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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/11/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4805/2024 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3082/2024 TRA
rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 dall'avvocato Vincenzo Mellone, elettivamente e domiciliato presso il suo studio legale, sito in Torre Annunziata, Corso Umberto I, 148 APPELLANTE E (oggi , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentate p.t., elett.te dom.ta nel giudizio di I grado presso lo studio dell'avvocato Paolo Vitiello APPELLATA E
, dom.to in Ottaviano (NA), alla Via Prischi, 14 Controparte_3
APPELLATO MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato Parte_2 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, il sig.
e la compagnia Controparte_3 Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del conducente l'autovettura Fiat Idea tg. CP893RN, di proprietà del sig. , nella produzione dell'evento Controparte_3 dannoso di cui in premessa dell'atto di citazione, con conseguente condanna, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 209/05, del sig. in solido con la Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, in favore dell'istante, della somma di euro 12.565,39, o di quella minore o maggiore somma accertata in corso di causa, ovvero di quella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'epoca del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto, comunque, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, nonché la condanna dei predetti convenuti sig. in solido con la Controparte_3 Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro, al
[...] pagamento delle spese, e competenze professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per Legge. L'istante assumeva che il giorno 20.07.2017, alle ore 13:00 circa, in Torre Annunziata alla via V. Veneto si trovava a bordo, nella qualità di conducente, del motociclo Honda SH tg. ED94377, e nel mentre era fermo in sosta subiva lesioni personali, in conseguenza del sinistro verificatosi per fatto e colpa del conducente dell'autovettura Fiat Idea tg. CP893RN, di proprietà del sig. nato Controparte_3
a Ottaviano il 16.11.1935 (all.1), ed assicurata per la r.c.a. con
[...]
Controparte_1
Che, infatti, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il sig. Parte_2 percorreva a bordo del motociclo Honda SH tg. ED94377, nella qualità
[...] di conducente, la via V. Veneto di Torre Annunziata, con direzione ideale Pompei - Napoli e nel mentre era fermo sul lato destro della carreggiata nei pressi della
“Posta Express” ivi presente, veniva investito sul piede sinistro (poggiato al suolo) dall'autovettura Fiat Idea tg. CP893RN, il cui conducente sig. , Controparte_3 proveniente da tergo non si avvedeva del piede del sig. poggiato in terra Parte_2
e lo investiva con la con la ruota anteriore destra sul piede caviglia sinistra procurandogli gravi lesioni personali. Instauratosi il contraddittorio il convenuto benché regolarmente Controparte_3 citato restava contumace, mentre la convenuta compagnia assicuratrice
[...]
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, si costituiva contestando ex adverso richiesto, prodotto e dedotto. Veniva, quindi, richiesta, ammessa ed espletata la prova testimoniale. Alla udienza del 26 ottobre 2021 (rinvio di ufficio del 09.06.2024), il Giudice dava atto della presenza dei testi indicati da parte attrice sigg.re Parte_3
e , e le diffidava a tornare senza ulteriore avviso con documenti Controparte_4 di riconoscimento validi ed integri all'udienza del 23.12.2022. Onerava parte attrice a depositare citazione a teste dell'udienza del 09.06.2020 (la quale non si teneva per disposto rinvio di ufficio alla udienza del 26.10.2021). Alla suddetta udienza del 23.12.2023 era presente in aula la teste sig.ra la quale rendeva valida testimonianza. Parte attrice Parte_3 rinunciava all'escussione dell'ulteriore teste. All'esito della prova testimoniale, veniva, poi, richiesta, ammessa ed espletata la CTU medico legale sulla persona di Parte_2
Con sentenza n. 3082/2024 il Giudice di Pace di Torre Annunziata rigettava la domanda attorea con condanna della stessa al rimborso, in favore dell'
[...]
, in delle spese e compensi di giudizio liquidati Controparte_1 ex art. 5 co. 3 DM 55/14, in complessivi euro 346,00, di euro 100,00 per spese, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché spese di CTU Avverso l'indicata pronuncia ha proposto appello deducendo Parte_2 la errata e/o omessa valutazione delle prove e l'omesso e/o insufficiente motivazione sul provvedimento di decadenza di parte dai mezzi istruttori e dalla prova testimoniale legittimamente resa. Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
2. A norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
2.1. Nella specie, all'udienza del 27.5.2025 l'appellante non compariva, pertanto il giudicante rinviava ex art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 20.11.2025, disponendo la trattazione scritta. In ragione del mancato deposito delle note ad opera dell'appellante anche a tale ultima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. L'omessa costituzione in giudizio giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
3.1. Deve, poi, dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali
- della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'appello improcedibile;
B. dichiara irripetibili le spese di lite;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (improcedibilità dell'appello) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente , nella sua Parte_4 qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di Caiazzo Anna”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Torre Annunziata il 20 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 dall'avvocato Vincenzo Mellone, elettivamente e domiciliato presso il suo studio legale, sito in Torre Annunziata, Corso Umberto I, 148 APPELLANTE E (oggi , in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentate p.t., elett.te dom.ta nel giudizio di I grado presso lo studio dell'avvocato Paolo Vitiello APPELLATA E
, dom.to in Ottaviano (NA), alla Via Prischi, 14 Controparte_3
APPELLATO MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato Parte_2 conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, il sig.
e la compagnia Controparte_3 Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del conducente l'autovettura Fiat Idea tg. CP893RN, di proprietà del sig. , nella produzione dell'evento Controparte_3 dannoso di cui in premessa dell'atto di citazione, con conseguente condanna, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 209/05, del sig. in solido con la Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, in favore dell'istante, della somma di euro 12.565,39, o di quella minore o maggiore somma accertata in corso di causa, ovvero di quella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dall'epoca del sinistro all'effettivo soddisfo, il tutto, comunque, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, nonché la condanna dei predetti convenuti sig. in solido con la Controparte_3 Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra loro, al
[...] pagamento delle spese, e competenze professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per Legge. L'istante assumeva che il giorno 20.07.2017, alle ore 13:00 circa, in Torre Annunziata alla via V. Veneto si trovava a bordo, nella qualità di conducente, del motociclo Honda SH tg. ED94377, e nel mentre era fermo in sosta subiva lesioni personali, in conseguenza del sinistro verificatosi per fatto e colpa del conducente dell'autovettura Fiat Idea tg. CP893RN, di proprietà del sig. nato Controparte_3
a Ottaviano il 16.11.1935 (all.1), ed assicurata per la r.c.a. con
[...]
Controparte_1
Che, infatti, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il sig. Parte_2 percorreva a bordo del motociclo Honda SH tg. ED94377, nella qualità
[...] di conducente, la via V. Veneto di Torre Annunziata, con direzione ideale Pompei - Napoli e nel mentre era fermo sul lato destro della carreggiata nei pressi della
“Posta Express” ivi presente, veniva investito sul piede sinistro (poggiato al suolo) dall'autovettura Fiat Idea tg. CP893RN, il cui conducente sig. , Controparte_3 proveniente da tergo non si avvedeva del piede del sig. poggiato in terra Parte_2
e lo investiva con la con la ruota anteriore destra sul piede caviglia sinistra procurandogli gravi lesioni personali. Instauratosi il contraddittorio il convenuto benché regolarmente Controparte_3 citato restava contumace, mentre la convenuta compagnia assicuratrice
[...]
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, si costituiva contestando ex adverso richiesto, prodotto e dedotto. Veniva, quindi, richiesta, ammessa ed espletata la prova testimoniale. Alla udienza del 26 ottobre 2021 (rinvio di ufficio del 09.06.2024), il Giudice dava atto della presenza dei testi indicati da parte attrice sigg.re Parte_3
e , e le diffidava a tornare senza ulteriore avviso con documenti Controparte_4 di riconoscimento validi ed integri all'udienza del 23.12.2022. Onerava parte attrice a depositare citazione a teste dell'udienza del 09.06.2020 (la quale non si teneva per disposto rinvio di ufficio alla udienza del 26.10.2021). Alla suddetta udienza del 23.12.2023 era presente in aula la teste sig.ra la quale rendeva valida testimonianza. Parte attrice Parte_3 rinunciava all'escussione dell'ulteriore teste. All'esito della prova testimoniale, veniva, poi, richiesta, ammessa ed espletata la CTU medico legale sulla persona di Parte_2
Con sentenza n. 3082/2024 il Giudice di Pace di Torre Annunziata rigettava la domanda attorea con condanna della stessa al rimborso, in favore dell'
[...]
, in delle spese e compensi di giudizio liquidati Controparte_1 ex art. 5 co. 3 DM 55/14, in complessivi euro 346,00, di euro 100,00 per spese, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché spese di CTU Avverso l'indicata pronuncia ha proposto appello deducendo Parte_2 la errata e/o omessa valutazione delle prove e l'omesso e/o insufficiente motivazione sul provvedimento di decadenza di parte dai mezzi istruttori e dalla prova testimoniale legittimamente resa. Nessuno degli appellati si è costituito in giudizio.
2. A norma dell'art. 348 comma 2 c.p.c. “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza”.
2.1. Nella specie, all'udienza del 27.5.2025 l'appellante non compariva, pertanto il giudicante rinviava ex art. 348 c.p.c. alla successiva udienza del 20.11.2025, disponendo la trattazione scritta. In ragione del mancato deposito delle note ad opera dell'appellante anche a tale ultima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
3. L'omessa costituzione in giudizio giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
3.1. Deve, poi, dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali
- della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'appello improcedibile;
B. dichiara irripetibili le spese di lite;
C. dichiara la sussistenza dei presupposti (improcedibilità dell'appello) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente , nella sua Parte_4 qualità di titolare della impresa individuale denominata “Harmony di Caiazzo Anna”, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Torre Annunziata il 20 novembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo