Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/2024, n. 30535
CASS
Sentenza 27 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 1° ottobre 2024 e pubblicata il 27 novembre 2024. Le parti in causa erano una docente, che ha impugnato il licenziamento disciplinare, e il Ministero dell'Istruzione, che ha confermato la legittimità del provvedimento. La ricorrente sosteneva di avere interesse ad impugnare il licenziamento, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro fosse avvenuta precedentemente, e contestava la violazione del principio del ne bis in idem, poiché il licenziamento si basava su fatti già considerati nella risoluzione del contratto.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'interesse della docente a contestare il licenziamento fosse legittimo, in quanto il provvedimento disciplinare aveva natura sanzionatoria. Tuttavia, ha respinto gli altri motivi, affermando che la cessazione del rapporto non estingue il potere disciplinare dell'amministrazione, soprattutto in presenza di infrazioni gravi come la falsità nelle dichiarazioni. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Ancona, rigettando la domanda della ricorrente e compensando le spese processuali, riconoscendo la novità della questione giuridica trattata.

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Massime2

In tema di contratti conclusi per il conferimento di incarichi per le supplenze del personale docente ed educativo della scuola pubblica, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, a causa della violazione delle disposizioni inerenti all'inserimento nelle graduatorie istituite a tal fine, non ha natura disciplinare e sanzionatoria, conseguendo all'accertata inosservanza di dette disposizioni, sicché la successiva irrogazione nei confronti del titolare del contratto risolto di un licenziamento disciplinare, per gli stessi fatti già posti a base della cessazione del rapporto, non contrasta con il principio del ne bis in idem.

Ai fini della valida irrogazione del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, in ragione della peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. rispetto a quello privato, non è necessario, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nella versione ratione temporis applicabile), che l'azione disciplinare sia esercitata prima della risoluzione del rapporto di lavoro, perché anche in caso di successivo avvio del procedimento disciplinare perdura l'interesse dell'Amministrazione all'accertamento della responsabilità disciplinare, in ossequio ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Commentari2

  • 1Enti Locali News
    Monica Catellani · https://www.publika.it/

    L'ANAC, con il parere (funzione consultiva) del 16 dicembre 2024, reperibile a questo link https://wwwanticorruzioneit/en/-/parere-anticorruzione-del-16-dicembre-2024-fasc53712024, ha esaminato la richiesta di un ente riguardo al presunto conflitto di interessi nel quale verserebbe il dirigente dell'ambito Risorse umane con riferimento [...] La Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la delibera n 184/2024/SRCPIE/PAR del 20 dicembre 2024, ha esaminato il seguente quesito: “se la possibilità di dar corso alle progressioni tra le aree di cui all'art 13, commi 6, 7 e [...] La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 27 novembre 2024, n 30527, ha ricordato il principio …

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  • 2La contestazione disciplinare può avvenire anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro
    Monica Catellani · https://www.publika.it/ · 20 dicembre 2024

    Nei confronti di un dipendente cessato dal servizio è possibile dare avvio al procedimento disciplinare con la relativa contestazione? Al quesito fornisce risposta la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recente sentenza 27 novembre 2024, n. 30535. Gli Ermellini hanno sottolineato, in riferimento all'interpretazione dell'art. 55-bis, comma 9, del d.lgs. 165/2001 ovvero in caso di inizio o prosecuzione dell'azione disciplinare nei confronti del dipendente cessato dal servizio, che il datore di lavoro pubblico agisce anche quando le dimissioni siano intervenute in epoca antecedente all'avvio del procedimento, sussistendo l'interesse . . .

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/2024, n. 30535
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30535
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo