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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
nella causa civile iscritta al n°729 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, E_ rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Maltese, elettivamente domiciliato presso lo studio della quale sito in Cinisi C.so Umberto I
Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Giovanni Scala, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del quale sito in Palermo in Via Principe di
Paternò n. 67
Appellato
All'udienza di discussione del giorno 6 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 17.12.019, presso il Tribunale G.L. di Termini
Imerese, , Segretario Comunale presso il Controparte_1 E_
dal 1994 al 2014, conveniva in giudizio l'odierno appellante
[...] lamentando l'omessa corresponsione dell'indennità di risultato per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, come prevista dall'art. 42 del C.c.n.l. applicato. In particolare, rilevava che, per l'anno 2011, nonostante con determina n. 17 del 26 ottobre 2012 il Sindaco del Comune di avesse riconosciuto PT che il Segretario aveva raggiunto gli obiettivi stabiliti e, pertanto, che aveva
1 diritto al pagamento della suddetta indennità di risultato, la stessa non gli era stata erogata.
Relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014 sosteneva che il E_
non aveva prefissato alcun obiettivo, così omettendo di compiere la
[...] valutazione sul raggiungimento degli stessi, necessaria al riconoscimento dell'indennità di risultato. Secondo il , il avrebbe violato i principi di CP_1 PT correttezza e buona fede, poiché “la mancata valutazione del raggiungimento degli obiettivi porterebbe alla sostanziale negazione della retribuzione di risultato, con ciò attribuendo all'amministrazione un vantaggio patrimoniale derivante da una propria condotta omissiva” (v. pag. 6 ricorso di primo grado). Pertanto, in riferimento all'anno 2011, il diritto alla corresponsione dell'indennità di risultato sosteneva derivasse dalla determinazione del Sindaco n. 17 del 26 ottobre 2012, mentre per il successivo periodo il resosi PT inadempiente, fosse tenuto a corrispondere la suddetta indennità di risultato a titolo risarcitorio.
Ai fini della quantificazione dell'indennità rilevava che “l'art. 42 del C.C.N.L. 2001 stabilisce che detta retribuzione sia fissata in misura non superiore al 10% del monte salari dell'anno di riferimento”. Si costituiva in giudizio il eccependo, in via E_ preliminare, la tardività della notifica del ricorso nonché “l'avvenuta prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito”.
Nel merito, contestava il diritto del alla corresponsione CP_1 dell'indennità di risultato per il periodo contestato, non essendo stati predeterminati gli specifici obiettivi da raggiungere e non potendosi effettuare alcuna “determinazione presuntiva, peraltro svincolata da qualunque parametro”. Infine, eccepiva il proprio parziale difetto di legittimazione passiva.
Rilevava, a tal proposito, che con delibera commissariale n. 6/2008 del
19.03.2008 era stata stabilita “la costituzione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale tra il e il . E_ Controparte_2
In particolare, l'art. 5 della convenzione stabilisce che “il trattamento economico, unitamente agli oneri riflessi spettante al Segretario Titolare è ripartito nella misura del 3/5 a carico del e del 2/5 a Controparte_2 carico del ” e che, pertanto, nella denegata ipotesi del E_ riconoscimento dell'indennità di risultato il avrebbe potuto PT corrispondere esclusivamente per la propria quota.
2 Con sentenza n. 418/2022, pubblicata in data 25.05.2022, il Tribunale
G.L. di Termini Imerese accoglieva il ricorso.
Rigettate le eccezioni di tardività della notifica dell'atto introduttivo e di prescrizione quinquennale del credito, nel merito riteneva che dalla “omissione da parte del delle procedure di valutazione di cui al citato art. 42 PT
C.C.N.L., costituenti presupposto amministrativo necessario per la liquidazione della retribuzione di risultato, è possibile ipotizzare il sorgere di un danno da perdita di chance per violazione degli obblighi previsti dagli art.li 1175 e 1176 cc.” (v. pag. 3 sentenza di primo grado). In particolare, il Giudice di primo grado valutava che per l'anno 2011 il diritto alla corresponsione dell'indennità di risultato del traesse CP_1 origine dalla determinazione sindacale n. 17/2012, valida per entrambi i
Comuni, nella misura massima del 10% della retribuzione annua erogata all'odierno appellato.
In riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014, secondo il Tribunale, il
, avendo omesso di prefissare gli obiettivi e di valutarne il E_ raggiungimento, si era reso inadempiente rispondendo a titolo di risarcimento del danno “da determinarsi in via equitativa…. in misura pari al 70% della retribuzione di risultato cui la parte poteva legittimamente aspirare nel periodo di tempo in parola”.
Aggiungeva che, nonostante la convenzione stabilisca che il trattamento economico debba essere ripartito tra gli Enti contraenti, “il comune convenuto, salva rivalsa ricorrendone i presupposti, va condannato al pagamento dell'intera somma, trattandosi di risarcimento dei danni e dovendosi, pertanto, applicare il principio della responsabilità solidale passiva”. Avverso tale decisione ha interposto appello il con E_ ricorso depositato in Cancelleria il 27.06.2022, chiedendone la riforma.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza “per difetto di contradittorio”. Sostiene che trattandosi di segreteria “condivisa” vi fossero “due Sindaci e due rapporti di lavoro” e che, pertanto, il Giudice di primo grado avesse erroneamente condannato il a corrispondere per il 2011 l'intera PT retribuzione di risultato “anche per fatti e responsabilità imputabili – in astratto- al (v. pag. 7 dell'atto di appello). Controparte_2
Ancora, secondo l'appellante, la circostanza per cui il di PT
, nella qualità di comune-capofila, fosse tenuto “a corrispondere PT
l'intera retribuzione” (art.6 della convenzione – doc. n. 3 fascicolo di primo
3 grado del Comune) non fa sorgere alcun vincolo di solidarietà passiva fra i due enti convenzionati, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
Con il secondo motivo di appello, si duole dell'erroneità della sentenza
“per difetto di prova”, nella parte in cui il Tribunale ha statuito che il
[...]
per gli anni 2012, 2013 e 2014 venisse “condannato a pagare un E_ risarcimento da perdita di chance”. Peraltro, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto “provati i presupposti per la retribuzione di risultato” per il Comune di relativamente all'anno 2011, pur essendo stata depositata una nota, CP_2 proveniente dello stesso Comune, con la quale veniva evidenziato che vi era stata una verifica ministeriale dalla quale erano emerse delle irregolarità in riferimento alla retribuzione del Segretario.
Secondo il , non essendo stati determinati “incarichi” E_ aggiuntivi, tranne che per l'anno 2011, lo stesso era tenuto a corrispondere l'indennità esclusivamente per tale anno pro quota, mentre per il periodo successivo, non sussistendo alcun obbligo per l'ente di determinare gli obiettivi, non vi era prova dell'esistenza di un danno. Contestava, inoltre, la quantificazione del danno da parte del Giudice di primo grado ritenuta del tutto “arbitraria”. Tanto premesso, chiedeva in via principale il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la riduzione della condanna secondo la ripartizione stabilita nella citata convenzione, per la mancata chiamata in giudizio del CP_2
[...]
Si è costituito in giudizio con memoria del Controparte_1
10.06.2024, chiedendo il rigetto del gravame.
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Nel merito, riproponendo le medesime argomentazioni formulate in primo grado, ha dedotto che il quale comune capofila, debba E_ ritenersi unico legittimato passivo e che, per l'effetto, debba corrispondere l'intero trattamento economico del Segretario comunale, nonostante le previsioni della convenzione.
All'udienza di discussione del 6 febbraio 2025 la causa, istruita con ctu contabile, previa discussione, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
********
L'appello è parzialmente fondato.
4 In via preliminare, per ragioni di evidente pregiudizialità logica, occorre esaminare l'eccezione di difetto del contraddittorio formulata dal E_
.
[...]
L'eccezione è priva di fondamento. Oggetto del presente giudizio è la determinazione dell'indennità di risultato da corrispondere al Segretario comunale che ricopra il proprio incarico in virtù di un'apposita convenzione. La possibilità di una gestione associata delle segreterie comunali è stata introdotta dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465 che all'art 10 prevede che “i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell , con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche CP_3 nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi
è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati alla complessità organizzativa degli stessi”. Il legislatore, fin dall'introduzione di tale possibilità, ha rinviato alla contrattazione collettiva e alle singole convenzioni stipulata tra enti locali associati la disciplina delle modalità del servizio, nonché del trattamento economico.
Tale possibilità è stata confermata e ulteriormente incentivata dagli artt. 30 e
98, comma 3, del Tuel.
Sul punto, l'art.30 del TUEL espressamente prevede che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale
5 distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”. Dall'esame della normativa vigente appare evidente che la ratio sottesa all'esercizio associato della segreteria comunale debba individuarsi nel risparmio di oneri pubblici.
Inoltre, la determinazione del Comune “capofila” individua esclusivamente il soggetto titolare del potere di nomina e revoca del Segretario, nonché il soggetto deputato all'erogazione del trattamento economico. Invero, le modalità di espletamento del servizio sono poi regolamentate dalla singola convenzione in maniera flessibile e di “concerto” tra i Sindaci associati. Nel caso di specie, la convenzione prevede all'art. 2 che “Il servizio di Segreteria viene espletato per tre giorni la settimana presso il Comune di e CP_2 per due giorni la settimana presso il ”. E_
La convenzione prevede la possibilità per ciascuno dei Sindaci, di revocare unilateralmente il Segretario che non ottemperi al proprio incarico.
Come già evidenziato in premessa, la convenzione ha stabilito un criterio di ripartizione anche nel trattamento economico da erogare al Segretario comunale
“nella misura del 3/5 a carico del e del 2/5 a carico del Controparte_2 [...]
”. E_
L'art. 6 stabilisce che il Comune di “fungendo anche da sostituto di PT imposta provvede mensilmente a corrispondere l'intera retribuzione spettante al Segretario a titolo di anticipazione anche in quanto posto a carico dell'altro Comune contraente”, che poi trimestralmente provvede ad accreditare la somma anticipata. Contrariamente, perciò, a quanto sostenuto dall'appellato, non si costituisce tramite la convenzione un unico rapporto di lavoro, ma permangono due distinti datori di lavoro che separatamente valutano la performance del Segretario al fine di determinare l'indennità di risultato. Pertanto, non può trovare accoglimento l'eccezione di difetto di contraddittorio né tantomeno di nullità della sentenza oggetto di gravame non costituendo, tale forma di gestione associata, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Deve, parimenti, ritenersi infondato il secondo motivo di gravame secondo cui in assenza di fissazione degli obiettivi non possa essere erogato alcun compenso a titolo di risarcimento del danno, essendo il obbligato ad E_ assegnare tali incarichi aggiuntivi.
6 Come correttamente statuito dal Tribunale, l'amministrazione è obbligata a determinare gli obiettivi dal cui raggiungimento discende il diritto alla retribuzione di risultato.
Con una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che
“dall'astratta previsione di una retribuzione di risultato non può discendere, in capo al potenziale destinatario della stessa, un diritto soggettivo immediatamente esigibile. Da ciò, però, non può affermarsi che il compimento, da parte della P.A., delle attività necessarie per arrivare alla definizione degli obiettivi necessari perché il dipendente possa ricevere la retribuzione di risultato sia oggetto di una condizione potestativa. La detta P.A., infatti, ove la legge o la contrattazione collettiva la impegnino, come nella specie, ad agire in questo senso, ha l'obbligo di porre in essere tutte le attività preliminari all'individuazione dei menzionati obiettivi e, poi, una volta fatto ciò, di compiere le verifiche prodromiche alla concessione o al diniego della retribuzione di risultato.
Nella gestione del rapporto con il lavoratore e nel compimento di siffatte azioni la P.A. deve rispettare i principi di correttezza e buona fede. Il dipendente, quindi, è titolare di un diritto verso la P.A. a che questa attribuisca le responsabilità, assegni gli obiettivi, determini i parametri per definirne il raggiungimento e, infine, compia le valutazioni necessarie” ed ancora che “Il dipendente, però, pur non potendo esercitare l'azione di adempimento, potrà, come giustamente affermato dalla
Corte territoriale, dolersi della condotta inadempiente della P.A. e, così, chiedere il risarcimento del danno. Al riguardo, il creditore lavoratore dovrà dimostrare solo la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento dell'amministrazione” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 06/02/2024) 04/03/2024, n. 5746”). Sulla scorta dei superiori principi, il Collegio ritiene debba ritersi provato l'inadempimento del per gli anni 2012, 2013 e 2014, mentre per E_ il solo 2011 il diritto alla corresponsione dell'indennità di risultato è stato riconosciuto dallo stesso appellante.
Il credito vantato dal deve però essere qui riconosciuto soltanto CP_1 per la quota parte imputabile al e non per l'intera somma come E_ erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure non essendo stato chiamato in giudizio il Controparte_2
Deve, pertanto, accogliersi la domanda formulata in via subordinata dall'odierno appellante di riduzione della condanna disposta nei confronti del a titolo di indennità di risultato per l'anno 2011 e a titolo E_ risarcitorio per il periodo successivo.
7 Il Collegio ritiene che debba osservarsi il criterio di ripartizione come determinato nella su citata convenzione all'articolo 5 nella misura, per quel che riguarda il Comune di , del 2/5 del 10% della retribuzione annua percepita PT dal , come da buste paga versate in atti (v. doc. n. 4 fascicolo di parte CP_1 appellata).
Tanto premesso, richiamate le conclusioni dell'esperita consulenza tecnica (v. relazione dott. ), in parziale riforma della sentenza n. 418/2022, emessa il Per_1
25.05.2022, il in persona del legale rappresentante pro E_ tempore, deve essere condannato al pagamento della somma di € 3.573,52, comprensiva degli interessi calcolati dalla maturazione di ciascun credito e fino alla data di deposito della consulenza (14.01.2025), a titolo di indennità di risultato per l'anno 2011, nonché alla corresponsione della somma di € 4.538,84
a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione della suddetta indennità per gli anni 2012, 2013 e 2014, nella misura della metà dell'indennità di risultato che sarebbe spettata al , utilizzando i summenzionati CP_1 criteri di calcolo.
********
Residua il regolamento delle spese.
Si ritiene al riguardo, considerato la reciproca soccombenza, conforme a giustizia la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà, mentre la restante quota viene posta a carico di parte appellante come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti in parziale riforma della sentenza n. 418/2022, emessa il 25.05.2022, dal Tribunale
G.L. di Termini Imerese, condanna il , in persona del legale E_ rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 3.573,52, a titolo di indennità di risultato per l'anno 2011 e alla corresponsione della somma di €
4.538,84 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione della suddetta indennità per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa parzialmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della metà e, per l'effetto, condanna parte appellante al pagamento della restante quota, in favore di parte appellata, che liquida rispettivamente in complessivi euro 1.270,00 per il giudizio di primo grado e in complessivi euro
992,00 per il giudizio di appello per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
8 Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese della c.t.u. espletata nel presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo
Il Presidente
Michele De Maria
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