Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N . 3 1 5 1 / 2 0 1 9 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3151 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
con sede in Cefalù in S.P. Cefalù- Gibilmanna n. 97, P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante “p.t.”, ed elettivamente domiciliata in Bagheria (PA), in corso
Butera n. 53, presso lo studio dell'avv. Fabio Lo Verso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE –
E
( ), con sede legale in Cefalù, in via Dietro Castello, in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante “p.t.”, ed elettivamente domiciliata in Cefalù, in piazza Franco Bellipanni n.4, presso lo studio dell'avv. Paolo Lo Verde che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: azione di arricchimento indiretto
Conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 18.09.2024
n. 3151/2019 r.g.a.c. Pag. 1
Con atto di citazione la adiva il sopra intestato Tribunale esponendo: Parte_1
a) che la società aveva concesso in locazione alla con contratto del CP_1 CP_2
01.08.2013, registrato all'A.E. il 30.08.2013, un'area sita in Cefalù, c.da Pietrapollastra,
Lungomare Giuseppe Giardina, unitamente a due fabbricati ivi situati;
b) che presso l'area sopra detta la aveva realizzato l'azienda commerciale CP_1 denominata “Le Vele Club”, costituita da solarium con giardino, piscina, bar e locali per spettacoli e intrattenimenti danzanti;
c) che con contratto di appalto del 04.07.2016 la in qualità di società conduttrice CP_2 dell'area, le aveva commissionato di realizzare dei lavori di ricostruzione del citato complesso aziendale per un importo complessivo di € 100.000,00, oltre Iva;
d) che la non provvedeva al pagamento di quasi tutto l'importo dovuto, non CP_2 corrispondendo, nello specifico, la somma di € 97.000,00 (iva compresa);
e) che la veniva dichiara fallita con sentenza n. 17/18 resa dal Tribunale di CP_2
Termini Imerese il 03.05.2018;
f) che il tentativo di recupero del credito in sede fallimentare risultava vano, attesa la totale insufficienza dell'attivo patrimoniale;
g) che il curatore fallimentare provvedeva a restituire gli immobili alla immobili CP_1
che, di fatto, beneficiavano delle opere di manutenzione e ristrutturazione da lei eseguite in forza del contratto di appalto stipulato con la CP_2
h) che, altresì, la aveva poi provveduto a mettere in vendita i citati immobili CP_1 incamerando una somma di € 1.150.000,00.
Tutto ciò evidenziato, asseriva che ove non avesse eseguito i lavori di cui al contratto di appalto, il fondo compravenduto non avrebbe avuto un valore commericiale così elevato per € 1.150.000,00
e che, probabilmente, non sarebbe stato acquistato da alcuno.
Per tali ragioni deduceva di aver subito un impoverimento, mentre la un arricchimento CP_1
senza causa indiretto e, pertanto, ex art. 2041 cc, chiedeva la condanna di controparte alla corresponsione dell'importo di € 97.000,00, pari, a suo dire, al costo dei materiali edili, al costo della manodopera ed alle imposte e tasse pagate per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
o in subordine, al pgamento della somma di € 94.193,91 pari al costo sostenuto per i lavori;
oltre rivalutazione, interessi e spese, ivi comprese quelle della fase di mediazione.
n. 3151/2019 r.g.a.c. Pag. 2 Si costituiva la che eccepiva, innanzitutto, l'inammissibilità della domanda ai Controparte_1 sensi dell'art. 2042 c.c.; nel merito contestava di aver in concreto conseguito alcun arricchimento in ragione dei lavori eseguiti dalla Parte_1
Chiedeva, pertanto, di rigettare perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande tutte proposte “ex adverso” e di condannare la società attrice, ex art.96 co. 1 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa e, ex art.96 co. 3 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., successivamente con ordinanza del 18.06.2022 non venivano ammessi i mezzi di prova articolati dalle parti e la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 04.10.2024 la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Ciò posto, le richieste avanzate da parte attrice devono essere dichiarate inammissibili.
Deve, preliminarmente, in diritto considerarsi che: “L'azione di ingiustificato arricchimento
è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti […] dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa” […]” (Cass. SS.UU. n. 33954/2023).
Ai fini dell'esperibilità del rimedio “de quo” l'art. 2042 c.c. prevede che “L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
In merito, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. SS. UU. n. 33954/2023).
n. 3151/2019 r.g.a.c. Pag. 3 La Suprema Corte ha così, nella pronuncia sopra richiamata, sul concetto di sussidiarietà, precisato che: “Occorre quindi distinguere tra le ipotesi in cui il rigetto derivi dal riconoscimento della carenza ab origine dei presupposti fondanti la domanda cd. principale, da quelli in cui derivi dall'inerzia dell'impoverito ovvero dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse. Nella prima ipotesi il rigetto per accertamento della carenza ab origine del titolo fondante la domanda cd. principale comporta che quello che appariva un concorso da risolvere ex art. 2042 c.c. in favore della domanda principale si rivela essere in realtà un concorso solo apparente, in quanto deve escludersi la stessa ricorrenza di un diritto suscettibile di essere dedotto in giudizio con la conseguente improponibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
Viceversa, il rigetto della domanda, correlato al mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione alla sussistenza del pregiudizio, non esclude che il diverso titolo sussista e che quindi sia preclusa la domanda fondata sulla clausola residuale. Se la domanda principale è correlata ad una pretesa scaturente da un contratto, di cui si lamenta l'esecuzione in maniera difforme da quanto pattuito, chiedendosi il ristoro del pregiudizio subito e si accerta che il contratto era affetto da nullità, lo spostamento contrattuale si palesa privo di una giusta causa e legittima quindi la proposizione, anche in via subordinata nel medesimo giudizio, dell'azione di arricchimento. Se viceversa, incontestata o dimostrata l'esistenza del contratto, il rigetto sia derivato dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall'altrui condotta inadempiente, la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all'art. 2042 c.c.”. Con la precisazione ulteriore che: “[…] come confermato da Cass. n. 13203/2023, va ribadito che resta preclusa la possibilità di agire ex art. 2041 c.c., anche in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (conf. ex multis, Cass. n. 10427/2002; Cass. n. 14085/2010)” (Cass. SS. UU. n. 33954/2023).
Ciò posto, deve, altresì, evidenziarsi che l'art. 2041 c.c. prevede che chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, nei limiti dell'arricchimento, è tenuto ad indennizzarla
“della correlativa diminuzione patrimoniale”.
La norma “de qua” richiede, pertanto, che il fatto causativo dell'impoverimento e dell'arricchimento sia unico. Detto in altri termini, è necessario un collegamento eziologico immediato tra arricchimento e depauperamento (cfr. Cass. n. 28745/2017).
Circostanza che porta ad escludere, in linea di principio, che l'azione sia esperibile nei confronti di un terzo, e cioè quando l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (c.d. arricchimento patrimoniale indiretto).
n. 3151/2019 r.g.a.c. Pag. 4 La giurisprudenza di legittimità ritiene però che, considerata la finalità equitativa del rimedio in parola, il suo esercizio debba comunque ammettersi nell'ipotesi di arricchimento indiretto: “[…] nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24772 del 08/10/2008; id. Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 26/01/2011; id. Sez.
2, Sentenza n. 10663 del 22/05/2015).” (Cass. n. 28745/2017).
La Suprema Corte ha, poi successivamente ribadito che: “[…] “in ipotesi di" arricchimento indiretto", l'azione ex art. 2041 cod. civ. è esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito
l'indebita locupletazione nei confronti dell'istante in forza di rapporto meramente di fatto (e perciò gratuito) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo."(Cass. 10663/ 2015), la cui ratio è che l'azione verso il terzo ha due presupposti: a) che il terzo si sia arricchito in forza di un rapporto di fatto (e dunque gratuitamente); b) che il soggetto obbligato si sia reso insolvente”; con l'ulteriore precisazione che: “insolvenza è termine usato nella giurisprudenza sull'arricchimento ingiustificato a sinonimo di mancato adempimento, non nel senso tecnico di cui alla legge fallimentare, cosi che non basta che sia dichiarato lo stato di insolvenza dell'obbligato, perché si possa dire che nei confronti di quest'ultimo non v'è dunque alcuna azione esperibile e che quindi il creditore può agire verso il terzo con l'azione di arricchimento. Nel caso di insolvenza, presupposto del fallimento, invece rimane al creditore l'azione verso l'obbligato fallito, azione che può essere esercitata insinuandosi al passivo;
non si può certo dire che l'insolvenza fallimentare priva i creditori di qualunque azione astrattamente, rendendo cosi ammissibile l'azione di arricchimento ingiustificato verso i terzi. Correttamente dunque la corte di merito ha ritenuto che, ferma restando l'esperibilità in astratto dell'azione di arricchimento verso terzi, e fermo restando che
l'azione è data solo se non ne siano esperibili altre, nel caso concreto vi era un'azione esperibile verso l'obbligato per contratto, e tale azione era per l'appunto quella contrattuale esperibile insinuandosi al passivo” (Cass. n. 1708/2021).
Alla luce della ricostruzione sopra esposta, la domanda avanzata da parte attrice deve essere, allora, dichiarata inammissibile per difetto del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cc.
E, infatti, la ha dedotto di aver stipulato un contratto di appalto con la Parte_1 CP_2 per l'esecuzione di lavori presso degli immobili di proprietà della Parte_2
il cui corrispettivo non veniva interamente pagato dalla che poi veniva dichiarata
[...] CP_2
fallita.
Fallimento pronunciato, come emerge dalla documentazione in atti, con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 17/2018.
n. 3151/2019 r.g.a.c. Pag. 5 Altresì, sempre dalla documentazione in atti, emerge che la proponeva istanza Parte_1
di insinuazione al passivo, in ragione del credito vantato verso la ma che tale richiesta CP_1
veniva rigettata in quanto il giudice delegato aderendo alle conclusioni del curatore riteneva la mancata prova circa l'insorgenza dell'obbligazione e sulla sua quantificazione (cfr. verbale verifica in atti in cui è dato leggere che: “ Il curatore, esaminata la domanda e la documentazione ad essa allegata, ne propone il rigetto difettando, in mancanza dell'esibizione del contratto di appalto, la prova circa l'insorgenza dell'obbligazione e, di conseguenza, la sua quantificazione. […] Il G.D.
Condivide con le conclusioni del curatore, rigetta la domanda, in quanto carente sotto il profilo probatorio”).
Ne discende che a tutela del proprio credito la ha potuto esercitare l'azione Parte_1
di insinuazione al passivo fallimentare. Una tutela riconosciutale dalla legge sebbene, nel caso di specie, il rimedio “de quo” non è stato in grado di fornire alcuna satisfazione alla società, ma ciò in ragione della carenza di prova circa l'esistenza stessa della pretesa creditoria. Resta così, allora, preclusa ogni possibilità di esperire il rimedio di cui all'art. 2041 cc, per carenza del presupposto della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., così come interpretato alla luce della giurisprudenza della
Suprema Corte sopra riportata (cfr. in particolare Cass. SS.UU. n. 33954/2023 e Cass. n. 1708/2021).
La domanda avanzata, in definitiva, deve essere dichiarata inammissibile con conseguente assorbimento di ogni altra pretesa ed eccezione sollevata.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza dovendo la essere Parte_1
condannata al pagamento delle stesse nei confronti della Spese che vengono liquidate, Controparte_1 in base al D.M. 55/2014 e ss.mm, considerata l'attività difensiva svolta, ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva, ed ai minimi per quella di trattazione e decisionale (scaglione da € 52.001 ad
€ 260.000,00).
Va, invece, rigettata la domanda per responsabilità aggravata avanzata da parte convenuta sia ai sensi dell'art. 96 comma 1 che comma 3 c.p.c..
E, infatti, con riferimento alla richiesta di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. proposta, non è stato provato né il dolo o la colpa grave di controparte, né il danno subito (elemento necessario, a differenza di quanto previsto dall'art. 96, comma 3, c.p.c.).
Con riguardo alla richiesta di condanna, invece, ex art. 96 co. 3 c.p.c., come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento
n. 3151/2019 r.g.a.c. Pag. 6 processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n. 27623/2017).
Se, dunque, non occorre accertare che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave (art. 96 co. 1) o senza la normale prudenza (art. 92, co. 2), ciò non significa che la mera infondatezza della domanda o della difesa possa comportare responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c..; la condanna può essere pronunciata ogni volta che oggettivamente risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.
Ebbene, nel caso in esame deve escludersi la configurabilità di un abuso dello strumento processuale sanzionabile con la condanna invocata, non ravvisandosi i caratteri di una azione processuale meramente pretestuosa.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda avanzata da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. Paolo Lo
Verde.
03.01.2025
Il Giudice
dott. Andrea Quintavalle
n. 3151/2019 r.g.a.c. Pag. 7