TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 6958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6958 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta
De Luca, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8968 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Ciro Renino, presso il cui studio in Portici al Corso Garibaldi n. 179 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore, C.F. ; P.IVA_1
- RESISTENTE contumace -
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
- RESISTENTE contumace - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.04.2023 l'istante ha tempestivamente Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del giudice monocratico della IX sezione penale del Tribunale di Napoli, pronunciato in seno al procedimento n. 2666/2021 R.G.Dib, nel quale il ricorrente era imputato.
Con il suddetto decreto, depositato il 22.03.2023 e notificato il giorno 24.03.2023, il Giudice aveva rigettato l'ammissione al patrocinio dello Stato in quanto “i redditi risultanti dall'istanza e dall'allegata documentazione ISEE risultano superiori alla soglia reddituale prevista per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 ss. TU DPR n. 115/2002”.
Con l'opposizione spiegata l'opponente ha dedotto di godere di un'unica fonte di reddito, integrata dall'assegno sociale di € 668,00 mensili (per un totale di € 8.016,00 annui), aggiungendo di non essere percettore di reddito di cittadinanza, né titolare di redditi di lavoro non dichiarati o di rendite finanziarie o immobiliari.
In merito alla certificazione ISEE, ha dedotto che la stessa è irrilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, tant'è che non rientra fra i documenti richiesti ai fini dell'ammissione dagli artt. 76 e 92 DPR 115/2002, aggiungendo che il suo patrimonio immobiliare e mobiliare non costituisce fonte di reddito.
Ha concluso nei termini che seguono: “1) Revocarsi il decreto opposto e, per l'effetto, ammettere al patrocinio a spese dello Stato l'istante/opponente nel procedimento di cui all'R.g. dib. 2666/2021 – Rgnr 4500/2019 innanzi al Tribunale di Napoli nella persona del Giudice Dottor Cantilena;
2) Consentire all'istante di produrre ogni documentazione reddituale e patrimoniale che il Tribunale ritenesse utile o necessario ai fini della decisione;
3) condanna della parte resistente alla refusione di spese ed onorari per il presente giudizio in favore dello scrivente difensore”.
Rimasto contumace il;
disposta acquisizione documentale;
invitata Controparte_1 parte ricorrente a dedurre sulla legittimazione passiva del convenuto, è stata CP_1 autorizzata la chiamata in causa dell' , in quanto, come chiarito dalla Controparte_3 giurisprudenza di legittimità e facendo leva sul dettato testuale dell'art. 99 D.P.R. 115/2002,
“il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il , in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo Controparte_1 procedimento” (Cass. civ., ord. n. 5806 del 22.02.2022).
Nella fattispecie il ricorso era stato notificato al ma è stata ordinata Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , dovendo il Controparte_3 tribunale “ordinare la chiamata in causa dell'effettivo legittimato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260
2 del 1958, trattandosi di rimedio apprestato per evitare che la complessità della macchina organizzativa dello Stato e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato possano tradursi in un ostacolo nell'accesso alla giustizia” (così Cass. civ., ord. n. 15219 del 12.05.2022).
La legittimazione passiva dell' , ricavabile dal disposto dell'art. 99, II Controparte_3 comma, D.P.R. 115/2002, il quale dispone che nei giudizi di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione “il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo”, concorre con quella del , il quale CP_1 diverrebbe titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio e della pretesa di pagamento in caso di accoglimento dell'opposizione.
Essendosi perfezionata la notifica tramite PEC in data 14/06/2024 e non essendosi costituita l' , deve esserne dichiarata la contumacia. Controparte_3
Va rimarcato che non può ipotizzarsi la necessità dell'esecuzione della notifica del ricorso presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in quanto l' è Controparte_3 dotata di personalità giuridica e ha la facoltà, ma non già l'obbligo, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72 del d. lgs. 300 del 30.07.1999), sicché il ricorrente può convenire in giudizio direttamente l'Amministrazione Finanziaria.
Deve, parimenti, essere dichiarata la contumacia del , non costituito Controparte_1 in giudizio nonostante la notifica del ricorso, perfezionatasi in data 18/05/2023, nell'osservanza del termine di cui all'art. 281 undecies, II comma, c.p.c. rispetto all'udienza del 22/12/2023.
Il ricorso è stato tempestivamente proposto in data 06/04/2023, nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, avutasi in data 24/03/2023.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato ha rigettato la richiesta di ammissione al beneficio sul presupposto che i redditi risultanti dall'istanza e dall'allegata documentazione ISEE risultano superiori alla soglia reddituale prevista per l'ammissione al beneficio.
In base all'art. 76, I comma, D.P.R. 115/2002, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
“risultante dall'ultima dichiarazione”, non superiore ad € 11.734,93, così come stabilito con decreto del Ministero della Giustizia del 3 febbraio 2023, in G.U. 21/04/2023, n. 94, con un aumento di € 1.032,91 per ogni familiare a carico ai sensi dell'art. 92 del citato testo normativo. Trattasi della soglia reddituale anteriore alle modifiche apportate con decreto interdirigenziale del 10.05.2023, in G.U. 06/06/2023, n. 130, il quale ha innalzato detta soglia reddituale in epoca successiva alla presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio.
Ai sensi dell'art. 76, II comma, D.P.R. 115/2002, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio “è costituito dalla
3 somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”.
La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione (cfr. Cass. civ., n. 4429 del
21.02.2017; Cass. pen., sent. n. 46382 del 14.10.2014; Cass. pen. sent. n. 7710 del 05.02.2010).
La certificazione dell' prodotta attesta che non godeva Controparte_3 Parte_1 di redditi da lavori dipendente nell'anno 2022. Il ricorrente, il quale ha prodotto certificato di stato di famiglia del 26/01/2023 da cui risulta unico componente del suo nucleo familiare, ha autocertificato di percepire un assegno mensile di € 668,00, per un totale di € 8.016,00 annui. È irrilevante, invece, l'attestazione ISEE ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. pen., sent., n. 46159 del 17/12/2021) che, infatti, non figura tra i documenti richiesti ai fini dell'ammissione dagli artt. 76 e 92 DPR 115/2002.
Il ricorrente ha, poi, documentato di avere la sua residenza in Napoli alla via Camaldolilli n. 239, e visura camerale attestanti i diritti di proprietà esclusiva e per un terzo su due immobili siti in Napoli alla via vicinale Camaldolilli, ma non vi è prova che detti immobili, così come l'unica autovettura a lui intestata, immatricolata nel 2010, costituiscano fonte di reddito calcolabile ai fini dell'ammissione al beneficio.
Sia la proprietà del bene immobile, che del bene mobile registrato erano state dichiarate nell'istanza di ammissione al beneficio, rimettendosi al prosieguo ogni approfondimento in ordine all'effettiva rispondenza del bene immobile dichiarato nell'istanza a quello di cui alle visure catastali prodotte.
Risulta essere stata prodotta in corso di causa dichiarazione ex art. 79, lettera d) del D.P.R. 115/2002 e va osservato, quanto alla mancata indicazione dell'assenza di condanne in via definitiva dei reati previsti dall'art. 76 co. 4 bis del D.P.R. n. 115/2002 che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza l'indicazione dell'insussistenza di condanne per i reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, implicanti la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo all'ammissione, essendo sufficiente che l'interessato certifichi di trovarsi nelle condizioni previste da tale articolo” (cfr. Cass. civ., sent. n. 48972 del 13.07.2017; in termini Cass. civ., sent. n. 38902 del 22.06.2017). Detta certificazione risulta effettuata con l'istanza di ammissione al beneficio.
L'art. 79 del D.P.R. 115/2002, infatti, “nel disciplinare il contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non fa alcun cenno ad una dichiarazione circa la sussistenza del presupposto negativo inerente alla mancanza dei precedenti penali di cui all'art. 76, comma 4-bis, d. P. R. n. 115 del 2002. La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 79, lett. c), inerisce infatti esclusivamente alle condizioni reddituali dell'istante. Dunque chi non è stato condannato per uno dei
4 reati previsti dall'art. 76, comma 4- bis, non deve dichiarare alcunché al riguardo. È compito del giudice verificare la sussistenza o meno di condanne per i reati elencati nella predetta norma” (cfr. Cass. civ., sent. 48792 del 13.07.2017).
