Articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 211 terArticolo 213
Versione
20 luglio 2024
Art. 212.
(( (Tariffe).)) ((1. Le tariffe del servizio di ormeggio sono determinate dal capo del compartimento marittimo in applicazione dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e sono approvate, sentite le associazioni nazionali dell'utenza portuale e le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
Entrata in vigore il 20 luglio 2024
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