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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2677/2022 depositato il 20/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001923069000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001923069000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla Regione Calabria, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, limitatamente alla cartella di pagamento n.
03420180006773787000, relativa a tassa automobilistica anni 2013 e 2014.
La ricorrente ha eccepito:
1) il difetto di notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato;
2) la prescrizione del credito;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
Con memoria e documentazione integrativa, la ricorrente ha evidenziato di aver perfezionato con l'ufficio resistente la definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-
Riscossione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
- esaminato il ricorso e i documenti prodotti dalle parti;
- preso atto che, come documentalmente comprovato, la ricorrente, in corso di giudizio, in relazione all'atto impugnato ha aderito alla procedura di definizione agevolata (cd. rottamazione quater-2023) ex articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022.
ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
La decisione in mero rito della controversia costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 22.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2677/2022 depositato il 20/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001923069000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001923069000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla Regione Calabria, ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe, limitatamente alla cartella di pagamento n.
03420180006773787000, relativa a tassa automobilistica anni 2013 e 2014.
La ricorrente ha eccepito:
1) il difetto di notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato;
2) la prescrizione del credito;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
Con memoria e documentazione integrativa, la ricorrente ha evidenziato di aver perfezionato con l'ufficio resistente la definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-
Riscossione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
- esaminato il ricorso e i documenti prodotti dalle parti;
- preso atto che, come documentalmente comprovato, la ricorrente, in corso di giudizio, in relazione all'atto impugnato ha aderito alla procedura di definizione agevolata (cd. rottamazione quater-2023) ex articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022.
ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
La decisione in mero rito della controversia costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Cosenza, il 22.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti