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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14315/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: cubana Cod. Fisc. (C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Andreucci presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a La Avana (Cuba) il 10/4/1979 Cittadino cubano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Andreucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 05/06/2021 in Settala (anno 2021 atto n. 7 parte I)
□ separati con sentenza del 6.2.2025 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: nata il [...] a [...]_1 cittadinanza cubana;
nata l'1.056.2023 a EL (MI) cittadinanza italiana Parte_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 151 c.c.; ORDINARE al Comune di Settala di annotare l'emananda pronuncia a margine dell'atto di ma- trimonio Anno 2021, Numero 7, Parte I, Ufficio 1; DICHIARARE compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
2) Le parti concordano di adottare di comune accordo il regime dell'affido condiviso con riguardo Part alle due minori. Le figlie minorenni ed verranno collocate in via prevalente presso la resi- Per_1 denza della madre, che viene stabilita NO DE CH (Arezzo), Via Di Ciociano, 3/A, a decor- rere dal prossimo mese di giugno 2025. Il padre presta sin d'ora il consenso al trasferimento della Signora con le minori presso la predetta residenza;
Pt_1
3) il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 300,00 (diconsi tre- cento/00) euro a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie. Detto assegno verrà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a partire dall'anno successivo all'emissione del provvedimento giudiziale;
4) Entrambi i genitori contribuiranno al versamento del 50% delle spese straordinarie relative alle due figlie minori, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate alla luce del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 novembre 2017 tra la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale di Mi- lano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile a Mi- lano.
1. Alla luce del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 novembre 2017 tra la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale di Milano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l' a Milano, per spese straordinarie sono da intendersi: spese Controparte_2 medi-che (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medi-co curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodon-tiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effet-tuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio dif-ferenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto sco-lastico; -spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolasti-che e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; f) alloggio presso sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrasco-lastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, g) spese per conseguimento della paten-te di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo whatsapp, raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. La madre, quale genitore collocatario, avrà cura di comunicare al padre l'ammontare dell'esborso ed il padre potrà prestare il proprio consenso o dissenso secondo le modalità indicate dalle Linee Guida, alle quali integralmente si rinvia.
5) L'assegno unico per il figlio a carico, ex lege, resterà interamente assegnato alla madre collocataria ed in tal senso il Signor presta sin d'ora il proprio consenso al relativo Controparte_1 riconosci-mento in via esclusiva. Part
6) Le spese per la frequentazione attuale dell'asilo nido da parte di resteranno a carico della madre.
7) Il padre potrà tenere con sé le figlie secondo le proprie disponibilità lavorative, considerando che il medesimo è impiegato altresì in turni specificati mensilmente. In linea generale, il padre avrà fa- coltà di vedere e pernottare con la minore a fine settimana alternati con la madre, prelevando Per_1 la minore dalla residenza della madre ad Arezzo il venerdì sera e trascorrendo con lei il fine settima- na, successivamente riaccompagnandola a casa la domenica entro le ore 18,00. Nel caso in cui fosse- ro previsti turni di lavoro nei giorni festivi, nella settimana di competenza il padre, avendo cura di preavvertire la madre, potrà vedere la minore nel giorno della settimana libero, sempre prele- Per_1 vando la minore presso la residenza della madre e riaccompagnandola a casa. Con riguardo alla Part minore essendo quest'ultima attualmente in tenera età, il padre potrà farle visita presso la residenza della madre, sempre a fine settimana alterni, aumentando gradualmente il regime di frequentazione, sempre a fine settimana alternati, quando la minore crescerà, indicativamente all'età di quattro anni,
8) Nel periodo festivo, il padre potrà tenere con sé le figlie minorenni per almeno una settimana, al- ternandosi nel giorno di Natale e di Pasqua con la madre. Lo stesso principio di alternanza verrà adottato tra i coniugi anche con riguardo alle feste comandate (a titolo esemplificativo, il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il 2 giugno con il padre, ecc….); Part
9) Durante il periodo estivo, le figlie (la minore a decorrere dal quarto anno d'età) trascorreran- no con il padre due settimane anche non consecutive, in periodo che verranno preventivamente con- cordati tra le parti, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
10) Il padre presta sin d'ora il proprio consenso affinché le minori possano recarsi in qualsiasi altro paese con la madre, fermo comunque restando l'obbligo della madre di comunicare il luogo del tra- sferimento ed il periodo di durata, rendendosi comunque sempre reperibile al padre;
11) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e confermano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o risarcimento danni e/o per qualsivoglia ragione inerente al rapporto personale/sentimentale intercorso, rinunciando altresì alla corresponsione dell'assegno divorzile.
12) I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio dei passaporti ed altri documenti per le minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Settala (MI) in data 5/6/2021 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settala perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: cubana Cod. Fisc. (C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Andreucci presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a La Avana (Cuba) il 10/4/1979 Cittadino cubano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Andreucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 05/06/2021 in Settala (anno 2021 atto n. 7 parte I)
□ separati con sentenza del 6.2.2025 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: nata il [...] a [...]_1 cittadinanza cubana;
nata l'1.056.2023 a EL (MI) cittadinanza italiana Parte_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 151 c.c.; ORDINARE al Comune di Settala di annotare l'emananda pronuncia a margine dell'atto di ma- trimonio Anno 2021, Numero 7, Parte I, Ufficio 1; DICHIARARE compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
2) Le parti concordano di adottare di comune accordo il regime dell'affido condiviso con riguardo Part alle due minori. Le figlie minorenni ed verranno collocate in via prevalente presso la resi- Per_1 denza della madre, che viene stabilita NO DE CH (Arezzo), Via Di Ciociano, 3/A, a decor- rere dal prossimo mese di giugno 2025. Il padre presta sin d'ora il consenso al trasferimento della Signora con le minori presso la predetta residenza;
Pt_1
3) il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 300,00 (diconsi tre- cento/00) euro a titolo di contribuzione al mantenimento delle figlie. Detto assegno verrà rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, a partire dall'anno successivo all'emissione del provvedimento giudiziale;
4) Entrambi i genitori contribuiranno al versamento del 50% delle spese straordinarie relative alle due figlie minori, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate alla luce del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 novembre 2017 tra la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale di Mi- lano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile a Mi- lano.
1. Alla luce del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 novembre 2017 tra la Corte d'Appello di Milano, il Tribunale di Milano, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l' a Milano, per spese straordinarie sono da intendersi: spese Controparte_2 medi-che (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medi-co curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodon-tiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effet-tuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio dif-ferenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto sco-lastico; -spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolasti-che e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; f) alloggio presso sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -spese extrasco-lastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori, g) spese per conseguimento della paten-te di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo whatsapp, raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. La madre, quale genitore collocatario, avrà cura di comunicare al padre l'ammontare dell'esborso ed il padre potrà prestare il proprio consenso o dissenso secondo le modalità indicate dalle Linee Guida, alle quali integralmente si rinvia.
5) L'assegno unico per il figlio a carico, ex lege, resterà interamente assegnato alla madre collocataria ed in tal senso il Signor presta sin d'ora il proprio consenso al relativo Controparte_1 riconosci-mento in via esclusiva. Part
6) Le spese per la frequentazione attuale dell'asilo nido da parte di resteranno a carico della madre.
7) Il padre potrà tenere con sé le figlie secondo le proprie disponibilità lavorative, considerando che il medesimo è impiegato altresì in turni specificati mensilmente. In linea generale, il padre avrà fa- coltà di vedere e pernottare con la minore a fine settimana alternati con la madre, prelevando Per_1 la minore dalla residenza della madre ad Arezzo il venerdì sera e trascorrendo con lei il fine settima- na, successivamente riaccompagnandola a casa la domenica entro le ore 18,00. Nel caso in cui fosse- ro previsti turni di lavoro nei giorni festivi, nella settimana di competenza il padre, avendo cura di preavvertire la madre, potrà vedere la minore nel giorno della settimana libero, sempre prele- Per_1 vando la minore presso la residenza della madre e riaccompagnandola a casa. Con riguardo alla Part minore essendo quest'ultima attualmente in tenera età, il padre potrà farle visita presso la residenza della madre, sempre a fine settimana alterni, aumentando gradualmente il regime di frequentazione, sempre a fine settimana alternati, quando la minore crescerà, indicativamente all'età di quattro anni,
8) Nel periodo festivo, il padre potrà tenere con sé le figlie minorenni per almeno una settimana, al- ternandosi nel giorno di Natale e di Pasqua con la madre. Lo stesso principio di alternanza verrà adottato tra i coniugi anche con riguardo alle feste comandate (a titolo esemplificativo, il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il 2 giugno con il padre, ecc….); Part
9) Durante il periodo estivo, le figlie (la minore a decorrere dal quarto anno d'età) trascorreran- no con il padre due settimane anche non consecutive, in periodo che verranno preventivamente con- cordati tra le parti, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
10) Il padre presta sin d'ora il proprio consenso affinché le minori possano recarsi in qualsiasi altro paese con la madre, fermo comunque restando l'obbligo della madre di comunicare il luogo del tra- sferimento ed il periodo di durata, rendendosi comunque sempre reperibile al padre;
11) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e confermano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e/o risarcimento danni e/o per qualsivoglia ragione inerente al rapporto personale/sentimentale intercorso, rinunciando altresì alla corresponsione dell'assegno divorzile.
12) I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio dei passaporti ed altri documenti per le minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Settala (MI) in data 5/6/2021 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settala perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________