TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 09 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
1257/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Caulonia Email_1 C.F._1
alla via Brooklyn, n. 3, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Emanuele DI MAULA, Giuseppe
LAMONICA e Gabriele SABBADINI giusta procura in atti, pec:
Email_2 Email_3
Email_4
Ricorrente
C O N T R O
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato, pec: Email_5
Convenuto
OGGETTO: bonus carta docente
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come atti, formula le seguenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2024, la parte ricorrente, premesso di essere attualmente in servizio alle dipendenze del in qualità Controparte_1
di docente per l'insegnamento della religione, ha esposto che ha prestato servizio in virtù di
Pag. 1 a 12 reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati, sempre con qualifica di docente supplente annuale e/o fino al termine delle attività didattiche dall' a.s.
2019/2020 all'a.s. 2022/2023, ed ovvero: dal 01.09.2019 al 31.08.2020, dal 01.09.2020 al
31.08.2021, dal 01.09.2021 al 31.08.2022 e dal 10.10.2022 al 31.08.2023; che a fronte dell'attività regolarmente svolta, il , non le ha corrisposto la “c.d. Controparte_1
Carta Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e riservato ai docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato;
ha dedotto il diritto alla spettanza del bonus in questione, ha eccepito l'illegittimità del diniego opposto dal CP_1 convenuto ed ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le causali di cui in premessa, fissare l'udienza di discussione ex art. 415, cod. proc. civ., emanare gli ulteriori provvedimenti del caso e, previa disapplicazione e/o dichiarazione di nullità e/o di inefficacia dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, Legge n. 107/2015, dei
DD.PP.CC.MM. del 23.09.2015 e del 28.11.2016 in parte qua e della nota del Ministero prot.
n. 15219/2015, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea: IN VIA
PRINCIPALE accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022- 2023 e, conseguentemente, condannare il
, in persona del al riconoscimento del Controparte_1 CP_2
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo;
IN VIA SUBORDINATA salvo gravame, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per equivalente e condannare il , in persona del al Controparte_1 CP_2 pagamento della somma di €2.000,00 - o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia -
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo. IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Pag. 2 a 12 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto, CP_1
che ha eccepito l'inammissibilità della domanda per mancata prova dei requisiti soggettivi nonché per l'assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa,
l'inammissibilità stante la destinazione vincolata del beneficio;
ed ha così concluso: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso avversario, siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite, ovvero compensazione delle stesse nel caso di parziale accoglimento della domanda, tenendo comunque conto - nel caso di soccombenza - della serialità delle questioni affrontate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In tema, va ricordato che la natura pecuniaria dell'obbligazione determina l'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., per cui si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ed infatti in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il pagamento “ di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò CP_1
è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa
Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione “alla rovescia”, nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)” (cfr. Cass. 10072/2023).
La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1
forza di contratti a tempo determinato e rivendica in questa sede il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'.
La questione oggetto di esame trova radice in un frastagliato panorama normativo e contrattuale di cui è utile dare conto.
Pag. 3 a 12 L' prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". Successivamente, il
[...]
ha emanato la la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che Controparte_1
"la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a
Pag. 4 a 12 tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del
2015, prevede: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all', e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto".
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".
Individuate le norme di interesse, va dato atto che i consessi delle giurisdizioni superiori si sono sul punto già pronunciati, in senso favorevole al riconoscimento del diritto oggetto di domanda. É opportuno, a tal fine, darne brevemente conto.
Dapprima, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_5 specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
Pag. 5 a 12 P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico.
Successivamente, della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non Controparte_1
anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Sul tema si è inoltre pronunciata la Corte di Cassazione che con sentenza n. 32104/2022 ha affermato, per quanto di maggiore interesse, e che qui ulteriormente si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. che “2.1 La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
Pag. 6 a 12 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_4
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l.
Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico,
Pag. 7 a 12 metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo
127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del , l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "[…] 4. Rientra altresì nell'attività CP_5
funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente
Pag. 8 a 12 in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente CP_5
– con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di €.
500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recente decisione della Corte di
Cassazione del 4-27.10.2023.
Come noto, con ordinanza del 24.04.2023 il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. Carta docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di
Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente alla sussistenza del diritto dei docenti non di ruolo alla percezione della “Carta docente” e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di
Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha pronunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano
Pag. 9 a 12 incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3)
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per mera completezza, va in ultimo dato che conto con decreto di inammissibilità n. 7254 del
19.3.2024 la Corte di Cassazione, decidendo su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara
Pag. 10 a 12 ex art. 363 bis c.p.c., ha ribadito i principi già enucleati con la citata sentenza n. 29961/2023, in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4 comma 3 l. n. 124/1999, circostanza comunque estranea alla presente controversia.
Quanto sino ad ora affermato deve essere ribadito anche per l'anno scolastico 2021/2022, durante il quale, secondo quanto eccepito dalla parte convenuta, la ricorrente avrebbe goduto di uno o più periodi di assenza dal lavoro versando in stato di congedo per malattia. Premesso che il non allega i tempi di assenza dal lavoro, l'eccezione è infondata e come tale CP_1
non può essere accolta. La malattia intercorsa dopo la stipula del contratto non ha certamente mutato la causa del contratto di insegnamento, che, come tale, è restata quella di una prestazione volta alla didattica nei confronti degli alunni. Ed infatti, la ratio del bonus è geneticamente connessa al contratto ed alla sua stipula, non dipendendo da altri elementi accidentali, come la sospensione della prestazione dedotta, che avviene per la malattia del lavoratore, la quale si configura quale evento futuro ed incerto, tanto nella verificazione che nella durata, e come tale incapace di alterare la causa concreta del contratto. Va de sé, inoltre, che il bonus in esame non rappresenta neppure un beneficio premiale connesso ad un positivo esercizio delle mansioni esercitate, o al raggiungimento di determinati risultati, di talchè esso non è un'attribuzione postuma, quasi ad essere un'obbligazione di risultato gravante sull'amministrazione datrice, ma resta, per sua natura, un riconoscimento economico funzionalmente dipendente alle mansioni da esercitare, la cui eventuale sospensione per causa di malattia non elide la fondatezza del diritto, che poggia sull'intento di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Applicando le coordinate ermeneutiche sino ad ora ricostruite al caso di specie, deve osservarsi che per quanto riguarda la durata delle supplenze, per ogni anno scolastico oggetto del giudizio, la ricorrente ha ottenuto incarichi fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4, c. 2, della L. n. 124 del 1999 (v. contratti allegati al ricorso), con riferimento ai quali, secondo i principi da ultimo enucleati dalla Corte di Cassazione, sussiste il diritto alla fruizione Carta Docenti. Ricorre nel caso di specie l'ulteriore requisito della permanenza nel sistema scolastico, posto che la ricorrente ha dato prova di aver stipulato un contratto a tempo determinato con il convenuto per l'esercizio di attività di insegnamento con CP_1
decorrenza dal 23 ottobre 2024 al prossimo 31 agosto.
Il ricorso, pertanto, è accolto.
Pag. 11 a 12 Va dunque dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della
“Carta del docente” di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto il D.M. 55/2014 così come modificato dal
DM 147/2022, considerata la natura lavoristica, visto lo scaglione di riferimento, secondo i valori minimi attesa la serialità del contenzioso, esse sono liquidate in complessivi €1.200,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- condanna il all'attribuzione in favore di Controparte_1 [...]
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore Pt_1
corrispondente a quello non goduto (quattro annualità pari ad € 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2.- condanna il a rimborsare a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in complessivi €1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Locri, 9 maggio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 12 a 12