Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.1317/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'027.09.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
titolare dell'omonimo studio professionale P.IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1
Potenza alla via dell'Edilizia, rappresentato e difeso dall'Avv Feliciano Longo in virtù di mandato a margine del presente atto ,elettivamente domiciliato presso lo studio del suo Procuratore ,in
Potenza alla via Nazario Sauro N 102.
ATTORE
CONTRO
“ ,nato a [...] il [...] Controparte_1
e residente a[...] Baragiano 85050 elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato in Castel San Giorgio(SA)via T.B. Lombardi 86 presso lo studio dell'Avv Pasquale
Zambrano il quale lo rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce al presente atto
OGGETTO: Prestazione D'Opera Intellettuale
I difensori delle parti concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si abbiano come riportate integralmente
FATTO
Riferisce l'attore nell'atto introduttivo del giudizio, che nel mese di maggio del 2012 il Sig
chiese un appuntamento al Ragioniere presso lo studio di questi, con Parte_2 Parte_1
l'intenzione di avviare una attività commerciale e richiedendo per questo motivo un par ere in merito alla tipologia di Società da costituire ,tenendo in considerazione l 'oggetto sociale ,del numero dei soci nelle persone della di lui moglie e di se medesimo.
Venne individuata ,in base alle dette richieste una società di persone ,nello specifico
Accomandita semplice e venne determinato, sempre con il preventivo parere professionale del
Rag ,l'ammontare del capitale sociale in euro 5.000,00,ripartito in ragione del 95% al sig Pt_1
pari ad euro 4.750,00 e il rimanete 5% pari ad euro 250,00 in capo alla di lui moglie Parte_2
Si.ra . Persona_1
Individuate tutte le caratteristiche di cui doveva essere munita la Società ,la documentazione è stata rimessa al Notaio al fine di procedere alla costituzione della stessa ,La Società fu denominata costituita il 29.05.2012 avente sede in Baragiano alla via Controparte_1
Serra Carbone.
Fino al 31.12.2012,la costituenda Società non consegue alcun ricavo, quindi la sua contabilità fu personalmente evasa dal Sig .Dal successivo 01.01.2013,la Società di cui ci si occupa Parte_2
diviene cliente dello Studio professionale del Rag. affidando allo stesso tutta la Pt_1
documentazione per lo svolgimento di tale attività.
Su incarico del sig il Rag. ha svolto attività professionale nell'interesse della Parte_2 Pt_1
convenuta società dal 2013 al 2015.,rendendo in tale periodo servizi di consulenza, mediante incontri periodici con il contribuente, al fine di monitorare la situazione economica della società oltre a qualsivoglia altra problematica fiscalmente e tributariamente rilevante, Ha ,inoltre, provveduto a registrare sui libri contabili le fatture emesse e ricevute per le annualità
2013,2014,2015;
Predisporre le liquidazioni trimestrali IVA, al fine di calcolare appunto l'IVA da versare per gli anni 2013,2014,2015;
redigere il bilancio di esercizio, per predisporre successivamente il modello unico per le sopra elencate annualità.
Determinare e trasmettere il modello unico comprendente il reddito d'esercizio e modello di dichiarazione dei IVA per gli anni in questione,
Compilare il quadro di partecipazione al reddito dei soci sempre per gli anni 2013,2014 ,Riferisce parte attrice che in ragione di quanto rappresentato il Rag 21.03.2016 con raccomandata Pt_1
a.r.n.61509925011, richiede al Sig le proprie competenze professionali, maturate per Parte_2
le dette attività, utilizzando i valori medi ex D.M 140/ 2012,nella complessiva somma di euro
15.716,63 comprensiva di IVA.
Rimasta inevasa la richiesta economica, parte ricorrente invita parte convenuta alla negoziazione assistita, istanza ,ricevuta dalla Società, senza che però la stessa vi abbia aderito
.Per le ragioni sopra esposte il Rag adice il Tribunale per vedere riconosciuti i propri Parte_3
compensi professionali e all'uopo condannare la società convenuta in persona del Legale rappresentante pro tempore al pagamento in suo favore della somma di euro 15.716,63 comprensiva di IVA, con rivalutazione e interessi da computarsi ex art 1284 cc oltre spese e competenze del procedimento.
Si costituisce parte convenuta ,confermando che prima dell'apertura della Sociatà Il massimo del caffè sas il Rag curava la contabilità –fiscalità per conto della ditta individuale Pt_1 CP_1
aperta nell'anno 2003 fino alla data di cessazione avvenuta nel 2015.
[...]
Sempre parte convenuta sostiene che il Rag concordava con il Sig un compenso Pt_1 Parte_2
annuale di euro 600,00,tale somma veniva corrisposta mediante pagamento rateale in contanti.
Sempre parte convenuta sostiene che il detto pagamento in contanti sarebbe stato regolarmente fatturato ,nonché aggiunto alla contabilità della ditta ai fini fiscali .L'emissione di dette fatturazioni , a seguito di controlli effettuati dal non risultano in alcun modo Parte_2
tracciati. Sempre parte conventa sostiene che il Rag non onorando l'incarico conferitogli Pt_1 ometteva di presentare dichiarazione dei redditi per gli anni 2009.2010.2011 esponendo il Sig
a tre avvisi di accertamento relativi alla mancata presentazione della dichiarazione Parte_2
reddituale così come sopra dettoC.per tali motivazioni il Sig. si rivolgeva al rag al Parte_2 Pt_1
fine di risolvere la questione , vedendosi suggerire la chiusura della ditta individuale con apertura della sas per evitare una responsabilità personale dei debiti societari.
Chiusura che, a detta di parte convenuta, non è avvenuta ,costringendo il Sig a Parte_2
rivolgersi a nuovo Commercialista e riferisce che la stessa è stata chiusa in data 04.08.2015 dopo circa tre anni dalla costituzione della società. Per le ragioni sopra esposte parte convenuta chiede dichiararsi che il Sig non ha svolto nei confronti della società Pt_1 Controparte_1
alcun tipo di attività professionale ,attività che svolgeva esclusivamente per la ditta individuale
.Per le ragioni esposte chiede la condanna del Rag al pagamento delle spese ed onorari del Pt_1
presente giudizio con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Vengono concessi i termini ex art 183 cpc e la causa viene istruita mediante prova testimoniale e ammissione di Ctu contabile finalizzata alla quantificazione del quantum dovuto dal Rag . Pt_1
Le ammesse prove non lasciano dubbi sulla circostanza che la società fosse Controparte_1
cliente dello studio professionale del Rag .Tanto sia la Pt_1 Controparte_2
,dipendente dello studio dal 2001 che la Sig.ra anch'essa dipendente dello studio Parte_4
professionale.
Parte convenuta non aveva nessun teste.
All'udienza del 19.10.2022 viene nominato il al quale viene posto il seguente Persona_2
quesito:” Vada a quantificare i compensi professionali richiesti da parte attrice alla luce della documentazione agli atti .
Le risultanze della disposta CTU che qui si condividono in quanto scevre da vizi logici e attinenti scrupolosamente alla documentazione agli atti tanto affermano;
“Per l'attività di tenuta della contabilità in regime semplificato per gli anni dal 2013 al 2015,il compenso spettante in base all'art 23 secondo comma del D.M 140/2012 và da un valore minimo di euro 7.897,15, ad un valore massimo di euro 12.794,30, con valore intermedio quindi pari ad euro 10.345,73( Per tale attività il Rag ha chiesto il riconoscimento del compenso di Pt_1
euro 10.237,00 ( 3.265,00 per il 2013,3.497,00 per il 2014 e 3.475,00 per il 2015) per gli adempimenti fiscali del 2013 e 2014 il compenso spettante in base all'art 28 primo comma del D.M.140/2012 è pari ad euro 2.000,00 Sugli importi riportati vanno riconosciuti gli accessori, come per legge ,a titolo di cassa previdenza 4% e di IVA al 22%.
Le risultanze peritali ,vanno ,a parere di questo giudicante ribadite e condivise ,non risultando meritevoli di accoglimento le eccezioni di parte convenuta che, tra l'altro, non ha posto in essere alcuna documentazione atta a smentire le risultanze probatorie.
PQM
Il Gop, nella persona della Dott.Bernardina Massri definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , rappresentato e difeso giusta mandato agli atti del presente fascicolo Parte_1
dall'Avv Feliciano Longo contro rappresentato e difeso giusta mandato Controparte_1
agli atti del presente giudizio dall'Avv. Pasquale Zambrano così provvede:
Accoglie la domanda attorea così come proposta dal Sig a mezzo del suo Parte_1
Procuratore
Condanna la società a mezzo del suo Ammistratore Sig Controparte_1 Parte_5
al pagamento di euro 10,345,73 per l'attività di tenuta della contabilità dal 2013 al 2015ai sensi all'art 23, secondo comma del D.M. 140/2012; per gli adempimenti fiscali in base alla norma sopra detta lo condanna alla rifusione di euro 2000,00,;Oltre accessori come per legge, a titolo di Cassa Previdenza % e di IVA al %
Le spese di CTU ,liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico di parte soccombente.
Condanna la alle spese di giudizio che liquida in complessivi euro Parte_6
5.077per compensi Avvocato oltre accessori come per legge e spese di euro 237 più27,00.
Così deciso in Potenza lì 10.06.2025
Il Giudice Dott Bernardina Massari