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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della Sezione Civile, dott.ssa RO NT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1448 - 2023 R.G.C. promossa da nato a [...] l'[...], C.F.: ed ivi residente nella c.da Parte_1 C.F._1
Strasatti n. 1118, rappresentato e difeso dall'avv. Vita Patti del foro di Marsala, attore
CONTRO
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla Dio Dea S.r.l., con sede legale in Roma, alla via
Arno, 70 (C.F. e P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Di Marzio, convenuta nonché contro
, C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi residente nel vicolo CP_2 C.F._2
Linosa n. 15, convenuto-contumace
1 Conclusioni delle parti
Come da note depositate da parte attrice il 13.5.2025 e da parte convenuta il 16.5.2025
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio la società Parte_2
di assicurazioni e il signor al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al CP_2
risarcimento in proprio favore di tutte le lesioni fisiche patite a seguito del sinistro, verificatosi in data
06.10.2022, alle ore 16:45 circa, in una strada ricadente nella contrada Fornara/ Strasatti di Marsala.
Deduceva parte attrice che, nella circostanza, dopo essere uscito dall'abitazione della figlia, sita al civico n. 1118/E della contrada Strasatti, mentre camminava lungo il margine sinistro del predetto asse viario, strada questa priva di apposito marciapiedi e delimitata da diversi muri di recinzione,
veniva improvvisamente investito dall'autovettura Volkswagen Lupo, tg BP429LP, di proprietà e condotta dal convenuto ed assicurata con polizza CP_2 Controparte_3
Aggiungeva che il conducente del veicolo sopra descritto transitava lungo l'asse viario della contrada
Fornara – Strasatti e, procedendo a ridosso del margine destro della carreggiata, sebbene nessun veicolo sopraggiungesse dall'opposta corsia di marcia e sebbene il tratto di strada in questione consentisse agevolmente il passaggio di due autovetture, non si accorgeva della di lui presenza, tanto da investirlo nonostante camminasse a bordo strada vicinissimo al muro di recinzione ed in senso opposto a quello del veicolo stesso.
L'odierno attore, dunque, specificava che, a seguito di tale impatto, cadeva rovinosamente a terra riportando delle lesioni fisiche, e che, infatti, accompagnato, a mezzo del servizio del 118, presso l'ospedale di Marsala, si vedeva diagnosticare: “frattura composta a decorso obliquo a livello del III
distale diafisario della tibia dx, estesa fino all'epifisi distale;
frattura scomposta della rotula ipslaterale
del III medio-inferiore; frattura lievemente scomposta della testa del III e V metatarso, distacco
2 particellare della base falange prossimale del V° dito, sublussazione dell'articolazione metatarso
falangea prossimale del II, III e IV, dito , con una prognosi di gg 30”.
Concludeva quindi chiedendo:
RITENERE E DICHIARARE che il sinistro occorso il giorno 06.10.2022, alle ore 16:45 circa, lungo l'asse
viario della contrada Fornara -Strasatti di Marsala, ed a seguito del quale il sig. Parte_2
riportava lesioni fisiche, si verificava per fatto e colpa esclusiva dell'autovettura Volkswagen Lupo tg
BP429LP di proprietà e condotta da ed assicurata con CP_4 Controparte_1
.
[...]
CONDANNARE conseguentemente gli odierni convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore
dell'attore di tutte le lesioni fisiche patite dal medesimo nel sinistro per cui è causa ed ammontanti
alla somma di € 36.644,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia dal giudice adito, oltre interessi
dalla data del sinistro e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
CONDANNARE, infine gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese competenze
ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver
anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la Controparte_1
che contestava le domande attoree, sia in ordine all'an sia in ordine al quantum debeatur e
[...]
ne chiedeva l'integrale rigetto concludendo come segue: Dichiarare inammissibili e/o improcedibili in
rito, infondate nel merito e, in ogni caso, rigettare le domande formulate da parte attrice;
2. In via
gradata, accertare e dichiarare che nel caso di specie vi è stato concorso di colpa nella causazione
dell'evento dannoso, e per l'effetto ridurre congruamente il quantum della condanna al risarcimento
dei pretesi danni sofferti da parte attrice;
3. In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle
spese di lite.
