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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
TALLARO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1542/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080-2024-000040-86-000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 ha impugnato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202400004086000, notificatole dall'Agenzia delle Entrate SS l'8 marzo 2024, con il quale le è stata preannunciata l'apposizione del vincolo su un'autovettura di sua propiretà
a garanzia del credito di € 283,36, portato dalla cartella di pagamento n. 03020200007866382000, relativo a bollo auto per l'anno 2015.
Lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento, che determinerebbe la nullità del susseguente atto oggetto di impugnativa, e la prescrizione del credito tributario.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività della sua propsizione;
e che ha resistito nel merito.
Si è difeso anche l'agente della riscossione.
3. - Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026 e spedito in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Possono essere esaminati direttamente i motivi di merito, che risultano infondati.
4.1. - L'art. 26, comma I d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sul punto ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 175 del 2018, cui hanno fatto seguito le pronunce n. 104 del 2019 e n. 2 del 2020, permette all'agente della riscossione di notificare direttamente, senza intermediazione, mediante invio di raccomandata A.R., la cartella di pagamento, senza prevedere che la notifica della cartella mediante servizio postale avvenga con l'osservanza della comunicazione di avvenuta notificazione, se il piego non viene consegnato personalmente di cui all'art. 7 l. n. 890 del 1982.
Nel caso di specie, l'agente della risocssione ha dimostrato che la notifica della cartella di pagamento n.
03020200007866382000 è stata notificata a mezzo posta raccomandata, e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 17 maggio 2022, essendo il destinatario temporaneamente irreperibile.
Il primo motivo è quindi infondato in fatto.
4.2. - Anche il secondo motivo è infondato. Infatti, la prescrizione eventualmente maturata prima della notificazione della cartella di pagamento, non impugnata, non può essere esaminata in questa sede.
Successivamente, non è decorso il termine triennale per ll'estinzione del credito di cui si tratta.
5. - Il ricorso è respinto.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, Sez. I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favore della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, e di Agenzia delle Entrate SS, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 233,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
TALLARO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1542/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080-2024-000040-86-000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 ha impugnato d'innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria il preavviso di fermo amministrativo n. 03080202400004086000, notificatole dall'Agenzia delle Entrate SS l'8 marzo 2024, con il quale le è stata preannunciata l'apposizione del vincolo su un'autovettura di sua propiretà
a garanzia del credito di € 283,36, portato dalla cartella di pagamento n. 03020200007866382000, relativo a bollo auto per l'anno 2015.
Lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento, che determinerebbe la nullità del susseguente atto oggetto di impugnativa, e la prescrizione del credito tributario.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività della sua propsizione;
e che ha resistito nel merito.
Si è difeso anche l'agente della riscossione.
3. - Il ricorso è stato trattato all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026 e spedito in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Possono essere esaminati direttamente i motivi di merito, che risultano infondati.
4.1. - L'art. 26, comma I d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sul punto ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 175 del 2018, cui hanno fatto seguito le pronunce n. 104 del 2019 e n. 2 del 2020, permette all'agente della riscossione di notificare direttamente, senza intermediazione, mediante invio di raccomandata A.R., la cartella di pagamento, senza prevedere che la notifica della cartella mediante servizio postale avvenga con l'osservanza della comunicazione di avvenuta notificazione, se il piego non viene consegnato personalmente di cui all'art. 7 l. n. 890 del 1982.
Nel caso di specie, l'agente della risocssione ha dimostrato che la notifica della cartella di pagamento n.
03020200007866382000 è stata notificata a mezzo posta raccomandata, e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 17 maggio 2022, essendo il destinatario temporaneamente irreperibile.
Il primo motivo è quindi infondato in fatto.
4.2. - Anche il secondo motivo è infondato. Infatti, la prescrizione eventualmente maturata prima della notificazione della cartella di pagamento, non impugnata, non può essere esaminata in questa sede.
Successivamente, non è decorso il termine triennale per ll'estinzione del credito di cui si tratta.
5. - Il ricorso è respinto.
Le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, Sez. I, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favore della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, e di Agenzia delle Entrate SS, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 233,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge.