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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1798/2022 R.G. promossa da in proprio e nella Parte_1 qualità di amministratore e legale rappresentante della Parte_2
(rappr. e dif. dall' avv. L.Cardone) contro (rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano),
[...] CP_1
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
osserva
Con ricorso depositato in data 5.8.2022 in proprio e nella qualità di Parte_1
Amministratore e Legale rappresentante della Parte_2
, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000432805 (notificata in
[...] data 13.7.2022) con la quale l' ha ingiunto il pagamento della somma di € 23.000,00 a titolo di CP_1
sanzione ex art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n.
638/1983, come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 8/2016, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali relative all'annualità 2010 e basata sugli accertamenti n.
6500.23/11/2017.0167450 del 4.01.2018 e n. 6500.23/11/2017.0167451 del 4.12.2017 eccependo, tra l'altro, l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art. 14 l. 689/1989.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha dato atto di aver riesaminato la pratica e di aver CP_1 archiviato il procedimento sanzionatorio per l'annualità 2010, chiedendo quindi dichiararsi cessata la materia del contendere. Il ricorrente si è opposto alla declaratoria invocata dall' , rilevando la mancanza di prova in CP_1 ordine al prospettato annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo la refusione delle spese processuali.
***
L'ordinanza-ingiunzione impugnata va indubbiamente annullata - ove non vi abbia già provveduto CP_ l' in autotutela - atteso che lo stesso ha ammesso che: “effettivamente le quote sono CP_2 state pagate nei termini”.
Le spese di lite vanno inevitabilmente poste a carico dell'ente previdenziale, attesa l'insussistenza ab origine dell'illecito contestato, per tempestivo pagamento delle somme dovute (doglianza, CP_ questa, sollevata proprio con la presente opposizione), e non avendo l' compiuto idonei accertamenti sui versamenti regolarmente eseguiti dal debitore.
Per quanto precede, l'opposizione va accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così decide:
- Annulla l'ordinanza impugnata, ove non già annullata in autotutela;
- Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.800,00, oltre € 43,00 per esborsi, IVA, CPA
e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Ragusa, 5 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano