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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) IU LU Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) ON IA AU Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 164/2022 R.G., tra:
con sede legale in Roma, via Vincenzo Lamaro 13 (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità P.IVA_1 di mandataria di (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Dario Sanfilippo, elettivamente domiciliata in Trapani, via Virgilio 37/A, presso lo studio dell'avv. Carmelo Castelli (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II Controparte_1
24/28 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 nella qualità di cessionaria di e per essa con sede Parte_2 CP_2 legale in Milano, Via Pontaccio 10 (c.f. ), in persona del legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, in forza di procura speciale conferita da
[...]
[...] in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II 22 (p. i.v.a.
), quale mandataria della menzionata società, rappresentata e P.IVA_5 difesa dagli avvocati Benedetto Gargani e Guido Gargani, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli 15, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
interveniente ex art. 111 c.p.c.,
nata a [...] il [...] (c.f. CP_3
), nata a [...] il 30 C.F._1 CP_4 gennaio 1962 (c.f. , nato a C.F._2 CP_5
Castelvetrano (TP) in data 18 marzo 1969 (c.f. , e C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_6 [...]
), C.F._4
convenuti, contumaci.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori di parte interveniente hanno così concluso:
“…insistendo per: accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di Persona_1 deceduto il 26/12/2016 in favore dei signori , , CP_3 CP_4 CP_5
e e per l'effetto, dichiarare i convenuti oggi appellati, eredi pure e semplici Controparte_6 del rispettivo marito e del padre Persona_1 ordinare al Conservatore dei RR.II. di Trapani di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente pronunzia che accerta e dichiara l'intervenuta l'accettazione tacita di eredità dei signori , , e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 avvenuta in seguito alla morte del sig. con esonero da ogni sua Persona_1 responsabilità al riguardo”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2022, la Parte_1 proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 20 dicembre 2021, depositata il 21 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento già iscritto al n. 1940/2021 R.G..
Con comparsa depositata il 30 aprile 2024, interveniva nel giudizio la
[...]
quale cessionaria della Controparte_1 Parte_2
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 28 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che con ricorso ex art 702 bis c.p.c., Parte_1 evocava in giudizio , e CP_3 CP_4 CP_5 [...]
dinanzi al Tribunale di Marsala esponendo che: CP_6
- con contratto di finanziamento fondiario ex art. 38 e segg. del D. L.gs. n. 385/93, stipulato in data 17.10. 2000, in Notaio di Mazara Persona_2 del Vallo, rep. N. 33999 racc. n. 7352, registrato in Marsala il 25.10. 2000 al n. 3125, la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo Società Cooperativa aveva concesso a un finanziamento di Lire Persona_1
100.000.000, da restituirsi mediante il pagamento di centoventi rate mensili, comprensive di capitale e di interessi, il tutto assistito dalla garanzia fideiussoria prestata dalla moglie;
CP_3
- a garanzia della restituzione del capitale finanziato, i coniugi avevano concesso in favore dell'istituto di credito ipoteca volontaria sugli immobili di loro proprietà siti in Castelvetrano, identificati in catasto al foglio di mappa n. 37, p.lle 576/2 e 576/3;
- con contratto di cessione del credito stipulato in data 03.11.2016, l'istituto bancario aveva ceduto alla vari crediti, identificati in base ad Parte_1
3 una serie di criteri oggettivi ed omogenei, tra cui quello vantato nei confronti di;
Persona_1
- in data 24.01.2017, la suddetta società aveva a sua volta ceduto i medesimi crediti alla Parte_2
- intervenuto il decesso di , era, pertanto, interesse di Persona_1 quest'ultima agire per l'accertamento della successione di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al defunto, nella prospettiva della fruttuosa esecuzione iniziata con il pignoramento dei beni immobili sui quali era stata costituita ipoteca;
- la aveva conferito procura speciale alla Parte_2 Parte_1 dandole mandato di compiere tutte le attività necessarie e utili per ottenere il soddisfacimento dei crediti, ivi compresa l'attività di gestione delle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali,
e chiedendo al giudice adito di: accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità testamentaria di deceduto il 26/12/2016 in favore dei signori Persona_1
, , e e per l'effetto, dichiarare CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
i convenuti, eredi pure e semplici del rispettivo marito e del padre ordinare Persona_1 al Conservatore dei RR.II. di Trapani di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente pronunzia che accerta e dichiara l'intervenuta l'accettazione tacita di eredità dei signori , , e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 avvenuta in seguito alla morte del sig. con esonero da ogni sua Persona_1 responsabilità al riguardo.
Istruita documentalmente la causa, con la ordinanza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala, nella contumacia dei convenuti, rigettava le domande di parte attrice.
Il primo giudice, evidenziata l'omessa produzione del titolo sul quale si fonda la successione ereditaria, del certificato storico di famiglia del defunto, da cui desumere la platea dei chiamati all'eredità e le quote di rispettiva spettanza, nonché della denuncia di successione e delle istanze di voltura catastale, rileva che, dal compendio probatorio in atti, non si trae la prova che i convenuti abbiano posto in essere comportamenti tali da affermare che abbiano accettato l'eredità di . CP_4
4 Sottolinea, quindi, l'inapplicabilità del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., nei confronti di parti rimaste contumaci.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , CP_3 CP_4
, e che, ritualmente citati a comparire
[...] CP_5 Controparte_6 mediante notifica dell'atto di appello in data 18 gennaio 2022, non si sono costituiti nel presente grado di giudizio.
Proponendo impugnazione, l'appellante afferma che dalla relazione ventennale notarile versata in atti si evincono sia l'intervenuta denuncia della successione di , sia l'avvenuta accettazione espressa della CP_4 eredità da parte di altri chiamati, e produce, ad ogni modo, invocandone l'eventuale indispensabilità, il certificato di morte e lo stato di famiglia storico del de cuius.
Deduce, in ogni caso, sul punto, che nel presente giudizio non rilevano né il titolo della successione (a suo dire non regolata da testamento, a dispetto della erronea indicazione riportata nel ricorso, indotta da quanto affermato dal legale dei convenuti in una missiva), né le quote spettanti ai vari eredi, la cui esatta individuazione resta riservata alla procedura esecutiva.
Evidenzia che, se pure dalla documentazione prodotta non si evince che il soggetto che aveva richiesto la variazione catastale fosse uno dei convenuti, ugualmente non si evince neppure che fosse stato qualcun altro.
Con riferimento alla permanenza nel possesso dei beni da parte di , CP_3 richiama un precedente giurisprudenziale di tenore opposto rispetto a quello valorizzato dal Tribunale.
Invoca, quindi, la lettera del 29 luglio 2020 e la pec del 13 aprile 2021, sottoscritte entrambe dall'avv. Sammartano e, la prima, anche da CP_4
[...]
Chiede, infine, ammettersi l'interrogatorio formale dei convenuti.
*****
5 L'appello merita accoglimento limitatamente alla posizione di CP_4
, come di seguito specificato.
[...]
Può, innanzi tutto, convenirsi con l'appellante in ordine al fatto che, dimostrata l'apertura della successione di già mediante la produzione della CP_4 relazione ventennale notarile, che dava atto della presentazione della denuncia di successione da parte anche dei convenuti e della accettazione espressa dell'eredità da parte di alcuni dei chiamati, e della nota di trascrizione della denuncia stessa, non rilevano nel presente giudizio il titolo della successione (rimasto, invero, incerto, a fronte della, modificata in appello, allegazione della attrice riguardo ad una successione legittima e delle contrastanti indicazioni di una successione testamentaria contenute sia nella stessa nota di trascrizione della denuncia che in una delle missive dell'avv. Sammartano), né la entità delle quote dei vari eredi, dovendosi in questa sede esclusivamente verificare se sia intervenuta o meno, da parte dei convenuti, una condotta di accettazione (l'intervenuto decesso di ed il rapporto di parentela con i CP_4 convenuti risultano, ad ogni modo, attestati dalla produzione dei relativi certificati, ammissibili in questa sede, in ossequio al disposto dell'art. 702 quater c.p.c., secondo cui, nel giudizio di appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 6, c.p.c., “sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione”, ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 7193/2023).
Ciò posto, l'appello appare privo di fondamento riguardo alla valenza che si vuole attribuire alla intervenuta voltura catastale.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la accettazione tacita di eredità può avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria, ma può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. Civ., sez. VI, n. 33516/2021; sez. II, n. 23737/2020; sez. VI, n. 8980/2017).
6 Da ultimo, si è affermato che “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto” (Cass. Civ., sez. III, n. 22769/2024).
Ritiene la Corte che, nel caso in esame, in considerazione dell'omessa individuazione del soggetto che le ha richieste, le volture catastali non costituiscano elemento di prova in favore della tesi attorea, specie dovendosi considerare l'esistenza di altri chiamati che avevano accettato espressamente l'eredità e che, dunque, ben potevano aver agito in tal senso senza alcuna previa delega da parte degli odierni convenuti.
Venendo al possesso dell'immobile di Via De Gasperi 69, e dei relativi beni mobili, da parte di deve osservarsi che il precedente della Suprema Parte_4
Corte (sez. II, n. 11018/2008) invocato dall'appellante risulta consapevolmente superato dalla pronuncia successiva (sez. VI, n. 23406/2015), richiamata in sentenza, secondo cui “La permanenza, dopo il decesso del coniuge, nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili. Tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.”.
Nell'occasione, infatti, il giudice di legittimità, in parte motiva, ha, con argomentazione che qui si condivide, evidenziato che: “… il fatto della permanenza, dopo il decesso del I., nella abitazione familiare da parte degli odierni ricorrenti appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 c.c.) in ogni caso, anche nella ipotesi di successione legittima (cfr. Cass. S.U. n. 4847/13; Sez. 2 n. 18354/13; Sez. 5 n. 1920/08), e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità; che pertanto sembra debba escludersi che il fatto di continuare ad abitare, dopo l'apertura della successione, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano possa aver conferito agli odierni ricorrenti la qualità di possessori di beni ereditali per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.: la contraria opinione, espressa da Cass. n. 11018/08, pare in effetti
7 conseguente alla ivi ritenuta insussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge nella successione legittima, tesi smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sopra richiamata sentenza del 2013”.
Ulteriori elementi di prova proposti dall'attrice sono rappresentati dalla missiva del 29 luglio 2020 e dalla p.e.c. del 13 aprile 2021, inviate entrambe dall'avv. Francesco Sammartano.
Nella prima, il legale dichiarava di scrivere in nome e per conto di CP_4
chiedeva un prospetto riepilogativo della complessa situazione
[...] debitoria originariamente facente capo a e - Persona_1 Parte_4 nell'interesse della sua assistita “coerede per successione testamentaria unitamente alla madre ed ai fratelli Parte_4 Persona_3 Persona_4 CP_5 [...]
e , nonché nell'interesse di CP_7 Controparte_6 Parte_4 [...]
, e , “i quali dovranno formalizzare l'incarico” Per_3 CP_5 Controparte_6
- e preannunciava l'intenzione degli interessati di pervenire ad una definizione stragiudiziale.
La lettera veniva personalmente sottoscritta “per conferimento di mandato e ratifica” da CP_4
Con la p.e.c., recante per oggetto “MCA LOCAM SpA c/ ed Eredi CP_3
, l'avv. Sammartano, sempre nell'interesse di Persona_1 Parte_4
, e , nonché di CP_4 Persona_3 CP_5 Controparte_6
e assistiti da altro difensore, formulava una Persona_4 Controparte_7 proposta di definizione stragiudiziale riguardo a due posizioni debitorie, l'una legata al mutuo fondiario, l'altro ad un mutuo chirografario e ad un decreto ingiuntivo.
Il Tribunale reputa la prima lettera irrilevante, facendo essa riferimento ad una successione testamentaria di cui non vi è traccia e mirando solo a conoscere la situazione debitoria del de cuius.
Ritiene irrilevante anche la proposta transattiva contenuta nella missiva a mezzo pec, perché riferita in maniera indistinta alla posizione debitoria di CP_3
e del de cuius, in relazione al medesimo mutuo e ad un finanziamento la cui titolarità non viene esplicitata.
8 Evidenzia che solo nell'oggetto, che però reitera quello della pec cui viene data risposta, si allude alle posizioni di ed eredi di ”, CP_3 Persona_1 ma che tale oggetto non è univoco nell'indicare i resistenti quali eredi.
Soggiunge che, secondo un precedente che richiama, in caso di pagamento transattivo di un debito del de cuius, affinchè si perfezioni una accettazione tacita di eredità è necessario che il pagamento venga fatto con denaro proveniente dall'asse ereditario e non con denaro proprio del chiamato.
L'appellante ha prodotto (anche in questo caso richiedendone l'acquisizione ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.) copia del decreto ingiuntivo indicato nella rubrica della pec (n. 461/2011, emesso dal Tribunale di Marsala), da cui si evince la riferibilità a (ed a anche del debito in CP_4 Parte_4 questione.
Tale produzione non muta i termini della decisione.
E' noto che non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito del de cuius che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori. In effetti, non possono costituire accettazione tacita dell'eredità gli atti di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 c.c.. Per aversi accettazione tacita dell'eredità non basta, dunque, che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all'eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario, cioè tale che solo l'erede abbia diritto di compiere (Cass. Civ., sez. II, n. 11389/2024; sez. II, n. 20878/2020; sez. VI, n. 5995/2020).
Con particolare riferimento al pagamento transattivo, si è, poi, affermato, come già evidenziato in sentenza, che un pagamento transattivo del debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede, ma, a tal fine, è necessario che sia fornita la prova che il pagamento sia
9 stato effettuato con danaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest'ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l'eredità (Cass. Civ., sez. II, n. 1634/2014).
Dando applicazione a tali principi, nel caso in esame, la mera proposizione della richiesta di conoscere la posizione debitoria del de cuius, in un primo tempo, e la formulazione di una proposta transattiva, successivamente, senza riferimento alcuno alle modalità di estinzione delle obbligazioni, se con denaro proveniente o meno dall'asse ereditario, costituiscono, in tutta evidenza, comportamenti inidonei a dare luogo ad una accettazione dell'eredità.
Allo stesso modo, nulla, in favore della tesi attorea, può ricavarsi dal riferimento, nell'oggetto della p.e.c., agli ”, compiuto dal solo Persona_5 difensore, in un contesto, peraltro, in cui venivano menzionati anche altri chiamati che, effettivamente, avevano accettato espressamente l'eredità.
Analoghe considerazioni possono svolgersi per quanto attiene all'ulteriore p.e.c., inviata dall'avv. Sammartano il 09 aprile 2021, prodotta con l'atto di impugnazione, che non apporta alcun elemento di novità rispetto al quadro sopra descritto.
Merita, invece, accoglimento l'impugnazione con riferimento alla prima missiva ed alla posizione di CP_4
La convenuta, infatti, ha controfirmato (come si è detto “per conferimento di mandato e ratifica”) la lettera in cui il suo procuratore la definiva espressamente
“coerede per successione testamentaria” di (sulla autografia CP_4 della sottoscrizione non vi è, in effetti, ragione di dubitare, stante anche l'asseverazione del difensore).
Opera, dunque, il disposto dell'art. 475 c.c., secondo cui: “L'accettazione è espressa quanto, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”.
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve dichiararsi che CP_4 ha accettato espressamente l'eredità di .
[...] Persona_1
10 Non vi è luogo, invece, per emettere il richiesto ordine al Conservatore dei RR.II. di trascrizione della relativa pronuncia, non essendo ciò, contrariamente ad altre ipotesi, previsto da alcuna disposizione e trattandosi di adempimento che il suddetto ufficio può compiere previa richiesta e produzione di copia della sentenza.
Vanno, infine, disattesi gli ulteriori due argomenti spesi dall'appellante ai fini della configurabilità di un'accettazione tacita da parte di tutti i chiamati all'eredità.
Non pertinente risulta il richiamo all'art. 754 c.c., norma che disciplina la responsabilità degli eredi nei confronti dei creditori dell'eredità e che, dunque, presuppone l'avvenuta acquisizione della qualifica di erede ed opera dopo (e non prima, o ai fini) di essa.
Incongruo appare anche il riferimento alla giurisprudenza secondo cui, ove una domanda di pagamento di debiti ereditari venga proposta contro il chiamato all'eredità e questi non resista negando la propria qualità di erede, in virtù del giudicato formatosi la relativa questione non possa più essere utilmente sollevata in sede esecutiva.
Tale principio non può, infatti, operare nel caso in esame, in cui la domanda non attiene all'accertamento ed alla condanna relativi ad un debito del de cuius, ma al riconoscimento in capo ai convenuti della qualità di eredi;
né, in virtù di esso, può ritenersi acquisita la qualifica di eredi da parte dei chiamati per il solo fatto di non aver sino ad ora reagito all'azione esecutiva posta in essere dal creditore di . CP_4
Irrilevante, pertanto, risulta la ulteriore nuova produzione eseguita dall'appellante con l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione.
Infine, chiaramente inammissibile risulta l'interrogatorio (pure richiesto per la prima volta in questa sede come mezzo di prova indispensabile) dei convenuti, così formulato: “vero è che i signori , , e CP_3 CP_4 CP_5
odierni appellati, hanno compiuto atti incompatibili con la volontà di Controparte_6 rinunciare all'eredità del defunto vero è che essi si considerano coeredi di Persona_1 giacchè hanno posto in essere comportamenti idonei a determinare una tacita Persona_1 accettazione dell'eredità di . Persona_1
11 L'articolato, infatti, risulta del tutto generico in ordine ai fatti concreti la cui ammissione dovrebbe determinare gli effetti della confessione, impedendo così al giudice il suo necessario vaglio, e prevede, altresì, l'espressione da parte degli interessati di valutazioni riguardo ad un proprio irrilevante in questa sede sentimento interiore.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi, soccombente, va CP_4 condannata al pagamento, in favore della ricorrente, non estromessa, e della interveniente, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, nei confronti di in complessivi €4.786,00, di Parte_1 cui €4.500,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.500,00 per la fase decisionale) ed €286,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, per la in complessivi €4.004,00, di cui Parte_1
€3.200,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
€1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione) ed €804,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per la Controparte_1
in complessivi €4.100,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
[...]
€1.050,00 per la fase di studio della controversia, €1.250,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Nessuna spesa ripetibile, invece, da parte degli altri convenuti, rimasti contumaci.
12
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 20 Parte_1 dicembre 2021, depositata il 21 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento già iscritto al n. 1940/2021 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di e CP_3 CP_4 CP_5
; Controparte_6
- in riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento della domanda, dichiara che nata a [...] il 30 CP_4 gennaio 1962 (c.f. , ha accettato l'eredità di C.F._2 [...]
(cf. ), nato a [...] il 21 Per_1 C.F._5 agosto 1939 e deceduto a Castelvetrano il 26 dicembre 2016;
- rigetta per il resto l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente e della CP_4 interveniente, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nei confronti di in complessivi €4.786,00, Parte_1 di cui €4.500,00 per compensi ed €286,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, per la
[...]
in complessivi €4.004,00, di cui €3.200,00 per compensi ed Parte_1
€804,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per la in complessivi €4.100,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- nessuna spesa ripetibile da parte degli altri convenuti.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ON IA AU IU LU
13
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) IU LU Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) ON IA AU Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 164/2022 R.G., tra:
con sede legale in Roma, via Vincenzo Lamaro 13 (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità P.IVA_1 di mandataria di (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Dario Sanfilippo, elettivamente domiciliata in Trapani, via Virgilio 37/A, presso lo studio dell'avv. Carmelo Castelli (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II Controparte_1
24/28 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 nella qualità di cessionaria di e per essa con sede Parte_2 CP_2 legale in Milano, Via Pontaccio 10 (c.f. ), in persona del legale P.IVA_4 rappresentante pro tempore, in forza di procura speciale conferita da
[...]
[...] in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II 22 (p. i.v.a.
), quale mandataria della menzionata società, rappresentata e P.IVA_5 difesa dagli avvocati Benedetto Gargani e Guido Gargani, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli 15, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
interveniente ex art. 111 c.p.c.,
nata a [...] il [...] (c.f. CP_3
), nata a [...] il 30 C.F._1 CP_4 gennaio 1962 (c.f. , nato a C.F._2 CP_5
Castelvetrano (TP) in data 18 marzo 1969 (c.f. , e C.F._3
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_6 [...]
), C.F._4
convenuti, contumaci.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori di parte interveniente hanno così concluso:
“…insistendo per: accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di Persona_1 deceduto il 26/12/2016 in favore dei signori , , CP_3 CP_4 CP_5
e e per l'effetto, dichiarare i convenuti oggi appellati, eredi pure e semplici Controparte_6 del rispettivo marito e del padre Persona_1 ordinare al Conservatore dei RR.II. di Trapani di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente pronunzia che accerta e dichiara l'intervenuta l'accettazione tacita di eredità dei signori , , e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 avvenuta in seguito alla morte del sig. con esonero da ogni sua Persona_1 responsabilità al riguardo”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2022, la Parte_1 proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 20 dicembre 2021, depositata il 21 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento già iscritto al n. 1940/2021 R.G..
Con comparsa depositata il 30 aprile 2024, interveniva nel giudizio la
[...]
quale cessionaria della Controparte_1 Parte_2
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 28 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che con ricorso ex art 702 bis c.p.c., Parte_1 evocava in giudizio , e CP_3 CP_4 CP_5 [...]
dinanzi al Tribunale di Marsala esponendo che: CP_6
- con contratto di finanziamento fondiario ex art. 38 e segg. del D. L.gs. n. 385/93, stipulato in data 17.10. 2000, in Notaio di Mazara Persona_2 del Vallo, rep. N. 33999 racc. n. 7352, registrato in Marsala il 25.10. 2000 al n. 3125, la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo Società Cooperativa aveva concesso a un finanziamento di Lire Persona_1
100.000.000, da restituirsi mediante il pagamento di centoventi rate mensili, comprensive di capitale e di interessi, il tutto assistito dalla garanzia fideiussoria prestata dalla moglie;
CP_3
- a garanzia della restituzione del capitale finanziato, i coniugi avevano concesso in favore dell'istituto di credito ipoteca volontaria sugli immobili di loro proprietà siti in Castelvetrano, identificati in catasto al foglio di mappa n. 37, p.lle 576/2 e 576/3;
- con contratto di cessione del credito stipulato in data 03.11.2016, l'istituto bancario aveva ceduto alla vari crediti, identificati in base ad Parte_1
3 una serie di criteri oggettivi ed omogenei, tra cui quello vantato nei confronti di;
Persona_1
- in data 24.01.2017, la suddetta società aveva a sua volta ceduto i medesimi crediti alla Parte_2
- intervenuto il decesso di , era, pertanto, interesse di Persona_1 quest'ultima agire per l'accertamento della successione di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al defunto, nella prospettiva della fruttuosa esecuzione iniziata con il pignoramento dei beni immobili sui quali era stata costituita ipoteca;
- la aveva conferito procura speciale alla Parte_2 Parte_1 dandole mandato di compiere tutte le attività necessarie e utili per ottenere il soddisfacimento dei crediti, ivi compresa l'attività di gestione delle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali,
e chiedendo al giudice adito di: accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità testamentaria di deceduto il 26/12/2016 in favore dei signori Persona_1
, , e e per l'effetto, dichiarare CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
i convenuti, eredi pure e semplici del rispettivo marito e del padre ordinare Persona_1 al Conservatore dei RR.II. di Trapani di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente pronunzia che accerta e dichiara l'intervenuta l'accettazione tacita di eredità dei signori , , e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 avvenuta in seguito alla morte del sig. con esonero da ogni sua Persona_1 responsabilità al riguardo.
Istruita documentalmente la causa, con la ordinanza oggetto di impugnazione il Tribunale di Marsala, nella contumacia dei convenuti, rigettava le domande di parte attrice.
Il primo giudice, evidenziata l'omessa produzione del titolo sul quale si fonda la successione ereditaria, del certificato storico di famiglia del defunto, da cui desumere la platea dei chiamati all'eredità e le quote di rispettiva spettanza, nonché della denuncia di successione e delle istanze di voltura catastale, rileva che, dal compendio probatorio in atti, non si trae la prova che i convenuti abbiano posto in essere comportamenti tali da affermare che abbiano accettato l'eredità di . CP_4
4 Sottolinea, quindi, l'inapplicabilità del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., nei confronti di parti rimaste contumaci.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , CP_3 CP_4
, e che, ritualmente citati a comparire
[...] CP_5 Controparte_6 mediante notifica dell'atto di appello in data 18 gennaio 2022, non si sono costituiti nel presente grado di giudizio.
Proponendo impugnazione, l'appellante afferma che dalla relazione ventennale notarile versata in atti si evincono sia l'intervenuta denuncia della successione di , sia l'avvenuta accettazione espressa della CP_4 eredità da parte di altri chiamati, e produce, ad ogni modo, invocandone l'eventuale indispensabilità, il certificato di morte e lo stato di famiglia storico del de cuius.
Deduce, in ogni caso, sul punto, che nel presente giudizio non rilevano né il titolo della successione (a suo dire non regolata da testamento, a dispetto della erronea indicazione riportata nel ricorso, indotta da quanto affermato dal legale dei convenuti in una missiva), né le quote spettanti ai vari eredi, la cui esatta individuazione resta riservata alla procedura esecutiva.
Evidenzia che, se pure dalla documentazione prodotta non si evince che il soggetto che aveva richiesto la variazione catastale fosse uno dei convenuti, ugualmente non si evince neppure che fosse stato qualcun altro.
Con riferimento alla permanenza nel possesso dei beni da parte di , CP_3 richiama un precedente giurisprudenziale di tenore opposto rispetto a quello valorizzato dal Tribunale.
Invoca, quindi, la lettera del 29 luglio 2020 e la pec del 13 aprile 2021, sottoscritte entrambe dall'avv. Sammartano e, la prima, anche da CP_4
[...]
Chiede, infine, ammettersi l'interrogatorio formale dei convenuti.
*****
5 L'appello merita accoglimento limitatamente alla posizione di CP_4
, come di seguito specificato.
[...]
Può, innanzi tutto, convenirsi con l'appellante in ordine al fatto che, dimostrata l'apertura della successione di già mediante la produzione della CP_4 relazione ventennale notarile, che dava atto della presentazione della denuncia di successione da parte anche dei convenuti e della accettazione espressa dell'eredità da parte di alcuni dei chiamati, e della nota di trascrizione della denuncia stessa, non rilevano nel presente giudizio il titolo della successione (rimasto, invero, incerto, a fronte della, modificata in appello, allegazione della attrice riguardo ad una successione legittima e delle contrastanti indicazioni di una successione testamentaria contenute sia nella stessa nota di trascrizione della denuncia che in una delle missive dell'avv. Sammartano), né la entità delle quote dei vari eredi, dovendosi in questa sede esclusivamente verificare se sia intervenuta o meno, da parte dei convenuti, una condotta di accettazione (l'intervenuto decesso di ed il rapporto di parentela con i CP_4 convenuti risultano, ad ogni modo, attestati dalla produzione dei relativi certificati, ammissibili in questa sede, in ossequio al disposto dell'art. 702 quater c.p.c., secondo cui, nel giudizio di appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 6, c.p.c., “sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione”, ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 7193/2023).
Ciò posto, l'appello appare privo di fondamento riguardo alla valenza che si vuole attribuire alla intervenuta voltura catastale.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la accettazione tacita di eredità può avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria, ma può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. Civ., sez. VI, n. 33516/2021; sez. II, n. 23737/2020; sez. VI, n. 8980/2017).
6 Da ultimo, si è affermato che “L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto” (Cass. Civ., sez. III, n. 22769/2024).
Ritiene la Corte che, nel caso in esame, in considerazione dell'omessa individuazione del soggetto che le ha richieste, le volture catastali non costituiscano elemento di prova in favore della tesi attorea, specie dovendosi considerare l'esistenza di altri chiamati che avevano accettato espressamente l'eredità e che, dunque, ben potevano aver agito in tal senso senza alcuna previa delega da parte degli odierni convenuti.
Venendo al possesso dell'immobile di Via De Gasperi 69, e dei relativi beni mobili, da parte di deve osservarsi che il precedente della Suprema Parte_4
Corte (sez. II, n. 11018/2008) invocato dall'appellante risulta consapevolmente superato dalla pronuncia successiva (sez. VI, n. 23406/2015), richiamata in sentenza, secondo cui “La permanenza, dopo il decesso del coniuge, nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili. Tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.”.
Nell'occasione, infatti, il giudice di legittimità, in parte motiva, ha, con argomentazione che qui si condivide, evidenziato che: “… il fatto della permanenza, dopo il decesso del I., nella abitazione familiare da parte degli odierni ricorrenti appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art. 540 c.c.) in ogni caso, anche nella ipotesi di successione legittima (cfr. Cass. S.U. n. 4847/13; Sez. 2 n. 18354/13; Sez. 5 n. 1920/08), e quindi a prescindere dalla sua ulteriore qualità di chiamato all'eredità; che pertanto sembra debba escludersi che il fatto di continuare ad abitare, dopo l'apertura della successione, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano possa aver conferito agli odierni ricorrenti la qualità di possessori di beni ereditali per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.: la contraria opinione, espressa da Cass. n. 11018/08, pare in effetti
7 conseguente alla ivi ritenuta insussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge nella successione legittima, tesi smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sopra richiamata sentenza del 2013”.
Ulteriori elementi di prova proposti dall'attrice sono rappresentati dalla missiva del 29 luglio 2020 e dalla p.e.c. del 13 aprile 2021, inviate entrambe dall'avv. Francesco Sammartano.
Nella prima, il legale dichiarava di scrivere in nome e per conto di CP_4
chiedeva un prospetto riepilogativo della complessa situazione
[...] debitoria originariamente facente capo a e - Persona_1 Parte_4 nell'interesse della sua assistita “coerede per successione testamentaria unitamente alla madre ed ai fratelli Parte_4 Persona_3 Persona_4 CP_5 [...]
e , nonché nell'interesse di CP_7 Controparte_6 Parte_4 [...]
, e , “i quali dovranno formalizzare l'incarico” Per_3 CP_5 Controparte_6
- e preannunciava l'intenzione degli interessati di pervenire ad una definizione stragiudiziale.
La lettera veniva personalmente sottoscritta “per conferimento di mandato e ratifica” da CP_4
Con la p.e.c., recante per oggetto “MCA LOCAM SpA c/ ed Eredi CP_3
, l'avv. Sammartano, sempre nell'interesse di Persona_1 Parte_4
, e , nonché di CP_4 Persona_3 CP_5 Controparte_6
e assistiti da altro difensore, formulava una Persona_4 Controparte_7 proposta di definizione stragiudiziale riguardo a due posizioni debitorie, l'una legata al mutuo fondiario, l'altro ad un mutuo chirografario e ad un decreto ingiuntivo.
Il Tribunale reputa la prima lettera irrilevante, facendo essa riferimento ad una successione testamentaria di cui non vi è traccia e mirando solo a conoscere la situazione debitoria del de cuius.
Ritiene irrilevante anche la proposta transattiva contenuta nella missiva a mezzo pec, perché riferita in maniera indistinta alla posizione debitoria di CP_3
e del de cuius, in relazione al medesimo mutuo e ad un finanziamento la cui titolarità non viene esplicitata.
8 Evidenzia che solo nell'oggetto, che però reitera quello della pec cui viene data risposta, si allude alle posizioni di ed eredi di ”, CP_3 Persona_1 ma che tale oggetto non è univoco nell'indicare i resistenti quali eredi.
Soggiunge che, secondo un precedente che richiama, in caso di pagamento transattivo di un debito del de cuius, affinchè si perfezioni una accettazione tacita di eredità è necessario che il pagamento venga fatto con denaro proveniente dall'asse ereditario e non con denaro proprio del chiamato.
L'appellante ha prodotto (anche in questo caso richiedendone l'acquisizione ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.) copia del decreto ingiuntivo indicato nella rubrica della pec (n. 461/2011, emesso dal Tribunale di Marsala), da cui si evince la riferibilità a (ed a anche del debito in CP_4 Parte_4 questione.
Tale produzione non muta i termini della decisione.
E' noto che non integra accettazione tacita di eredità il pagamento di un debito del de cuius che il chiamato abbia eseguito con denaro proprio, poiché a tale adempimento può provvedere anche un terzo senza alcun esercizio di diritti successori. In effetti, non possono costituire accettazione tacita dell'eredità gli atti di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 c.c.. Per aversi accettazione tacita dell'eredità non basta, dunque, che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all'eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario, cioè tale che solo l'erede abbia diritto di compiere (Cass. Civ., sez. II, n. 11389/2024; sez. II, n. 20878/2020; sez. VI, n. 5995/2020).
Con particolare riferimento al pagamento transattivo, si è, poi, affermato, come già evidenziato in sentenza, che un pagamento transattivo del debito del de cuius ad opera del chiamato all'eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede, ma, a tal fine, è necessario che sia fornita la prova che il pagamento sia
9 stato effettuato con danaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest'ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l'eredità (Cass. Civ., sez. II, n. 1634/2014).
Dando applicazione a tali principi, nel caso in esame, la mera proposizione della richiesta di conoscere la posizione debitoria del de cuius, in un primo tempo, e la formulazione di una proposta transattiva, successivamente, senza riferimento alcuno alle modalità di estinzione delle obbligazioni, se con denaro proveniente o meno dall'asse ereditario, costituiscono, in tutta evidenza, comportamenti inidonei a dare luogo ad una accettazione dell'eredità.
Allo stesso modo, nulla, in favore della tesi attorea, può ricavarsi dal riferimento, nell'oggetto della p.e.c., agli ”, compiuto dal solo Persona_5 difensore, in un contesto, peraltro, in cui venivano menzionati anche altri chiamati che, effettivamente, avevano accettato espressamente l'eredità.
Analoghe considerazioni possono svolgersi per quanto attiene all'ulteriore p.e.c., inviata dall'avv. Sammartano il 09 aprile 2021, prodotta con l'atto di impugnazione, che non apporta alcun elemento di novità rispetto al quadro sopra descritto.
Merita, invece, accoglimento l'impugnazione con riferimento alla prima missiva ed alla posizione di CP_4
La convenuta, infatti, ha controfirmato (come si è detto “per conferimento di mandato e ratifica”) la lettera in cui il suo procuratore la definiva espressamente
“coerede per successione testamentaria” di (sulla autografia CP_4 della sottoscrizione non vi è, in effetti, ragione di dubitare, stante anche l'asseverazione del difensore).
Opera, dunque, il disposto dell'art. 475 c.c., secondo cui: “L'accettazione è espressa quanto, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede”.
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve dichiararsi che CP_4 ha accettato espressamente l'eredità di .
[...] Persona_1
10 Non vi è luogo, invece, per emettere il richiesto ordine al Conservatore dei RR.II. di trascrizione della relativa pronuncia, non essendo ciò, contrariamente ad altre ipotesi, previsto da alcuna disposizione e trattandosi di adempimento che il suddetto ufficio può compiere previa richiesta e produzione di copia della sentenza.
Vanno, infine, disattesi gli ulteriori due argomenti spesi dall'appellante ai fini della configurabilità di un'accettazione tacita da parte di tutti i chiamati all'eredità.
Non pertinente risulta il richiamo all'art. 754 c.c., norma che disciplina la responsabilità degli eredi nei confronti dei creditori dell'eredità e che, dunque, presuppone l'avvenuta acquisizione della qualifica di erede ed opera dopo (e non prima, o ai fini) di essa.
Incongruo appare anche il riferimento alla giurisprudenza secondo cui, ove una domanda di pagamento di debiti ereditari venga proposta contro il chiamato all'eredità e questi non resista negando la propria qualità di erede, in virtù del giudicato formatosi la relativa questione non possa più essere utilmente sollevata in sede esecutiva.
Tale principio non può, infatti, operare nel caso in esame, in cui la domanda non attiene all'accertamento ed alla condanna relativi ad un debito del de cuius, ma al riconoscimento in capo ai convenuti della qualità di eredi;
né, in virtù di esso, può ritenersi acquisita la qualifica di eredi da parte dei chiamati per il solo fatto di non aver sino ad ora reagito all'azione esecutiva posta in essere dal creditore di . CP_4
Irrilevante, pertanto, risulta la ulteriore nuova produzione eseguita dall'appellante con l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione.
Infine, chiaramente inammissibile risulta l'interrogatorio (pure richiesto per la prima volta in questa sede come mezzo di prova indispensabile) dei convenuti, così formulato: “vero è che i signori , , e CP_3 CP_4 CP_5
odierni appellati, hanno compiuto atti incompatibili con la volontà di Controparte_6 rinunciare all'eredità del defunto vero è che essi si considerano coeredi di Persona_1 giacchè hanno posto in essere comportamenti idonei a determinare una tacita Persona_1 accettazione dell'eredità di . Persona_1
11 L'articolato, infatti, risulta del tutto generico in ordine ai fatti concreti la cui ammissione dovrebbe determinare gli effetti della confessione, impedendo così al giudice il suo necessario vaglio, e prevede, altresì, l'espressione da parte degli interessati di valutazioni riguardo ad un proprio irrilevante in questa sede sentimento interiore.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In applicazione dei predetti principi, soccombente, va CP_4 condannata al pagamento, in favore della ricorrente, non estromessa, e della interveniente, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, nei confronti di in complessivi €4.786,00, di Parte_1 cui €4.500,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.500,00 per la fase decisionale) ed €286,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, per la in complessivi €4.004,00, di cui Parte_1
€3.200,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio ed
€1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione) ed €804,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per la Controparte_1
in complessivi €4.100,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
[...]
€1.050,00 per la fase di studio della controversia, €1.250,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Nessuna spesa ripetibile, invece, da parte degli altri convenuti, rimasti contumaci.
12
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 20 Parte_1 dicembre 2021, depositata il 21 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Marsala nel procedimento già iscritto al n. 1940/2021 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di e CP_3 CP_4 CP_5
; Controparte_6
- in riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento della domanda, dichiara che nata a [...] il 30 CP_4 gennaio 1962 (c.f. , ha accettato l'eredità di C.F._2 [...]
(cf. ), nato a [...] il 21 Per_1 C.F._5 agosto 1939 e deceduto a Castelvetrano il 26 dicembre 2016;
- rigetta per il resto l'appello;
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente e della CP_4 interveniente, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, nei confronti di in complessivi €4.786,00, Parte_1 di cui €4.500,00 per compensi ed €286,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, per la
[...]
in complessivi €4.004,00, di cui €3.200,00 per compensi ed Parte_1
€804,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per la in complessivi €4.100,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- nessuna spesa ripetibile da parte degli altri convenuti.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 04 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ON IA AU IU LU
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