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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4850/2022 depositato il 16/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - CF_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6157/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 8 e pubblicata il 05/08/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179030133601 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9354 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7965 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0959 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, appellante: dichiarare l'estinzione del giudizio;
compensare tra le parti le relative spese.
Per l'Agenzia delle Entrate: non si oppone alla dichiarazione di estinzione del giudizio;
condannare l'appellante al pagamento delle relative spese.
Per Agenzia delle Entrate-Riscossione: dichiarare la cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6157/2022 la C. T. P. di Catania dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle n. 29320090037676960 e n. 29320100012070710, relative a tasse automobilistiche 2003 e rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 con riferimento alle altre cartelle contraddistinte dai nn….354,
…965 e …951, relative, la prima a tassa automobilistica 2007 e le altre due a tassa automobilistica 2008.
Le spese del giudizio venivano compensate tra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente insistendo perché fosse riconosciuta l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle predette cartelle, con vittoria delle spese di entrambi i gradi da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c. p. c.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, a sua volta, rilevava che le cartelle impugnate erano state oggetto di stralcio ai sensi dell'art. 46 della legge finanziaria 2023.
Produceva all'uopo il relativo estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto precede non rimane a questa Corte che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 6157/2022 pronunziata il 12.7.2022 dalla C. T. P. di Catania, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa tra le parti le relative spese.
Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4850/2022 depositato il 16/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - CF_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6157/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 8 e pubblicata il 05/08/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320179030133601 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9354 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7965 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0959 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_1, appellante: dichiarare l'estinzione del giudizio;
compensare tra le parti le relative spese.
Per l'Agenzia delle Entrate: non si oppone alla dichiarazione di estinzione del giudizio;
condannare l'appellante al pagamento delle relative spese.
Per Agenzia delle Entrate-Riscossione: dichiarare la cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6157/2022 la C. T. P. di Catania dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle n. 29320090037676960 e n. 29320100012070710, relative a tasse automobilistiche 2003 e rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 con riferimento alle altre cartelle contraddistinte dai nn….354,
…965 e …951, relative, la prima a tassa automobilistica 2007 e le altre due a tassa automobilistica 2008.
Le spese del giudizio venivano compensate tra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente insistendo perché fosse riconosciuta l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle predette cartelle, con vittoria delle spese di entrambi i gradi da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c. p. c.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate-Riscossione, a sua volta, rilevava che le cartelle impugnate erano state oggetto di stralcio ai sensi dell'art. 46 della legge finanziaria 2023.
Produceva all'uopo il relativo estratto di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto precede non rimane a questa Corte che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le parti delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 6157/2022 pronunziata il 12.7.2022 dalla C. T. P. di Catania, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa tra le parti le relative spese.
Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato