Decreto presidenziale 23 novembre 2022
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 27 luglio 2023
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/12/2025, n. 21865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21865 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21865/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13549/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13549 del 2022, proposto da Abbott S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Marco Serpone, Francesco Fratini, Elio Leonetti, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al Viale XXIV Maggio n. 43 (Chiomenti Studio legale) e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Cristiano Bosin in Roma, al viale Delle Milizie n. 34, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, la Regione Molise, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, Regione Umbria, Regione Valle d’Aosta, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise; Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del ssr calabrese-PCM, Avvocatura dello Stato, non costituiti in giudizio.
nei confronti
Diasorin S.P.A., Diasorin Italia S.P.A., Rdm di IC RR e c. S.A., Technogenetics S.P.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”);
- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”);
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:
-l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
-l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”);
-la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonchè della Regione Marche;
Vista la dichiarazione del 9 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di aver provveduto al versamento di una quota pari al 48% dell’importo indicato nei decreti impugnati, in adesione al meccanismo introdotto dall’art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023, n. 34;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa Monica AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che la società Abbott S.r.l., impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato i due decreti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisito di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback) e sono state conseguentemente adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti il payback per le predette annualità;
Osservato che il ricorso è stato espressamente proposto in via prudenziale, ove tali atti fossero intesi come immediatamente lesivi della popolazione dell’operatore economico:
Osservato ancora che in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza straordinaria del 21 novembre 2025, la società ricorrente, con dichiarazione del 9 ottobre 2025 ha rappresentato di aver aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 8, comma 3 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, provvedendo al versamento di una quota pari al 48% dell’importo indicato nei predetti Decreti;
Considerato che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determina «la cessazione della materia del contendere» , con compensazione delle spese; ma che, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, di poter compensare le spese di giudizio attesa la natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA CO, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Monica AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica AL | TA CO |
IL SEGRETARIO