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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 574/2021
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 26.7.2021
da
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Forte, come da procura Parte_1 allegata al ricorso di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Galleria San Babila n. 4/a Appellante Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Romano giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Fontana 5
Appellata
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 Filippo Doni, giusta procura generale alle liti per Notaio in Fiumicino, rep. Parte_2 n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce 929 Appellato
Oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 84/2021 del 10.3.2021
IN PUNTO: opposizione ad estratto di ruolo e cartelle di pagamento/avvisi di addebito
1 Conclusioni:
Per l'appellante : ““ in accoglimento del presente appello ed in RIFORMA DELLA Pt_1 SENTENZA N. 84/2021 DEL TRIBUNALE DI TREVISO, SEZ. LAV., DEL 10/03/2021 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N. 632/2019,
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 41320120001927825, n. 41320120003347889 e n. 41320130003536203, con conseguente estinzione del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dell'avviso di addebito n.41320130001034604, con conseguente estinzione del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica degli avvisi di addebito degli avvisi di addebito n. 41320130001034604, n. 41320120001927825, n. 41320120003347889, n. 41320130003536203, n. 41320140004416244, n. 41320150001773209, n. 41320160001244405, n. 41320170001694626 e n. 41320180001867160, nonché degli atti prodromici e conseguenti, anche al fine di interruzione dei termini, con conseguente estinzione del titolo;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accoglier il presente ricorso, compensare le spese di entrambi giudizi, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente ricorso, come evidenziate, anche, nel giudizio di primo grado.””
Per l'appellata : ““ In principalità - Dichiarare Controparte_1 inammissibile e/o rigettare l'appello avversario in quanto infondato. In subordine - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata. Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario.””
Per l'appellato : “”PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso CP_2 ricorso in appello per carenza di interesse ad agire, anche ex art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 29.09.1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. 21.10.2021, n. 146, come modificato dalla legge di conversione 17.12.2021, n. 2015 (art. 1, comma 1); PRELIMINARMENTE: dichiararsi cessata la materia del contendere per i primi sei AVA oggetto di causa per effetto dell'intervenuto sgravio, salvo diverso avviso del Concessionario per la riscossione;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo agli ultimi tre AVA oggetto di causa per effetto della procedura di definizione agevolata, ovvero rinviarsi il presente giudizio ad udienza successiva per consentire il completamento della relativa procedura, salvo diverso avviso del Concessionario per la riscossone;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello e confermarsi l'impugnata sentenza, previa, ove necessario, dichiarazione di tardività delle contestazioni formali e sostanziali svolte contro gli AVA oggetto di causa. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da CP_2 in primo grado, e precisamente: PREGIUDIZIALMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente;
PRELIMINARMENTE: ove parte ricorrente non provi di aver ricevuto l'estratto di ruolo anteriormente al quarantesimo giorno precedente l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, dichiararsi la stessa decaduta dal diritto di opporsi ai crediti portati nel ruolo esattoriale. PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli avvisi di addebito;
2 NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in caso di dichiarazione di invalidità delle opposte cartelle/avvisi di addebito per asseriti vizi formali, condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme negli stessi portate. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi, o, in denegati ipotesi di soccombenza, poste a carico del Concessionario cui è affidata la riscossione dei crediti per cui è causa.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso riguardo agli avvisi di addebito relativi agli anni 2012 e 2013 dichiarandolo inammissibile quanto agli altri avvisi di addebito contestati, condannando l'opponente alle spese di lite.
2. Il ricorrente, appresa in data 3.5.2019 dall'estratto di ruolo l'esistenza di nove avvisi di addebito a suo carico, ne contestava giudizialmente la legittimità in quanto mai notificati eccependo comunque la prescrizione quinquennale per quelli relativi agli anni 2012 e 2013 e la decadenza per altro avviso del 2013.
