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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 752/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3991/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003084070000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020274922000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 372/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento cartelle, annullamento parziale, con vittoria di spese.
Resistenti: rigetto ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento: a) n. 10020250003084070000, notificata in data 5.06.2025 per il complessivo importo di € 491,43 attinente a due partite di ruolo per tassa auto regionale annualità
2019, già asseritamente richiesta con gli avvisi di accertamento n. 964246491274, notificato in data
09.07.2022, e n. 964023425428 notificato in data 08.07.2022; e b) n. 10020250020274922000, notificata in data 20.06.2025 per l'importo di € 192,38 per tassa auto annualità 2020, già asseritamente richiesta con avviso di accertamento n. 064119739945, notificato in data 29.06.2023. Ha contestato:
1. L'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, mai pervenuti nella sfera di conoscenza del contribuente, per cui, per principio consolidato, la mancata/invalida notificazione dell'atto presupposto comportava l'illegittimità del successivo atto notificato per il mancato rispetto della rigorosa sequela procedimentale di atti, su cui si fondava la pretesa tributaria.
2. In via subordinata, la decadenza dal diritto alla riscossione esattoriale relativamente alla cartella n.
10020250003084070000 notificata in data 05.06.2025 in quanto l'Agente della Riscossione era comunque decaduto dal diritto di procedere ad esecuzione a mezzo ruolo, tanto in applicazione del preciso dettato dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. 602/1973, che prevedeva per i tributi erariali come termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento a seguito di accertamento il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo: nel caso in esame, in relazione ad avvisi di accertamento notificati nelle date 08.07.2022 e 09.07.2022, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata, al più tardi, entro il 31.12.2024.
Tale norma era applicabile alla tassa auto, in luogo dell'art. 163 della legge n. 296/2006 relativa ai tributi locali, dovendosi considerare la stessa un "tributo erariale" a tutti gli effetti, come riconosciuto anche dalla
Corte Costituzionale.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia della Riscossione ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sui motivi inerenti gli atti presupposti, di competenza della Regione Campania.
Riguardo quindi alla pretesa decadenza dal potere di riscossione per la cartella n. 10020250003084070000, tale eccezione risultava infondata in quanto basata su una norma non più in vigore e su un'errata interpretazione normativa in quanto, contrariamente a quanto asserito da controparte, l'art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973 era stato oggetto di modifica ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
24 settembre 2015, n. 159, che aveva elevato il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento da due a tre anni successivi a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, norma applicabile ratione temporis. Nè sussisteva prescrizione, interrotta dalla notifica degli avvisi di accertamento.
Nelle proprie controdezioni la Regione Campania ha eccepito l'inmammissibilità del ricorso in considerazione della mancata opposizione agli avvisi di accertamento ritualmente notificati, come da documentazione prodotta, facendo rilevare quindi il proprio difetto di legittimazione passiva per le ulteriori eccezioni, di competenza dell'Agente della riscossione.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo alla mancata notifica degli atti presupposti eccepita da parte ricorrente, la stessa non risulta fondata in quanto la Regione Campania ha fornito prova dell'avvenuta notifica dei presupposti avvisi di accertamento: per la cartella di pagamento n. 10020250003084070000 gli avvisi n. 964246491274/2019 notificato in data
7.11.2022 con regolare sottoscrizione di persona qualificatasi destinatario, e n. 964023425428/2019 notificato in pari data 7.11.2022 con analoga sottoscrizione;
per la cartella n. 10020250020274922000,
l'avviso di accertamento n. 064119739945 notificato in data 29.06.2023 con analoga sottoscrizione.
Considerato che parte ricorrente nulla ha eccepito in merito alla documentazione e alle relative sottoscrizioni prodotte, la notifica degli avvisi di accertamenti è da ritenersi regolarmente avvenuta, con il conseguente rigetto del primo motivo di impugnazione proposto.
Il contribuente ha quindi eccepito la decadenza della riscossione della cartella n. 10020250003084070000 per la mancata notifica della stessa entro i due anni da quello della notifica dell'accertamento, in violazione dell'art. 25, comma 1, lett. c), D.p.r. 602/1973, a mente del quale: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento… entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”, per cui, in relazione ad accertamenti notificati nell'anno 2022, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2024, termine non rispettato dall'Agente della riscossione.
Al riguardo, pur non essendo del tutto pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte l'applicazione del termine di decadenza di due anni previsto dal citato articolo alle cartelle di pagamento emesse per la riscossione a mezzo ruolo esattoriale della tassa automobilistica, in relazione alla natura della stessa, se tributo erariale o tributo locale con termine di decadenza triennale, va osservato che l'Agenzia della riscossione sul punto si è limitata a contestare la durata del termine previsto dall'art. 25 co. 1 lett. c) Dpr n.
602/73 sostenendo che lo stesso avesse durata triennale.
Considerata l'infondatezza di tale eccezione sollevata dalla resistente, e gli elementi addotti dalla parte in favore della natura erariale del tributo contestato, la cartella di pagamento n. 10020250003084070000 emessa in relazione ad avvisi di accertamento per tassa auto notificati nell'anno 2022, risulta notificata, in data 5.06.2025, oltre il termine biennale previsto per la notifica delle cartelle conseguenti ad accertamenti d'ufficio, nel caso in esame il 31.12.2024 per accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2022, e va pertanto annullata, con la conferma nel resto della pretesa erariale.
Si compensano le spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso, come in parte motiva, e compensa le spese
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3991/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003084070000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020274922000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 372/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento cartelle, annullamento parziale, con vittoria di spese.
Resistenti: rigetto ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento: a) n. 10020250003084070000, notificata in data 5.06.2025 per il complessivo importo di € 491,43 attinente a due partite di ruolo per tassa auto regionale annualità
2019, già asseritamente richiesta con gli avvisi di accertamento n. 964246491274, notificato in data
09.07.2022, e n. 964023425428 notificato in data 08.07.2022; e b) n. 10020250020274922000, notificata in data 20.06.2025 per l'importo di € 192,38 per tassa auto annualità 2020, già asseritamente richiesta con avviso di accertamento n. 064119739945, notificato in data 29.06.2023. Ha contestato:
1. L'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, mai pervenuti nella sfera di conoscenza del contribuente, per cui, per principio consolidato, la mancata/invalida notificazione dell'atto presupposto comportava l'illegittimità del successivo atto notificato per il mancato rispetto della rigorosa sequela procedimentale di atti, su cui si fondava la pretesa tributaria.
2. In via subordinata, la decadenza dal diritto alla riscossione esattoriale relativamente alla cartella n.
10020250003084070000 notificata in data 05.06.2025 in quanto l'Agente della Riscossione era comunque decaduto dal diritto di procedere ad esecuzione a mezzo ruolo, tanto in applicazione del preciso dettato dell'art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. 602/1973, che prevedeva per i tributi erariali come termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento a seguito di accertamento il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo: nel caso in esame, in relazione ad avvisi di accertamento notificati nelle date 08.07.2022 e 09.07.2022, la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata, al più tardi, entro il 31.12.2024.
Tale norma era applicabile alla tassa auto, in luogo dell'art. 163 della legge n. 296/2006 relativa ai tributi locali, dovendosi considerare la stessa un "tributo erariale" a tutti gli effetti, come riconosciuto anche dalla
Corte Costituzionale.
Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia della Riscossione ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sui motivi inerenti gli atti presupposti, di competenza della Regione Campania.
Riguardo quindi alla pretesa decadenza dal potere di riscossione per la cartella n. 10020250003084070000, tale eccezione risultava infondata in quanto basata su una norma non più in vigore e su un'errata interpretazione normativa in quanto, contrariamente a quanto asserito da controparte, l'art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973 era stato oggetto di modifica ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
24 settembre 2015, n. 159, che aveva elevato il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento da due a tre anni successivi a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, norma applicabile ratione temporis. Nè sussisteva prescrizione, interrotta dalla notifica degli avvisi di accertamento.
Nelle proprie controdezioni la Regione Campania ha eccepito l'inmammissibilità del ricorso in considerazione della mancata opposizione agli avvisi di accertamento ritualmente notificati, come da documentazione prodotta, facendo rilevare quindi il proprio difetto di legittimazione passiva per le ulteriori eccezioni, di competenza dell'Agente della riscossione.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo alla mancata notifica degli atti presupposti eccepita da parte ricorrente, la stessa non risulta fondata in quanto la Regione Campania ha fornito prova dell'avvenuta notifica dei presupposti avvisi di accertamento: per la cartella di pagamento n. 10020250003084070000 gli avvisi n. 964246491274/2019 notificato in data
7.11.2022 con regolare sottoscrizione di persona qualificatasi destinatario, e n. 964023425428/2019 notificato in pari data 7.11.2022 con analoga sottoscrizione;
per la cartella n. 10020250020274922000,
l'avviso di accertamento n. 064119739945 notificato in data 29.06.2023 con analoga sottoscrizione.
Considerato che parte ricorrente nulla ha eccepito in merito alla documentazione e alle relative sottoscrizioni prodotte, la notifica degli avvisi di accertamenti è da ritenersi regolarmente avvenuta, con il conseguente rigetto del primo motivo di impugnazione proposto.
Il contribuente ha quindi eccepito la decadenza della riscossione della cartella n. 10020250003084070000 per la mancata notifica della stessa entro i due anni da quello della notifica dell'accertamento, in violazione dell'art. 25, comma 1, lett. c), D.p.r. 602/1973, a mente del quale: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento… entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio”, per cui, in relazione ad accertamenti notificati nell'anno 2022, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2024, termine non rispettato dall'Agente della riscossione.
Al riguardo, pur non essendo del tutto pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte l'applicazione del termine di decadenza di due anni previsto dal citato articolo alle cartelle di pagamento emesse per la riscossione a mezzo ruolo esattoriale della tassa automobilistica, in relazione alla natura della stessa, se tributo erariale o tributo locale con termine di decadenza triennale, va osservato che l'Agenzia della riscossione sul punto si è limitata a contestare la durata del termine previsto dall'art. 25 co. 1 lett. c) Dpr n.
602/73 sostenendo che lo stesso avesse durata triennale.
Considerata l'infondatezza di tale eccezione sollevata dalla resistente, e gli elementi addotti dalla parte in favore della natura erariale del tributo contestato, la cartella di pagamento n. 10020250003084070000 emessa in relazione ad avvisi di accertamento per tassa auto notificati nell'anno 2022, risulta notificata, in data 5.06.2025, oltre il termine biennale previsto per la notifica delle cartelle conseguenti ad accertamenti d'ufficio, nel caso in esame il 31.12.2024 per accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2022, e va pertanto annullata, con la conferma nel resto della pretesa erariale.
Si compensano le spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso, come in parte motiva, e compensa le spese