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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/08/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FERIALE
N. R.G. 3199/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Magrì Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi Giudice relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1988, con il proc. dom. avv. Lorenzo MELE, giusta procura in atti -
RICORRENTE; nei confronti di
(C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
26/04/1997 e residente in [...] – non costituito –
CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
In via preliminare, il Collegio osserva che benché il convenuto sia cittadino guineano sussiste la giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di separazione personale e di divorzio in virtù dell'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019, entrato in vigore il 1° agosto 2022, stante la fissazione della residenza abituale dei coniugi sul territorio italiano. Nel caso di specie, inoltre, deve trovare applicazione la legge italiana, in virtù dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Bergamo in data 11/05/2019 e che dalla cui unione sono nati i figli gemelli e (nati a Seriate in data 30.12.2019) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(nata a [...] il [...]).
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 06/08/2025, il Giudice delegato si asteneva dal procedere al tentativo di riconciliazione dei coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c.
e dichiarava la contumacia del convenuto non costituito, benché personalmente comparso in udienza. All'esito dell'interrogatorio delle parti, la difesa della ricorrente insisteva nelle domande formulate in ricorso e nelle istanze istruttorie, chiedendo al
Giudice di rimettere la causa in decisione per la pronuncia di separazione personale dei coniugi, ai fini della successiva prosecuzione del giudizio di divorzio.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22
c.p.c. a tutela della prole minorenne;
con la medesima ordinanza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status di separazione.
Ebbene, i fatti dedotti dalla ricorrente e le circostanze emerse all'udienza di comparizione personale delle parti dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta oramai intollerabile ex art. 151
c.c., oltre che pregiudizievole per la prole, ragion per cui va senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Atteso che la ricorrente ha formulato anche domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ed essendo la domanda improcedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e succ. modif., la presente causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato sia per la prosecuzione dell'istruttoria sia per l'acquisizione della prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia di separazione.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
Pag. 2 di 3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Bergamo in data 11/05/2019 (dati trascrizione: anno 2019, atto n. 59, Parte I);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06 agosto 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi dr.ssa Maria Magri'
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FERIALE
N. R.G. 3199/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Magrì Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi Giudice relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18/03/1988, con il proc. dom. avv. Lorenzo MELE, giusta procura in atti -
RICORRENTE; nei confronti di
(C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
26/04/1997 e residente in [...] – non costituito –
CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
In via preliminare, il Collegio osserva che benché il convenuto sia cittadino guineano sussiste la giurisdizione di questo Tribunale sulla domanda di separazione personale e di divorzio in virtù dell'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019, entrato in vigore il 1° agosto 2022, stante la fissazione della residenza abituale dei coniugi sul territorio italiano. Nel caso di specie, inoltre, deve trovare applicazione la legge italiana, in virtù dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Bergamo in data 11/05/2019 e che dalla cui unione sono nati i figli gemelli e (nati a Seriate in data 30.12.2019) e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(nata a [...] il [...]).
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 06/08/2025, il Giudice delegato si asteneva dal procedere al tentativo di riconciliazione dei coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c.
e dichiarava la contumacia del convenuto non costituito, benché personalmente comparso in udienza. All'esito dell'interrogatorio delle parti, la difesa della ricorrente insisteva nelle domande formulate in ricorso e nelle istanze istruttorie, chiedendo al
Giudice di rimettere la causa in decisione per la pronuncia di separazione personale dei coniugi, ai fini della successiva prosecuzione del giudizio di divorzio.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22
c.p.c. a tutela della prole minorenne;
con la medesima ordinanza la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo status di separazione.
Ebbene, i fatti dedotti dalla ricorrente e le circostanze emerse all'udienza di comparizione personale delle parti dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta oramai intollerabile ex art. 151
c.c., oltre che pregiudizievole per la prole, ragion per cui va senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Atteso che la ricorrente ha formulato anche domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ed essendo la domanda improcedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge n. 898/1970 e succ. modif., la presente causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato sia per la prosecuzione dell'istruttoria sia per l'acquisizione della prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia di separazione.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
Pag. 2 di 3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile in Bergamo in data 11/05/2019 (dati trascrizione: anno 2019, atto n. 59, Parte I);
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 06 agosto 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi dr.ssa Maria Magri'
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