TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 542 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
avv. rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Denise Groccia, presso il cui Pt_1 Pt_2 studio, in Cosenza, via G. Campagna n. 48, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore in riassunzione
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuseppe De Luca, presso il cui studio, in Cosenza, via delle Medaglie d'Oro n. 37, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: adempimento contrattuale - risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 27 maggio 2025 parte convenuta, l'unica presente, si è riportata a quelle rassegnate in atti: “Voglia l'On. Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, sul presupposto che parte attrice non è più utente sia per la intervenuta CP_1 morosità e sia per il passaggio ad altro operatore, dichiarare la carenza di interesse di parte attrice alla attivazione ed esecuzione del contratto di cui in citazione;
dichiarare, in ogni caso, la non attuabilità del suddetto contratto per la insussistenza ad oggi del servizio “TUTTO 2 CANALI FIBRA + SIM”; rigettare, in ogni caso, la domanda attrice, perché infondata ed inammissibile, anche sotto l'aspetto risarcitorio. Con vittoria di spese e competenze difensive”; l'attore così ha concluso in citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla consistente nelle ingiustificate modifiche in peius delle condizioni Controparte_1 Co contrattuali dell'offerta "TUTTO 2 CANALI FIBRA + SIM " posto in essere dalla convenuta società unilateralmente, condannare la alla esatta esecuzione del Controparte_1 Co contratto stipulato, inter partes, tra l'Avv. G. Fiertler e , garantendo all'Avv. Pt_1
l'applicazione della tariffa che prevedeva il costo complessivo di € 20,00 per 4 sett. per 12 mesi poi € 25,00 + € 5,00/4 sett. router Wi.Fi. per 48 mesi 15€/4 sett. per 12 mesi con zero contributo di attivazione per passaggi da altro gestore o nuove linee con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;
Servizi telefonici supplementari: Chi è, Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata;
Accesso ad Internet con FIBRA fino a 200MB;
1 Navigazione internet Illimitata;
1 indirizzo IP statico;
SUPERFIBRA inclusa;
Intervento d'installazione gratuito. condannare la alla esatta esecuzione del contratto Controparte_1 Co stipulato, inter partes, tra l'Avv. G. Fiertler e , garantendo all'Avv. l'applicazione Pt_1 della tariffa che prevedeva per la telefonia mobile l'offerta TIM EUROPA 1000 + 2GB - 1000 Minuti in IT/EU + 2 GB in IT 4G LTE 10€/4 sett. per 12 mesi TIM EUROPA 1000 + 5GB - 1000 Minuti in IT/EU + 5 GB in IT 4G LTE 15€/4 sett. per 12 mesi €30 /4 sett. per 12 mesi poi
€35 SCONTO -10€/4 sett. con abbinata mobile per sempre €20 / + Controparte_2
2GB - Minuti Illimitati in IT/EU + 2 GB in IT 4G LTE 4 sett. per 12 mesi poi €25 + € 5,00/4sett. router Wi.Fi. X 48 mesi 15€/4 sett. per 12 mesi;
condannare la al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali quantificati nella misura di € 1.000,00 con pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, l'avv. Giuseppe Fiertler riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale, in seguito a declaratoria di incompetenza per valore, la domanda proposta al Giudice di Pace di Cosenza nei confronti della avente Controparte_1 ad oggetto l'inadempimento di quest'ultima al contratto stipulato il 20.09.2017, di adesione all'offerta “ ”, sul presupposto che erano state recapitate fatture di Parte_3 importi notevolmente superiori a quelli promessi, e che il relativo reclamo era stato rigettato;
rappresentava l'infruttuoso esperimento della conciliazione dinanzi al sulla CP_3 unilaterale ed illegittima modifica in peius delle condizioni dell'offerta, ed altresì sul distacco dell'utenza nonostante il pagamento di ogni fattura, invocando l'accoglimento delle ritrascritte conclusioni. Con Costituitasi in giudizio, la assumeva per converso di aver dato corretta esecuzione al contratto, e nondimeno che il distacco della linea fissa era avvenuto in seguito alla conclamata morosità dell'avv. che era altresì passato ad altro operatore di telefonia mobile già Pt_1 dall'aprile 2018; evidenziava quindi l'impossibilità di attuazione della richiesta di adempimento di contratto risolto, peraltro mediante l'attivazione di un'offerta da tempo non più praticata;
stigmatizzava, in ogni caso, l'assoluta genericità della domanda attorea, del tutto destituita di prova, risultando vieppiù conforme alle condizioni di contratto l'emissione delle fatture contestate, e rassegnava di conseguenza le conclusioni sopra riportate. Fatte le verifiche preliminari, all'udienza del 9 luglio 2024 è stata ritenuta l'inammissibilità dell'interpello formale richiesto dall'attore, ed a quella del 27 maggio 2025, presente la sola parte convenuta, la causa è stata rimessa in decisione. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea va respinta, siccome infondata. I fatti costitutivi di quella domanda vanno invero ritenuti meramente assertivi, considerato il contegno processuale dell'attore. Ed infatti, nell'ordine: non è stato depositato, in allegato con la citazione, il fascicolo di parte della causa riassunta, come precipuo onere di parte (da ultimo, Cass. n. 6645/2024; Cass. SSUU n. 4835/2023), né sono stati prodotti i documenti in essa contenuti;
non sono state depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., né quelle di cui all'art. 189 c.p.c. per l'udienza di rimessione della causa in decisione, alla quale non è neppure comparso il difensore dell'attore. Quindi, paradossalmente, la verifica della fondatezza delle ragioni attoree è subordinata all'esame dei documenti versati in atti dalla convenuta, piuttosto che dall'applicazione del
2 principio di non contestazione, dovendo il giudice valutare il materiale probatorio a sua disposizione, e non potendo limitarsi ad una pronuncia di rigetto per l'omessa allegazione del fascicolo e della documentazione. Orbene, per quanto inferibile dai documenti prodotti dalla convenuta, la fatturazione relativa all'offerta a suo tempo accettata dall'avv. con la sottoscrizione del relativo Pt_1 contratto, appare conforme alle condizioni contrattuali, sia in punto di telefonia mobile che di telefonia fissa, rimanendo per converso contraria a quelle medesime condizioni la pretesa di pagare unicamente la somma di 42,70, senza i costi della telefonia fissa e delle connessioni internet. Del resto, le fatture riportano il dettaglio analitico degli importi pretesi, avverso il quale non è stata mossa alcuna contestazione specifica. Così come non è stato contestato, e rimane quindi asseverato ai fatti di causa, quanto affermato dalla convenuta, ossia che il contratto si è risolto in seguito alla disattivazione, per morosità, anche ammessa, della linea fissa, ed altresì per il passaggio ad altro operatore della linea mobile, il tutto già nel 2018. Queste pur laconiche premesse mostrano in evidenza come l'avv. non possa né Pt_1 pretendere la riattivazione di un contratto risolto, anche parzialmente per sua volontà, né tampoco il risarcimento di danni materiali morali ed esistenziali non altrimenti specificati, la cui pretesa quindi inammissibile prima ancora che infondata, non potendosi prospettare alcuna ipotesi di inadempimento colpevole imputabile alla convenuta. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta in ogni sua articolazione la domanda proposta dall'avv. Giuseppe Fiertler, che condanna nondimeno alla refusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 662,00 per competenze professionali calcolate al medio tariffario di cui al D.M. n. 147/2022, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Cosenza il 23 giugno 2025
Il giudice Gino Bloise
3
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 542 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
avv. rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Denise Groccia, presso il cui Pt_1 Pt_2 studio, in Cosenza, via G. Campagna n. 48, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
attore in riassunzione
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Giuseppe De Luca, presso il cui studio, in Cosenza, via delle Medaglie d'Oro n. 37, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta
avente ad oggetto: adempimento contrattuale - risarcimento danni;
conclusioni delle parti: all'udienza del 27 maggio 2025 parte convenuta, l'unica presente, si è riportata a quelle rassegnate in atti: “Voglia l'On. Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, sul presupposto che parte attrice non è più utente sia per la intervenuta CP_1 morosità e sia per il passaggio ad altro operatore, dichiarare la carenza di interesse di parte attrice alla attivazione ed esecuzione del contratto di cui in citazione;
dichiarare, in ogni caso, la non attuabilità del suddetto contratto per la insussistenza ad oggi del servizio “TUTTO 2 CANALI FIBRA + SIM”; rigettare, in ogni caso, la domanda attrice, perché infondata ed inammissibile, anche sotto l'aspetto risarcitorio. Con vittoria di spese e competenze difensive”; l'attore così ha concluso in citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla consistente nelle ingiustificate modifiche in peius delle condizioni Controparte_1 Co contrattuali dell'offerta "TUTTO 2 CANALI FIBRA + SIM " posto in essere dalla convenuta società unilateralmente, condannare la alla esatta esecuzione del Controparte_1 Co contratto stipulato, inter partes, tra l'Avv. G. Fiertler e , garantendo all'Avv. Pt_1
l'applicazione della tariffa che prevedeva il costo complessivo di € 20,00 per 4 sett. per 12 mesi poi € 25,00 + € 5,00/4 sett. router Wi.Fi. per 48 mesi 15€/4 sett. per 12 mesi con zero contributo di attivazione per passaggi da altro gestore o nuove linee con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;
Servizi telefonici supplementari: Chi è, Avviso di chiamata, Trasferimento di chiamata;
Accesso ad Internet con FIBRA fino a 200MB;
1 Navigazione internet Illimitata;
1 indirizzo IP statico;
SUPERFIBRA inclusa;
Intervento d'installazione gratuito. condannare la alla esatta esecuzione del contratto Controparte_1 Co stipulato, inter partes, tra l'Avv. G. Fiertler e , garantendo all'Avv. l'applicazione Pt_1 della tariffa che prevedeva per la telefonia mobile l'offerta TIM EUROPA 1000 + 2GB - 1000 Minuti in IT/EU + 2 GB in IT 4G LTE 10€/4 sett. per 12 mesi TIM EUROPA 1000 + 5GB - 1000 Minuti in IT/EU + 5 GB in IT 4G LTE 15€/4 sett. per 12 mesi €30 /4 sett. per 12 mesi poi
€35 SCONTO -10€/4 sett. con abbinata mobile per sempre €20 / + Controparte_2
2GB - Minuti Illimitati in IT/EU + 2 GB in IT 4G LTE 4 sett. per 12 mesi poi €25 + € 5,00/4sett. router Wi.Fi. X 48 mesi 15€/4 sett. per 12 mesi;
condannare la al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni materiali, morali ed esistenziali quantificati nella misura di € 1.000,00 con pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale;
condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, l'avv. Giuseppe Fiertler riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale, in seguito a declaratoria di incompetenza per valore, la domanda proposta al Giudice di Pace di Cosenza nei confronti della avente Controparte_1 ad oggetto l'inadempimento di quest'ultima al contratto stipulato il 20.09.2017, di adesione all'offerta “ ”, sul presupposto che erano state recapitate fatture di Parte_3 importi notevolmente superiori a quelli promessi, e che il relativo reclamo era stato rigettato;
rappresentava l'infruttuoso esperimento della conciliazione dinanzi al sulla CP_3 unilaterale ed illegittima modifica in peius delle condizioni dell'offerta, ed altresì sul distacco dell'utenza nonostante il pagamento di ogni fattura, invocando l'accoglimento delle ritrascritte conclusioni. Con Costituitasi in giudizio, la assumeva per converso di aver dato corretta esecuzione al contratto, e nondimeno che il distacco della linea fissa era avvenuto in seguito alla conclamata morosità dell'avv. che era altresì passato ad altro operatore di telefonia mobile già Pt_1 dall'aprile 2018; evidenziava quindi l'impossibilità di attuazione della richiesta di adempimento di contratto risolto, peraltro mediante l'attivazione di un'offerta da tempo non più praticata;
stigmatizzava, in ogni caso, l'assoluta genericità della domanda attorea, del tutto destituita di prova, risultando vieppiù conforme alle condizioni di contratto l'emissione delle fatture contestate, e rassegnava di conseguenza le conclusioni sopra riportate. Fatte le verifiche preliminari, all'udienza del 9 luglio 2024 è stata ritenuta l'inammissibilità dell'interpello formale richiesto dall'attore, ed a quella del 27 maggio 2025, presente la sola parte convenuta, la causa è stata rimessa in decisione. Tanto premesso in fatto, la domanda attorea va respinta, siccome infondata. I fatti costitutivi di quella domanda vanno invero ritenuti meramente assertivi, considerato il contegno processuale dell'attore. Ed infatti, nell'ordine: non è stato depositato, in allegato con la citazione, il fascicolo di parte della causa riassunta, come precipuo onere di parte (da ultimo, Cass. n. 6645/2024; Cass. SSUU n. 4835/2023), né sono stati prodotti i documenti in essa contenuti;
non sono state depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., né quelle di cui all'art. 189 c.p.c. per l'udienza di rimessione della causa in decisione, alla quale non è neppure comparso il difensore dell'attore. Quindi, paradossalmente, la verifica della fondatezza delle ragioni attoree è subordinata all'esame dei documenti versati in atti dalla convenuta, piuttosto che dall'applicazione del
2 principio di non contestazione, dovendo il giudice valutare il materiale probatorio a sua disposizione, e non potendo limitarsi ad una pronuncia di rigetto per l'omessa allegazione del fascicolo e della documentazione. Orbene, per quanto inferibile dai documenti prodotti dalla convenuta, la fatturazione relativa all'offerta a suo tempo accettata dall'avv. con la sottoscrizione del relativo Pt_1 contratto, appare conforme alle condizioni contrattuali, sia in punto di telefonia mobile che di telefonia fissa, rimanendo per converso contraria a quelle medesime condizioni la pretesa di pagare unicamente la somma di 42,70, senza i costi della telefonia fissa e delle connessioni internet. Del resto, le fatture riportano il dettaglio analitico degli importi pretesi, avverso il quale non è stata mossa alcuna contestazione specifica. Così come non è stato contestato, e rimane quindi asseverato ai fatti di causa, quanto affermato dalla convenuta, ossia che il contratto si è risolto in seguito alla disattivazione, per morosità, anche ammessa, della linea fissa, ed altresì per il passaggio ad altro operatore della linea mobile, il tutto già nel 2018. Queste pur laconiche premesse mostrano in evidenza come l'avv. non possa né Pt_1 pretendere la riattivazione di un contratto risolto, anche parzialmente per sua volontà, né tampoco il risarcimento di danni materiali morali ed esistenziali non altrimenti specificati, la cui pretesa quindi inammissibile prima ancora che infondata, non potendosi prospettare alcuna ipotesi di inadempimento colpevole imputabile alla convenuta. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta in ogni sua articolazione la domanda proposta dall'avv. Giuseppe Fiertler, che condanna nondimeno alla refusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 662,00 per competenze professionali calcolate al medio tariffario di cui al D.M. n. 147/2022, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Cosenza il 23 giugno 2025
Il giudice Gino Bloise
3