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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3114/2022, pendente tra
(C.F. n. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Marianna Ciaiola e Massimo Fantoni ricorrente e
, in persona del suo Presidente Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.pc. ritualmente depositato, il sig. riferiva: Parte_1 di aver ricevuto dall' comunicazione datata 29/03/2022 di indebito relativo a CP_1 somme riscosse e risultate non spettanti pari ad € 4.388,96 sulla pensione cat. INV. CIV. n. 07727527 relativamente al periodo 01/2018-12/2019; di aver ricevuto dall' comunicazione PEC datata 24/03/2022 di indebito relativo a somme CP_1 riscosse e risultate non spettanti pari ad € 10.477,36 sulla medesima prestazione relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022; che l'indebito effettivo ammonterebbe a soli € 679,98; che gli è stata giudizialmente riconosciuta la prestazione dell'indennità di accompagnamento dal 1.7.2020, ma gli arretrati sino al 31.3.2022 sono stati trattenuti a copertura dell'indebito; alla luce di quanto sopra, conveniva in giudizio l' per ottenere dal Tribunale adìto la declaratoria della Controparte_2 illegittimità delle pretese ripetizioni di indebito, oltre alla condanna alla corresponsione della somma di € 9.797,38 a titolo di arretrati dell'indennità di accompagnamento.
Si costituiva in giudizio l , precisando che l'indebito relativo al periodo CP_1
01/01/2018 – 31/12/2019 sulla pensione di cat. INV. CIV. n. 07727527 sarebbe dovuto alla revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 legge 448/2001, finanziaria 2002 (cd. aumento al milione) e della prestazione stessa per aver posseduto il ricorrente redditi derivanti da fabbricati assoggettati a locazione che, sommati al reddito derivante dalla percezione del beneficio assistenziale, andrebbero oltre il limite reddituale previsto dalla normativa
(cfr. estratti della locazione in atti); quanto all'indebito relativo agli anni dal 2020 al
2022, sempre dovuto alla revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 legge 448/2001 per superamento dei limiti reddituali, il ricorrente non avrebbe dimostrato di possedere redditi inferiori.
In ragione delle eccezioni sollevate dalla resistente, il sig. con le memorie e Pt_1 le note di trattazione scritta, precisava di non aver contestato la pretesa restitutoria riferita alla maggiorazione sociale relativa all'anno 2018, né l'indebita percezione delle maggiorazioni riferite all'anno 2019, ma solo la richiesta di restituzione dell'assegno mensile di assistenza percepito per l'anno 2019.
Allegando i contratti di locazione e di compravendita, lo stesso sosteneva di aver posseduto nell'anno in questione redditi da locazione inferiori al limite di legge per la percezione dell'assegno mensile di assistenza, in quanto il reddito complessivo dell'immobile locato doveva essere ripartito con la moglie, comproprietaria dell'immobile. Dal 01.01.2020 entrambi non hanno posseduto alcun reddito, avendo alienato l'immobile concesso in locazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorrente riformulava le proprie conclusioni chiedendo di ridurre l'indebito di € 4.388,96 ad € 2.389,34, corrispondente ai ratei delle maggiorazioni sociali.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva decisa all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato nei seguenti termini.
La fattispecie di indebito deve essere correttamente inquadrata nella revoca, per motivi reddituali, della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 legge 448/2001; quest'ultima prestazione viene corrisposta agli invalidi civili in misura del 100% già titolari della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971.
Lo stesso Istituto previdenziale ha fornito indicazioni e chiarimenti (Circolare numero 107 del 23-09-2020) in merito all'attuazione dell'articolo 15 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte
Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, è stato esteso ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino ad allora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.
Nello specifico, viene chiarito che a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il
2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Tale diritto è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che abbiano compiuto i diciotto anni.
A questi criteri anagrafici e sanitari, si aggiungono i limiti di reddito, personale e coniugale, che vengono aggiornati di anno in anno;
ciò che è opportuno precisare in proposito è che l'importo dell'aumento deve essere determinato in misura tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti per la concessione del beneficio. Pertanto, se i redditi di cui soggetti titolari sono tali che, se applicato per intero l'aumento dovuto vengono superati limiti di reddito previsti per avere diritto all'aumento medesimo, l'importo della maggiorazione sarà determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità.
Quanto alla maggiorazione di cui all'art.70 della Legge n. 388/2000, la legge ha riconosciuto ai soggetti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di età inferiore a 65 anni una maggiorazione di € 10,33, da corrispondere per 13 mensilità per chi non supera determinati limiti di reddito coniugale e personale.
Inoltre, ai fini della concessione dell'incremento al milione, al pari della maggiorazione prevista dalla legge 388/2000, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da Irpef, con l'esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia, con la conseguenza che l'incremento al milione viene riconosciuto in misura piena solo ai titolari di prestazioni assistenziali e/o previdenziali che non posseggano altri redditi al di fuori delle predette prestazioni
Tanto premesso, nella controversia in questione non è possibile prescindere da un esame della situazione reddituale del ricorrente onde verificare se, in concreto, è avvenuto il superamento del limite previsto per le prestazioni di cui è chiesta la restituzione, anche in considerazione del fatto che il e la coniuge non hanno Pt_1 dichiarato i redditi da locazione risultanti dall'estratto allegato dall' , in quanto CP_1 dalle attestazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate risulta un reddito zero per entrambi (docc. 13 e 15 del ricorso introduttivo).
Ebbene, dalla documentazione depositata agli atti si evince che, nell'anno 2018 il ricorrente ha percepito € 3.600 per redditi da locazione ed € 17.400 nel 2019 mentre l'immobile locato è stato alienato a fine 2020, sicchè a partire da quell'anno non risultano redditi;
inoltre, stante il regime della comunione legale dei beni, tali redditi vanno imputati al 50% a ciascun coniuge, a prescindere dalla titolarità del contratto di locazione, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), Tuir, secondo cui i
“redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale” sono imputati “a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto” e ribadito dalla Suprema Corte (sentenza 11 febbraio 2016, n. 2771).
Ebbene, si ribadisce che le maggiorazioni sociali in parola vengono erogate in misura piena solo al beneficiario che non goda di alcun altro reddito al di fuori della pensione di inabilità (con le dovute eccezioni di cui sopra), circostanza che non è avvenuta nel caso di specie per gli anni 2018 e 2019, mentre non appare corretto l'indebito prospettato dall per le annualità 2020-2022 alla luce dell'alienazione CP_1 dell'immobile locato di proprietà del sig. Inoltre, non è stata superata la Pt_1 soglia di reddito prevista per la prestazione di invalidità nell'anno 2019 (€
16.814,34), parimenti richiesta con il provvedimento di indebito impugnato.
Talchè, deve essere dichiarato che, sulla prestazione di invalidità civile n. 07727527 relativamente al periodo 01/2018-12/2019, il ricorrente deve restituire la maggiorazione prevista dalla legge 388/2000 e quella prevista dall'art. 38 legge
448/2001, mentre nulla deve restituire relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022; per l'effetto, l' è tenuto al rimborso di quanto trattenuto fino ad ora a tale titolo, in CP_1 eccedenza rispetto alla somma di € 2.389,34. Le spese devono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale e tenuto conto della presenza dei redditi da locazione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
dichiara che sulla prestazione di invalidità civile n. 07727527 relativamente al periodo 01/2018-12/2019, il ricorrente deve restituire la maggiorazione prevista dalla legge 388/2000 e quella prevista dall'art. 38 legge 448/2001 per un importo complessivo di € 2.389,34, mentre nulla deve restituire relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022;
condanna l' al rimborso di quanto trattenuto fino ad ora sulla prestazione di CP_1 invalidità di cui sopra, in eccedenza rispetto alla somma di € 2.389,34;
compensa le spese di lite.
Tivoli, il 12/2/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 3114/2022, pendente tra
(C.F. n. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Marianna Ciaiola e Massimo Fantoni ricorrente e
, in persona del suo Presidente Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.pc. ritualmente depositato, il sig. riferiva: Parte_1 di aver ricevuto dall' comunicazione datata 29/03/2022 di indebito relativo a CP_1 somme riscosse e risultate non spettanti pari ad € 4.388,96 sulla pensione cat. INV. CIV. n. 07727527 relativamente al periodo 01/2018-12/2019; di aver ricevuto dall' comunicazione PEC datata 24/03/2022 di indebito relativo a somme CP_1 riscosse e risultate non spettanti pari ad € 10.477,36 sulla medesima prestazione relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022; che l'indebito effettivo ammonterebbe a soli € 679,98; che gli è stata giudizialmente riconosciuta la prestazione dell'indennità di accompagnamento dal 1.7.2020, ma gli arretrati sino al 31.3.2022 sono stati trattenuti a copertura dell'indebito; alla luce di quanto sopra, conveniva in giudizio l' per ottenere dal Tribunale adìto la declaratoria della Controparte_2 illegittimità delle pretese ripetizioni di indebito, oltre alla condanna alla corresponsione della somma di € 9.797,38 a titolo di arretrati dell'indennità di accompagnamento.
Si costituiva in giudizio l , precisando che l'indebito relativo al periodo CP_1
01/01/2018 – 31/12/2019 sulla pensione di cat. INV. CIV. n. 07727527 sarebbe dovuto alla revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 legge 448/2001, finanziaria 2002 (cd. aumento al milione) e della prestazione stessa per aver posseduto il ricorrente redditi derivanti da fabbricati assoggettati a locazione che, sommati al reddito derivante dalla percezione del beneficio assistenziale, andrebbero oltre il limite reddituale previsto dalla normativa
(cfr. estratti della locazione in atti); quanto all'indebito relativo agli anni dal 2020 al
2022, sempre dovuto alla revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 legge 448/2001 per superamento dei limiti reddituali, il ricorrente non avrebbe dimostrato di possedere redditi inferiori.
In ragione delle eccezioni sollevate dalla resistente, il sig. con le memorie e Pt_1 le note di trattazione scritta, precisava di non aver contestato la pretesa restitutoria riferita alla maggiorazione sociale relativa all'anno 2018, né l'indebita percezione delle maggiorazioni riferite all'anno 2019, ma solo la richiesta di restituzione dell'assegno mensile di assistenza percepito per l'anno 2019.
Allegando i contratti di locazione e di compravendita, lo stesso sosteneva di aver posseduto nell'anno in questione redditi da locazione inferiori al limite di legge per la percezione dell'assegno mensile di assistenza, in quanto il reddito complessivo dell'immobile locato doveva essere ripartito con la moglie, comproprietaria dell'immobile. Dal 01.01.2020 entrambi non hanno posseduto alcun reddito, avendo alienato l'immobile concesso in locazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorrente riformulava le proprie conclusioni chiedendo di ridurre l'indebito di € 4.388,96 ad € 2.389,34, corrispondente ai ratei delle maggiorazioni sociali.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva decisa all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato nei seguenti termini.
La fattispecie di indebito deve essere correttamente inquadrata nella revoca, per motivi reddituali, della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 legge 448/2001; quest'ultima prestazione viene corrisposta agli invalidi civili in misura del 100% già titolari della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971.
Lo stesso Istituto previdenziale ha fornito indicazioni e chiarimenti (Circolare numero 107 del 23-09-2020) in merito all'attuazione dell'articolo 15 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte
Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, è stato esteso ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fino ad allora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.
Nello specifico, viene chiarito che a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il
2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Tale diritto è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che abbiano compiuto i diciotto anni.
A questi criteri anagrafici e sanitari, si aggiungono i limiti di reddito, personale e coniugale, che vengono aggiornati di anno in anno;
ciò che è opportuno precisare in proposito è che l'importo dell'aumento deve essere determinato in misura tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti per la concessione del beneficio. Pertanto, se i redditi di cui soggetti titolari sono tali che, se applicato per intero l'aumento dovuto vengono superati limiti di reddito previsti per avere diritto all'aumento medesimo, l'importo della maggiorazione sarà determinato dalla differenza tra l'ammontare del limite di reddito ed il reddito percepito dal richiedente diviso 13 mensilità.
Quanto alla maggiorazione di cui all'art.70 della Legge n. 388/2000, la legge ha riconosciuto ai soggetti invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di età inferiore a 65 anni una maggiorazione di € 10,33, da corrispondere per 13 mensilità per chi non supera determinati limiti di reddito coniugale e personale.
Inoltre, ai fini della concessione dell'incremento al milione, al pari della maggiorazione prevista dalla legge 388/2000, bisogna prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da Irpef, con l'esclusione del reddito della casa di abitazione di cui è proprietario il pensionato o il coniuge, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo, i trattamenti di famiglia, con la conseguenza che l'incremento al milione viene riconosciuto in misura piena solo ai titolari di prestazioni assistenziali e/o previdenziali che non posseggano altri redditi al di fuori delle predette prestazioni
Tanto premesso, nella controversia in questione non è possibile prescindere da un esame della situazione reddituale del ricorrente onde verificare se, in concreto, è avvenuto il superamento del limite previsto per le prestazioni di cui è chiesta la restituzione, anche in considerazione del fatto che il e la coniuge non hanno Pt_1 dichiarato i redditi da locazione risultanti dall'estratto allegato dall' , in quanto CP_1 dalle attestazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate risulta un reddito zero per entrambi (docc. 13 e 15 del ricorso introduttivo).
Ebbene, dalla documentazione depositata agli atti si evince che, nell'anno 2018 il ricorrente ha percepito € 3.600 per redditi da locazione ed € 17.400 nel 2019 mentre l'immobile locato è stato alienato a fine 2020, sicchè a partire da quell'anno non risultano redditi;
inoltre, stante il regime della comunione legale dei beni, tali redditi vanno imputati al 50% a ciascun coniuge, a prescindere dalla titolarità del contratto di locazione, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), Tuir, secondo cui i
“redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale” sono imputati “a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto” e ribadito dalla Suprema Corte (sentenza 11 febbraio 2016, n. 2771).
Ebbene, si ribadisce che le maggiorazioni sociali in parola vengono erogate in misura piena solo al beneficiario che non goda di alcun altro reddito al di fuori della pensione di inabilità (con le dovute eccezioni di cui sopra), circostanza che non è avvenuta nel caso di specie per gli anni 2018 e 2019, mentre non appare corretto l'indebito prospettato dall per le annualità 2020-2022 alla luce dell'alienazione CP_1 dell'immobile locato di proprietà del sig. Inoltre, non è stata superata la Pt_1 soglia di reddito prevista per la prestazione di invalidità nell'anno 2019 (€
16.814,34), parimenti richiesta con il provvedimento di indebito impugnato.
Talchè, deve essere dichiarato che, sulla prestazione di invalidità civile n. 07727527 relativamente al periodo 01/2018-12/2019, il ricorrente deve restituire la maggiorazione prevista dalla legge 388/2000 e quella prevista dall'art. 38 legge
448/2001, mentre nulla deve restituire relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022; per l'effetto, l' è tenuto al rimborso di quanto trattenuto fino ad ora a tale titolo, in CP_1 eccedenza rispetto alla somma di € 2.389,34. Le spese devono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale e tenuto conto della presenza dei redditi da locazione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
dichiara che sulla prestazione di invalidità civile n. 07727527 relativamente al periodo 01/2018-12/2019, il ricorrente deve restituire la maggiorazione prevista dalla legge 388/2000 e quella prevista dall'art. 38 legge 448/2001 per un importo complessivo di € 2.389,34, mentre nulla deve restituire relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022;
condanna l' al rimborso di quanto trattenuto fino ad ora sulla prestazione di CP_1 invalidità di cui sopra, in eccedenza rispetto alla somma di € 2.389,34;
compensa le spese di lite.
Tivoli, il 12/2/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti