrice e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, essendo la stessa inammissibile atteso che gli accertamenti ivi richiesti non sono risultati sorretti da adeguata allegazione, come si specificherà nel prosieguo.
E' circostanza incontrovertibile oltre che pacifica che il Tribunale di Roma con sentenza n. 21191/2013 del 23/10/2013, pubblicata il 4/3/2014, passata in giudicato (doc. 20 parte attrice) in riforma del provvedimento n. 436 reso dal Garante della Privacy in data 20/12/2012, ha ravvisato, per ciò che nella presente sede rileva, un illecito trattamento dei dati personali di e CP_6 Parte_1
– ricorrenti in quel giudizio – da parte dell'odierna convenuta. CP_4
La sentenza, pur non condividendo la tesi dei ricorrenti in forza della quale, per effetto della transazione intervenuta tra essi e e accettata da quest'ultima avesse espressamente CP_9 CP_2 assunto l'impegno negoziale a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli nelle banche dati pubbliche e private, escludendo l'esistenza di alcun obbligo contrattuale in tale senso, ha accertato che la segnalazione di alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'IA costitutiva violazione delle CP_2 norme dettate in tema di tutela della privacy.
La sentenza in esame ha altresì statuito che tale condotta illegittima “implica a carico degli istituti segnalanti l'obbligo di risarcire il danno a norma dell'art. 15 del d.lgs n. 196/2003, causato ai ricorrenti per effetto dell'illecito trattamento di dati personali come sopra ravvisato, danno da liquidarsi, come richiesto, in separata sede. In difetto di allegazione e prova di un danno patrimoniale, i convenuti pagina 7 di 13 devono essere condannati esclusivamente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai ricorrenti”. Medio tempore deceduto il sig. col presente giudizio e CP_6 Parte_1
unitamente alla hanno chiesto in primo luogo, previa CP_4 Parte_1 quantificazione, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale patiti in conseguenza delle illegittime segnalazioni, diritto risarcitorio già accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma passata in giudicato. In secondo luogo, gli attori hanno lamentato il mancato adeguamento di alle statuizioni della predetta sentenza, per non avere la convenuta CP_2 mai cancellato le segnalazioni a sofferenza pregressa, ciò comportando un aggravio del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Ciò posto è stata accertata, con efficacia di giudicato, l'illegittimità delle segnalazioni effettuate da alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'IA dei nominativi di e CP_2 Parte_1 CP_4
. E non vi è dubbio che dalla iscrizione alla Centrale Rischi derivano potenziali danni sia sotto il
[...] profilo patrimoniale che non patrimoniale, connessi al rischio di perdita di potere economico del soggetto segnalato.
Tanto premesso, sotto il profilo del danno patrimoniale, nella presente sede gli attori hanno dedotto che l'impatto delle segnalazioni sul merito creditizio aveva comportato l'impossibilità della - società Pt_1 di persone con una lunga storia aziendale e buoni risultati nell'ambito delle lavorazioni di marmi e altri materiali per l'edilizia - di accedere a nuove linee di credito nonché la revoca sostanziale dei fidi già esistenti. In particolare, hanno assunto che immediatamente dopo le segnalazioni illegittime da parte dell'intermediario, a partire dalla metà del 2011 diverse banche avevano revocato l'accesso al credito concesso o da concedere ai soci e alla società e nello specifico Monte dei Paschi di Siena, CP_7
e . Hanno inoltre lamentato il verificarsi di effetti negativi anche nei
[...] Controparte_8 rapporti con clienti e fornitori. Hanno dedotto che a causa di ciò si era verificato un calo drammatico di fatturato nella seconda parte del 2012 che aveva causato in data 7/3/2013 la cessazione di ogni attività della società e la sua contestuale cancellazione dall'BO TI.
Ciò posto, in tema di onere della prova con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, alla stregua del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 e dell'art. 2050 c.c., va rilevato che su colui che agisce per l'abusiva utilizzazione dei suoi dati personali incombe l'onere di provare il danno subito, siccome riferibile al trattamento del suo dato personale (Cass. 23/5/2016, n. 10638), osservandosi tuttavia che il danno, e in particolare la perdita, deve essere sempre oggetto di proporzionata e adeguata deduzione da parte dell'interessato (Cass. n.
207/2019). In particolare, deve essere accertato il nesso causale in primo luogo tra la condotta illecita
(ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta pagina 8 di 13 possibilità di accesso al credito e in secondo luogo tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo. Va respinta infatti la tesi di un danno in re ipsa, la quale "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo", per cui
"al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede,
(...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni" (Cass. 25/1/2017, n. 1931).
Orbene, innanzitutto non è stata fornita in giudizio da parte degli attori la prova della revoca di fidi o della negazione, da parte degli istituti di credito indicati dagli attori, dei finanziamenti richiesti, circostanze peraltro nemmeno allegate in maniera sufficientemente circostanziata. Parte attrice ha infatti omesso sia di specificare quali fossero i rapporti bancari in essere nel momento in cui si sarebbe verificata la situazione pregiudizievole, sia di produrre in giudizio alcuna comunicazione o diffida o Contr diniego proveniente da o ovvero di articolare istanze di prova orali al fine di CP_7 CP_11 comprovare il proprio assunto. Né è sufficiente il mero prospetto storico dell'archivio della Centrale
Rischi per il periodo dal gennaio 2011 al maggio 2020 prodotto dagli attori (doc. 17), da esso non emergendo alcuna evidenza in ordine al fatto che le banche sopra menzionate abbiano bloccato l'operatività dei conti corrente o ridotto le linee di credito concesse, giungendo a chiudere i rapporti con la società a causa del comportamento illecito della convenuta. Peraltro, ciò non emerge in maniera sufficientemente circostanziata nemmeno dalla relazione tecnica di parte (doc. 16 attori).
Conseguentemente nel caso di specie, l'onere probatorio non è stato assolto, non avendo gli attori fornito la prova, documentale o testimoniale, di richieste di finanziamento (e del relativo rifiuto), nè dell'effettiva esigenza di accedere al credito nel periodo in cui i loro nominativi erano stato inseriti nella lista dei debitori insolventi.
Peraltro, dal citato doc. 17 è possibile evincersi che nel febbraio e nel maggio 2012 e CP_11 CP_7 hanno concesso alla società anticipi sbf per un accordato di € 40.000,00, contrariamente quindi alla tesi degli attori circa la impossibilità per la di accedere a ulteriori fonti di finanziamento. Parte_1
Analogo difetto di allegazione, ancor prima che di prova, si riscontra nel lamentato deterioramento dei rapporti con fornitori e clienti, in ordine ai quali la parte attrice ha omesso di indicare alcun elemento circostanziato e finanche il nominativo di tali soggetti.
Parte attrice lamenta inoltre che a causa del calo drammatico di fatturato nella seconda parte del 2012 e dell'impossibilità di restare sul mercato in assenza di smobilizzo dei crediti commerciali, la società in data 7/3/2013 ha cessato la propria attività cancellandosi dall'BO TI (doc. 5 parte attrice).
pagina 9 di 13 Fermo restando che, come sopra detto, non risulta sufficientemente dimostrata la revoca di fidi/negazione dei finanziamenti richiesti, dalla stessa relazione tecnica prodotta dagli attori (già citato doc. 16) emerge come il fatturato della società sia passato da € 219.482,00 nell'esercizio 2011 a €
201.364,00 nell'esercizio del 2012, con una riduzione dunque di circa l'8%.
Pertanto, non vi è prova che la chiusura dell'attività già nel primo trimestre del 2013 sia causalmente collegata alla segnalazione illegittima.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, infondata è infine la domanda degli attori di risarcimento in favore di quale danno indiretto, della somma di € 365.200,00 pari alla differenza tra Parte_1 il prezzo di vendita giudiziaria di un immobile di proprietà della coniuge Controparte_12 intervenuta nel 2020 (doc. 18, 31 e 32 parte attrice) nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare avviata nei confronti della stessa signora in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_12 esecutivo ottenuto da nell'agosto del 2017. Difetta infatti la prova del nesso causale tra CP_7
l'erronea segnalazione alla centrale rischi e la lamentata esecuzione immobiliare, anche considerato, come meglio si dirà nel prosieguo, il lungo lasso temporale tra la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli a opera di avvenuta nel 2013 e la vendita dell'immobile. CP_2
La domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale va quindi respinta.
Si passa ora ad esaminare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Come sopra già ricordato, la pronuncia del Tribunale di Roma passata in giudicato, accertato l'illecito trattamento dei dati personali, ha statuito che tale violazione “implica a carico degli istituti segnalanti l'obbligo di risarcire il danno a norma dell'art. 15 del d.lgs n. 196/2003, da liquidarsi in separata sede.
In difetto di allegazione e prova di un danno patrimoniale, i convenuti devono essere condannati esclusivamente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai ricorrenti”. Il Tribunale di
Roma ha quindi ritenuto che l'illegittima appostazione a sofferenza fosse un fatto potenzialmente idoneo a produrre un pregiudizio a carico dei ricorrenti da ravvisarsi “nel discredito derivante dalla segnalazione e nella conseguente lesione dell'immagine sociale di una persona che si vede ingiustamente inserita tra gli insolventi”.
Orbene va premesso che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull'an (Cass. 26/10/2017 n. 25512;
Cass. 13/9/2012 n.153351; Cass. 1/10/2001 n. 10453; Cass. 7/2/1998 n. 1298).
Orbene, anche con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale per segnalazione illegittima alla pagina 10 di 13 Centrale dei rischi, la Suprema Corte ha escluso che il danno possa essere considerato in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento di tale condotta, anche qualora la si consideri pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. (Cass. n. 207/2019; Cass. civ. n. 1931/2017; Cass. civ. n. 4443/2015). In particolare, è stato affermato che “in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla
Centrale dei rischi, il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere 'in re ipsa', ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonchè dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento del danno secondo equità”. E ancora, in materia di danno da illegittimo protesto, la Cassazione ha chiarito che "Spetta al danneggiato allegare con sufficiente precisione i fatti nei quali il danno si concreta e offrire elementi per la relativa valutazione, fra i quali la durata della pubblicazione del protesto, la presenza o meno di rettifica, i dettagli dell'eventuale difficoltà di accesso al credito, dell'eventuale contrazione dell'attività economica, nonché qualsiasi elemento atto a desumere l'effettivo discredito al buon nome dell'imprenditore in termini di gravità della lesione e della non futilità del danno. È ammessa la prova per presunzioni dell'esistenza del danno, purché le allegazioni siano state adeguate e complete, perché, in difetto, il ricorso a presunzioni darebbe in concreto vita a un automatismo fra illegittimità del protesto e sussistenza del danno che, appunto per la natura di danno-conseguenza, deve essere ripudiato
(Cass., sez. III, 15/4/2015, n. 7661).
Dal richiamato assetto giurisprudenziale si desume quindi che la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da illecita segnalazione va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato e nello specifico quantomeno in ordine alla durata e all'ambito soggettivo della segnalazione.
Orbene sotto il profilo della durata della segnalazione si rileva quanto segue.
Parte attrice lamenta il mancato adeguamento al contenuto precettivo della sentenza del Tribunale di
Roma da parte della convenuta la quale avrebbe omesso di comunicare alla Centrale Rischi la richiesta di cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli. Sulla scorta di tale assunto, peraltro, gli attori hanno altresì chiesto, da un lato, la condanna al pagamento di una ulteriore somma non Controparte_1 inferiore a € 150.000,00 in favore di ciascun attore, quale danno punitivo per il rifiuto della convenuta di dare esecuzione alla sentenza di merito e, dall'altro, di ordinare ad di cancellare le Controparte_1 segnalazioni illegittime/illecite ancora presenti in Centrale Rischi, con applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. La tesi è contestata dalla convenuta che ha dedotto di avere richiesto a Banca d'IA in data 29/11/2013, e in pari data ottenuto,
pagina 11 di 13 la cancellazione retroattiva delle segnalazioni a sofferenza effettuate da nei mesi da aprile 2011 CP_2 ad agosto 2011.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio deve senz'altro ritenersi che parte convenuta abbia effettivamente provveduto tempestivamente alla richiesta di cancellazione. Innanzitutto, è agli atti la comunicazione della Banca d'IA - Divisione Centrale Rischi (Prot. n. 1293906/23 del 26/7/2023) che conferma l'avvenuta cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli di cui giova riportare la parte qui di interesse “Si fa riferimento all'istanza del 7 luglio u.s., con cui avete chiesto di confermare se, in data 29 novembre 2013, l'allora - ora Controparte_13 [...]
- avesse cancellato le segnalazioni Controparte_5
a sofferenza relative al censito 1762685, relative al periodo aprile 2011 - agosto 2011 e se, pertanto, dal 30 novembre 2013, tali segnalazioni non fossero più visibili agli altri intermediari partecipanti alla
Centrale dei Rischi {CR} della Banca d'IA. A tale riguardo, in considerazione dell'esigenza difensiva rappresentata per le vie brevi e del fatto che non disponete dell'evidenza della cancellazione in quanto relativa a un periodo antecedente a quello consultabile dagli intermediari, si confermano le circostanze appena indicate con effetto retroattivo” (doc. 7 parte convenuta). Inoltre, dagli stessi documenti offerti dagli attori (doc. 17 e 26) si evince l'intervenuta cancellazione delle segnalazioni a partire dal 29/11/2013 data che coincide con il report 29/11/2013 n. 122850 di invio a Banca d'IA dei messaggi di cancellazione retroattiva delle segnalazioni a sofferenza relative ai mesi da aprile 2011 ad agosto 2011 nei confronti della (doc. 3 e 4 parte convenuta). CP_3
Pertanto, sotto il profilo della durata della segnalazione deve ritenersi che le segnalazioni pregiudizievoli riferite ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2011 siano state cancellate alla fine dell'anno 2013, a seguito delle statuizioni del Tribunale di Roma che ne ha accertato l'illegittimità.
Posto dunque che la durata della segnalazione può ritenersi accertata per un arco di tempo ben più limitato rispetto a quello lamentato dagli attori deve altresì rilevarsi che essi non hanno offerto sufficienti elementi di fatto dai quali poter desumere, in via presuntiva, il lamentato danno all'immagine.
La teorica configurabilità della lesione alla reputazione non esonera l'attore dal fornire la prova della concreta compromissione di siffatto specifico interesse, cui sia conseguito un serio ed effettivo pregiudizio non patrimoniale. E nel caso di specie difetta la dimostrazione della percezione della notizia asseritamente lesiva da parte di terzi, essendo in conclusione indimostrato che la notizia della segnalazione, nell'arco di tempo in cui è durata, abbia effettivamente causato un danno alla reputazione degli attori.
Né nel caso in esame può farsi ricorso ai criteri equitativi ex art. 1226 c.c. invocati dalla parte attrice,
pagina 12 di 13 norma che “presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa"(Cass. n. 20889/2016).
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può quindi trovare accoglimento.
In forza delle considerazioni sopra svolte sono infine infondate le domande degli attori di condannare al pagamento di una ulteriore somma quale danno punitivo, nonché di ordinare la Controparte_1 cancellazione delle segnalazioni ancora presenti sulla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'IA con previsione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, stante la prova della intervenuta tempestiva richiesta di cancellazione da parte della convenuta.
Alla luce di tutto quanto sopra la domanda proposta dagli attori deve essere integralmente respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Deve da ultimo essere rigettata la domanda formulata da di condanna degli attori ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. Dall'esame degli atti processuali, dal contenuto delle domande formulate nonché dal comportamento processuale comunque tenuto dai medesimi non si ravvisano infatti gli elementi minimi per fondare un giudizio di responsabilità aggravata in capo ai soccombenti, non potendo affermarsi che il diritto di agire in giudizio abbia assunto i caratteri dell'abuso, per essere stato esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 147/2022 tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_1 CP_4
2. Condanna e , in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_1 CP_4 ad le spese Controparte_5 di lite, che si liquidano in € 20.347,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso
Reggio nell'Emilia, 10 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI Parte_1
FRANCO MARIA elettivamente domiciliato in VIA F.LLI CERVI 38 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GRASSELLI FRANCO
[...] con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI FRANCO MARIA elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA F.LLI CERVI 38 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GRASSELLI
FRANCO MARIA con il patrocinio dell'avv. GRASSELLI FRANCO MARIA elettivamente Parte_3 domiciliato in VIA F.LLI CERVI 38 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. GRASSELLI
FRANCO MARIA
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SERAFINI GIANLUIGI e dell'avv.
[...] P.IVA_1
FRATTESI SILVIA ( VIA DELLA ZECCA, 1 40121 BOLOGNA;
C.F._1 elettivamente domiciliato in V. D. ZECCA N. 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SERAFINI
GIANLUIGI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill. mo Giudice adito, accertati i fatti di causa, ogni contraria istanza respinta, in accoglimento dei motivi suesposti, che devono intendersi tutti qui richiamati, accogliere, alternativamente e/o cumulativamente, e comunque senza duplicazione degli importi, le seguenti domande:
pagina 1 di 13 A) PRENDERE ATTO DEL CONTENUTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA (n. 21191/13
– Dott.ssa Anna Mauro), datata 23.10.2013, pubblicata il 4.3.2014, passata in giudicato, che ha accertato in via definitiva l'illegittimità e l'illiceità delle segnalazioni nella Centrale Rischi effettuate da
[...]
(ora Controparte_2 Controparte_1
) a carico di ,
[...] Parte_1 Parte_4 [...]
GIÀ ), Parte_1 Controparte_3 nonché condannato ( ora Controparte_2 [...]
) al risarcimento dei danni subiti dai Controparte_1 medesimi, da liquidarsi in separato giudizio. PRENDERE ALTRESÌ ATTO che il passaggio in giudicato della sentenza sull'"an" preclude la possibilità per la controparte di contestare, nel presente giudizio, i presupposti del risarcimento, quali l'esistenza del credito o la proponibilità della domanda. CONSEGUENTEMENTE
CONDANNARE Controparte_1
(già al pagamento delle seguenti
[...] Controparte_2 somme, salva miglior determinazione in corso di causa: A TITOLO DI DANNO PATRIMONIALE: - in favore di : un importo non inferiore a euro 437.788,00; - in favore di Parte_1 Parte_1 già ): un importo non inferiore a euro
[...] Controparte_3
437.788,00. A TITOLO DI DANNO NON PATRIMONIALE: - in favore di : un Parte_1 importo non inferiore a euro 218.894,00; - in favore di Parte_1 Pt_1
(già : un importo non inferiore a euro 218.894,00 - in favore di Controparte_3
: un importo non inferiore a euro 218.894,00. A TITOLO DI "DANNO PUNITIVO" ( di cui Parte_3 alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 16601/2017): - in favore di : un Parte_1 importo non inferiore a euro 150.000,00; - in favore di Parte_1
(già : un importo non inferiore a euro 150.000,00; - in favore di Controparte_3
: un importo non inferiore a euro 150.000,00. Per quanto riguarda che Parte_3 Parte_1 si tenga anche conto dei danni indiretti determinati dalla esecuzione immobiliare sul bene intestato alla moglie ed adibito ad abitazione della famiglia che si è conclusa con la vendita del predetto immobile per Pt_1
l'importo di euro 140.000,00 (cfr. decreto di trasferimento datato 6.7.2020 - esecuzione N. 553/2017 Trib. Di
Reggio E. – doc. 18 ), a fronte di una stima prudenziale originaria euro 505.200,00 (doc. 19).
B) IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito non ritenga che il passaggio in giudicato della sentenza del TRIBUNALE DI ROMA (n. 21191/13 – Dott.ssa Anna Mauro, datata 23.10.2013, pubblicata il 4.3.2014), generi effetti vincolanti, per il Giudice del “quantum”, sull'esistenza del credito e/o sulla proponibilità della domanda, ACCERTARE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DELLE NORME DI
RIFERIMENTO: - l'illegittimità e/o illiceità delle segnalazioni alla Centrale Rischi contestate con il presente pagina 2 di 13 atto;
- la responsabilità (di natura contrattuale e/o extracontrattuale) di Controparte_2
(ora Controparte_1
), per violazione delle seguenti norme: ARTT. 53 e 51 del D. Lgs.
1.9.1993 n. 385;
[...]
DELIBERAZIONE CICR DEL 29/3/1994; PROVV. BANCA D'ITALIA 10/8/1995; DELLE ISTRUZIONI DI
VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI CENTRALE RISCHI (Istruzioni di vigilanza delle banche : Titolo IV , capitolo 13 – Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi - circolare n.
139 dell'11.2.1991 - 13° e 14° aggiornamento); ARTT. 1176, 1218 , 1175, 1374, 1375, 2043, 2059, 1418 C.C. ;
ARTT. 185 E 495 C.P.;ARTT. 2, 3, 7, 11 D. Lgs. 196/2003; ART. 2 COSTITUZIONE;
ART. 7 D.LGS.
30/6/2003 N. 196. CONSEGUENTEMENTE ACCERTARE, DETERMINARE E DICHIARARE I DANNI
PATRIMONIALI, NON PATRIMONIALI E “PUNITIVI” SUBITI DAI CLIENTI E DALLA SOCIETA',
NONCHE' CONDANNARE Controparte_1
(già al pagamento delle
[...] Controparte_2 seguenti somme, salva miglior determinazione in corso di causa: A TITOLO DI DANNO PATRIMONIALE: - in favore di : un importo non inferiore a euro 437.788,00; - in favore di Parte_1 [...]
(già : un importo non Parte_1 Controparte_3 inferiore a euro 437.788,00. A TITOLO DI DANNO NON PATRIMONIALE: - in favore di
[...]
: un importo non inferiore a euro 218.894,00; - in favore di Parte_1 Parte_1
(già : un importo non inferiore a euro
[...] Pt_1 Controparte_3
218.894,00 - in favore di : un importo non inferiore a euro 218.894,00. A TITOLO DI Parte_3
"DANNO PUNITIVO" (di cui alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 16601/2017): - in favore di
: un importo non inferiore a euro 150.000,00; - in favore di Parte_1 Parte_1 già ): un importo non inferiore a euro
[...] Controparte_3
150.000,00; - in favore di : un importo non inferiore a euro 150.000,00. Per quanto riguarda Parte_3
che si tenga anche conto dei danni indiretti determinati dalla esecuzione immobiliare sul Parte_1 bene intestato alla moglie ed adibito ad abitazione della famiglia che si è conclusa con la vendita del Pt_1 predetto immobile per l'importo di euro 140.000,00 ( cfr. decreto di trasferimento datato 6.7.2020 - esecuzione
N. 553/2017 Trib. Di Reggio E. – doc. 18 ), a fronte di una stima prudenziale originaria euro 505.200,00 (doc.
19).
C) IN ULTERIORE SUBORDINE, nel caso l'Ill.mo Giudice adito non ritenga di aderire alla predetta richiesta di condanna ai cc.dd. danni punitivi, faccia riferimento alla suindicata sentenza della Cassazione a Sezioni Unite quantomeno per la quantificazione adeguata del danno patrimoniale e non patrimoniale, al fine di garantire l'effettività del risarcimento ai soggetti lesi così pesantemente dalle segnalazioni illegittime.
pagina 3 di 13 D) ORDINARE AD Controparte_1
( già di cancellare le segnalazioni
[...] Controparte_2 illegittime/illecite ancora presenti sulla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'IA (doc. 26) E) CONDANNARE
Controparte_1
( già , a una penalità di mora (c.d. astreintes) ai
[...] Controparte_2 sensi dell'art. 614 bis c.p.c. quale misura di coartazione indiretta per l'adempimento delle obbligazioni di facere infungibile, come quella relativa alla cancellazione di segnalazioni nella Centrale Rischi (riconosciuta anche dal
Codice del processo amministrativo ex art.114 c.p.a.), accertate quali illegittime / illecite dalla sentenza del
Tribunale di Roma ( n. 21191/13 – Dott.ssa Anna Mauro), datata 23.10.2013, pubblicata il 4.3.2014, passata in giudicato. Penalità che si quantifica in euro 1.000,00 ( euro mille/00) per ogni giorno di ritardo nella cancellazione delle segnalazioni predette, salva migliore determinazione in corso di causa.
F) PER TUTTE LE CONCLUSIONI COME SOPRA FORMULATE: 1) si richiede che, in subordine, il danno venga quantificato anche sulla base di una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che tenga nel dovuto conto la gravità delle condotte di Controparte_1
( già e che
[...] Controparte_2 garantisca comunque l'effettività del risarcimento ai soggetti lesi così pesantemente dalle segnalazioni illegittime;
2) con maggiorazione di interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come stabiliti per legge. Con espressa riserva di esercizio di ogni ulteriore azione comunque spettante ai clienti e alla Società.
IN VIA ISTRUTTORIA SI CHIEDE CHE VENGA DISPOSTA CTU TECNICO/CONTABILE
ECONOMETRICA FINALIZZATA A QUANTO SEGUE: quantificare i danni di natura patrimoniale, subiti da e da già Parte_1 Parte_1 Controparte_3
sia con riferimento al danno emergente ( le perdite subite) che al lucro cessante ( il
[...] mancato guadagno), anche sotto il profilo della perdita di chance. Il riferimento è anche ai fatturati e i redditi futuri successivi alle segnalazioni illegittime e irrimediabilmente persi dalla società, nonché le occasioni di ulteriori affari e di una ulteriore crescita commerciale, con le conseguenti perdite in termini di redditi spettanti al predetto . Si richiamano anche i criteri utilizzati nella CTP prodotta in causa ( doc. 16). Parte_1
Tutto quanto precede con facoltà /obbligo per il CTU di: - esaminare gli atti e i documenti di causa;
- acquisire eventuale ulteriore documentazione che non sia consultabile al pubblico ai sensi dell'art. 198 c.p.c., solo con il consenso di tutte le parti;
- operare sempre nel contraddittorio con i consulenti tecnici di parte (CTP); - espletare ogni ulteriore accertamento e/o indagine che riterrà utili e/o opportuni e/o necessari;
- avvalersi di collaboratori specialisti di sua fiducia, dandone notizia ai consulenti tecnici di parte;
- effettuare conteggi alternativi ove pagina 4 di 13 ritenuto utile;
- riferire ogni altro elemento utili ai fini della causa;
- esperire il tentativo di conciliazione fra le parti e, in caso di esito positivo, redigere verbale di conciliazione.
Per parte convenuta:
Voglia l'ill.mo giudice adito, contrariis reiectis, in via principale: ➢ rigettare ogni domanda formulata dai ricorrenti nei confronti di per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Controparte_1 in via riconvenzionale: ➢ dichiarare tenuti e per l'effetto condannare, in solido tra loro, il signor Parte_1
la signora e la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al
[...] CP_4 Parte_1 risarcimento del danno subito da per avere i primi promosso temerariamente il presente giudizio, Controparte_1 da liquidarsi in via equitativa oltre interessi dalla data della domanda al saldo, il tutto per un importo non superiore a € 26.000,00; in via istruttoria e solo per la denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse revocare e/o modificare l'ordinanza dell'11 gennaio 2024 e rimettere la causa in istruttoria: ➢ ci si oppone fermamente all'ammissione della CTU per le ragioni dedotte nella terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. depositata il 11 dicembre 2023 e si insiste affinché venga ammesso ordine di esibizione e prova testimoniale così come dedotto nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. depositata il 20 novembre 2023.
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione ritualmente notificata, e Parte_1 Parte_1 CP_4
hanno riassunto innanzi all'intestato Tribunale il giudizio precedentemente instaurato ai sensi
[...] degli artt. 152 del D. Lgs. n. 196/2003 e 10 del D. Lgs. n. 150/2011 nei confronti di
[...] davanti al Tribunale di Roma, Controparte_5 conclusosi, a seguito del disposto mutamento di rito con applicazione del rito ordinario, con ordinanza di incompetenza territoriale in favore del Giudice di Reggio Emilia.
Gli attori in estrema sintesi hanno dedotto: 1) che con sentenza n. 21191/2013 pubblicata in data
4/3/2014 e passata in giudicato, il Tribunale di Roma, accogliendo l'opposizione proposta da CP_6
e ai sensi degli artt. 151, 152 d.lgs. 30/6/2003 n. 196 e 10 d.lgs.
[...] Parte_1 CP_4
1/9/2011 n. 150 avverso il provvedimento reso dal Garante della Privacy il 20/12/2012 n. 436, aveva accertato l'illecito trattamento dei dati personali – ed in particolare l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza e a perdita – posto in essere da ora CP_2 Controparte_5
, condannandola all'immediata cancellazione del nominativo dei
[...] pagina 5 di 13 ricorrenti dalla Centrale Rischi con effetto retroattivo, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede;
2) che nonostante quanto prescritto dal Tribunale di Roma, aveva omesso di CP_2 cancellare le segnalazioni a sofferenza pregresse, reiterando e aggravando così i profili di danno subiti dai clienti;
3) che, in particolare, tali segnalazioni illegittime avevano avuto impatto sul c.d. merito creditizio, determinando reazioni nel sistema bancario e nello specifico: a) Monte dei Paschi di Siena aveva bloccato sia l'operatività del conto corrente, impedendone il suo utilizzo, che le linee di credito
(di smobilizzo e di cassa), giungendo alla chiusura definitiva dei rapporti;
b) aveva CP_7 prima ridotto le linee di credito concesse e poi bloccato totalmente la loro operatività, con conseguente obbligo di rientro dalle esposizioni creatasi in seguito all'utilizzo delle linee di credito predette;
c) aveva preteso un pesante incremento delle garanzie con Controparte_8 successiva riduzione delle linee di credito concesse, sino ad un sostanziale blocco dell'operatività; 4) che ciò aveva repentinamente azzerato il fatturato e l'attività della società, la quale in data 7/3/2013 era stata costretta a cessare la propria attività, cancellandosi dall'BO TI.
Sulla scorta di ciò, gli attori hanno chiesto la condanna di al pagamento, a titolo di Controparte_1 danno patrimoniale, di un importo non inferiore a € 437.788,00 in favore di e non Parte_1 inferiore a € 437.788,00 in favore di (già Parte_1 [...]
, a titolo di danno non patrimoniale di un importo non inferiore a € Controparte_3
218.894,00 in favore di non inferiore a € 218.894,00 in favore di e Parte_1 CP_4 non inferiore a € 218.894,00 in favore della società; a titolo di danno punitivo un importo non inferiore a € 150.000,00 in favore di non inferiore a € 150.000,00 in favore di e Parte_1 CP_4 non inferiore a € 150.000,00 in favore della società. Inoltre, con riferimento ad hanno Parte_1 chiesto altresì tenersi conto dei danni indiretti determinati dalla esecuzione immobiliare sul bene intestato alla di lui moglie e adibito ad abitazione della famiglia, conclusasi con la vendita del predetto immobile per l'importo di € 140.000,00 a fronte di una stima prudenziale originaria € 505.200,00.
Hanno inoltre chiesto al Tribunale di ordinare ad di cancellare le segnalazioni Controparte_1 illegittime/illecite ancora presenti presso la Centrale Rischi gestita dalla Banca d'IA, con applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.
Si è costituita in giudizio Controparte_5
contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.
[...]
La convenuta ha preliminarmente svolto eccezione di cosa giudicata, rilevando che stante la statuizione della sentenza del Tribunale di Roma n. 21191/2013 sulla inapplicabilità alle persone giuridiche della normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003, passata in giudicato, la domanda risarcitoria svolta dalla Pt_1
pagina 6 di 13 doveva dichiararsi inammissibile. In subordine ha svolto eccezione di prescrizione con Parte_1 riferimento al diritto risarcitorio azionato dalla società nel presente giudizio, per decorso del termine quinquennale vertendosi in ambito di responsabilità extracontrattuale come chiarito dalla stessa sentenza del Tribunale di Roma.
Nel merito ha negato la ricostruzione dei fatti prospettata dalla controparte, allegando Controparte_1 di aver invece prontamente adempiuto al contenuto precettivo della sentenza del Tribunale di Roma, richiedendo alla Centrale Rischi di Banca d'IA il 29/11/2013 la cancellazione delle segnalazioni con effetto retroattivo, cancellazione avvenuta nella medesima data. Ha inoltre eccepito che gli attori non avevano fornito la prova del danno oggetto della domanda risarcitoria, contestando in ogni caso il quantum richiesto.
Ha infine domandato la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, nel corso del giudizio assegnata alla scrivente, è stata istruita documentalmente, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come riportate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine alla
C.T.U. richiesta da parte attrice e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, essendo la stessa inammissibile atteso che gli accertamenti ivi richiesti non sono risultati sorretti da adeguata allegazione, come si specificherà nel prosieguo.
E' circostanza incontrovertibile oltre che pacifica che il Tribunale di Roma con sentenza n. 21191/2013 del 23/10/2013, pubblicata il 4/3/2014, passata in giudicato (doc. 20 parte attrice) in riforma del provvedimento n. 436 reso dal Garante della Privacy in data 20/12/2012, ha ravvisato, per ciò che nella presente sede rileva, un illecito trattamento dei dati personali di e CP_6 Parte_1
– ricorrenti in quel giudizio – da parte dell'odierna convenuta. CP_4
La sentenza, pur non condividendo la tesi dei ricorrenti in forza della quale, per effetto della transazione intervenuta tra essi e e accettata da quest'ultima avesse espressamente CP_9 CP_2 assunto l'impegno negoziale a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli nelle banche dati pubbliche e private, escludendo l'esistenza di alcun obbligo contrattuale in tale senso, ha accertato che la segnalazione di alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'IA costitutiva violazione delle CP_2 norme dettate in tema di tutela della privacy.
La sentenza in esame ha altresì statuito che tale condotta illegittima “implica a carico degli istituti segnalanti l'obbligo di risarcire il danno a norma dell'art. 15 del d.lgs n. 196/2003, causato ai ricorrenti per effetto dell'illecito trattamento di dati personali come sopra ravvisato, danno da liquidarsi, come richiesto, in separata sede. In difetto di allegazione e prova di un danno patrimoniale, i convenuti pagina 7 di 13 devono essere condannati esclusivamente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai ricorrenti”. Medio tempore deceduto il sig. col presente giudizio e CP_6 Parte_1
unitamente alla hanno chiesto in primo luogo, previa CP_4 Parte_1 quantificazione, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale patiti in conseguenza delle illegittime segnalazioni, diritto risarcitorio già accertato dalla sentenza del Tribunale di Roma passata in giudicato. In secondo luogo, gli attori hanno lamentato il mancato adeguamento di alle statuizioni della predetta sentenza, per non avere la convenuta CP_2 mai cancellato le segnalazioni a sofferenza pregressa, ciò comportando un aggravio del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Ciò posto è stata accertata, con efficacia di giudicato, l'illegittimità delle segnalazioni effettuate da alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'IA dei nominativi di e CP_2 Parte_1 CP_4
. E non vi è dubbio che dalla iscrizione alla Centrale Rischi derivano potenziali danni sia sotto il
[...] profilo patrimoniale che non patrimoniale, connessi al rischio di perdita di potere economico del soggetto segnalato.
Tanto premesso, sotto il profilo del danno patrimoniale, nella presente sede gli attori hanno dedotto che l'impatto delle segnalazioni sul merito creditizio aveva comportato l'impossibilità della - società Pt_1 di persone con una lunga storia aziendale e buoni risultati nell'ambito delle lavorazioni di marmi e altri materiali per l'edilizia - di accedere a nuove linee di credito nonché la revoca sostanziale dei fidi già esistenti. In particolare, hanno assunto che immediatamente dopo le segnalazioni illegittime da parte dell'intermediario, a partire dalla metà del 2011 diverse banche avevano revocato l'accesso al credito concesso o da concedere ai soci e alla società e nello specifico Monte dei Paschi di Siena, CP_7
e . Hanno inoltre lamentato il verificarsi di effetti negativi anche nei
[...] Controparte_8 rapporti con clienti e fornitori. Hanno dedotto che a causa di ciò si era verificato un calo drammatico di fatturato nella seconda parte del 2012 che aveva causato in data 7/3/2013 la cessazione di ogni attività della società e la sua contestuale cancellazione dall'BO TI.
Ciò posto, in tema di onere della prova con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, alla stregua del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 e dell'art. 2050 c.c., va rilevato che su colui che agisce per l'abusiva utilizzazione dei suoi dati personali incombe l'onere di provare il danno subito, siccome riferibile al trattamento del suo dato personale (Cass. 23/5/2016, n. 10638), osservandosi tuttavia che il danno, e in particolare la perdita, deve essere sempre oggetto di proporzionata e adeguata deduzione da parte dell'interessato (Cass. n.
207/2019). In particolare, deve essere accertato il nesso causale in primo luogo tra la condotta illecita
(ossia l'erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta pagina 8 di 13 possibilità di accesso al credito e in secondo luogo tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Ovviamente l'accertamento del primo nesso non implica di per sé la sussistenza del secondo. Va respinta infatti la tesi di un danno in re ipsa, la quale "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo", per cui
"al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede,
(...), una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni" (Cass. 25/1/2017, n. 1931).
Orbene, innanzitutto non è stata fornita in giudizio da parte degli attori la prova della revoca di fidi o della negazione, da parte degli istituti di credito indicati dagli attori, dei finanziamenti richiesti, circostanze peraltro nemmeno allegate in maniera sufficientemente circostanziata. Parte attrice ha infatti omesso sia di specificare quali fossero i rapporti bancari in essere nel momento in cui si sarebbe verificata la situazione pregiudizievole, sia di produrre in giudizio alcuna comunicazione o diffida o Contr diniego proveniente da o ovvero di articolare istanze di prova orali al fine di CP_7 CP_11 comprovare il proprio assunto. Né è sufficiente il mero prospetto storico dell'archivio della Centrale
Rischi per il periodo dal gennaio 2011 al maggio 2020 prodotto dagli attori (doc. 17), da esso non emergendo alcuna evidenza in ordine al fatto che le banche sopra menzionate abbiano bloccato l'operatività dei conti corrente o ridotto le linee di credito concesse, giungendo a chiudere i rapporti con la società a causa del comportamento illecito della convenuta. Peraltro, ciò non emerge in maniera sufficientemente circostanziata nemmeno dalla relazione tecnica di parte (doc. 16 attori).
Conseguentemente nel caso di specie, l'onere probatorio non è stato assolto, non avendo gli attori fornito la prova, documentale o testimoniale, di richieste di finanziamento (e del relativo rifiuto), nè dell'effettiva esigenza di accedere al credito nel periodo in cui i loro nominativi erano stato inseriti nella lista dei debitori insolventi.
Peraltro, dal citato doc. 17 è possibile evincersi che nel febbraio e nel maggio 2012 e CP_11 CP_7 hanno concesso alla società anticipi sbf per un accordato di € 40.000,00, contrariamente quindi alla tesi degli attori circa la impossibilità per la di accedere a ulteriori fonti di finanziamento. Parte_1
Analogo difetto di allegazione, ancor prima che di prova, si riscontra nel lamentato deterioramento dei rapporti con fornitori e clienti, in ordine ai quali la parte attrice ha omesso di indicare alcun elemento circostanziato e finanche il nominativo di tali soggetti.
Parte attrice lamenta inoltre che a causa del calo drammatico di fatturato nella seconda parte del 2012 e dell'impossibilità di restare sul mercato in assenza di smobilizzo dei crediti commerciali, la società in data 7/3/2013 ha cessato la propria attività cancellandosi dall'BO TI (doc. 5 parte attrice).
pagina 9 di 13 Fermo restando che, come sopra detto, non risulta sufficientemente dimostrata la revoca di fidi/negazione dei finanziamenti richiesti, dalla stessa relazione tecnica prodotta dagli attori (già citato doc. 16) emerge come il fatturato della società sia passato da € 219.482,00 nell'esercizio 2011 a €
201.364,00 nell'esercizio del 2012, con una riduzione dunque di circa l'8%.
Pertanto, non vi è prova che la chiusura dell'attività già nel primo trimestre del 2013 sia causalmente collegata alla segnalazione illegittima.
Sotto il profilo del danno patrimoniale, infondata è infine la domanda degli attori di risarcimento in favore di quale danno indiretto, della somma di € 365.200,00 pari alla differenza tra Parte_1 il prezzo di vendita giudiziaria di un immobile di proprietà della coniuge Controparte_12 intervenuta nel 2020 (doc. 18, 31 e 32 parte attrice) nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare avviata nei confronti della stessa signora in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente CP_12 esecutivo ottenuto da nell'agosto del 2017. Difetta infatti la prova del nesso causale tra CP_7
l'erronea segnalazione alla centrale rischi e la lamentata esecuzione immobiliare, anche considerato, come meglio si dirà nel prosieguo, il lungo lasso temporale tra la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli a opera di avvenuta nel 2013 e la vendita dell'immobile. CP_2
La domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale va quindi respinta.
Si passa ora ad esaminare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Come sopra già ricordato, la pronuncia del Tribunale di Roma passata in giudicato, accertato l'illecito trattamento dei dati personali, ha statuito che tale violazione “implica a carico degli istituti segnalanti l'obbligo di risarcire il danno a norma dell'art. 15 del d.lgs n. 196/2003, da liquidarsi in separata sede.
In difetto di allegazione e prova di un danno patrimoniale, i convenuti devono essere condannati esclusivamente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai ricorrenti”. Il Tribunale di
Roma ha quindi ritenuto che l'illegittima appostazione a sofferenza fosse un fatto potenzialmente idoneo a produrre un pregiudizio a carico dei ricorrenti da ravvisarsi “nel discredito derivante dalla segnalazione e nella conseguente lesione dell'immagine sociale di una persona che si vede ingiustamente inserita tra gli insolventi”.
Orbene va premesso che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l'accertamento della concreta esistenza dello stesso riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull'an (Cass. 26/10/2017 n. 25512;
Cass. 13/9/2012 n.153351; Cass. 1/10/2001 n. 10453; Cass. 7/2/1998 n. 1298).
Orbene, anche con riguardo al risarcimento del danno non patrimoniale per segnalazione illegittima alla pagina 10 di 13 Centrale dei rischi, la Suprema Corte ha escluso che il danno possa essere considerato in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento di tale condotta, anche qualora la si consideri pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. (Cass. n. 207/2019; Cass. civ. n. 1931/2017; Cass. civ. n. 4443/2015). In particolare, è stato affermato che “in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla
Centrale dei rischi, il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere 'in re ipsa', ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonchè dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento del danno secondo equità”. E ancora, in materia di danno da illegittimo protesto, la Cassazione ha chiarito che "Spetta al danneggiato allegare con sufficiente precisione i fatti nei quali il danno si concreta e offrire elementi per la relativa valutazione, fra i quali la durata della pubblicazione del protesto, la presenza o meno di rettifica, i dettagli dell'eventuale difficoltà di accesso al credito, dell'eventuale contrazione dell'attività economica, nonché qualsiasi elemento atto a desumere l'effettivo discredito al buon nome dell'imprenditore in termini di gravità della lesione e della non futilità del danno. È ammessa la prova per presunzioni dell'esistenza del danno, purché le allegazioni siano state adeguate e complete, perché, in difetto, il ricorso a presunzioni darebbe in concreto vita a un automatismo fra illegittimità del protesto e sussistenza del danno che, appunto per la natura di danno-conseguenza, deve essere ripudiato
(Cass., sez. III, 15/4/2015, n. 7661).
Dal richiamato assetto giurisprudenziale si desume quindi che la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da illecita segnalazione va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato e nello specifico quantomeno in ordine alla durata e all'ambito soggettivo della segnalazione.
Orbene sotto il profilo della durata della segnalazione si rileva quanto segue.
Parte attrice lamenta il mancato adeguamento al contenuto precettivo della sentenza del Tribunale di
Roma da parte della convenuta la quale avrebbe omesso di comunicare alla Centrale Rischi la richiesta di cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli. Sulla scorta di tale assunto, peraltro, gli attori hanno altresì chiesto, da un lato, la condanna al pagamento di una ulteriore somma non Controparte_1 inferiore a € 150.000,00 in favore di ciascun attore, quale danno punitivo per il rifiuto della convenuta di dare esecuzione alla sentenza di merito e, dall'altro, di ordinare ad di cancellare le Controparte_1 segnalazioni illegittime/illecite ancora presenti in Centrale Rischi, con applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. La tesi è contestata dalla convenuta che ha dedotto di avere richiesto a Banca d'IA in data 29/11/2013, e in pari data ottenuto,
pagina 11 di 13 la cancellazione retroattiva delle segnalazioni a sofferenza effettuate da nei mesi da aprile 2011 CP_2 ad agosto 2011.
Alla luce della documentazione prodotta in giudizio deve senz'altro ritenersi che parte convenuta abbia effettivamente provveduto tempestivamente alla richiesta di cancellazione. Innanzitutto, è agli atti la comunicazione della Banca d'IA - Divisione Centrale Rischi (Prot. n. 1293906/23 del 26/7/2023) che conferma l'avvenuta cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli di cui giova riportare la parte qui di interesse “Si fa riferimento all'istanza del 7 luglio u.s., con cui avete chiesto di confermare se, in data 29 novembre 2013, l'allora - ora Controparte_13 [...]
- avesse cancellato le segnalazioni Controparte_5
a sofferenza relative al censito 1762685, relative al periodo aprile 2011 - agosto 2011 e se, pertanto, dal 30 novembre 2013, tali segnalazioni non fossero più visibili agli altri intermediari partecipanti alla
Centrale dei Rischi {CR} della Banca d'IA. A tale riguardo, in considerazione dell'esigenza difensiva rappresentata per le vie brevi e del fatto che non disponete dell'evidenza della cancellazione in quanto relativa a un periodo antecedente a quello consultabile dagli intermediari, si confermano le circostanze appena indicate con effetto retroattivo” (doc. 7 parte convenuta). Inoltre, dagli stessi documenti offerti dagli attori (doc. 17 e 26) si evince l'intervenuta cancellazione delle segnalazioni a partire dal 29/11/2013 data che coincide con il report 29/11/2013 n. 122850 di invio a Banca d'IA dei messaggi di cancellazione retroattiva delle segnalazioni a sofferenza relative ai mesi da aprile 2011 ad agosto 2011 nei confronti della (doc. 3 e 4 parte convenuta). CP_3
Pertanto, sotto il profilo della durata della segnalazione deve ritenersi che le segnalazioni pregiudizievoli riferite ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2011 siano state cancellate alla fine dell'anno 2013, a seguito delle statuizioni del Tribunale di Roma che ne ha accertato l'illegittimità.
Posto dunque che la durata della segnalazione può ritenersi accertata per un arco di tempo ben più limitato rispetto a quello lamentato dagli attori deve altresì rilevarsi che essi non hanno offerto sufficienti elementi di fatto dai quali poter desumere, in via presuntiva, il lamentato danno all'immagine.
La teorica configurabilità della lesione alla reputazione non esonera l'attore dal fornire la prova della concreta compromissione di siffatto specifico interesse, cui sia conseguito un serio ed effettivo pregiudizio non patrimoniale. E nel caso di specie difetta la dimostrazione della percezione della notizia asseritamente lesiva da parte di terzi, essendo in conclusione indimostrato che la notizia della segnalazione, nell'arco di tempo in cui è durata, abbia effettivamente causato un danno alla reputazione degli attori.
Né nel caso in esame può farsi ricorso ai criteri equitativi ex art. 1226 c.c. invocati dalla parte attrice,
pagina 12 di 13 norma che “presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa"(Cass. n. 20889/2016).
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può quindi trovare accoglimento.
In forza delle considerazioni sopra svolte sono infine infondate le domande degli attori di condannare al pagamento di una ulteriore somma quale danno punitivo, nonché di ordinare la Controparte_1 cancellazione delle segnalazioni ancora presenti sulla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'IA con previsione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, stante la prova della intervenuta tempestiva richiesta di cancellazione da parte della convenuta.
Alla luce di tutto quanto sopra la domanda proposta dagli attori deve essere integralmente respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Deve da ultimo essere rigettata la domanda formulata da di condanna degli attori ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. Dall'esame degli atti processuali, dal contenuto delle domande formulate nonché dal comportamento processuale comunque tenuto dai medesimi non si ravvisano infatti gli elementi minimi per fondare un giudizio di responsabilità aggravata in capo ai soccombenti, non potendo affermarsi che il diritto di agire in giudizio abbia assunto i caratteri dell'abuso, per essere stato esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 147/2022 tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_1 CP_4
2. Condanna e , in solido tra loro, a rimborsare Parte_1 Parte_1 CP_4 ad le spese Controparte_5 di lite, che si liquidano in € 20.347,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso
Reggio nell'Emilia, 10 febbraio 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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