Contr 3. Il primo giudice accertata la validità della costituzione dell' assistita da avvocato del libero foro, riguardo alla preliminare eccezione, ha rilevato la carenza di interesse dell'opponente avuto riguardo agli avvisi di addebito per i quali non erano state avanzate specifiche censure con conseguente inammissibilità del ricorso. In punto prescrizione ha ribadito la applicabilità del termine quinquennale rilevando come rispetto agli avvisi del 2012 e del 2013, per i quali era decorso detto termine, erano stati documentati dall' plurimi pagamenti parziali e rispetto ai quali il ricorrente nulla aveva CP_2 osservato. Tali pagamenti oltre a dimostrare l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario degli avvisi di addebito (notificati a mezzo posta per compiuta giacenza) rappresentavano validi atti interruttivi costituendo atti di riconoscimento di debito ed incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione. Anche l'eccezione di decadenza riguardo ad altro avviso di addebito dell'anno 2013 risultava infondata trattandosi di avviso relativo a contributi del 2012 iscritti a ruolo nel 2013.
4. ha appellato la sentenza con 11 motivi. Parte_1 Gli appellati ed hanno insistito per il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'udienza del 13.11.2025, prospettata questione relativa all'interesse ad agire dell'appellante (oggetto di pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite, e risolutiva delle questioni di causa), all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 insussistente l'interesse ad agire evidenziando che gli enti convenuti avevano svolto difese volte a sostenere la sussistenza dei debiti in contestazione.
3 Con il secondo, collegato al primo, ha sostenuto l'ammissibilità dell'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. anche laddove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica dei titoli esecutivi;
Con il terzo ha contestato la valutazione del giudice di prime cure in merito al disconoscimento effettuato in relazione alla documentazione prodotta dalle controparti, peraltro solo in copia, e per non aver valorizzato la mancata richiesta di verificazione e la mancata produzione degli originali. Ha contestato, altresì, l'asserita necessità di procedere a querela di falso in relazione a documentazione prodotta in copia e disconosciuta.
Con il quarto motivo, connesso al precedente, ha riproposto le deduzioni già svolte in primo grado in merito al disconoscimento della documentazione prodotta dalle controparti volta a comprovare la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
Con il quinto ha ribadito l'irritualità della notifica delle cartelle asseritamente consegnate a persona diversa dal destinatario per non essere stata prodotta la seconda raccomandata informativa.
Con il sesto ha contestato la ritualità della notifica di alcuni avvisi di addebito CP_2 asseritamente perfezionata per compiuta giacenza, in ragione della carenza di prova delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c..
Con il settimo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto ai pagamenti parziali effettuati acquiescenza o interruzione della prescrizione.
Con l'ottavo motivo ha ribadito l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento ad alcuni avvisi di addebito che pure risultavano notificati.
Con il nono motivo ha reiterato l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione in riferimento ad un avviso di addebito del quale non si evinceva la data di notifica.
Con il decimo motivo ha censurato la sentenza reiterando l'eccezione di inutilizzabilità e invalidità delle difese di per essersi costituita con un Controparte_1 avvocato del libero foro.
Con l'undicesimo ha sostenuto che non sarebbe provato in giudizio neppure il merito della pretesa creditoria degli enti.
7. L' , ribadito che tutti gli avvisi erano stati ritualmente ricevuti dal ricorrente e a CP_2 riprova di tanto aveva effettuato numerosi pagamenti parziali, ha preliminarmente eccepito l'inesistenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 3 bis dl 146/2021 con la conseguente inammissibilità dell'avverso ricorso. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene inammissibile l'opposizione per far valere la prescrizione di un credito non azionato potendosi utilizzare l'opposizione agli atti esecutivi quale strumento processuale per far valere tale eccezione nel caso di azioni esecutive. Ha evidenziato che per effetto degli sgravi per alcuni avvisi di addebito era intervenuta la cessazione della materia del contendere mentre per gli altri in corso la procedura di definizione agevolata in relazione alla quale poteva disporsi parimenti la cessazione della materia del contendere ovvero un differimento ad altra udienza per consentire il perfezionamento delle procedure di pagamento. Rispetto alle eccezioni di merito ha precisato che gli avvisi erano stati iscritti a ruolo nei termini di legge e che l'opponente non aveva contestato i fatti che avevano determinato il debito contributivo e che eventuali vizi inerenti la conformità degli avvisi andavano contestati nel termine di 20 gg ex art 617 cpc. Ha evidenziato come per alcuni avvisi erano stati effettuati pagamenti parziali a seguito di richiesta di rateizzazione, accordata ma poi revocata per mancato adempimento, idonea ad interrompere la prescrizione. Ha precisato che il termine prescrizionale era stato interrotto dagli atti compiuti dal concessionario mentre il disconoscimento della documentazione e la sua non conformità risultava generica e trattandosi di documenti generati elettronicamente non era richiesta la firma né analogica né digitale sicchè non aveva senso parlare di “originali” (e rendendosi
4 comunque disponibile al recupero dei documenti cartacei dall'archivio centrale dell'Istituto). Le contestazioni inerenti la notifica degli stessi erano infondate atteso che alcuni avvisi erano stati regolarmente ricevuti dal contribuente mentre la notifica degli altri si era perfezionata per compiuta giacenza.
8. L' ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del Controparte_1 ricorso per difetto di interesse e per non essere stato dimostrato il concreto pregiudizio derivante ed ha richiamato l'art 13 comma 4 bis dpr 602/1973 richiamando l'orientamento di legittimità espressosi sulla questione (Cass. 26283/2022). Quanto al disconoscimento ha rilevato la assoluta genericità della contestazione senza peraltro indicare quale documentazione risultava coinvolta;
sulla notifica a persona diversa dal destinatario non ha indicato a quale documento tale eccezione si riferiva tenuto conto che per alcuni atti la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza e che per gli atti in questione trovava applicazione la disciplina di cui all'art. 26 dpr 602/74. Ha evidenziato la piena conoscenza degli atti notificati tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati validi ai fini interruttivi mentre ai fini della eccepita prescrizione la stessa andava al più limitata a tre avvisi di addebito. Quanto alla eccezione di decadenza riproposta in appello ha evidenziato come la stessa andava proposta nei 20 giorni successiva all'intervenuta conoscenza degli atti che si intendevano impugnare mentre ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità Contr avuto riguardo alla legittima costituzione di avvocato del libero foro per la difesa dell' . Ha evidenziato come le contestazioni relative al merito delle richieste di pagamento era del tutto generica ed ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva vertendosi in questioni di iscrizione a ruolo di crediti previdenziali e di accertamento negativo del debito per fatti successivi alla iscrizione a ruolo (Cass 7514/2022)
9. L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito rappresentate.
10. Per ragioni di ordine logico si deve esaminare preliminarmente il decimo motivo d'appello avente ad oggetto il rilievo di asserita invalidità della costituzione in giudizio di con avvocato del libero foro. Controparte_1 Sul punto si richiamano i principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 30008/2019, che hanno ribadito la piena legittimità della costituzione di professionista del libero foro: “fatta salva ed impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si avvale dell'Avvocatura dello Stato Controparte_1 nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta oppure vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità di avvocati del libero foro in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumer il patrocinio. Quanto alla scelta tra l'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad CP_1 assumere il patrocinio, la costituzione della Agenza a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo”.
11. Risulta fondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
. CP_1 In ragione dei principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezione Unite, con la sentenza 7514/2022, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c.,, che ha affermato la legittimazione a contraddire nel giudizio diretto a far valere nel merito
5 la inesistenza del credito portato dalle cartelle al solo ente impositore, la evocazione in giudizio della risulta inammissibile per difetto di legittimazione. Controparte_1
12. Si dà atto che per effetto degli sgravi intervenuti, giusta richiesta avanzata in tal senso dall'Ente previdenziale, in parziale riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti esposti negli avvisi nn 41320120001927825, 41320120003347889, 41320130003536203, 4132010001034604, 41320140004416244 e 41320150001773209. Riguardo, invece, agli altri avvisi di addebito, oggetto di definizione agevolata, l' alla CP_2 udienza di discussione ha dato atto della intervenuta decadenza del dalla suddetta Pt_1 procedura per mancato rispetto dei termini di pagamento a suo tempo concessi ed ha insistito per il rigetto dell'appello..
13. Avuto riguardo alle altre ragioni di impugnazione assume carattere preliminare, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione ed ostativa ad una pronuncia di merito, la eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire da parte dell'appellante, ribadita dagli appellati alla udienza di discussione, ai sensi dell'art. 3 bis d.l. 146/2021 convertito in l. 215/2021, che ha novellato l'art. 12 del DPR 602/73, introducendo la previsione di cui al comma 4 bis secondo cui l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata non è impugnabile ad eccezione dei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In termini Cass 8842/2023, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c., ha stabilito che “Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto dal D.L. n. 146 del 1921, art. 3 bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n. 26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass. 7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, comma 4 bis. Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, la sentenza d'appello va confermata, mancando l'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere CP_ dall è volta unicamente e direttamente contro l'estratto di ruolo”. Di recente Cass S.U. 12459/2024, confermando il precedente orientamento, ha così ribadito: “” questo collegio si pone in continuità con il principio sancito in punto di perimetrazione dell'interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l'estratto di ruolo e, mediatamente, avverso la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denunci l'omessa o invalida notificazione-, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto
6 dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021)….. Nel caso di specie il contribuente non ha evidenziato ragioni che giustificassero l'esigenza di una tutela anticipata. Deve dunque dedursi che mancava l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, tanto più che la cartella di pagamento, di cui è stata negata la conoscenza per l'irritualità della notifica, allo stato non risulta neppure posta a fondamento di una qualunque attività esecutiva nei confronti di……Emerge allora che la causa non poteva essere neppure proposta, né tanto meno il processo proseguito. Si tratta di questione rilevabile d'ufficio.””
14. Riportando al caso di specie il principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio e le ragioni ad esso sottese, gli avvisi di addebito e le cartelle di cui l'appellante lamenta l'omessa notifica attraverso la opposizione all'estratto di ruolo non sono immediatamente impugnabili, non avendo detta parte dedotto (neppure nel giudizio di appello) che dalla asserita omessa notifica degli atti impositivi derivi uno dei pregiudizi tassativamente individuati dalla nuova norma ai fini della diretta impugnabilità di detti titoli (in termini Corte Appello Venezia sent. 488/2023, 842/2023, 30/2024) con la conseguente inammissibilità del ricorso originario.
15. Le altre questioni restano assorbite.
16. Il quadro normativo intervenuto nell'anno 2021 e le sopravvenute decisioni di legittimità nel corso del processo ed i principi ivi affermati, sia avuto riguardo alla legittimazione passiva dell' che all'interesse ad agire ad opporre Controparte_1 l'estratto di ruolo, comportano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1 ;
[...] 2) dato atto dello sgravio medio tempore intervenuto con riferimento agli avvisi nn 413 2012 0001927825, 413 2012 0003347889, 413 2013 0003536203, 413 2013 0001034604, 413 2014 0004416244 e 413 2015 0001773209 in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti esposti negli avvisi medesimi;
3) dichiara per il resto l'appello inammissibile;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Venezia, 13 novembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
7
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 26.7.2021
da
rappresentato e difeso dall'avv. Simone Forte, come da procura Parte_1 allegata al ricorso di primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Galleria San Babila n. 4/a Appellante Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Romano giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla Via Fontana 5
Appellata
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 Filippo Doni, giusta procura generale alle liti per Notaio in Fiumicino, rep. Parte_2 n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce 929 Appellato
Oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 84/2021 del 10.3.2021
IN PUNTO: opposizione ad estratto di ruolo e cartelle di pagamento/avvisi di addebito
1 Conclusioni:
Per l'appellante : ““ in accoglimento del presente appello ed in RIFORMA DELLA Pt_1 SENTENZA N. 84/2021 DEL TRIBUNALE DI TREVISO, SEZ. LAV., DEL 10/03/2021 NEL GIUDIZIO RECANTE R.G. N. 632/2019,
- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione degli avvisi di addebito n. 41320120001927825, n. 41320120003347889 e n. 41320130003536203, con conseguente estinzione del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza dell'avviso di addebito n.41320130001034604, con conseguente estinzione del debito sottostante;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica degli avvisi di addebito degli avvisi di addebito n. 41320130001034604, n. 41320120001927825, n. 41320120003347889, n. 41320130003536203, n. 41320140004416244, n. 41320150001773209, n. 41320160001244405, n. 41320170001694626 e n. 41320180001867160, nonché degli atti prodromici e conseguenti, anche al fine di interruzione dei termini, con conseguente estinzione del titolo;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accoglier il presente ricorso, compensare le spese di entrambi giudizi, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni formulate nel presente ricorso, come evidenziate, anche, nel giudizio di primo grado.””
Per l'appellata : ““ In principalità - Dichiarare Controparte_1 inammissibile e/o rigettare l'appello avversario in quanto infondato. In subordine - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellata. Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dello scrivente Difensore che si dichiara antistatario.””
Per l'appellato : “”PRELIMINARMENTE: dichiararsi inammissibile l'avverso CP_2 ricorso in appello per carenza di interesse ad agire, anche ex art. 12, comma 4 bis, d.p.r. 29.09.1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. 21.10.2021, n. 146, come modificato dalla legge di conversione 17.12.2021, n. 2015 (art. 1, comma 1); PRELIMINARMENTE: dichiararsi cessata la materia del contendere per i primi sei AVA oggetto di causa per effetto dell'intervenuto sgravio, salvo diverso avviso del Concessionario per la riscossione;
PRELIMINARMENTE: dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo agli ultimi tre AVA oggetto di causa per effetto della procedura di definizione agevolata, ovvero rinviarsi il presente giudizio ad udienza successiva per consentire il completamento della relativa procedura, salvo diverso avviso del Concessionario per la riscossone;
NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso in appello e confermarsi l'impugnata sentenza, previa, ove necessario, dichiarazione di tardività delle contestazioni formali e sostanziali svolte contro gli AVA oggetto di causa. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni già rassegnate da CP_2 in primo grado, e precisamente: PREGIUDIZIALMENTE: dichiararsi la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente;
PRELIMINARMENTE: ove parte ricorrente non provi di aver ricevuto l'estratto di ruolo anteriormente al quarantesimo giorno precedente l'iscrizione a ruolo del presente giudizio, dichiararsi la stessa decaduta dal diritto di opporsi ai crediti portati nel ruolo esattoriale. PRELIMINARMENTE: dichiararsi la tardività del ricorso introduttivo del presente giudizio per superamento del termine di 40 giorni (20 giorni per le doglianze formali) dalla notifica degli avvisi di addebito;
2 NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in caso di dichiarazione di invalidità delle opposte cartelle/avvisi di addebito per asseriti vizi formali, condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme negli stessi portate. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi, o, in denegati ipotesi di soccombenza, poste a carico del Concessionario cui è affidata la riscossione dei crediti per cui è causa.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso riguardo agli avvisi di addebito relativi agli anni 2012 e 2013 dichiarandolo inammissibile quanto agli altri avvisi di addebito contestati, condannando l'opponente alle spese di lite.
2. Il ricorrente, appresa in data 3.5.2019 dall'estratto di ruolo l'esistenza di nove avvisi di addebito a suo carico, ne contestava giudizialmente la legittimità in quanto mai notificati eccependo comunque la prescrizione quinquennale per quelli relativi agli anni 2012 e 2013 e la decadenza per altro avviso del 2013.
Contr 3. Il primo giudice accertata la validità della costituzione dell' assistita da avvocato del libero foro, riguardo alla preliminare eccezione, ha rilevato la carenza di interesse dell'opponente avuto riguardo agli avvisi di addebito per i quali non erano state avanzate specifiche censure con conseguente inammissibilità del ricorso. In punto prescrizione ha ribadito la applicabilità del termine quinquennale rilevando come rispetto agli avvisi del 2012 e del 2013, per i quali era decorso detto termine, erano stati documentati dall' plurimi pagamenti parziali e rispetto ai quali il ricorrente nulla aveva CP_2 osservato. Tali pagamenti oltre a dimostrare l'avvenuta conoscenza da parte del destinatario degli avvisi di addebito (notificati a mezzo posta per compiuta giacenza) rappresentavano validi atti interruttivi costituendo atti di riconoscimento di debito ed incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione. Anche l'eccezione di decadenza riguardo ad altro avviso di addebito dell'anno 2013 risultava infondata trattandosi di avviso relativo a contributi del 2012 iscritti a ruolo nel 2013.
4. ha appellato la sentenza con 11 motivi. Parte_1 Gli appellati ed hanno insistito per il rigetto Controparte_1 CP_2 dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'udienza del 13.11.2025, prospettata questione relativa all'interesse ad agire dell'appellante (oggetto di pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite, e risolutiva delle questioni di causa), all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. con il primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 insussistente l'interesse ad agire evidenziando che gli enti convenuti avevano svolto difese volte a sostenere la sussistenza dei debiti in contestazione.
3 Con il secondo, collegato al primo, ha sostenuto l'ammissibilità dell'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. anche laddove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica dei titoli esecutivi;
Con il terzo ha contestato la valutazione del giudice di prime cure in merito al disconoscimento effettuato in relazione alla documentazione prodotta dalle controparti, peraltro solo in copia, e per non aver valorizzato la mancata richiesta di verificazione e la mancata produzione degli originali. Ha contestato, altresì, l'asserita necessità di procedere a querela di falso in relazione a documentazione prodotta in copia e disconosciuta.
Con il quarto motivo, connesso al precedente, ha riproposto le deduzioni già svolte in primo grado in merito al disconoscimento della documentazione prodotta dalle controparti volta a comprovare la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito.
Con il quinto ha ribadito l'irritualità della notifica delle cartelle asseritamente consegnate a persona diversa dal destinatario per non essere stata prodotta la seconda raccomandata informativa.
Con il sesto ha contestato la ritualità della notifica di alcuni avvisi di addebito CP_2 asseritamente perfezionata per compiuta giacenza, in ragione della carenza di prova delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c..
Con il settimo motivo ha contestato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto ai pagamenti parziali effettuati acquiescenza o interruzione della prescrizione.
Con l'ottavo motivo ha ribadito l'eccezione di prescrizione quinquennale con riferimento ad alcuni avvisi di addebito che pure risultavano notificati.
Con il nono motivo ha reiterato l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione in riferimento ad un avviso di addebito del quale non si evinceva la data di notifica.
Con il decimo motivo ha censurato la sentenza reiterando l'eccezione di inutilizzabilità e invalidità delle difese di per essersi costituita con un Controparte_1 avvocato del libero foro.
Con l'undicesimo ha sostenuto che non sarebbe provato in giudizio neppure il merito della pretesa creditoria degli enti.
7. L' , ribadito che tutti gli avvisi erano stati ritualmente ricevuti dal ricorrente e a CP_2 riprova di tanto aveva effettuato numerosi pagamenti parziali, ha preliminarmente eccepito l'inesistenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 3 bis dl 146/2021 con la conseguente inammissibilità dell'avverso ricorso. Ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene inammissibile l'opposizione per far valere la prescrizione di un credito non azionato potendosi utilizzare l'opposizione agli atti esecutivi quale strumento processuale per far valere tale eccezione nel caso di azioni esecutive. Ha evidenziato che per effetto degli sgravi per alcuni avvisi di addebito era intervenuta la cessazione della materia del contendere mentre per gli altri in corso la procedura di definizione agevolata in relazione alla quale poteva disporsi parimenti la cessazione della materia del contendere ovvero un differimento ad altra udienza per consentire il perfezionamento delle procedure di pagamento. Rispetto alle eccezioni di merito ha precisato che gli avvisi erano stati iscritti a ruolo nei termini di legge e che l'opponente non aveva contestato i fatti che avevano determinato il debito contributivo e che eventuali vizi inerenti la conformità degli avvisi andavano contestati nel termine di 20 gg ex art 617 cpc. Ha evidenziato come per alcuni avvisi erano stati effettuati pagamenti parziali a seguito di richiesta di rateizzazione, accordata ma poi revocata per mancato adempimento, idonea ad interrompere la prescrizione. Ha precisato che il termine prescrizionale era stato interrotto dagli atti compiuti dal concessionario mentre il disconoscimento della documentazione e la sua non conformità risultava generica e trattandosi di documenti generati elettronicamente non era richiesta la firma né analogica né digitale sicchè non aveva senso parlare di “originali” (e rendendosi
4 comunque disponibile al recupero dei documenti cartacei dall'archivio centrale dell'Istituto). Le contestazioni inerenti la notifica degli stessi erano infondate atteso che alcuni avvisi erano stati regolarmente ricevuti dal contribuente mentre la notifica degli altri si era perfezionata per compiuta giacenza.
8. L' ha eccepito preliminarmente la inammissibilità del Controparte_1 ricorso per difetto di interesse e per non essere stato dimostrato il concreto pregiudizio derivante ed ha richiamato l'art 13 comma 4 bis dpr 602/1973 richiamando l'orientamento di legittimità espressosi sulla questione (Cass. 26283/2022). Quanto al disconoscimento ha rilevato la assoluta genericità della contestazione senza peraltro indicare quale documentazione risultava coinvolta;
sulla notifica a persona diversa dal destinatario non ha indicato a quale documento tale eccezione si riferiva tenuto conto che per alcuni atti la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza e che per gli atti in questione trovava applicazione la disciplina di cui all'art. 26 dpr 602/74. Ha evidenziato la piena conoscenza degli atti notificati tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati validi ai fini interruttivi mentre ai fini della eccepita prescrizione la stessa andava al più limitata a tre avvisi di addebito. Quanto alla eccezione di decadenza riproposta in appello ha evidenziato come la stessa andava proposta nei 20 giorni successiva all'intervenuta conoscenza degli atti che si intendevano impugnare mentre ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità Contr avuto riguardo alla legittima costituzione di avvocato del libero foro per la difesa dell' . Ha evidenziato come le contestazioni relative al merito delle richieste di pagamento era del tutto generica ed ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva vertendosi in questioni di iscrizione a ruolo di crediti previdenziali e di accertamento negativo del debito per fatti successivi alla iscrizione a ruolo (Cass 7514/2022)
9. L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito rappresentate.
10. Per ragioni di ordine logico si deve esaminare preliminarmente il decimo motivo d'appello avente ad oggetto il rilievo di asserita invalidità della costituzione in giudizio di con avvocato del libero foro. Controparte_1 Sul punto si richiamano i principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 30008/2019, che hanno ribadito la piena legittimità della costituzione di professionista del libero foro: “fatta salva ed impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si avvale dell'Avvocatura dello Stato Controparte_1 nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta oppure vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità di avvocati del libero foro in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumer il patrocinio. Quanto alla scelta tra l'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad CP_1 assumere il patrocinio, la costituzione della Agenza a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo”.
11. Risulta fondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
. CP_1 In ragione dei principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezione Unite, con la sentenza 7514/2022, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c.,, che ha affermato la legittimazione a contraddire nel giudizio diretto a far valere nel merito
5 la inesistenza del credito portato dalle cartelle al solo ente impositore, la evocazione in giudizio della risulta inammissibile per difetto di legittimazione. Controparte_1
12. Si dà atto che per effetto degli sgravi intervenuti, giusta richiesta avanzata in tal senso dall'Ente previdenziale, in parziale riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti esposti negli avvisi nn 41320120001927825, 41320120003347889, 41320130003536203, 4132010001034604, 41320140004416244 e 41320150001773209. Riguardo, invece, agli altri avvisi di addebito, oggetto di definizione agevolata, l' alla CP_2 udienza di discussione ha dato atto della intervenuta decadenza del dalla suddetta Pt_1 procedura per mancato rispetto dei termini di pagamento a suo tempo concessi ed ha insistito per il rigetto dell'appello..
13. Avuto riguardo alle altre ragioni di impugnazione assume carattere preliminare, costituendo una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione ed ostativa ad una pronuncia di merito, la eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire da parte dell'appellante, ribadita dagli appellati alla udienza di discussione, ai sensi dell'art. 3 bis d.l. 146/2021 convertito in l. 215/2021, che ha novellato l'art. 12 del DPR 602/73, introducendo la previsione di cui al comma 4 bis secondo cui l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata non è impugnabile ad eccezione dei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. In termini Cass 8842/2023, il cui contenuto si richiama ai sensi dell'art. 118 delle disp.att. c.p.c., ha stabilito che “Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto dal D.L. n. 146 del 1921, art. 3 bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n. 26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass. 7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, comma 4 bis. Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, la sentenza d'appello va confermata, mancando l'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere CP_ dall è volta unicamente e direttamente contro l'estratto di ruolo”. Di recente Cass S.U. 12459/2024, confermando il precedente orientamento, ha così ribadito: “” questo collegio si pone in continuità con il principio sancito in punto di perimetrazione dell'interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi di ricorso avverso l'estratto di ruolo e, mediatamente, avverso la cartella di pagamento -di cui pur il medesimo debitore denunci l'omessa o invalida notificazione-, non emergendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 riconosce ancora il diritto del contribuente di impugnare il suddetto estratto con la cartella (secondo quanto previsto
6 dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3-bis del d.l. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021)….. Nel caso di specie il contribuente non ha evidenziato ragioni che giustificassero l'esigenza di una tutela anticipata. Deve dunque dedursi che mancava l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, tanto più che la cartella di pagamento, di cui è stata negata la conoscenza per l'irritualità della notifica, allo stato non risulta neppure posta a fondamento di una qualunque attività esecutiva nei confronti di……Emerge allora che la causa non poteva essere neppure proposta, né tanto meno il processo proseguito. Si tratta di questione rilevabile d'ufficio.””
14. Riportando al caso di specie il principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio e le ragioni ad esso sottese, gli avvisi di addebito e le cartelle di cui l'appellante lamenta l'omessa notifica attraverso la opposizione all'estratto di ruolo non sono immediatamente impugnabili, non avendo detta parte dedotto (neppure nel giudizio di appello) che dalla asserita omessa notifica degli atti impositivi derivi uno dei pregiudizi tassativamente individuati dalla nuova norma ai fini della diretta impugnabilità di detti titoli (in termini Corte Appello Venezia sent. 488/2023, 842/2023, 30/2024) con la conseguente inammissibilità del ricorso originario.
15. Le altre questioni restano assorbite.
16. Il quadro normativo intervenuto nell'anno 2021 e le sopravvenute decisioni di legittimità nel corso del processo ed i principi ivi affermati, sia avuto riguardo alla legittimazione passiva dell' che all'interesse ad agire ad opporre Controparte_1 l'estratto di ruolo, comportano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1 ;
[...] 2) dato atto dello sgravio medio tempore intervenuto con riferimento agli avvisi nn 413 2012 0001927825, 413 2012 0003347889, 413 2013 0003536203, 413 2013 0001034604, 413 2014 0004416244 e 413 2015 0001773209 in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai crediti esposti negli avvisi medesimi;
3) dichiara per il resto l'appello inammissibile;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Venezia, 13 novembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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