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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 485/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Moriniello, Parte_1 C.F._1
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Sansò, CP_1 C.F._2
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 29.01.2021 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 05.06.2013 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Mercato San Severino al n.13, P. II, Serie A, Anno 2013); che la vita coniugale, nel corso del tempo, è divenuta intollerabile poiché la signora ha da sempre CP_1
manifestato un atteggiamento di inflessibilità rispetto ai bisogni e necessità, morali e materiali, del sig. , ignorandolo completamente;
che il signor è titolare di un esercizio commerciale Parte_1 Pt_1 ove svolge l'attività di barista;
che i coniugi hanno sempre vissuto in Mercato S. Severino, in un appartamento in locazione con contratto cointestato;
che il ricorrente, da solo, ha provveduto ai bisogni materiali della famiglia pagando sia il canone di locazione che le bollette delle utenze, provvedendo, altresì, alle spese quotidiane e personali familiari;
che, tuttavia, per sopraggiunte difficoltà economiche, a seguito della crisi coniugale, il reddito dal medesimo percepito non gli consente di poter sostenere contemporaneamente sia le spese della nuova dimora, sia della casa coniugale;
che la resistente dispone del titolo professionale di “estetista”, pertanto, possiede capacità lavorative tali da consentirle di provvedere alle proprie esigenze;
che la signora già dal CP_1
2018, ha intrecciato una relazione sentimentale con un altro uomo;
il ricorrente ha chiesto all'adito
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
B) Autorizzare i coniugi a vivere separati, senza alcun obbligo di mantenimento;
C) Assegnare la casa coniugale, cui il ricorrente fin d'ora rinuncia, alla esclusiva disponibilità della sig.ra , la quale potrà CP_1 goderne provvedendo in autonomia alle relative spese di conduzione ed utenze”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente
[...]
la quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle CP_1 argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, in via preliminare, non si è opposta alla declaratoria di separazione giudiziale;
nel merito, ha precisato di aver dedicato la propria vita, sin dal giorno del matrimonio, esclusivamente alla famiglia;
di aver lavorato sempre con il ricorrente nell'attività commerciale denominata “bar Amantea” sita in Mercato San Severino;
che la relazione sentimentale è proseguita tra alti e bassi;
che allorquando vi erano discussioni le stesse culminavano con urla e offese nei confronti della resistente, tant'è che in più occasioni la sig.ra è stata CP_1 minacciata verbalmente dal mediante l'invio di messaggi su whatsapp;
che dal giorno in cui il Pt_1
ricorrente si è allontanato dalla casa familiare non ha più corrisposto il canone di locazione per l'abitazione, né ha pagato le utenze domestiche;
che la resistente, inoccupata, dunque, priva di reddito, ha subito una procedura di sfratto dalla casa familiare e si è vista attinta da una procedura di pignoramento presso terzi da parte del locatore;
ciò posto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Sancire la separazione dei coniugi , con rigetto della richiesta di addebito alla resistente;
2) Parte_2
Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento per il minore non inferiore agli euro Pt_1 800,00 mensili, da versare mensilmente entro il giorno 5, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT e con decorrenza dal deposito della domanda introduttiva.”
Celebrata l'udienza presidenziale dell'8.11.2021, il Presidente f.f., assunti i provvedimenti provvisori ha disposto il rinvio della causa innanzi al g.i. per il prosieguo.
Concessi i termini istruttori ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c., in data 13.12.2022, in accoglimento delle richieste formulate dalle parti, è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale, con successiva rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.
All'udienza cartolare del 28.03.2024 il precedente giudicante ha formulato alle parti una proposta conciliativa ed ha rinviato la causa per la verifica dell'accettazione della suddetta. Riassegnato
l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, preso atto dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante, con rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità alla proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante in data 28.3.2024, accettata da entrambe le parti in causa, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra loro.
Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il 26.07.1974, sposatisi il 5.6.2013 nel Comune di CP_1
Mercato San Severino (SA) alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante in data 28.3.2024, accettata da entrambe le parti in causa, risultando le predette adeguate a regolare i rapporti tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mercato San Severino (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.13, Parte II, serie A, anno 2013 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune); compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 485/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Moriniello, Parte_1 C.F._1
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Sansò, CP_1 C.F._2
giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 29.01.2021 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 05.06.2013 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Mercato San Severino al n.13, P. II, Serie A, Anno 2013); che la vita coniugale, nel corso del tempo, è divenuta intollerabile poiché la signora ha da sempre CP_1
manifestato un atteggiamento di inflessibilità rispetto ai bisogni e necessità, morali e materiali, del sig. , ignorandolo completamente;
che il signor è titolare di un esercizio commerciale Parte_1 Pt_1 ove svolge l'attività di barista;
che i coniugi hanno sempre vissuto in Mercato S. Severino, in un appartamento in locazione con contratto cointestato;
che il ricorrente, da solo, ha provveduto ai bisogni materiali della famiglia pagando sia il canone di locazione che le bollette delle utenze, provvedendo, altresì, alle spese quotidiane e personali familiari;
che, tuttavia, per sopraggiunte difficoltà economiche, a seguito della crisi coniugale, il reddito dal medesimo percepito non gli consente di poter sostenere contemporaneamente sia le spese della nuova dimora, sia della casa coniugale;
che la resistente dispone del titolo professionale di “estetista”, pertanto, possiede capacità lavorative tali da consentirle di provvedere alle proprie esigenze;
che la signora già dal CP_1
2018, ha intrecciato una relazione sentimentale con un altro uomo;
il ricorrente ha chiesto all'adito
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
B) Autorizzare i coniugi a vivere separati, senza alcun obbligo di mantenimento;
C) Assegnare la casa coniugale, cui il ricorrente fin d'ora rinuncia, alla esclusiva disponibilità della sig.ra , la quale potrà CP_1 goderne provvedendo in autonomia alle relative spese di conduzione ed utenze”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente
[...]
la quale nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle CP_1 argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, in via preliminare, non si è opposta alla declaratoria di separazione giudiziale;
nel merito, ha precisato di aver dedicato la propria vita, sin dal giorno del matrimonio, esclusivamente alla famiglia;
di aver lavorato sempre con il ricorrente nell'attività commerciale denominata “bar Amantea” sita in Mercato San Severino;
che la relazione sentimentale è proseguita tra alti e bassi;
che allorquando vi erano discussioni le stesse culminavano con urla e offese nei confronti della resistente, tant'è che in più occasioni la sig.ra è stata CP_1 minacciata verbalmente dal mediante l'invio di messaggi su whatsapp;
che dal giorno in cui il Pt_1
ricorrente si è allontanato dalla casa familiare non ha più corrisposto il canone di locazione per l'abitazione, né ha pagato le utenze domestiche;
che la resistente, inoccupata, dunque, priva di reddito, ha subito una procedura di sfratto dalla casa familiare e si è vista attinta da una procedura di pignoramento presso terzi da parte del locatore;
ciò posto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) Sancire la separazione dei coniugi , con rigetto della richiesta di addebito alla resistente;
2) Parte_2
Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento per il minore non inferiore agli euro Pt_1 800,00 mensili, da versare mensilmente entro il giorno 5, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT e con decorrenza dal deposito della domanda introduttiva.”
Celebrata l'udienza presidenziale dell'8.11.2021, il Presidente f.f., assunti i provvedimenti provvisori ha disposto il rinvio della causa innanzi al g.i. per il prosieguo.
Concessi i termini istruttori ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c., in data 13.12.2022, in accoglimento delle richieste formulate dalle parti, è stata pronunciata sentenza non definitiva di separazione personale, con successiva rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.
All'udienza cartolare del 28.03.2024 il precedente giudicante ha formulato alle parti una proposta conciliativa ed ha rinviato la causa per la verifica dell'accettazione della suddetta. Riassegnato
l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, preso atto dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante, con rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene tutto quanto sopra premesso e richiamato, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata la separazione personale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità alla proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante in data 28.3.2024, accettata da entrambe le parti in causa, risultando le condizioni ivi indicate adeguate a regolare i rapporti tra loro.
Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il 26.07.1974, sposatisi il 5.6.2013 nel Comune di CP_1
Mercato San Severino (SA) alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal precedente giudicante in data 28.3.2024, accettata da entrambe le parti in causa, risultando le predette adeguate a regolare i rapporti tra le parti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mercato San Severino (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.13, Parte II, serie A, anno 2013 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune); compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire