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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 13/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3086 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA OLIVETO II,64 C.F._1
S.AGATA MILITELLO presso lo studio dell'Avv. FACHILE CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. CANU MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il Sig. con ricorso depositato in data 08.10.2019, ha Parte_1
adito il Tribunale del Lavoro per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro agricolo subordinato intercorso con la ditta negli anni 2014 CP_2
e 2015, nonché la conseguente reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per tali annualità. A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha prodotto documentazione probatoria e ha dedotto che l'esclusione dagli elenchi sia avvenuta in violazione delle disposizioni in materia di comunicazione individuale dei provvedimenti amministrativi. L' si è costituito in giudizio Controparte_3
eccependo, in via preliminare, la decadenza dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 marzo 1970, n. 83, e contestando, altresì, la fondatezza della domanda nel merito. La difesa dell' ha rilevato come il provvedimento di CP_3
cancellazione dalle liste anagrafiche sia stato reso noto mediante pubblicazione telematica sul portale istituzionale dell'ente, in conformità alla normativa vigente.
La controversia in esame si focalizza, in primo luogo, sulla verifica della tempestività dell'azione giudiziaria proposta dal ricorrente, atteso che il riconoscimento delle giornate lavorative presuppone il rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa vigente. La disciplina previdenziale prevede, infatti, che i lavoratori agricoli possano impugnare le decisioni di cancellazione entro un determinato termine, decorso il quale il provvedimento amministrativo diventa definitivo e non più contestabile in sede giurisdizionale.
Dagli atti emerge che l' ha provveduto al disconoscimento del rapporto di CP_3
lavoro agricolo mediante la pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 38, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.
111. Tale modalità di comunicazione è stata riconosciuta come valida ed efficace dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale (Cass. Civ., Sez. Lav., n.
25892/2009; Corte Cost. n. 45/2021). La pubblicazione online degli elenchi, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, ha lo stesso valore giuridico della notifica individuale, rendendo irrilevante la circostanza per cui il ricorrente non abbia avuto conoscenza diretta del provvedimento.
Ai sensi della normativa vigente, l'azione giudiziaria avrebbe dovuto essere esercitata entro 120 giorni dalla pubblicazione degli elenchi contenenti la cancellazione delle giornate lavorative. Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo CISOA tardivamente, oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. 375/1993, e ha successivamente depositato il ricorso giudiziario ben oltre il limite di 120 giorni. La mancata impugnazione nei termini prescritti determina l'irretrattabilità del provvedimento di cancellazione, con conseguente consolidamento della posizione giuridica dell' in applicazione del principio di certezza del diritto. La decadenza è CP_3 rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non essendo suscettibile di sospensione o interruzione.
Non assumono rilievo, a tal fine, le allegazioni del ricorrente circa la presunta mancata conoscenza del provvedimento. La normativa di settore prevede che la pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell' costituisce un mezzo di CP_3
notifica idoneo a garantire la conoscenza legale degli atti da parte dei lavoratori interessati. Sul punto, la Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che il termine decadenziale in questione è di natura sostanziale, insuscettibile di sospensione o interruzione ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8650/2008).
Alla luce di tali premesse, si ritiene che la questione pregiudiziale della decadenza assorba integralmente l'esame del merito della controversia, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente. Anche ove si volesse esaminare il merito della domanda, si evidenzierebbe come, in conformità ai principi espressi dalla Suprema Corte, il lavoratore che agisce per il riconoscimento di un rapporto di lavoro agricolo deve fornire prova rigorosa della sussistenza del rapporto stesso, dimostrando non solo la continuità dell'attività lavorativa, ma anche la sua effettiva subordinazione e il rispetto dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Tenuto conto della complessità giuridica della vicenda e della recente evoluzione giurisprudenziale in materia di iscrizione e cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in conformità ai criteri di equità elaborati dalla giurisprudenza più recente. Tale decisione è giustificata dall'oggettiva incertezza normativa e dalla mutevole interpretazione delle disposizioni in materia, che potrebbero aver indotto la parte ricorrente a ritenere erroneamente esperibile l'azione giudiziaria oltre i termini previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Parte_1 contro l' per
[...] Controparte_1 intervenuta decadenza dall'azione;
2. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Patti 13/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo