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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2585/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
DE STEFANO ARTURO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18011/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Plebiscito 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore Srl - 80049360631
elettivamente domiciliato presso napoliobiettivovalore@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002521580241363060 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1977/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il Nominativo_1 (CF CF_1) nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con partita IVA n. P.IVA_1, difeso dall'avv.to Difensore_1 , l'avviso di intimazione n. 20250002521580241363060 del 13/9/2025, notificato il 18/9/2025, emesso da Napoli Obiettivo Valore srl nella sua qualità di concessionaria per la riscossione del Comune di Napoli, con cui viene intimato il pagamento dell'imposta comunale per la pubblicità per l'anno 2017 per un importo complessivo di euro
126.777,68.
Con il proposto ricorso il ricorrente in epigrafe indicato eccepisce l'illegittimità dell'impugnato avviso di intimazione per l'inesistenza, considerata la mancata notifica che egli asserisce non essergli mai pervenuto, del titolo impositivo ed atto presupposto in esso indicato avviso di accertamento esecutivo n. 00030512022 ed il decorso del termine prescrizionale/decedenziale e per i su esposti motivi chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito tempestivamente nel giudizio l'ente impositore Comune di Napoli che ha depositato in atti la copia dell'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità protocollo n.
PG/2022/843090-1863049220003051 evidenziandone la regolare notifica avvenuta via PEC all'indirizzo del ricorrente Email_4 in data 01/12/2022 ed il consequenziale mancato decorso del termine decadenziale.
Non si è costituita Napoli Obiettivo Valore srl che, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 4 febbraio 2026 ove, sentite la parti in causa, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va considerato che nulla eccepisce parte ricorrente sul presupposto impositivo, cioè sulla debenza dell'imposta intimata e sul merito della pretesa impositiva, per cui sotto tale profilo non può che essere rilevata la legittimità dell'intimazione.
Ciò premesso va preso atto che parte resistente Comune di Napoli deposita agli atti del giudizio la copia dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2017 così come richiamato nell'impugnata intimazione ad adempiere.
Tale accertamento, a differenza di quanto contestato da parte ricorrente, risulta regolarmente notificato e consegnato via PEC all'indirizzo telematico del ricorrente Email_4, così come risultante dalla verifica sull'indice INIPEC, in data 01/12/2022.
La regolarità della suddetta notifica determina il rigetto di entrambe le eccezioni poste da parte ricorrente relative sia alla mancata notifica dell'avviso di accertamento impugnato in uno con l'intimazione che risulta regolarmente notificato che all'avverarsi del termine prescrizionale/decadenziale che non risulta decorso in virtù della notifica avvenuta in data 01/12/2022. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si quantificano in euro 3.000,00 oltre rimborso CUT, CPA e IVA.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, EL
DE STEFANO ARTURO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18011/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Plebiscito 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore Srl - 80049360631
elettivamente domiciliato presso napoliobiettivovalore@legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002521580241363060 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1977/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il Nominativo_1 (CF CF_1) nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con partita IVA n. P.IVA_1, difeso dall'avv.to Difensore_1 , l'avviso di intimazione n. 20250002521580241363060 del 13/9/2025, notificato il 18/9/2025, emesso da Napoli Obiettivo Valore srl nella sua qualità di concessionaria per la riscossione del Comune di Napoli, con cui viene intimato il pagamento dell'imposta comunale per la pubblicità per l'anno 2017 per un importo complessivo di euro
126.777,68.
Con il proposto ricorso il ricorrente in epigrafe indicato eccepisce l'illegittimità dell'impugnato avviso di intimazione per l'inesistenza, considerata la mancata notifica che egli asserisce non essergli mai pervenuto, del titolo impositivo ed atto presupposto in esso indicato avviso di accertamento esecutivo n. 00030512022 ed il decorso del termine prescrizionale/decedenziale e per i su esposti motivi chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito tempestivamente nel giudizio l'ente impositore Comune di Napoli che ha depositato in atti la copia dell'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità protocollo n.
PG/2022/843090-1863049220003051 evidenziandone la regolare notifica avvenuta via PEC all'indirizzo del ricorrente Email_4 in data 01/12/2022 ed il consequenziale mancato decorso del termine decadenziale.
Non si è costituita Napoli Obiettivo Valore srl che, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
Il ricorso è stato discusso all'udienza del 4 febbraio 2026 ove, sentite la parti in causa, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va considerato che nulla eccepisce parte ricorrente sul presupposto impositivo, cioè sulla debenza dell'imposta intimata e sul merito della pretesa impositiva, per cui sotto tale profilo non può che essere rilevata la legittimità dell'intimazione.
Ciò premesso va preso atto che parte resistente Comune di Napoli deposita agli atti del giudizio la copia dell'atto presupposto costituito dall'avviso di accertamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2017 così come richiamato nell'impugnata intimazione ad adempiere.
Tale accertamento, a differenza di quanto contestato da parte ricorrente, risulta regolarmente notificato e consegnato via PEC all'indirizzo telematico del ricorrente Email_4, così come risultante dalla verifica sull'indice INIPEC, in data 01/12/2022.
La regolarità della suddetta notifica determina il rigetto di entrambe le eccezioni poste da parte ricorrente relative sia alla mancata notifica dell'avviso di accertamento impugnato in uno con l'intimazione che risulta regolarmente notificato che all'avverarsi del termine prescrizionale/decadenziale che non risulta decorso in virtù della notifica avvenuta in data 01/12/2022. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si quantificano in euro 3.000,00 oltre rimborso CUT, CPA e IVA.