Era, quindi, compito del giudice quello di esaminare le risultanze del certificato del casellario giudiziale dell'istante, al fine di verificare l'effettiva mancanza di condanne ostative.
Nel caso di specie, come si evince dal certificato del casellario aggiornato al 08/02/2024, l'istante risultava incensurato, sicché provata ed evidente è l'assenza di condanne ostative all'ammissione al beneficio o indicative della percezione di redditi illeciti, tali da far ritenere superata la soglia reddituale per l'ammissione al beneficio.
In conclusione l'istanza risultava ammissibile inoltre: non emergendo elementi, neppure presuntivi, per ritenere che il reddito percepito fosse maggiore di quello certificato;
rilevato che la richiesta di ammissione al beneficio era stata accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità dell'imputato, così come prescritto dall'art. 70, comma II D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - in combinato disposto con gli artt. 38, III comma, e 47, I comma, D.P.R. n. 445/2000 -, nonché che è stata depositata nel presente procedimento, in allegato ad altre istanze di ammissione al beneficio presentate per conto del ricorrente, attestazione del 15/09/2021 del Consiglio dell'Ordine di appartenenza di iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 81 T.U. Spese di Giustizia, il provvedimento impugnato deve essere riformato, ammettendosi il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Non si deve procedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento (cfr. Cass. civ., ord. n. 30380 del 02.11.2023, secondo cui “nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002”).
Nel citato arresto, prendendosi le mosse dall'orientamento di legittimità secondo cui l'ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale (cfr- Cass. civ., sent. n. n. 3569 del 05.12.2022), ha ritenuto che, nel caso in cui l'opposizione sia mossa non già avverso il provvedimento di revoca, il quale abbia fatto venire meno un beneficio già ottenuto, bensì contro il provvedimento che abbia negato a monte l'ammissione, si applica il disposto dell'art. 75, I comma, D.P.R 115/2002, disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito, sia esso civile, penale o contabile, secondo cui “l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali,
5 comunque connesse” senza doversi disporre, per ciascuna singola procedura, una richiesta di ammissione al beneficio. Conseguentemente, la liquidazione delle spettanze del difensore della parte ammessa va regolamentata “in base alle previsioni di cui agli artt. 75, primo comma, e 82 D.P.R. cit., attraverso la liquidazione cui provvede il giudice adito, sottraendosi quindi al rischio della possibile compensazione delle spese, ma restando pur sempre sottoposta alle regole, anche in tema di riduzione dei compensi che sia in materia civile che penale la legge prevede per i difensori delle parti ammesse al beneficio del patrocinio”, potendo pervenirsi ad una regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza nella differente ipotesi di opposizione proposta dal difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta ma, in tal caso, “senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso” (cfr. Cass. civ., ord. n. 3606 del 08.02.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla causa iscritta al n. 8968/2023 R.G.A.C., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ammette , C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], al patrocinio a spese dello Stato in relazione al processo n. 2666/2021 R.G. Dib. del Tribunale di Napoli, R.G.N.R. 4500/2019, mandando alla cancelleria penale di avviso al Pubblico Ministero dell'avvenuto deposito del presente provvedimento, nonché di trasmettere all'Ufficio finanziario territorialmente competente copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni (e della documentazione) allegate all'istanza, nonché copia del presente decreto, al fine di svolgere le verifiche di cui all'art. 98, II comma, D.P.R. n. 115/2002;
b) dichiara irripetibili le spese di procedura.
Napoli, 9 luglio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Roberta De Luca)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta
De Luca, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8968 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Ciro Renino, presso il cui studio in Portici al Corso Garibaldi n. 179 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore, C.F. ; P.IVA_1
- RESISTENTE contumace -
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_3
- RESISTENTE contumace - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.04.2023 l'istante ha tempestivamente Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del giudice monocratico della IX sezione penale del Tribunale di Napoli, pronunciato in seno al procedimento n. 2666/2021 R.G.Dib, nel quale il ricorrente era imputato.
Con il suddetto decreto, depositato il 22.03.2023 e notificato il giorno 24.03.2023, il Giudice aveva rigettato l'ammissione al patrocinio dello Stato in quanto “i redditi risultanti dall'istanza e dall'allegata documentazione ISEE risultano superiori alla soglia reddituale prevista per l'ammissione al beneficio ai sensi degli artt. 96 ss. TU DPR n. 115/2002”.
Con l'opposizione spiegata l'opponente ha dedotto di godere di un'unica fonte di reddito, integrata dall'assegno sociale di € 668,00 mensili (per un totale di € 8.016,00 annui), aggiungendo di non essere percettore di reddito di cittadinanza, né titolare di redditi di lavoro non dichiarati o di rendite finanziarie o immobiliari.
In merito alla certificazione ISEE, ha dedotto che la stessa è irrilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, tant'è che non rientra fra i documenti richiesti ai fini dell'ammissione dagli artt. 76 e 92 DPR 115/2002, aggiungendo che il suo patrimonio immobiliare e mobiliare non costituisce fonte di reddito.
Ha concluso nei termini che seguono: “1) Revocarsi il decreto opposto e, per l'effetto, ammettere al patrocinio a spese dello Stato l'istante/opponente nel procedimento di cui all'R.g. dib. 2666/2021 – Rgnr 4500/2019 innanzi al Tribunale di Napoli nella persona del Giudice Dottor Cantilena;
2) Consentire all'istante di produrre ogni documentazione reddituale e patrimoniale che il Tribunale ritenesse utile o necessario ai fini della decisione;
3) condanna della parte resistente alla refusione di spese ed onorari per il presente giudizio in favore dello scrivente difensore”.
Rimasto contumace il;
disposta acquisizione documentale;
invitata Controparte_1 parte ricorrente a dedurre sulla legittimazione passiva del convenuto, è stata CP_1 autorizzata la chiamata in causa dell' , in quanto, come chiarito dalla Controparte_3 giurisprudenza di legittimità e facendo leva sul dettato testuale dell'art. 99 D.P.R. 115/2002,
“il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all'Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria il , in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo Controparte_1 procedimento” (Cass. civ., ord. n. 5806 del 22.02.2022).
Nella fattispecie il ricorso era stato notificato al ma è stata ordinata Controparte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , dovendo il Controparte_3 tribunale “ordinare la chiamata in causa dell'effettivo legittimato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260
2 del 1958, trattandosi di rimedio apprestato per evitare che la complessità della macchina organizzativa dello Stato e la difficoltà per la parte di individuare il giusto legittimato possano tradursi in un ostacolo nell'accesso alla giustizia” (così Cass. civ., ord. n. 15219 del 12.05.2022).
La legittimazione passiva dell' , ricavabile dal disposto dell'art. 99, II Controparte_3 comma, D.P.R. 115/2002, il quale dispone che nei giudizi di opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione “il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo”, concorre con quella del , il quale CP_1 diverrebbe titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio e della pretesa di pagamento in caso di accoglimento dell'opposizione.
Essendosi perfezionata la notifica tramite PEC in data 14/06/2024 e non essendosi costituita l' , deve esserne dichiarata la contumacia. Controparte_3
Va rimarcato che non può ipotizzarsi la necessità dell'esecuzione della notifica del ricorso presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in quanto l' è Controparte_3 dotata di personalità giuridica e ha la facoltà, ma non già l'obbligo, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72 del d. lgs. 300 del 30.07.1999), sicché il ricorrente può convenire in giudizio direttamente l'Amministrazione Finanziaria.
Deve, parimenti, essere dichiarata la contumacia del , non costituito Controparte_1 in giudizio nonostante la notifica del ricorso, perfezionatasi in data 18/05/2023, nell'osservanza del termine di cui all'art. 281 undecies, II comma, c.p.c. rispetto all'udienza del 22/12/2023.
Il ricorso è stato tempestivamente proposto in data 06/04/2023, nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, avutasi in data 24/03/2023.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato ha rigettato la richiesta di ammissione al beneficio sul presupposto che i redditi risultanti dall'istanza e dall'allegata documentazione ISEE risultano superiori alla soglia reddituale prevista per l'ammissione al beneficio.
In base all'art. 76, I comma, D.P.R. 115/2002, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
“risultante dall'ultima dichiarazione”, non superiore ad € 11.734,93, così come stabilito con decreto del Ministero della Giustizia del 3 febbraio 2023, in G.U. 21/04/2023, n. 94, con un aumento di € 1.032,91 per ogni familiare a carico ai sensi dell'art. 92 del citato testo normativo. Trattasi della soglia reddituale anteriore alle modifiche apportate con decreto interdirigenziale del 10.05.2023, in G.U. 06/06/2023, n. 130, il quale ha innalzato detta soglia reddituale in epoca successiva alla presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio.
Ai sensi dell'art. 76, II comma, D.P.R. 115/2002, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito valutabile ai fini dell'ammissione al beneficio “è costituito dalla
3 somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante”.
La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione (cfr. Cass. civ., n. 4429 del
21.02.2017; Cass. pen., sent. n. 46382 del 14.10.2014; Cass. pen. sent. n. 7710 del 05.02.2010).
La certificazione dell' prodotta attesta che non godeva Controparte_3 Parte_1 di redditi da lavori dipendente nell'anno 2022. Il ricorrente, il quale ha prodotto certificato di stato di famiglia del 26/01/2023 da cui risulta unico componente del suo nucleo familiare, ha autocertificato di percepire un assegno mensile di € 668,00, per un totale di € 8.016,00 annui. È irrilevante, invece, l'attestazione ISEE ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. pen., sent., n. 46159 del 17/12/2021) che, infatti, non figura tra i documenti richiesti ai fini dell'ammissione dagli artt. 76 e 92 DPR 115/2002.
Il ricorrente ha, poi, documentato di avere la sua residenza in Napoli alla via Camaldolilli n. 239, e visura camerale attestanti i diritti di proprietà esclusiva e per un terzo su due immobili siti in Napoli alla via vicinale Camaldolilli, ma non vi è prova che detti immobili, così come l'unica autovettura a lui intestata, immatricolata nel 2010, costituiscano fonte di reddito calcolabile ai fini dell'ammissione al beneficio.
Sia la proprietà del bene immobile, che del bene mobile registrato erano state dichiarate nell'istanza di ammissione al beneficio, rimettendosi al prosieguo ogni approfondimento in ordine all'effettiva rispondenza del bene immobile dichiarato nell'istanza a quello di cui alle visure catastali prodotte.
Risulta essere stata prodotta in corso di causa dichiarazione ex art. 79, lettera d) del D.P.R. 115/2002 e va osservato, quanto alla mancata indicazione dell'assenza di condanne in via definitiva dei reati previsti dall'art. 76 co. 4 bis del D.P.R. n. 115/2002 che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza l'indicazione dell'insussistenza di condanne per i reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, implicanti la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo all'ammissione, essendo sufficiente che l'interessato certifichi di trovarsi nelle condizioni previste da tale articolo” (cfr. Cass. civ., sent. n. 48972 del 13.07.2017; in termini Cass. civ., sent. n. 38902 del 22.06.2017). Detta certificazione risulta effettuata con l'istanza di ammissione al beneficio.
L'art. 79 del D.P.R. 115/2002, infatti, “nel disciplinare il contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non fa alcun cenno ad una dichiarazione circa la sussistenza del presupposto negativo inerente alla mancanza dei precedenti penali di cui all'art. 76, comma 4-bis, d. P. R. n. 115 del 2002. La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 79, lett. c), inerisce infatti esclusivamente alle condizioni reddituali dell'istante. Dunque chi non è stato condannato per uno dei
4 reati previsti dall'art. 76, comma 4- bis, non deve dichiarare alcunché al riguardo. È compito del giudice verificare la sussistenza o meno di condanne per i reati elencati nella predetta norma” (cfr. Cass. civ., sent. 48792 del 13.07.2017).
Era, quindi, compito del giudice quello di esaminare le risultanze del certificato del casellario giudiziale dell'istante, al fine di verificare l'effettiva mancanza di condanne ostative.
Nel caso di specie, come si evince dal certificato del casellario aggiornato al 08/02/2024, l'istante risultava incensurato, sicché provata ed evidente è l'assenza di condanne ostative all'ammissione al beneficio o indicative della percezione di redditi illeciti, tali da far ritenere superata la soglia reddituale per l'ammissione al beneficio.
In conclusione l'istanza risultava ammissibile inoltre: non emergendo elementi, neppure presuntivi, per ritenere che il reddito percepito fosse maggiore di quello certificato;
rilevato che la richiesta di ammissione al beneficio era stata accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento in corso di validità dell'imputato, così come prescritto dall'art. 70, comma II D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - in combinato disposto con gli artt. 38, III comma, e 47, I comma, D.P.R. n. 445/2000 -, nonché che è stata depositata nel presente procedimento, in allegato ad altre istanze di ammissione al beneficio presentate per conto del ricorrente, attestazione del 15/09/2021 del Consiglio dell'Ordine di appartenenza di iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 81 T.U. Spese di Giustizia, il provvedimento impugnato deve essere riformato, ammettendosi il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Non si deve procedere alla liquidazione delle spese del presente procedimento (cfr. Cass. civ., ord. n. 30380 del 02.11.2023, secondo cui “nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002”).
Nel citato arresto, prendendosi le mosse dall'orientamento di legittimità secondo cui l'ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale (cfr- Cass. civ., sent. n. n. 3569 del 05.12.2022), ha ritenuto che, nel caso in cui l'opposizione sia mossa non già avverso il provvedimento di revoca, il quale abbia fatto venire meno un beneficio già ottenuto, bensì contro il provvedimento che abbia negato a monte l'ammissione, si applica il disposto dell'art. 75, I comma, D.P.R 115/2002, disposizione di carattere generale applicabile in ogni ambito, sia esso civile, penale o contabile, secondo cui “l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali,
5 comunque connesse” senza doversi disporre, per ciascuna singola procedura, una richiesta di ammissione al beneficio. Conseguentemente, la liquidazione delle spettanze del difensore della parte ammessa va regolamentata “in base alle previsioni di cui agli artt. 75, primo comma, e 82 D.P.R. cit., attraverso la liquidazione cui provvede il giudice adito, sottraendosi quindi al rischio della possibile compensazione delle spese, ma restando pur sempre sottoposta alle regole, anche in tema di riduzione dei compensi che sia in materia civile che penale la legge prevede per i difensori delle parti ammesse al beneficio del patrocinio”, potendo pervenirsi ad una regolamentazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza nella differente ipotesi di opposizione proposta dal difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta ma, in tal caso, “senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso” (cfr. Cass. civ., ord. n. 3606 del 08.02.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla causa iscritta al n. 8968/2023 R.G.A.C., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ammette , C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], al patrocinio a spese dello Stato in relazione al processo n. 2666/2021 R.G. Dib. del Tribunale di Napoli, R.G.N.R. 4500/2019, mandando alla cancelleria penale di avviso al Pubblico Ministero dell'avvenuto deposito del presente provvedimento, nonché di trasmettere all'Ufficio finanziario territorialmente competente copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni (e della documentazione) allegate all'istanza, nonché copia del presente decreto, al fine di svolgere le verifiche di cui all'art. 98, II comma, D.P.R. n. 115/2002;
b) dichiara irripetibili le spese di procedura.
Napoli, 9 luglio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Roberta De Luca)
6