Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 295
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    L'agente della riscossione ha dimostrato che la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata a mezzo posta raccomandata e si è perfezionata per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La prescrizione eventualmente maturata prima della notificazione della cartella di pagamento, non impugnata, non può essere esaminata in questa sede. Successivamente, non è decorso il termine triennale per l'estinzione del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 295
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 295
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo