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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il DI dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°47446\2024 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to P. Palma in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
C. Giordano
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello stato ex art.104 co.3 l.n.104\1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata. Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha valutato che “non sussistano le condizioni previste dall'art. 1 della Legge 18/80, in quanto non si tratta di soggetto con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né con necessità di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani essenziali della vita.
Nel corso delle operazioni peritali il Sig. è infatti Parte_2 risultato in possesso di un assetto psico-intellettivo conservato, con riguardo all'età ed al livello socio-culturale, e di una residua complessiva efficienza coordino-motoria e fisica sufficiente a consentirgli di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e di deambulare senza la necessità di essere continuativamente assistita da parte di altra persona… la minorazione complessiva non riduce l'autonomia personale, correlata alla sua età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera personale o in quella di relazione”.
Va, infine rilevata l'inutilizzabilità della certificazione di cui al doc.7 ricorso in quanto non proveniente da struttura pubblica.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo del periziato.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 17.3.2025 Il DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il DI dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°47446\2024 del ruolo generale lav.
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to P. Palma in virtù Parte_1 di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
C. Giordano
Convenuto
OGGETTO: giudizio di merito a seguito di a.t.p. ex art.445 bis c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo l'insufficiente / erronea valutazione delle patologie accertate dall'ausiliario e chiedendo di dichiarare la sussistenza delle condizioni di salute legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dello stato ex art.104 co.3 l.n.104\1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' si è costituito CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente va rilevata la tempestività del deposito delle contestazioni alla c.t.u. nonché del successivo ricorso.
Nel merito la domanda è infondata. Parte opponente ha dedotto l'insufficiente nonché la non corretta valutazione delle patologie accertate in sede di a.t.p.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Ed invero, devono, anzitutto, ritenersi esaustive le valutazioni rese dall'ausiliario in quanto traggono origine da una meditata osservazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché dall'osservazione della periziata, espressamente richiamati dalla relazione in atti, e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
Nella relazione in atti le singole patologie sono specificamente esaminate e discusse all'esito della valutazione di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nuovamente richiamata in sede di opposizione, in relazione alle condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, l'ausiliario ha valutato che “non sussistano le condizioni previste dall'art. 1 della Legge 18/80, in quanto non si tratta di soggetto con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, né con necessità di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani essenziali della vita.
Nel corso delle operazioni peritali il Sig. è infatti Parte_2 risultato in possesso di un assetto psico-intellettivo conservato, con riguardo all'età ed al livello socio-culturale, e di una residua complessiva efficienza coordino-motoria e fisica sufficiente a consentirgli di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e di deambulare senza la necessità di essere continuativamente assistita da parte di altra persona… la minorazione complessiva non riduce l'autonomia personale, correlata alla sua età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera personale o in quella di relazione”.
Va, infine rilevata l'inutilizzabilità della certificazione di cui al doc.7 ricorso in quanto non proveniente da struttura pubblica.
In mancanza di allegazione e prova di significativo aggravamento delle patologie preesistenti e\o insorgenza di nuove patologie nonché di ulteriore documentazione sanitaria proveniente da struttura sanitaria pubblica idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni di salute che configurano il requisito sanitario in oggetto, deve ritenersi condivisibile la conclusione dell'ausiliario riscontrata sia dal puntuale esame della documentazione in atti sia dall'esame obiettivo del periziato.
L'opposizione e la relativa domanda devono essere respinte.
Parte ricorrente rimane esonerata dal pagamento delle spese di giudizio avendo reso dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese.
Roma 17.3.2025 Il DI