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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1848/2024
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale della causa n. R.G. 1848/2024 tra
(C.F. ), con il procuratore Parte_1 C.F._1
avv. OL AL
Ricorrente
e
Controparte_1
(P. IVA e C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con il procuratore avv. FACCIOLI FAUSTA
Convenuta
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 9.12 innanzi al dott. Giorgio Bertola, sono comparsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi sostituendo la loro presenza fisica con il deposito di note scritte: per l'avv. Parte_1
OL AL, per Controparte_1
l'avv. FACCIOLI FAUSTA.
[...]
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
pagina 1 di 8 L'avv. Nevola ha concluso come da note scritte depositate in data 23/10/2025.
L'avv. Faccioli ha concluso come da note scritte depositate in data 23/10/2025.
Il Giudice Istruttore rilevato che le parti nelle loro note hanno esposto le ragioni delle proprie difese insistendo per il loro accoglimento, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 09:46.
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1848/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. OL AL, elettivamente domiciliato in VIA CUCCHI, 6
24122 BERGAMO, presso il difensore avv. OL AL
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FACCIOLI FAUSTA, elettivamente domiciliata in VIA
SAN SEBASTIANO 14 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv.
FACCIOLI FAUSTA
Convenuta
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 8 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
ha impugnato l'ordinanza n. 276/2024-VET dell'8/07/2024 Parte_1
notificata a mezzo PEC in data 10/07/2024 con la quale il Direttore Generale dell'ATS Valpadana ha ingiunto in pagamento la somma di € 2.030,00 per la violazione del Reg. CE 1/2005, All. I, capo I, così come punita dall'art. 7 comma
1 del D.Lgs. 151/2007, per aver trasportato un capo non idoneo al viaggio, causandogli lesioni e sofferenze inutili e dell'ordinanza n. 277/2024-VET dell'8/07/2024, notificata a mezzo PEC in data 10/07/2024, con la quale il
Direttore Generale dell'ATS Valpadana ha ingiunto in pagamento la somma di
€ 1.030,00 per la violazione del Reg. CE 1/2005, All. I, capo III, art. 1.12, punto d), così come punita dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 151/2007, per aver trasportato una vacca senza separarla da un toro.
Esponeva il ricorrente che in data 16/09/2021 personale veterinario dell'ATS
Valpadana effettuava un controllo presso il macello ER Primo S.r.l. di Borgo
Virgilio (MN), presso il quale erano stati consegnati i capi di bestiame trasportati dal ricorrente.
All'esito del controllo il personale accertava con il verbale di contestazione n.
219/2021/VA la morte di un capo trasportato ed il decubito sternale di un altro capo a seguito di un aborto, in relazione al quale veniva rinvenuto un feto morto sul mezzo.
Deduceva il ricorrente che a nulla erano valse le sue deduzioni difensive relative pagina 4 di 8 al fatto che la bovina fosse incinta solo di quattro mesi e che, pertanto, egli non aveva alcuna possibilità di avvedersi dello stato di gravidanza, oltre al fatto che vi era una dichiarazione del veterinario che attestava che gli animali fossero idonei al trasporto, facendo quindi valere la sua buona fede e l'assenza di colpa.
In pari data il personale veterinario dell'ATS Valpadana accertava altresì, con verbale n. 243/2021/va, che su un altro mezzo del ricorrente erano stati trasportati un toro ed una vacca senza le richieste separazioni, in violazione del
REG. CE 1/2005, ALL. I, capo III, art. 1.12, così come sanzionata dall'art. 7 comma 3 del D.lgs. 151/2017.
Neppure in relazione a tale contestazione erano state valutate le sue difese laddove aveva evidenziato che entrambi i capi in questione erano sottopeso e che, pertanto, aveva deciso di farli viaggiare insieme, proprio per tutelarli dagli altri capi di dimensioni e peso maggiori, che avrebbero potuto schiacciarli.
Col presente ricorso evidenziava nuovamente la impossibilità di accorgersi del fatto che la bovina fosse gravida poiché di soli 4 mesi.
Si è costituita la parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso a fronte degli accertamenti svolti dagli agenti verbalizzanti.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto alla circostanza affermata dal ricorrente che un veterinario abbia certificato la idoneità al trasporto, si deve osservare come il ricorrente non produca alcun documento da cui dedurre tale idoneità ed al contrario nel verbale presente in atti sia documentato l'esatto contrario.
Infatti, nel Processo verbale di accertamento del 219/2021/VA si legge che “…
pagina 5 di 8 per nessuno dei due bovini era presente il parere di idoneità al trasporto previsto al punto 3 …”:
Avendo il ricorrente mancato la prova che gli animali oggetto di accertamento fossero idonei al trasporto, contrariamente a quanto dichiarato nel ricorso e prima nelle difese rivolte all'ATS, il motivo di ricorso va rigettato.
Neppure la seconda doglianza può essere accolta.
Il ricorrente, pur riconoscendo che tori e vacche non possono essere trasportati insieme, rileva come il trasporto promiscuo, a causa del fatto che il toro fosse sottopeso, a suo giudizio rappresentasse una condizione potenzialmente più tutelante per l'animale rispetto al farlo viaggiare con altri tori più grossi.
Anche tale argomentazione è priva di rilievo giuridico.
Il Regolamento CE 1/2005 “Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive
64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”, All. I “Specifiche tecniche”, Capo III “pratiche di trasporto”, punto 1 sottopunto 1.12 lett d)
pagina 6 di 8 prevede che: “
1.12 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi: d) maschi sessualmente maturi e femmine”.
Nel verbale gli Agenti accertatori danno atto che un maschio sessualmente attivo ed una femmina viaggiassero insieme:
La norma violata non lascia margine discrezionale al trasportatore se lasciare o meno insieme una vacca ed un toro sessualmente maturo poiché la prescrizione ha come scopo quello del benessere degli animali trasportati che è evidentemente messo a rischio dal fatto che un toro possa recare danno alla vacca a causa delle sue corna, se trasportati insieme.
Il ricorso è quindi infondato e va rigettato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
pagina 7 di 8
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta il ricorso perché infondato;
2) DA (C.F. ) a Parte_1 C.F._1
rifondere a Controparte_1
(P. IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano, quanto in € 2.552,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;
Così deciso in Mantova, il 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale della causa n. R.G. 1848/2024 tra
(C.F. ), con il procuratore Parte_1 C.F._1
avv. OL AL
Ricorrente
e
Controparte_1
(P. IVA e C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
con il procuratore avv. FACCIOLI FAUSTA
Convenuta
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 9.12 innanzi al dott. Giorgio Bertola, sono comparsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e quindi sostituendo la loro presenza fisica con il deposito di note scritte: per l'avv. Parte_1
OL AL, per Controparte_1
l'avv. FACCIOLI FAUSTA.
[...]
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante
Consolle.
pagina 1 di 8 L'avv. Nevola ha concluso come da note scritte depositate in data 23/10/2025.
L'avv. Faccioli ha concluso come da note scritte depositate in data 23/10/2025.
Il Giudice Istruttore rilevato che le parti nelle loro note hanno esposto le ragioni delle proprie difese insistendo per il loro accoglimento, si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 09:46.
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1848/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. OL AL, elettivamente domiciliato in VIA CUCCHI, 6
24122 BERGAMO, presso il difensore avv. OL AL
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. FACCIOLI FAUSTA, elettivamente domiciliata in VIA
SAN SEBASTIANO 14 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv.
FACCIOLI FAUSTA
Convenuta
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
pagina 3 di 8 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
ha impugnato l'ordinanza n. 276/2024-VET dell'8/07/2024 Parte_1
notificata a mezzo PEC in data 10/07/2024 con la quale il Direttore Generale dell'ATS Valpadana ha ingiunto in pagamento la somma di € 2.030,00 per la violazione del Reg. CE 1/2005, All. I, capo I, così come punita dall'art. 7 comma
1 del D.Lgs. 151/2007, per aver trasportato un capo non idoneo al viaggio, causandogli lesioni e sofferenze inutili e dell'ordinanza n. 277/2024-VET dell'8/07/2024, notificata a mezzo PEC in data 10/07/2024, con la quale il
Direttore Generale dell'ATS Valpadana ha ingiunto in pagamento la somma di
€ 1.030,00 per la violazione del Reg. CE 1/2005, All. I, capo III, art. 1.12, punto d), così come punita dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 151/2007, per aver trasportato una vacca senza separarla da un toro.
Esponeva il ricorrente che in data 16/09/2021 personale veterinario dell'ATS
Valpadana effettuava un controllo presso il macello ER Primo S.r.l. di Borgo
Virgilio (MN), presso il quale erano stati consegnati i capi di bestiame trasportati dal ricorrente.
All'esito del controllo il personale accertava con il verbale di contestazione n.
219/2021/VA la morte di un capo trasportato ed il decubito sternale di un altro capo a seguito di un aborto, in relazione al quale veniva rinvenuto un feto morto sul mezzo.
Deduceva il ricorrente che a nulla erano valse le sue deduzioni difensive relative pagina 4 di 8 al fatto che la bovina fosse incinta solo di quattro mesi e che, pertanto, egli non aveva alcuna possibilità di avvedersi dello stato di gravidanza, oltre al fatto che vi era una dichiarazione del veterinario che attestava che gli animali fossero idonei al trasporto, facendo quindi valere la sua buona fede e l'assenza di colpa.
In pari data il personale veterinario dell'ATS Valpadana accertava altresì, con verbale n. 243/2021/va, che su un altro mezzo del ricorrente erano stati trasportati un toro ed una vacca senza le richieste separazioni, in violazione del
REG. CE 1/2005, ALL. I, capo III, art. 1.12, così come sanzionata dall'art. 7 comma 3 del D.lgs. 151/2017.
Neppure in relazione a tale contestazione erano state valutate le sue difese laddove aveva evidenziato che entrambi i capi in questione erano sottopeso e che, pertanto, aveva deciso di farli viaggiare insieme, proprio per tutelarli dagli altri capi di dimensioni e peso maggiori, che avrebbero potuto schiacciarli.
Col presente ricorso evidenziava nuovamente la impossibilità di accorgersi del fatto che la bovina fosse gravida poiché di soli 4 mesi.
Si è costituita la parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso a fronte degli accertamenti svolti dagli agenti verbalizzanti.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto alla circostanza affermata dal ricorrente che un veterinario abbia certificato la idoneità al trasporto, si deve osservare come il ricorrente non produca alcun documento da cui dedurre tale idoneità ed al contrario nel verbale presente in atti sia documentato l'esatto contrario.
Infatti, nel Processo verbale di accertamento del 219/2021/VA si legge che “…
pagina 5 di 8 per nessuno dei due bovini era presente il parere di idoneità al trasporto previsto al punto 3 …”:
Avendo il ricorrente mancato la prova che gli animali oggetto di accertamento fossero idonei al trasporto, contrariamente a quanto dichiarato nel ricorso e prima nelle difese rivolte all'ATS, il motivo di ricorso va rigettato.
Neppure la seconda doglianza può essere accolta.
Il ricorrente, pur riconoscendo che tori e vacche non possono essere trasportati insieme, rileva come il trasporto promiscuo, a causa del fatto che il toro fosse sottopeso, a suo giudizio rappresentasse una condizione potenzialmente più tutelante per l'animale rispetto al farlo viaggiare con altri tori più grossi.
Anche tale argomentazione è priva di rilievo giuridico.
Il Regolamento CE 1/2005 “Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive
64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97”, All. I “Specifiche tecniche”, Capo III “pratiche di trasporto”, punto 1 sottopunto 1.12 lett d)
pagina 6 di 8 prevede che: “
1.12 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi: d) maschi sessualmente maturi e femmine”.
Nel verbale gli Agenti accertatori danno atto che un maschio sessualmente attivo ed una femmina viaggiassero insieme:
La norma violata non lascia margine discrezionale al trasportatore se lasciare o meno insieme una vacca ed un toro sessualmente maturo poiché la prescrizione ha come scopo quello del benessere degli animali trasportati che è evidentemente messo a rischio dal fatto che un toro possa recare danno alla vacca a causa delle sue corna, se trasportati insieme.
Il ricorso è quindi infondato e va rigettato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
pagina 7 di 8
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta il ricorso perché infondato;
2) DA (C.F. ) a Parte_1 C.F._1
rifondere a Controparte_1
(P. IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano, quanto in € 2.552,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;
Così deciso in Mantova, il 28 ottobre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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