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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/10/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2229 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/06/2025 da:
1) nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ROVERE ROSANNA, presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_2
), residente in [...] C.F._2 con l'Avv. ZANUTEL SABRINA, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VI (PN) in data 19/6/1994 (Registro Atti di matrimonio, anno 1994, atto n. 5 reg. 2 parte 2 serie A) separati con sentenza n. 112 /2024
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in VI (PN), in data 19.06.1994 fra il signor nato a [...], il Parte_3
05.04.1965, residente in [...] e la signora
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Meduna di Livenza (TV), Via Runco Sud n.3 lett. A int. 1, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VI (PN) al numero 5, parte 2, serie A dell'anno 1994, ordinando all'Ufficiale di Stato di Stato Civile del Comune di VI di provvedere alle necessarie annotazioni.
2. Il signor corrisponde alla signora l'importo di € 15.000,00- a titolo di Pt_3 Pt_2 liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 898/70.
3. Con il perfezionamento della presente cessione immobiliare le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra gli stessi pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo.
4. Spese del presente procedimento compensate tra le parti.
Nell'udienza di comparizione del giorno 23/9/25 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno richiamato le condizioni concordate, hanno sottoscritto atto di trasferimento immobiliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VI (PN) in data 19/6/1994 tra e Parte_3 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro Atti di matrimonio, anno 1994, atto n. 5 reg. 2 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 7 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/06/2025 da:
1) nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] con l'Avv. ROVERE ROSANNA, presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_2
), residente in [...] C.F._2 con l'Avv. ZANUTEL SABRINA, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VI (PN) in data 19/6/1994 (Registro Atti di matrimonio, anno 1994, atto n. 5 reg. 2 parte 2 serie A) separati con sentenza n. 112 /2024
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in VI (PN), in data 19.06.1994 fra il signor nato a [...], il Parte_3
05.04.1965, residente in [...] e la signora
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Meduna di Livenza (TV), Via Runco Sud n.3 lett. A int. 1, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VI (PN) al numero 5, parte 2, serie A dell'anno 1994, ordinando all'Ufficiale di Stato di Stato Civile del Comune di VI di provvedere alle necessarie annotazioni.
2. Il signor corrisponde alla signora l'importo di € 15.000,00- a titolo di Pt_3 Pt_2 liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 898/70.
3. Con il perfezionamento della presente cessione immobiliare le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra gli stessi pendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo.
4. Spese del presente procedimento compensate tra le parti.
Nell'udienza di comparizione del giorno 23/9/25 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno richiamato le condizioni concordate, hanno sottoscritto atto di trasferimento immobiliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VI (PN) in data 19/6/1994 tra e Parte_3 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (Registro Atti di matrimonio, anno 1994, atto n. 5 reg. 2 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 7 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini