Art. 12. (Stanziamento per la concessione dei contributi)
Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 e fino al 2001 per i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4, e fino al 1991 per quelli di cui all'articolo 10.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 9 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1967 e fino al 2001 per i contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4, e fino al 1991 per quelli di cui all'articolo 10.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 9 miliardi per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.