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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 38/2025 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Opposizione a liquidazione di spese di ctu,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Mauro Stori,
CONTRO
P.Iva: CP_1 P.IVA_1
con gli avv. A. Camazzini e M. Vicentini
CP_2 CodiceFiscale_2
(contumace)
Controparte_3 CodiceFiscale_3
(contumace)
P.Iva: Controparte_4 P.IVA_2
(contumace)
1 CodiceFiscale_4
difeso in proprio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
LA OPPONENTE
chiede che il costo della fattura ECORICERCHE s.r.l. venga posto a carico di che CP_1
aveva chiesto il test di prova.
Rifusione di spese e compenso in caso di opposizione.
QUINTUM:
Ogni diversa contraria domanda, eccezione e/o difesa respinta o disattesa,
In via principale: rigettarsi l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto Parte_1
emesso in data 18.12.2024, nel procedimento per ATP n. 4594/2023 R.G. Trib. Vicenza, avente a oggetto la liquidazione del compenso in favore del nominato CTU, ing. , Persona_1
perché inammissibile per cessata materia del contendere e conseguente carenza di interesse ad agire,
stante la transazione raggiunta dalle parti in data 4.12.2024, e comunque perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, confermandosi, per l'effetto, il decreto ex adverso impugnato;
In via alternativa subordinata: accertarsi e dichiararsi che il pagamento della fattura Ecoricerche
s.r.l., n. 1961/2024, pari a €. 1.427,20=, è dovuto direttamente dal CTU nominato nel procedimento per ATP n. 4594/2023 R.G. Trib. Vicenza, trattandosi di somma non ripetibile, in quanto maturata in difetto di autorizzazione giudiziale, ex art. 56, D.P.R. n. 115/2002;
In ogni caso: a) spese e competenze di procuratore integralmente rifuse, con la maggiorazione del
30%, attesa la redazione del presente atto con collegamenti ipertestuali;
b) condannarsi la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., avendo la stessa agito con
2 mala fede e/o colpa grave, in particolar modo per aver taciuto l'esistenza di una transazione che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
IL CTU Per_1
1. in via principale: con riferimento alla istanza della ricorrente, nella misura in cui questa richiede che il costo della fattura ECORICERCHE S.r.l. venga posta a carico di avendo CP_1
quest'ultima richiesto il relativo test – precisato quanto sopra, sull'assenza di responsabilità e/o di interesse dello scrivente ad una determinazione, piuttosto che ad un'altra – ci si rimette a giustizia;
2. in via ulteriormente principale: con riferimento al decreto di liquidazione impugnato dalla ricorrente, riconoscere e dichiarare dovuti gli interessi di mora nonché gli oneri di sollecito che si dovessero rendere eventualmente necessari – nella misura di Euro 40 per ciascun sollecito, a compensazione delle spese amministrative di controllo) come da Decreto 231/2002 e ss.mm.ii.,
dalla data del preavviso sino a quella dell'avvenuto pagamento;
3. in via incidentale/riconvenzionale: con riferimento al decreto di liquidazione di cui al Doc. 1, si chiede volersi procedere ad un'adeguata revisione dello stesso volta a tenere conto delle diverse e
distinte voci di cui all'istanza di liquidazione o diversamente, quantomeno, dell'applicazione dell'art. 52 del DPR 115/2002;
4. in ogni caso: con riferimento all'attività difensiva esercitata in forma diretta, per economia di procedura, nei confronti del presente ricorso, riconoscersi equo indennizzo
MOTIVI DELLA DECISIONE:
, che era intervenuta in un procedimento di ATP (RG 4594/23), iniziato da tale Parte_1
, in contraddittorio con l'impresa edile ed altri soggetti, ha impugnato, nel Parte_2 CP_1
presente giudizio, e secondo il rito di legge, il decreto con cui il Giudice dell'ATP, d.ssa , Per_2
ha liquidato, in favore del CTU ing. , i suoi compensi, nonché il rimborso delle spese Per_1
sostenute, fra queste essendovi il rimborso per un “test aeraulico” (si tratta in sostanza di un test con
3 cui si misura portata e tenuta di canali d'aria) eseguito da tale impresa Ecoricerche srl su incarico del CTU (per la precisione: sia la che la avevano da lamentare questioni di scarsa Pt_2 Pt_1
insonorizzazione degli appartamenti loro venduti dalla , mentre la ha aggiunto CP_1 Pt_1
anche doglianze riguardanti il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, ed in relazione a queste si è svolto il test aeraulico).
Per l'esattezza, il Giudice aveva posto tali pagamenti a carico solidale della e della , Pt_2 Pt_1
includendovi, appunto, anche il rimborso della fattura emessa da Ecoricerche.
Il motivo dell'impugnazione sta solo in tale parte di liquidazione, che si riferisce alla fattura di
Ecoricerche, in quanto la : Pt_1
• evidenzia che l'esecuzione del test fu richiesta al CTU dalla società nel corso delle CP_1
operazioni peritali;
• fa notare che in una PEC inviata dall'ing. alle parti, per annunciare lo svolgimento Per_1
del test, il CTU scrisse che esso avrebbe avuto luogo “nell'interesse di ”; CP_1
• ritiene, insomma, che tale specifico esborso andrebbe posto a carico di , vuoi CP_1
perché fatto nel suo interesse, vuoi perché fatto su richiesta della stessa . CP_1
Si sono costituiti solo l'ing. e . Per_1 CP_1
L'ing. , dopo aver svolto numerose e pregevoli deduzioni in merito alla perizia, e dopo aver Per_1
dichiarato di rimettersi al Tribunale quanto alla decisione sull'istanza della , aggiunge Pt_1
domande di “revisione” dell'importo liquidato a titolo di suoi compensi (revisioni in aumento,
anche ai sensi dell'art. 52 sulla complessità della prestazione), o di aggiunta di voci per interessi di mora o “oneri di sollecito”.
Queste ultime domande, lo si può attestare subito, non sono però da accogliere, in quanto il decreto di liquidazione, con riferimento a tali voci, in parte già evidenziate nell'istanza di liquidazione,
risulta aver provveduto in modo equilibrato e conforme alla legge.
4 , dal canto suo, ha proposto due principali obiezioni, indipendenti fra loro: CP_1
1) fra e la , all'esito dell'ATP, è stata raggiunta una transazione, nella quale CP_1 Pt_1
sono da evidenziare le seguenti clausole:
con la conseguenza che la essendosi per l'appunto obbligata a tenere indenne da Pt_1 CP_1
ogni richiesta di pagamento del compenso del CTU, non potrebbe oggi formulare una domanda che ha per fine proprio quello di addossare a il pagamento di quanto risulta dal decreto di CP_1
liquidazione (ritenendo che anche il pagamento della fattura di Ecoricerche si debba CP_1
inglobare nella voce “compenso del CTU”, anche perché tale “accollo” costituiva la contropartita di altre concessioni fatte da alla nella transazione); CP_1 Pt_1
2) per altro verso, esiste un orientamento giurisprudenziale costante, secondo il quale le spese di svolgimento di una perizia all'interno di un procedimento di ATP vanno poste sempre e comunque a carico della parte ricorrente (o, come in questo caso, interveniente) per il puro e semplice principio dell'anticipazione e della causalità, fermo restando che anche le spese per il test aeraulico erano del tutto funzionali a fornire elementi di conoscenza utili all'interesse della interveniente . Pt_1
Lette tali obiezioni, la ha replicato in udienza che la transazione non sarebbe rilevante, sia Pt_1
perché anteriore al decreto di liquidazione del Giudice, sia perché in quel momento non era
5 possibile immaginare che la fattura di Ecoricerche potesse essere addebitata alla stessa (e Pt_1
del resto nella transazione si parlava solo di “compensi” del CTU).
* * *
Ebbene, detto già delle domande “riconvenzionali” dell'ing. , ritiene questo Giudice che la Per_1
domanda della non sia da accogliere, in quanto entrambe le obiezioni di , prima Pt_1 CP_1
riportate, e peraltro indipendenti ed autonome l'una dall'altra, appaiono fondate.
In ogni caso, per il principio della “ragione più liquida”, verrà trattata solo la prima delle due eccezioni.
Nello specifico, appare fondata la deduzione di , secondo la quale la clausola n. 5 della CP_1
transazione, nella parte in cui stabilisce l'obbligo della a tenere indenne da Pt_1 CP_1
“eventuali richieste di pagamento del compenso del CTU” (s'intende: aggiuntive rispetto agli
acconti preliminari), delle quali essa (e la ) si sarebbero fatte carico, va letta in senso Pt_2
ampio, e cioè come comprensiva di tutte le voci mirate a remunerare il perito per il lavoro svolto,
nessuna esclusa, e dunque ivi compreso il rimborso per spese vive da lui anticipate, come ad esempio quelle per il test aeraulico.
Viceversa, non colgono nel segno le repliche della , secondo cui non si dovrebbe dare Pt_1
rilievo alla predetta clausola in quanto: essa fu redatta in un momento in cui non era immaginabile che il decreto di liquidazione del Giudice (ancora di là da venire) avrebbe addossato alla la Pt_1
fattura di Ecoricerche;
inoltre la transazione aveva riguardo ai (soli) “compensi” del CTU.
Si ripete, infatti, che il termine “compensi” va letto in senso ampio, includendovi anche il rimborso delle spese vive, oppure, ad esempio, l'IVA o la Cassa Ingegneri, e la correttezza di tale lettura si trae dall'esame globale della transazione e dall'equilibrio che si è voluto raggiungere fra il datum ed il retentum oggetto delle reciproche concessioni delle parti.
6 Poco o nulla rileva, infine, il fatto che la transazione avesse preceduto la liquidazione fatta dal
Giudice, in quanto essa servì per porre fine alla lite fra le parti, le quali del resto sapevano perfettamente che tale liquidazione non era ancora intervenuta, tanto è vero che per l'appunto hanno avuto cura di disciplinarne gli effetti proprio nella clausola n. 5, proiettata nel “futuro”.
Del resto, nella clausola, certo, la odierna opponente si riservò il diritto di “impugnare il decreto di liquidazione”, ma è evidente che la va contro la transazione firmata nel momento in cui, Pt_1
impugnando il decreto, pretenderebbe di porre la fattura di Ecoricerche a carico dello stesso soggetto che lei, nella transazione, dichiarava di voler tenere indenne anche da quelle spese.
* * *
Quanto alle spese processuali: la è soccombente nei confronti di , mentre fra la Pt_1 CP_1
e l'ing. le spese possono essere compensate in virtù della reciproca soccombenza. Pt_1 Per_1
PER QUESTI MOTIVI
1. rigetta le domande di parte opponente,
2. rigetta altresì le domande riconvenzionali dell'ing. , Per_1
3. compensa le spese processuali fra l'opponente e l'ing. ; Per_1
4. condanna l'opponente a rimborsare alla Quintum le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 2.552 per compensi oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%.
Vicenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 38/2025 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Opposizione a liquidazione di spese di ctu,
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Mauro Stori,
CONTRO
P.Iva: CP_1 P.IVA_1
con gli avv. A. Camazzini e M. Vicentini
CP_2 CodiceFiscale_2
(contumace)
Controparte_3 CodiceFiscale_3
(contumace)
P.Iva: Controparte_4 P.IVA_2
(contumace)
1 CodiceFiscale_4
difeso in proprio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
LA OPPONENTE
chiede che il costo della fattura ECORICERCHE s.r.l. venga posto a carico di che CP_1
aveva chiesto il test di prova.
Rifusione di spese e compenso in caso di opposizione.
QUINTUM:
Ogni diversa contraria domanda, eccezione e/o difesa respinta o disattesa,
In via principale: rigettarsi l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto Parte_1
emesso in data 18.12.2024, nel procedimento per ATP n. 4594/2023 R.G. Trib. Vicenza, avente a oggetto la liquidazione del compenso in favore del nominato CTU, ing. , Persona_1
perché inammissibile per cessata materia del contendere e conseguente carenza di interesse ad agire,
stante la transazione raggiunta dalle parti in data 4.12.2024, e comunque perché assolutamente infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa, confermandosi, per l'effetto, il decreto ex adverso impugnato;
In via alternativa subordinata: accertarsi e dichiararsi che il pagamento della fattura Ecoricerche
s.r.l., n. 1961/2024, pari a €. 1.427,20=, è dovuto direttamente dal CTU nominato nel procedimento per ATP n. 4594/2023 R.G. Trib. Vicenza, trattandosi di somma non ripetibile, in quanto maturata in difetto di autorizzazione giudiziale, ex art. 56, D.P.R. n. 115/2002;
In ogni caso: a) spese e competenze di procuratore integralmente rifuse, con la maggiorazione del
30%, attesa la redazione del presente atto con collegamenti ipertestuali;
b) condannarsi la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., avendo la stessa agito con
2 mala fede e/o colpa grave, in particolar modo per aver taciuto l'esistenza di una transazione che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
IL CTU Per_1
1. in via principale: con riferimento alla istanza della ricorrente, nella misura in cui questa richiede che il costo della fattura ECORICERCHE S.r.l. venga posta a carico di avendo CP_1
quest'ultima richiesto il relativo test – precisato quanto sopra, sull'assenza di responsabilità e/o di interesse dello scrivente ad una determinazione, piuttosto che ad un'altra – ci si rimette a giustizia;
2. in via ulteriormente principale: con riferimento al decreto di liquidazione impugnato dalla ricorrente, riconoscere e dichiarare dovuti gli interessi di mora nonché gli oneri di sollecito che si dovessero rendere eventualmente necessari – nella misura di Euro 40 per ciascun sollecito, a compensazione delle spese amministrative di controllo) come da Decreto 231/2002 e ss.mm.ii.,
dalla data del preavviso sino a quella dell'avvenuto pagamento;
3. in via incidentale/riconvenzionale: con riferimento al decreto di liquidazione di cui al Doc. 1, si chiede volersi procedere ad un'adeguata revisione dello stesso volta a tenere conto delle diverse e
distinte voci di cui all'istanza di liquidazione o diversamente, quantomeno, dell'applicazione dell'art. 52 del DPR 115/2002;
4. in ogni caso: con riferimento all'attività difensiva esercitata in forma diretta, per economia di procedura, nei confronti del presente ricorso, riconoscersi equo indennizzo
MOTIVI DELLA DECISIONE:
, che era intervenuta in un procedimento di ATP (RG 4594/23), iniziato da tale Parte_1
, in contraddittorio con l'impresa edile ed altri soggetti, ha impugnato, nel Parte_2 CP_1
presente giudizio, e secondo il rito di legge, il decreto con cui il Giudice dell'ATP, d.ssa , Per_2
ha liquidato, in favore del CTU ing. , i suoi compensi, nonché il rimborso delle spese Per_1
sostenute, fra queste essendovi il rimborso per un “test aeraulico” (si tratta in sostanza di un test con
3 cui si misura portata e tenuta di canali d'aria) eseguito da tale impresa Ecoricerche srl su incarico del CTU (per la precisione: sia la che la avevano da lamentare questioni di scarsa Pt_2 Pt_1
insonorizzazione degli appartamenti loro venduti dalla , mentre la ha aggiunto CP_1 Pt_1
anche doglianze riguardanti il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, ed in relazione a queste si è svolto il test aeraulico).
Per l'esattezza, il Giudice aveva posto tali pagamenti a carico solidale della e della , Pt_2 Pt_1
includendovi, appunto, anche il rimborso della fattura emessa da Ecoricerche.
Il motivo dell'impugnazione sta solo in tale parte di liquidazione, che si riferisce alla fattura di
Ecoricerche, in quanto la : Pt_1
• evidenzia che l'esecuzione del test fu richiesta al CTU dalla società nel corso delle CP_1
operazioni peritali;
• fa notare che in una PEC inviata dall'ing. alle parti, per annunciare lo svolgimento Per_1
del test, il CTU scrisse che esso avrebbe avuto luogo “nell'interesse di ”; CP_1
• ritiene, insomma, che tale specifico esborso andrebbe posto a carico di , vuoi CP_1
perché fatto nel suo interesse, vuoi perché fatto su richiesta della stessa . CP_1
Si sono costituiti solo l'ing. e . Per_1 CP_1
L'ing. , dopo aver svolto numerose e pregevoli deduzioni in merito alla perizia, e dopo aver Per_1
dichiarato di rimettersi al Tribunale quanto alla decisione sull'istanza della , aggiunge Pt_1
domande di “revisione” dell'importo liquidato a titolo di suoi compensi (revisioni in aumento,
anche ai sensi dell'art. 52 sulla complessità della prestazione), o di aggiunta di voci per interessi di mora o “oneri di sollecito”.
Queste ultime domande, lo si può attestare subito, non sono però da accogliere, in quanto il decreto di liquidazione, con riferimento a tali voci, in parte già evidenziate nell'istanza di liquidazione,
risulta aver provveduto in modo equilibrato e conforme alla legge.
4 , dal canto suo, ha proposto due principali obiezioni, indipendenti fra loro: CP_1
1) fra e la , all'esito dell'ATP, è stata raggiunta una transazione, nella quale CP_1 Pt_1
sono da evidenziare le seguenti clausole:
con la conseguenza che la essendosi per l'appunto obbligata a tenere indenne da Pt_1 CP_1
ogni richiesta di pagamento del compenso del CTU, non potrebbe oggi formulare una domanda che ha per fine proprio quello di addossare a il pagamento di quanto risulta dal decreto di CP_1
liquidazione (ritenendo che anche il pagamento della fattura di Ecoricerche si debba CP_1
inglobare nella voce “compenso del CTU”, anche perché tale “accollo” costituiva la contropartita di altre concessioni fatte da alla nella transazione); CP_1 Pt_1
2) per altro verso, esiste un orientamento giurisprudenziale costante, secondo il quale le spese di svolgimento di una perizia all'interno di un procedimento di ATP vanno poste sempre e comunque a carico della parte ricorrente (o, come in questo caso, interveniente) per il puro e semplice principio dell'anticipazione e della causalità, fermo restando che anche le spese per il test aeraulico erano del tutto funzionali a fornire elementi di conoscenza utili all'interesse della interveniente . Pt_1
Lette tali obiezioni, la ha replicato in udienza che la transazione non sarebbe rilevante, sia Pt_1
perché anteriore al decreto di liquidazione del Giudice, sia perché in quel momento non era
5 possibile immaginare che la fattura di Ecoricerche potesse essere addebitata alla stessa (e Pt_1
del resto nella transazione si parlava solo di “compensi” del CTU).
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Ebbene, detto già delle domande “riconvenzionali” dell'ing. , ritiene questo Giudice che la Per_1
domanda della non sia da accogliere, in quanto entrambe le obiezioni di , prima Pt_1 CP_1
riportate, e peraltro indipendenti ed autonome l'una dall'altra, appaiono fondate.
In ogni caso, per il principio della “ragione più liquida”, verrà trattata solo la prima delle due eccezioni.
Nello specifico, appare fondata la deduzione di , secondo la quale la clausola n. 5 della CP_1
transazione, nella parte in cui stabilisce l'obbligo della a tenere indenne da Pt_1 CP_1
“eventuali richieste di pagamento del compenso del CTU” (s'intende: aggiuntive rispetto agli
acconti preliminari), delle quali essa (e la ) si sarebbero fatte carico, va letta in senso Pt_2
ampio, e cioè come comprensiva di tutte le voci mirate a remunerare il perito per il lavoro svolto,
nessuna esclusa, e dunque ivi compreso il rimborso per spese vive da lui anticipate, come ad esempio quelle per il test aeraulico.
Viceversa, non colgono nel segno le repliche della , secondo cui non si dovrebbe dare Pt_1
rilievo alla predetta clausola in quanto: essa fu redatta in un momento in cui non era immaginabile che il decreto di liquidazione del Giudice (ancora di là da venire) avrebbe addossato alla la Pt_1
fattura di Ecoricerche;
inoltre la transazione aveva riguardo ai (soli) “compensi” del CTU.
Si ripete, infatti, che il termine “compensi” va letto in senso ampio, includendovi anche il rimborso delle spese vive, oppure, ad esempio, l'IVA o la Cassa Ingegneri, e la correttezza di tale lettura si trae dall'esame globale della transazione e dall'equilibrio che si è voluto raggiungere fra il datum ed il retentum oggetto delle reciproche concessioni delle parti.
6 Poco o nulla rileva, infine, il fatto che la transazione avesse preceduto la liquidazione fatta dal
Giudice, in quanto essa servì per porre fine alla lite fra le parti, le quali del resto sapevano perfettamente che tale liquidazione non era ancora intervenuta, tanto è vero che per l'appunto hanno avuto cura di disciplinarne gli effetti proprio nella clausola n. 5, proiettata nel “futuro”.
Del resto, nella clausola, certo, la odierna opponente si riservò il diritto di “impugnare il decreto di liquidazione”, ma è evidente che la va contro la transazione firmata nel momento in cui, Pt_1
impugnando il decreto, pretenderebbe di porre la fattura di Ecoricerche a carico dello stesso soggetto che lei, nella transazione, dichiarava di voler tenere indenne anche da quelle spese.
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Quanto alle spese processuali: la è soccombente nei confronti di , mentre fra la Pt_1 CP_1
e l'ing. le spese possono essere compensate in virtù della reciproca soccombenza. Pt_1 Per_1
PER QUESTI MOTIVI
1. rigetta le domande di parte opponente,
2. rigetta altresì le domande riconvenzionali dell'ing. , Per_1
3. compensa le spese processuali fra l'opponente e l'ing. ; Per_1
4. condanna l'opponente a rimborsare alla Quintum le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 2.552 per compensi oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%.
Vicenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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