3 Restava contumace il . CP_2
Ammessa la documentazione allegata dalle parti ai rispettivi atti la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto , con l'audizione dei testi di parte attrice e con CP_2
l'espletamento della CTU medico-legale.
Il giudizio concessi i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche, è stata assunta in decisione in data 15.10.2025
IN DIRITTO
Le domande formulate da pare attrice sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Anzitutto deve rilevarsi la correttezza della ricostruzione del sinistro effettuata dal Pt_2
Ciò si evince:
a- dalla produzione documentale allegata dallo stesso ai propri atti di causa (all. n. 18. citazione
N.4 riproduzioni fotografiche luogo del sinistro – foto 5 e 6 allegate alla memoria ex art. 173.1
sub 2 cpc – all. n. 4 alla citazione referto PS);
b- dalle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale CP_2
udienza del 5.11.2024) aventi il seguente contenuto:
ADR sul cap.
2- Vero che, giunto in prossimità del civico n. 1118/E della contrada Strasatti,
investivo il sig. che camminava lungo il margine destro della carreggiata Parte_2
adiacente al muro di recinzione ivi esistente;
- si è vero
ADR sul cap.
3- Vero è che il sig. amminava in direzione apposta a quella del veicolo Pt_2
da me condotto;
si è vero
4 ADR sul cap.
4- Vero è che il veicolo da me condotto procedeva tutto spostato sulla destra e vicinissimo al margine destro della carreggiata, sebbene non provenisse alcun veicolo dall'opposto senso di marcia;
-si è vero
ADR sul cap.
5- Vero è che investivo il sig. rtandolo nella parte destra del corpo;
si Pt_2
è vero
ADR sul cap.
6- Vero è che nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro non esiste il marciapiede. , non c'è Tes_1
ADR sul cap.
8- Vero è che riconosco il luogo del sinistro nelle foto che mi vengono mostrate
(foto n. 1-2-3-4-5-6). Io andavo verso il campo sportivo;
riconosco la strada dell'incidente in quella indicate nelle fotografie c- dalle dichiarazioni del teste (cfr. verbale udienza del 10.12.2024) aventi il seguente Tes_2
contenuto:
ADR sul cap. 11- Vero è che mentre il signor amminava lungo il margine destro del Pt_2
predetto asse viario (rispetto al senso di marcia del veicolo investitore), veniva improvvisamente investito dall'autovettura Volkswagen Lupo, tg BP429LP, di proprietà del sig. . -si è vero;
non ricordo la targa del veicolo. io mi trovavo con la mia CP_2
macchina dietro alla CP_5
sul cap. 12- Vero è che il conducente della Volkswagen Lupo, tg BP429LP, transitava lungo
[...]
il predetto asse viario e, giunto in prossimità del civico n. 1118/E della contrada Strasatti,
investiva il sig. che camminava lungo il margine destro della carreggiata Parte_2
adiacente al muro di recinzione ivi esistente;
-si è vero;
questa è stata la dinamica ma non ricordo il civico
ADR sul cap. 13- Vero è che il sig. camminava in direzione opposta a quella del Pt_2
veicolo che lo investiva;
-si è vero
5 ADR sul cap. 14- Vero è che il veicolo investitore procedeva tutto spostato sulla destra e vicinissimo al margine destro della carreggiata, sebbene non provenisse alcun veicolo dall'opposto senso di marcia;
-si è vero;
camminava tutto sulla destra
ADR sul cap. 15- Vero è che l'autovettura Volkswagen Lupo investiva il sig. rtandolo Pt_2
nella parte destra del corpo, all'altezza della gamba- ginocchio –piede destro;
-si è vero lo urtava nel lato destro;
lato destro della macchina e lato destro del sig. Tes_3
sul cap. 17- Vero è che nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro non esiste il
[...]
marciapiede. -Si è vero non esiste il marciapiede
Alla luce degli atti di causa e dalle risultanze dell'attività istruttoria espletata, risulta perciò accertato:
• che il veicolo Volkswagen Lupo Targato BP 429LP di proprietà del sig. ha urtato CP_2
il sig. Parte_2
• che lo stesso camminava lungo il margine destro della carreggiata adiacente al muro di recinzione ivi esistente;
• che lo stesso procedeva in senso opposto rispetto al senso di marcia del veicolo investitore
• che il luogo del sinistro è un rettilineo privo del marciapiedi;
• che il sinistro si è verificato in orario pomeridiano;
• che il veicolo investitore procedeva spostato sulla destra.
A proposito del tema della responsabilità nel caso in cui un pedone venga investito da un'auto è stato chiarito dalla Suprema Corte che va applicato il primo comma dell'art. 2054 il quale “obbliga il conducente a risarcire l'intero danno prodotto, salvo che non riesca a vincere la presunzione di colpa,
dimostrando che il pedone violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore”. Inoltre è stato specificato che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa
6 posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”(cfr. Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9856- Tribunale di Marsala, Sentenza
n. 752/2022).
Nel caso di specie mentre parte attrice ha provato la dinamica dei fatti come descritta in citazione,
non è stato fornito da parte convenuta alcun idoneo riscontro probatorio su un comportamento colposo del pedone (né tanto meno su una sua condotta atipica) o sull'adozione da parte del conducente delle cautele esigibili in relazione al caso concreto.
Risultata perciò provata la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, quanto CP_2
sopra specificato comporta l'accoglimento delle domande formulate da parte attrice.
Ciò premesso con riguardo all'an debeatur, occorre osservare relativamente al quantum debeatur:
a- che parte attrice con gli allegati alla citazione ha prodotto documentazione medica da cui si evincono tipologia ed entità del danno patito (5. cartella clinica n. 1101 della 2 Casa di cura villa dei gerani” reparto di ortopedia – totale n. 70 pagine 6. Relazione di dimissioni;
7.
Certificato del 09.11.2022; 8. Referto RX ginocchio dx, piede dx, piede sn, caviglia sx, caviglia dx del 16.11.2022 con relativo CD – room;
9. Certificato del 29.11.2022; 10. Referto rx colonna lombo sacrale, colonna dorsale del 15.12.2022 con CD – room;
11. Certificato del 19.12.2022;
12. N. 2 Certificati del 22.12.2022; 13. Referto rx ginocchio dx, gamba dx, piede dx del
30.01.2023 con CD – room;
14. Referto RM lombosacrale del 16.02.2023 con CD- room;
15.
7 Certificato del 28.02.2023; 16. Perizia medico-legale a firma del dott. ; 17. N. 4 Per_1
ricevute per spese mediche totale € 159,00);
b- che all'esito dell'esame della documentazione prodotta, della visita diretta del danneggiato e sulla scorta di un percorso argomentativo scevro da incongruenze, il CTU ha appurato
l'esistenza di esiti algo-disfunzionali di frattura rotula destra e frattura del 3° distale della tibia
destra, frattura della testa del III e V MTC piede destro e sublussazione delle articolazioni di II,
III, IV dito del piede destro nonchè la sussistenza del rapporto di causalità tra le lesioni, i traumi
di cui si discute ed i riferiti postumi specificando che le stesse lesioni sono espressione di un
trauma violento e che essendovi una corrispondenza topografica tra le sedi delle lesione
iniziali e quelle in cui si sono instaurati i riferiti postumi … la stessa è compatibile con le
dinamiche descritte. Ha perciò attribuito a un danno biologico del 11% (undici Parte_2
per cento) stabilendo che le giornate di inabilità riconosciute sono pari ad 120 giorni. La ITT è
quantificabile in giorni 30 (trenta); che la ITP è quantificabile in gg 30 al 75%, gg 30 al 50% e
gg 30 al 25%; che le spese mediche congrue ed ammissibili ammontano ad euro 159,00 e che
non sono prevedibili spese mediche future.
Trattandosi di postumi da danno biologico macropermanente vanno liquidati applicando i criteri di cui alla Tabella Unica Nazionale (cfr. Corte di Cassazione civile, Sezione Terza,
ordinanza 29 aprile 2025 n. 11319, che ha aperto all'utilizzo della TUN per le macrolesioni come “parametro di riferimento” per il risarcimento del danno biologico anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025), come di seguito esplicitato:
Età del danneggiato alla data del sinistro anni 78
8 Percentuale di invalidità riconosciuta 11 %
Punto base danno biologico € 947,30
Nume_ Punto danno biologico maggiorato per invalidità di 11 punti (coefficiente ) € 2.765,56
Incremento punto danno biologico per danno morale minimo (24,10 %) € 666,50
Punto danno non patrimoniale (biologico + morale) € 3.432,06
Punto danno non patrimoniale ridotto in ragione dell'età (coefficiente ) € 2.131,31 Nu_2
Calcolo del risarcimento: 11 punti x € 2.131,31 € 23.445,00
Parte danno biologico € 18.892,00
Parte danno morale € 4.553,00
Risarcimento danno (biologico + morale) € 23.445,00
Risarcimento danno per invalidità temporanea
Risarcimento per 30 giorni di invalidità assoluta € 1.657,20
Risarcimento per 30 giorni di invalidità parziale al 75% € 1.242,90
Risarcimento per 30 giorni di invalidità parziale al 50% € 828,60
9 Risarcimento per 30 giorni di invalidità parziale al 25% € 414,30
Totale per invalidità temporanea € 4.143,00
RISARCIMENTO COMPLESSIVO
(Danno permanente + invalidità temporanea) € 27.588,00
Spese congrue per € 159,00.
A detto importo andranno aggiunti gli interessi legali sulla minor somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro a quella di effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano ex D.M. n. 55/14 al minimo in complessivi E 3.809 (di cui € 851 per Fase Studio, € 602 per Fase introduttiva, € 903 per Fase
Istruttoria/Trattazione ed € 1.453 per Fase Decisoria), oltre oneri ed accessori ex lege dovuti ed oltre spese per c.u., marca e notifiche.
Le spese di ctu -liquidate come da separato provvedimento- vanno poste integralmente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
RO NT, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa, accoglie le domande formulate da parte attrice nei termini soptra specificati e per l'effetto:
10 - condanna le parti convenute in solido a versare in favore di parte attrice la somma di € 27.747,00
(E 27.588,00 + E 159,00) per i titoli sopra specificati;
- condanna le parti convenute in solido a versare in favore di parte attrice (e per essa della procuratrice dichiaratasi antistataria), la somma di E 3.809,00 quali compensi del giudizio, oltre gli oneri e gli accessori di legge ed oltre spese per c.u., marca e notifiche.
Spese della CTU a carico delle parti convenute in solido liquidate come da separato decreto
Così deciso in Marsala, 14/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa RO NT
11
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario della Sezione Civile, dott.ssa RO NT, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1448 - 2023 R.G.C. promossa da nato a [...] l'[...], C.F.: ed ivi residente nella c.da Parte_1 C.F._1
Strasatti n. 1118, rappresentato e difeso dall'avv. Vita Patti del foro di Marsala, attore
CONTRO
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla Dio Dea S.r.l., con sede legale in Roma, alla via
Arno, 70 (C.F. e P.IVA , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Di Marzio, convenuta nonché contro
, C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi residente nel vicolo CP_2 C.F._2
Linosa n. 15, convenuto-contumace
1 Conclusioni delle parti
Come da note depositate da parte attrice il 13.5.2025 e da parte convenuta il 16.5.2025
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor conveniva in giudizio la società Parte_2
di assicurazioni e il signor al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al CP_2
risarcimento in proprio favore di tutte le lesioni fisiche patite a seguito del sinistro, verificatosi in data
06.10.2022, alle ore 16:45 circa, in una strada ricadente nella contrada Fornara/ Strasatti di Marsala.
Deduceva parte attrice che, nella circostanza, dopo essere uscito dall'abitazione della figlia, sita al civico n. 1118/E della contrada Strasatti, mentre camminava lungo il margine sinistro del predetto asse viario, strada questa priva di apposito marciapiedi e delimitata da diversi muri di recinzione,
veniva improvvisamente investito dall'autovettura Volkswagen Lupo, tg BP429LP, di proprietà e condotta dal convenuto ed assicurata con polizza CP_2 Controparte_3
Aggiungeva che il conducente del veicolo sopra descritto transitava lungo l'asse viario della contrada
Fornara – Strasatti e, procedendo a ridosso del margine destro della carreggiata, sebbene nessun veicolo sopraggiungesse dall'opposta corsia di marcia e sebbene il tratto di strada in questione consentisse agevolmente il passaggio di due autovetture, non si accorgeva della di lui presenza, tanto da investirlo nonostante camminasse a bordo strada vicinissimo al muro di recinzione ed in senso opposto a quello del veicolo stesso.
L'odierno attore, dunque, specificava che, a seguito di tale impatto, cadeva rovinosamente a terra riportando delle lesioni fisiche, e che, infatti, accompagnato, a mezzo del servizio del 118, presso l'ospedale di Marsala, si vedeva diagnosticare: “frattura composta a decorso obliquo a livello del III
distale diafisario della tibia dx, estesa fino all'epifisi distale;
frattura scomposta della rotula ipslaterale
del III medio-inferiore; frattura lievemente scomposta della testa del III e V metatarso, distacco
2 particellare della base falange prossimale del V° dito, sublussazione dell'articolazione metatarso
falangea prossimale del II, III e IV, dito , con una prognosi di gg 30”.
Concludeva quindi chiedendo:
RITENERE E DICHIARARE che il sinistro occorso il giorno 06.10.2022, alle ore 16:45 circa, lungo l'asse
viario della contrada Fornara -Strasatti di Marsala, ed a seguito del quale il sig. Parte_2
riportava lesioni fisiche, si verificava per fatto e colpa esclusiva dell'autovettura Volkswagen Lupo tg
BP429LP di proprietà e condotta da ed assicurata con CP_4 Controparte_1
.
[...]
CONDANNARE conseguentemente gli odierni convenuti, in solido tra loro, al risarcimento in favore
dell'attore di tutte le lesioni fisiche patite dal medesimo nel sinistro per cui è causa ed ammontanti
alla somma di € 36.644,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia dal giudice adito, oltre interessi
dalla data del sinistro e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
CONDANNARE, infine gli odierni convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese competenze
ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver
anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la Controparte_1
che contestava le domande attoree, sia in ordine all'an sia in ordine al quantum debeatur e
[...]
ne chiedeva l'integrale rigetto concludendo come segue: Dichiarare inammissibili e/o improcedibili in
rito, infondate nel merito e, in ogni caso, rigettare le domande formulate da parte attrice;
2. In via
gradata, accertare e dichiarare che nel caso di specie vi è stato concorso di colpa nella causazione
dell'evento dannoso, e per l'effetto ridurre congruamente il quantum della condanna al risarcimento
dei pretesi danni sofferti da parte attrice;
3. In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle
spese di lite.
3 Restava contumace il . CP_2
Ammessa la documentazione allegata dalle parti ai rispettivi atti la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto , con l'audizione dei testi di parte attrice e con CP_2
l'espletamento della CTU medico-legale.
Il giudizio concessi i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle repliche, è stata assunta in decisione in data 15.10.2025
IN DIRITTO
Le domande formulate da pare attrice sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Anzitutto deve rilevarsi la correttezza della ricostruzione del sinistro effettuata dal Pt_2
Ciò si evince:
a- dalla produzione documentale allegata dallo stesso ai propri atti di causa (all. n. 18. citazione
N.4 riproduzioni fotografiche luogo del sinistro – foto 5 e 6 allegate alla memoria ex art. 173.1
sub 2 cpc – all. n. 4 alla citazione referto PS);
b- dalle dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale CP_2
udienza del 5.11.2024) aventi il seguente contenuto:
ADR sul cap.
2- Vero che, giunto in prossimità del civico n. 1118/E della contrada Strasatti,
investivo il sig. che camminava lungo il margine destro della carreggiata Parte_2
adiacente al muro di recinzione ivi esistente;
- si è vero
ADR sul cap.
3- Vero è che il sig. amminava in direzione apposta a quella del veicolo Pt_2
da me condotto;
si è vero
4 ADR sul cap.
4- Vero è che il veicolo da me condotto procedeva tutto spostato sulla destra e vicinissimo al margine destro della carreggiata, sebbene non provenisse alcun veicolo dall'opposto senso di marcia;
-si è vero
ADR sul cap.
5- Vero è che investivo il sig. rtandolo nella parte destra del corpo;
si Pt_2
è vero
ADR sul cap.
6- Vero è che nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro non esiste il marciapiede. , non c'è Tes_1
ADR sul cap.
8- Vero è che riconosco il luogo del sinistro nelle foto che mi vengono mostrate
(foto n. 1-2-3-4-5-6). Io andavo verso il campo sportivo;
riconosco la strada dell'incidente in quella indicate nelle fotografie c- dalle dichiarazioni del teste (cfr. verbale udienza del 10.12.2024) aventi il seguente Tes_2
contenuto:
ADR sul cap. 11- Vero è che mentre il signor amminava lungo il margine destro del Pt_2
predetto asse viario (rispetto al senso di marcia del veicolo investitore), veniva improvvisamente investito dall'autovettura Volkswagen Lupo, tg BP429LP, di proprietà del sig. . -si è vero;
non ricordo la targa del veicolo. io mi trovavo con la mia CP_2
macchina dietro alla CP_5
sul cap. 12- Vero è che il conducente della Volkswagen Lupo, tg BP429LP, transitava lungo
[...]
il predetto asse viario e, giunto in prossimità del civico n. 1118/E della contrada Strasatti,
investiva il sig. che camminava lungo il margine destro della carreggiata Parte_2
adiacente al muro di recinzione ivi esistente;
-si è vero;
questa è stata la dinamica ma non ricordo il civico
ADR sul cap. 13- Vero è che il sig. camminava in direzione opposta a quella del Pt_2
veicolo che lo investiva;
-si è vero
5 ADR sul cap. 14- Vero è che il veicolo investitore procedeva tutto spostato sulla destra e vicinissimo al margine destro della carreggiata, sebbene non provenisse alcun veicolo dall'opposto senso di marcia;
-si è vero;
camminava tutto sulla destra
ADR sul cap. 15- Vero è che l'autovettura Volkswagen Lupo investiva il sig. rtandolo Pt_2
nella parte destra del corpo, all'altezza della gamba- ginocchio –piede destro;
-si è vero lo urtava nel lato destro;
lato destro della macchina e lato destro del sig. Tes_3
sul cap. 17- Vero è che nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro non esiste il
[...]
marciapiede. -Si è vero non esiste il marciapiede
Alla luce degli atti di causa e dalle risultanze dell'attività istruttoria espletata, risulta perciò accertato:
• che il veicolo Volkswagen Lupo Targato BP 429LP di proprietà del sig. ha urtato CP_2
il sig. Parte_2
• che lo stesso camminava lungo il margine destro della carreggiata adiacente al muro di recinzione ivi esistente;
• che lo stesso procedeva in senso opposto rispetto al senso di marcia del veicolo investitore
• che il luogo del sinistro è un rettilineo privo del marciapiedi;
• che il sinistro si è verificato in orario pomeridiano;
• che il veicolo investitore procedeva spostato sulla destra.
A proposito del tema della responsabilità nel caso in cui un pedone venga investito da un'auto è stato chiarito dalla Suprema Corte che va applicato il primo comma dell'art. 2054 il quale “obbliga il conducente a risarcire l'intero danno prodotto, salvo che non riesca a vincere la presunzione di colpa,
dimostrando che il pedone violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore”. Inoltre è stato specificato che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa
6 posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta”(cfr. Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n.9856- Tribunale di Marsala, Sentenza
n. 752/2022).
Nel caso di specie mentre parte attrice ha provato la dinamica dei fatti come descritta in citazione,
non è stato fornito da parte convenuta alcun idoneo riscontro probatorio su un comportamento colposo del pedone (né tanto meno su una sua condotta atipica) o sull'adozione da parte del conducente delle cautele esigibili in relazione al caso concreto.
Risultata perciò provata la esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, quanto CP_2
sopra specificato comporta l'accoglimento delle domande formulate da parte attrice.
Ciò premesso con riguardo all'an debeatur, occorre osservare relativamente al quantum debeatur:
a- che parte attrice con gli allegati alla citazione ha prodotto documentazione medica da cui si evincono tipologia ed entità del danno patito (5. cartella clinica n. 1101 della 2 Casa di cura villa dei gerani” reparto di ortopedia – totale n. 70 pagine 6. Relazione di dimissioni;
7.
Certificato del 09.11.2022; 8. Referto RX ginocchio dx, piede dx, piede sn, caviglia sx, caviglia dx del 16.11.2022 con relativo CD – room;
9. Certificato del 29.11.2022; 10. Referto rx colonna lombo sacrale, colonna dorsale del 15.12.2022 con CD – room;
11. Certificato del 19.12.2022;
12. N. 2 Certificati del 22.12.2022; 13. Referto rx ginocchio dx, gamba dx, piede dx del
30.01.2023 con CD – room;
14. Referto RM lombosacrale del 16.02.2023 con CD- room;
15.
7 Certificato del 28.02.2023; 16. Perizia medico-legale a firma del dott. ; 17. N. 4 Per_1
ricevute per spese mediche totale € 159,00);
b- che all'esito dell'esame della documentazione prodotta, della visita diretta del danneggiato e sulla scorta di un percorso argomentativo scevro da incongruenze, il CTU ha appurato
l'esistenza di esiti algo-disfunzionali di frattura rotula destra e frattura del 3° distale della tibia
destra, frattura della testa del III e V MTC piede destro e sublussazione delle articolazioni di II,
III, IV dito del piede destro nonchè la sussistenza del rapporto di causalità tra le lesioni, i traumi
di cui si discute ed i riferiti postumi specificando che le stesse lesioni sono espressione di un
trauma violento e che essendovi una corrispondenza topografica tra le sedi delle lesione
iniziali e quelle in cui si sono instaurati i riferiti postumi … la stessa è compatibile con le
dinamiche descritte. Ha perciò attribuito a un danno biologico del 11% (undici Parte_2
per cento) stabilendo che le giornate di inabilità riconosciute sono pari ad 120 giorni. La ITT è
quantificabile in giorni 30 (trenta); che la ITP è quantificabile in gg 30 al 75%, gg 30 al 50% e
gg 30 al 25%; che le spese mediche congrue ed ammissibili ammontano ad euro 159,00 e che
non sono prevedibili spese mediche future.
Trattandosi di postumi da danno biologico macropermanente vanno liquidati applicando i criteri di cui alla Tabella Unica Nazionale (cfr. Corte di Cassazione civile, Sezione Terza,
ordinanza 29 aprile 2025 n. 11319, che ha aperto all'utilizzo della TUN per le macrolesioni come “parametro di riferimento” per il risarcimento del danno biologico anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025), come di seguito esplicitato:
Età del danneggiato alla data del sinistro anni 78
8 Percentuale di invalidità riconosciuta 11 %
Punto base danno biologico € 947,30
Nume_ Punto danno biologico maggiorato per invalidità di 11 punti (coefficiente ) € 2.765,56
Incremento punto danno biologico per danno morale minimo (24,10 %) € 666,50
Punto danno non patrimoniale (biologico + morale) € 3.432,06
Punto danno non patrimoniale ridotto in ragione dell'età (coefficiente ) € 2.131,31 Nu_2
Calcolo del risarcimento: 11 punti x € 2.131,31 € 23.445,00
Parte danno biologico € 18.892,00
Parte danno morale € 4.553,00
Risarcimento danno (biologico + morale) € 23.445,00
Risarcimento danno per invalidità temporanea
Risarcimento per 30 giorni di invalidità assoluta € 1.657,20
Risarcimento per 30 giorni di invalidità parziale al 75% € 1.242,90
Risarcimento per 30 giorni di invalidità parziale al 50% € 828,60
9 Risarcimento per 30 giorni di invalidità parziale al 25% € 414,30
Totale per invalidità temporanea € 4.143,00
RISARCIMENTO COMPLESSIVO
(Danno permanente + invalidità temporanea) € 27.588,00
Spese congrue per € 159,00.
A detto importo andranno aggiunti gli interessi legali sulla minor somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro a quella di effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano ex D.M. n. 55/14 al minimo in complessivi E 3.809 (di cui € 851 per Fase Studio, € 602 per Fase introduttiva, € 903 per Fase
Istruttoria/Trattazione ed € 1.453 per Fase Decisoria), oltre oneri ed accessori ex lege dovuti ed oltre spese per c.u., marca e notifiche.
Le spese di ctu -liquidate come da separato provvedimento- vanno poste integralmente a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
RO NT, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa eccezione e difesa disattesa, accoglie le domande formulate da parte attrice nei termini soptra specificati e per l'effetto:
10 - condanna le parti convenute in solido a versare in favore di parte attrice la somma di € 27.747,00
(E 27.588,00 + E 159,00) per i titoli sopra specificati;
- condanna le parti convenute in solido a versare in favore di parte attrice (e per essa della procuratrice dichiaratasi antistataria), la somma di E 3.809,00 quali compensi del giudizio, oltre gli oneri e gli accessori di legge ed oltre spese per c.u., marca e notifiche.
Spese della CTU a carico delle parti convenute in solido liquidate come da separato decreto
Così deciso in Marsala, 14/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa RO NT
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