Inammissibile
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/04/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03583/2025REG.PROV.COLL.
N. 02589/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2023, proposto da
DO TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Fiasconaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso 57;
contro
Comune Bracciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Mirabello 34;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11375/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Bracciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti l’avv. Luca Fiasconaro e l’avv. Ugo Morelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l’annullamento:
-del provvedimento del Comune di Bracciano di demolizione di opere edilizie abusive, con ripristino dello stato dei luoghi (ord. n. 36/07)
Con il ricorso introduttivo, l’originario ricorrente ha impugnato il provvedimento (ordinanza n. 36/07) con cui il Comune di Bracciano gli ha ingiunto di demolire l’opera edilizia abusiva consistente nella realizzazione di un vano accessorio a nord del fabbricato principale, sul terreno di proprietà del ricorrente, sito in località “Celsinetto” snc, identificato in Catasto al Foglio 3, Particella 537.
L’ordine di demolizione faceva seguito al diniego di sanatoria di opere edilizie abusive emesso dall’USCE del Comune di Bracciano n. D8-2007 del 16 ottobre 2007 - prot. n. 32051, relativo al suddetto manufatto abusivo, diniego che veniva allegato in copia e notificato unitamente all’ordinanza demolitoria.
Il TAR non ha ritenuto fondate le censure proposte dal ricorrente, respingendo il ricorso.
Quanto all’omessa notifica del diniego di concessione in sanatoria del 16 ottobre 2007, il giudice di prime cure ha osservato che si è ad ogni effetto perfezionata la notificazione del 5 maggio 2008 che comprendeva sia l’ordinanza n. 36/07 che l’allegato diniego di sanatoria D8-2007.
Quanto alla legittimità dell’opera realizzata e all’esito dell’istanza di concessione in sanatoria relativa al manufatto realizzato, il TAR ha osservato che il manufatto in oggetto, per la sua natura, funzione e consistenza, necessitava di un titolo edilizio abilitativo nella fattispecie mai rilasciato.
Resta poi indimostrata, secondo il primo giudice, l’affermazione che non si tratterebbe di “intervento di nuova costruzione”, considerata anche la materialità del manufatto che sviluppa una sua volumetria e che, quindi, richiedeva il rilascio di un permesso di costruire.
In ogni caso, ha evidenziato il TAR, la zona interessata dalla costruzione del manufatto era sottoposta a vincolo paesaggistico imposto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 23 ottobre 1960 recante “ dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Laghi di Bracciano e Martignano ”; inoltre la zona era anche contemplata dal P.T.P. – Ambito Territoriale n. 3 relativo ai “Laghi di Bracciano e di Vico” (Delibera G.R. n. 2270/1987 e Legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998).
Al momento dell’adozione del diniego di sanatoria e del successivo ordine di demolizione non risultava poi richiesto il parere favorevole delle amministrazioni competenti la cui necessità era stata ribadita anche dal successivo art. 32 della legge n. 326 del 24 novembre 2003 e dall’art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 12 del 3 novembre 2004.
Tale profilo appare dirimente, secondo il TAR, per l’esito negativo e vincolato del procedimento sulla istanza di sanatoria del 2004.
Avverso la sentenza impugnata in data 20 marzo 2023 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bracciano.
In data 4 marzo 2025 ha depositato memoria la parte appellante.
In data 8 aprile 2025 ha depositato memoria l’amministrazione appellata.
All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Collegio, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità di parte dell’appello perché l'oggetto del ricorso di primo grado non è il diniego di condono edilizio, bensì il solo ordine di demolizione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
- Error in procedendo per violazione del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost.
Con il primo motivo, sostiene l’appellante che la sentenza appellata andrebbe censurata nella parte in cui si è ritenuto di rigettare l’istanza di rinvio dell’udienza di merito e di introitare il giudizio in decisione, senza attendere la definizione dei relativi procedimenti scaturenti dall’intervenuta presentazione, da parte dell’odierno appellante, delle istanze di accertamento di conformità ex art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/01 e di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
Tali istanze, avendo ad oggetto la richiesta di sanatoria dei medesimi vizi sanzionati dapprima con il diniego di condono dell’intervento edilizio adottato dal Comune e, successivamente, con l’ordine di demolizione, si inserirebbero, per l’appellante, nell’ambito di un rapporto amministrativo unitario, costituito dall’emissione di diversi provvedimenti, connessi tra loro, la cui validità ed efficacia risulta condizionata dalla sorte di ciascuno di essi.
Secondo l’appellante, l’interesse dell’odierno appellante affinché il giudizio reso sull’impugnativa avesse ad oggetto la complessiva regolazione dei rapporti con l’Amministrazione comunale, avrebbe dovuto prevalere sulle esigenze di definizione immediata del giudizio.
A fronte della conclamata violazione del diritto di difesa, l’appellante ritiene la pronuncia appellata del tutto erronea ed illegittima e, pertanto, ne domanda l’annullamento, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 105, comma 1 c.p.a.
-Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della l. n. 326/2003, dell’art. 32 della l. 47/1985 e s.m.i. e degli artt. 3, comma 1, lettera b) e 10 della L.R. del Lazio n. 12/2004 – Eccesso e sviamento di potere per erroneità dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
Con il secondo motivo, l’appellante contesta la parte motiva della sentenza con cui è stato rigettato il secondo motivo del ricorso di primo grado, avente ad oggetto i profili sanabilità dell’intervento edilizio di cui è causa.
In particolare, si censura la sentenza gravata nella parte in cui viene contestato il carattere pertinenziale del volume realizzato rispetto al fabbricato principale, ribadendo che l’opera realizzata con l’intervento de quo – ovvero un portico in legno, coperto con tavolato e tegole – non costituirebbe un nuovo volume, trattandosi di una superficie pertinenziale al fabbricato aperta su tre lati, priva di ogni autonomia funzionale rispetto alla preesistente struttura e da considerarsi, appunto, non residenziale.
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza appellata, l’intervento edilizio realizzato “ sine titulo ” avrebbe dovuto essere valutato, secondo l’appellante, ai sensi dell’art. 3, lett. “c” del d.P.R. n. 380/2001, ovvero quale restauro e risanamento conservativo.
Conseguentemente, all’esecuzione del predetto intervento in assenza di SCIA avrebbe dovuto conseguire l’applicazione delle sanzioni dettate dall’art. 37, comma 2 del d.P.R. n. 380/01 e non già la più grave sanzione della demolizione ex art. 31, comma 2 della medesima norma.
Si evidenzia poi che la motivazione del rigetto dell’istanza di sanatoria risulterebbe fondata esclusivamente sull’esistenza del vincolo paesaggistico imposto con d.m. del 23 ottobre 1960.
Tali motivazioni sarebbero state fatte erroneamente proprie dal giudice di primo grado.
Il Comune di Bracciano avrebbe rigettato l’istanza di condono sul presupposto della “ mera esistenza del regime vincolistico per l’area ove ricadeva l’immobile oggetto di istanza” , senza curarsi di accertare, come avrebbe dovuto, secondo quanto previsto dall’art. 32 della legge n. 47/85, se esistessero i presupposti desunti dal regime vincolistico per il rilascio del relativo parere paesaggistico.
Argomenta l’appellante che tale circostanza non legittimava il Comune ad opporre il gravato diniego, in assenza dell’attivazione di una parentesi endo-procedimentale volta a verificare la possibilità di ottenere il parere paesaggistico, in virtù del fatto che è soltanto l’area ad essere soggetta a vincolo paesaggistico e quindi soggetta alla possibilità di sanatoria.
Considerata la peculiare tipologia e destinazione funzionale delle opere oggetto dell’istanza di condono e tenuto conto di quanto previsto dal regime vincolistico, il Comune di Bracciano e non già l’odierno appellante, avrebbe dovuto interpellare, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 32 della l. n. 47/85, l’autorità tutoria del vincolo insistente sull’area interessata.
Del tutto irrilevante, oltre che inconferente, si rivelerebbe, poi, il riferimento operato nella sentenza appellata alla possibilità per il ricorrente di impugnare il silenzio-rifiuto, considerato che tale previsione non esimeva l’Amministrazione comunale dall’attivarsi per la richiesta del parere.
L’appello è in parte inammissibile, in parte infondato.
Osserva in primo luogo il Collegio, quanto al primo motivo, che il rinvio può essere disposto solamente in presenza di circostanza eccezionali, che non sono state legittimamente ritenute ricorrere dal primo giudice, nell’ambito del proprio apprezzamento discrezionale.
La pendenza di altri procedimenti amministrativi in corso di causa, per altro verso, non costituisce elemento preclusivo per la decisione del giudice.
Il secondo e il terzo motivo sono, ad avviso del Collegio, inammissibili, in quanto attinenti al diniego di condono che, come detto, non è stato impugnato con il ricorso primo grado, con cui è stata contestata solo l’ordinanza di demolizione.
L’appello, pertanto, va dichiarato in parte inammissibile, in parte respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della costituzione solo formale del comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO