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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott. Alessia Vicini Giudice Relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice all'esito dell'udienza del 03/04/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 506/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
JACCHIA DANIELE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA FANTAGUZZI,9 47521 CESENA ITALIApresso il difensore avv. JACCHIA DANIELE
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BRUSCIOTTI MARCO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MARCOLINI 6 61100 PESAROpresso il difensore avv. BRUSCIOTTI MARCO
RECLAMATO
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 612 c.p.c. del 22.10.2024 chiedeva al Parte_2
Tribunale di Ravenna di stabilire le modalità di esecuzione degli obblighi di fare posti a carico di dalla sentenza n. 1416/2024 della Corte di Appello di Parte_1
Bologna, che aveva così statuito: “I - In parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda riconvenzionale di Parte_2
condanna a provvedere alla rimozione dei fabbricati insistenti Parte_1
sull'immobile di sua proprietà, sito in Cervia-Milano Marittima (RA) Via Matteotti n.
57, posizionati a meno di cinque metri di distanza dal confine con l'immobile di
Pagina 1 proprietà di sito al n. 55 della stessa Via Matteotti, Parte_2
ovvero all' arretramento di tali fabbricati ad una distanza di almeno cinque metri dal suddetto confine, II – compensa le spese di lite del primo grado di giudizio, III – conferma nel resto l'impugnata sentenza, IV - dichiara integralmente compensate le spese relative al presente grado di giudizio”.
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. del 14.11.2024 proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sospendere il procedimento esecutivo in epigrafe ai sensi degli artt. 615 – 624 c.p.c. in considerazione dei danni irreparabili che subirebbe
l'opponente dalla esecuzione e ciò per la loro irreparabilità, tant'è che se venisse eseguita la demolizione dei fabbricati come richiesto e preteso si creerebbe un evento non più riparabile e ancora più dannoso nell'ipotesi in cui il ricorso per Cassazione fosse accolto;
Nel merito: accertare e dichiarare il difetto anche parziale di Parte_ legittimazione attiva di nonchè la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione, la nullità e/o comunque
l'inefficacia della presente procedura esecutiva per i motivi esposti in premessa”;
Con memoria del 16.12.2024 si costituiva in giudizio la Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed emessele più opportune declaratorie: - in via preliminare, si opus, autorizzare la chiamata in causa del sig. ; - nel merito, previa Controparte_2
reiezione dell'istanza di sospensiva, rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla sig.ra per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, stabilire le Parte_1
modalità di esecuzione degli obblighi di fare a carico della medesima così come riportati nella sentenza n. 1416/2024 della Corte di Appello di Bologna, designando
l'Ufficiale Giudiziario e le persone che vi dovranno provvedere. Vinte le spese del giudizio”.
All'udienza di comparizione del 17.12.2024 il Giudice dell'Esecuzione si riservava sulle richieste delle parti e con ordinanza del successivo 24.02.2025, rigettava l'istanza di sospensione e, per l'effetto, fissava l'udienza del 02.04.2024 per il
Pagina 2 conferimento dell'incarico al CTU arch. assegnando Persona_1
contestualmente termine per l'introduzione del giudizio di merito.
proponeva quindi reclamo avverso il predetto provvedimento del Giudice Parte_1
dell'Esecuzione del 24.02.25.
Contestava in primo luogo la reclamante la mancanza di definitività e pertanto di esecutività del titolo ex adverso azionato su cui il Giudice di prime cure non aveva motivato.
Rilevava la reclamante la propria carenza di legittimazione passiva per essere il fabbricato oggetto dell'ordine di demolizione allo stato condotto in locazione da un terzo, , unico ad averne possesso e detenzione. Parte_3
Contestava la reclamante infine l'incertezza sui confini tra le proprietà finitime e sulle opere coinvolte dalle potenziali attività di esecuzione.
Chiedeva quindi la reclamante la revoca dell'ordinanza pronunciata il 24.02.25 e la sospensione della procedura esecutiva RG E n. 1023/24.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto quanto ex Parte_2
adverso dedotto ed eccependo la tardività del proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1416/24.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento sulla scorta della ragione più liquida del decidere (ex multis Cass. 9309/20; Cass. 20555/20).
Orbene, il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione forzata per obbligo di fare da parte di oggetto di opposizione, è costituito dalla Parte_2
sentenza n. 1416/24 della Corte d'Appello di Bologna la quale “in parziale riforma della sentenza impugnata in accoglimento della domanda riconvenzionale di
[...]
condanna a provvedere alla rimozione dei fabbricati Parte_2 Parte_1
insistenti sull'immobile di sua proprietà sito in Cervia Milano Marittima (RA) via
Matteotti n. 57 posizionati a meno di cinque metri di distanza dal confine con l'immobile di proprietà di sito al n. 55 della stessa via Matteotti Parte_2
ovvero all'arretramento di tali fabbricati ad una distanza di almeno cinque metri dal suddetto confine”.
Pagina 3 La sentenza n. 1416/24 risulta oggetto di ricorso in Cassazione da parte di Pt_1
e pertanto, poiché non dichiarato inammissibile per asserita tardività, allo stato
[...]
non è passata in giudicato.
Entrambe le parti risultano concordi nel ritenere che l'azione esperita in appello in via riconvenzionale da proprietaria del fondo finitimo a quello in Parte_2
proprietà di , che si afferma abbia costruito in violazione delle distanze Parte_1
legali, costituisca azione riconducibile alla actio negatoria servitutis.
Costituisce del resto opinione consolidata che “chi deduce la certezza del confine, si propone quale proprietario del fondo e chiede di riconoscerne la libertà contro le pretese di terzi, libertà pregiudicata dallo sconfinamento di un'opera o dall'esecuzione di una costruzione sul fondo limitrofo a distanza inferiore a quella prescritta, computata dal confine affermato in domanda, esercita un'actio negatoria servitutis” (così Cass, 2753/1966; Cass. 803/2022).
La actio negatoria servitutis da luogo con evidenza ad una pronuncia di accertamento negativo cui segue una consequenziale condanna alla riduzione in pristino.
Thema decidendum principale del proposto reclamo riguarda quindi la tematica generale dell'efficacia esecutiva delle sentenze che secondo l'interpretazione generale sarebbe limitata alle sole sentenze di condanna e non anche a quelle costitutive o di accertamento per la cui esecuzione occorre il passaggio in giudicato.
Con riferimento alle ipotesi quali quelle oggetto di causa in cui ad una pronuncia di accertamento consegue una interdipendente pronuncia di condanna è intervenuta a dirimere il contrasto prima esistente la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 4059 del 2010 che ha enunciato, facendo particolare riferimento alla sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cc, il seguente principio di diritto: l'esecutività provvisoria è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale.
Pagina 4 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2537/2019 ha evidenziato che partendo dal percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite può trarsi un principio più ampio nel senso che la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva o di accertamento va esclusa non solo quando sussista un nesso di sinallagmaticità con il capo costitutivo o di accertamento (nel senso di interdipendenza reciproca tra le due situazioni giuridiche in modo che la realizzazione od esecuzione dell'una condiziona quella dell'altra) ma anche nel caso in cui il legame tra i due capi della sentenza sia di mera dipendenza, infatti
“ogniqualvolta fra un capo costitutivo ed un capo condannatorio si ravvisi un nesso quand'anche di intensità minore rispetto a quello sinallagmatico per non essere la prestazione oggetto del secondo in grado di condizionare l'operatività del primo l'esigenza di non alterare l'equilibrio preesistente alla pronuncia fino alla definitività di quello derivante dal nuovo assetto di interessi disegnato dalla pronuncia medesima
è insita nel principio di parità delle armi delle parti nel processo, riconducibile agli artt. 111 e 24 della Carta Fondamentale”.
Invero quindi sulla scorta della giurisprudenza richiamata non è possibile anticipare gli effetti che discendono da statuizioni condannatorie consequenziali a pronunce costitutive o di accertamento nelle ipotesi in cui la statuizione di condanna è legata alla statuizione costitutiva o di accertamento da un nesso sinallagmatico o da un legame di dipendenza.
Nel caso di specie la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, accogliendo la riconvenzionale proposta da prevede una condanna alla Parte_2
demolizione o arretramento dei fabbricati realizzati dalla reclamante la quale risulta legata da un vincolo sinallagmatico o quanto meno di dipendenza con la statuizione di accertamento negativo relativo all'espletamento dell'actio negatoria servitutis oggetto di ricorso in Cassazione.
Il mancato passaggio in giudicato del capo della sentenza di secondo grado relativa all'accertamento negativo esclude pertanto l'esecutività della statuizione consequenziale di condanna alla demolizione o arretramento dei fabbricati realizzati
Pagina 5 dalla in violazione delle distanze legali alla stessa legata da vincolo Pt_1
sinallagmatico.
Deve ritenersi pertanto allo stato inesistente il diritto di ad agire Parte_2
esecutivamente per adempimento dell'obbligo di fare nei confronti di Parte_1
stante il fatto che il titolo costituito dalla predetta sentenza della Corte d'Appello di
Bologna deve ritenersi priva di esecutività non risultando ancora coperta da giudicato in ragione del gravame proposto da dinnanzi alla Corte di Cassazione Parte_1
presso la quale il giudizio è ancora pendente con Rg n. 23755/2024.
Conseguentemente la reclamata ordinanza del 24.02.25 andrà revocata e disposta la sospensione della procedura esecutiva RG. E. n. 1023/24.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Ravenna così decide:
-in accoglimento del proposto reclamo revoca l'ordinanza del 24.02.25 e dispone la sospensione della procedura esecutiva RG. E. n. 1023/24;
-condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_2 Parte_1
che liquida in € 3.200,00 per compenso, € 174,00 per anticipazioni oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 8 aprile 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott. Alessia Vicini Giudice Relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice all'esito dell'udienza del 03/04/2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 506/2025 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
JACCHIA DANIELE e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA FANTAGUZZI,9 47521 CESENA ITALIApresso il difensore avv. JACCHIA DANIELE
RECLAMANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BRUSCIOTTI MARCO CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MARCOLINI 6 61100 PESAROpresso il difensore avv. BRUSCIOTTI MARCO
RECLAMATO
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 612 c.p.c. del 22.10.2024 chiedeva al Parte_2
Tribunale di Ravenna di stabilire le modalità di esecuzione degli obblighi di fare posti a carico di dalla sentenza n. 1416/2024 della Corte di Appello di Parte_1
Bologna, che aveva così statuito: “I - In parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda riconvenzionale di Parte_2
condanna a provvedere alla rimozione dei fabbricati insistenti Parte_1
sull'immobile di sua proprietà, sito in Cervia-Milano Marittima (RA) Via Matteotti n.
57, posizionati a meno di cinque metri di distanza dal confine con l'immobile di
Pagina 1 proprietà di sito al n. 55 della stessa Via Matteotti, Parte_2
ovvero all' arretramento di tali fabbricati ad una distanza di almeno cinque metri dal suddetto confine, II – compensa le spese di lite del primo grado di giudizio, III – conferma nel resto l'impugnata sentenza, IV - dichiara integralmente compensate le spese relative al presente grado di giudizio”.
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. del 14.11.2024 proponeva Parte_1
opposizione all'esecuzione rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: sospendere il procedimento esecutivo in epigrafe ai sensi degli artt. 615 – 624 c.p.c. in considerazione dei danni irreparabili che subirebbe
l'opponente dalla esecuzione e ciò per la loro irreparabilità, tant'è che se venisse eseguita la demolizione dei fabbricati come richiesto e preteso si creerebbe un evento non più riparabile e ancora più dannoso nell'ipotesi in cui il ricorso per Cassazione fosse accolto;
Nel merito: accertare e dichiarare il difetto anche parziale di Parte_ legittimazione attiva di nonchè la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione, la nullità e/o comunque
l'inefficacia della presente procedura esecutiva per i motivi esposti in premessa”;
Con memoria del 16.12.2024 si costituiva in giudizio la Parte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed emessele più opportune declaratorie: - in via preliminare, si opus, autorizzare la chiamata in causa del sig. ; - nel merito, previa Controparte_2
reiezione dell'istanza di sospensiva, rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dalla sig.ra per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, stabilire le Parte_1
modalità di esecuzione degli obblighi di fare a carico della medesima così come riportati nella sentenza n. 1416/2024 della Corte di Appello di Bologna, designando
l'Ufficiale Giudiziario e le persone che vi dovranno provvedere. Vinte le spese del giudizio”.
All'udienza di comparizione del 17.12.2024 il Giudice dell'Esecuzione si riservava sulle richieste delle parti e con ordinanza del successivo 24.02.2025, rigettava l'istanza di sospensione e, per l'effetto, fissava l'udienza del 02.04.2024 per il
Pagina 2 conferimento dell'incarico al CTU arch. assegnando Persona_1
contestualmente termine per l'introduzione del giudizio di merito.
proponeva quindi reclamo avverso il predetto provvedimento del Giudice Parte_1
dell'Esecuzione del 24.02.25.
Contestava in primo luogo la reclamante la mancanza di definitività e pertanto di esecutività del titolo ex adverso azionato su cui il Giudice di prime cure non aveva motivato.
Rilevava la reclamante la propria carenza di legittimazione passiva per essere il fabbricato oggetto dell'ordine di demolizione allo stato condotto in locazione da un terzo, , unico ad averne possesso e detenzione. Parte_3
Contestava la reclamante infine l'incertezza sui confini tra le proprietà finitime e sulle opere coinvolte dalle potenziali attività di esecuzione.
Chiedeva quindi la reclamante la revoca dell'ordinanza pronunciata il 24.02.25 e la sospensione della procedura esecutiva RG E n. 1023/24.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e diritto quanto ex Parte_2
adverso dedotto ed eccependo la tardività del proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1416/24.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento sulla scorta della ragione più liquida del decidere (ex multis Cass. 9309/20; Cass. 20555/20).
Orbene, il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione forzata per obbligo di fare da parte di oggetto di opposizione, è costituito dalla Parte_2
sentenza n. 1416/24 della Corte d'Appello di Bologna la quale “in parziale riforma della sentenza impugnata in accoglimento della domanda riconvenzionale di
[...]
condanna a provvedere alla rimozione dei fabbricati Parte_2 Parte_1
insistenti sull'immobile di sua proprietà sito in Cervia Milano Marittima (RA) via
Matteotti n. 57 posizionati a meno di cinque metri di distanza dal confine con l'immobile di proprietà di sito al n. 55 della stessa via Matteotti Parte_2
ovvero all'arretramento di tali fabbricati ad una distanza di almeno cinque metri dal suddetto confine”.
Pagina 3 La sentenza n. 1416/24 risulta oggetto di ricorso in Cassazione da parte di Pt_1
e pertanto, poiché non dichiarato inammissibile per asserita tardività, allo stato
[...]
non è passata in giudicato.
Entrambe le parti risultano concordi nel ritenere che l'azione esperita in appello in via riconvenzionale da proprietaria del fondo finitimo a quello in Parte_2
proprietà di , che si afferma abbia costruito in violazione delle distanze Parte_1
legali, costituisca azione riconducibile alla actio negatoria servitutis.
Costituisce del resto opinione consolidata che “chi deduce la certezza del confine, si propone quale proprietario del fondo e chiede di riconoscerne la libertà contro le pretese di terzi, libertà pregiudicata dallo sconfinamento di un'opera o dall'esecuzione di una costruzione sul fondo limitrofo a distanza inferiore a quella prescritta, computata dal confine affermato in domanda, esercita un'actio negatoria servitutis” (così Cass, 2753/1966; Cass. 803/2022).
La actio negatoria servitutis da luogo con evidenza ad una pronuncia di accertamento negativo cui segue una consequenziale condanna alla riduzione in pristino.
Thema decidendum principale del proposto reclamo riguarda quindi la tematica generale dell'efficacia esecutiva delle sentenze che secondo l'interpretazione generale sarebbe limitata alle sole sentenze di condanna e non anche a quelle costitutive o di accertamento per la cui esecuzione occorre il passaggio in giudicato.
Con riferimento alle ipotesi quali quelle oggetto di causa in cui ad una pronuncia di accertamento consegue una interdipendente pronuncia di condanna è intervenuta a dirimere il contrasto prima esistente la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 4059 del 2010 che ha enunciato, facendo particolare riferimento alla sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 cc, il seguente principio di diritto: l'esecutività provvisoria è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale.
Pagina 4 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2537/2019 ha evidenziato che partendo dal percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite può trarsi un principio più ampio nel senso che la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva o di accertamento va esclusa non solo quando sussista un nesso di sinallagmaticità con il capo costitutivo o di accertamento (nel senso di interdipendenza reciproca tra le due situazioni giuridiche in modo che la realizzazione od esecuzione dell'una condiziona quella dell'altra) ma anche nel caso in cui il legame tra i due capi della sentenza sia di mera dipendenza, infatti
“ogniqualvolta fra un capo costitutivo ed un capo condannatorio si ravvisi un nesso quand'anche di intensità minore rispetto a quello sinallagmatico per non essere la prestazione oggetto del secondo in grado di condizionare l'operatività del primo l'esigenza di non alterare l'equilibrio preesistente alla pronuncia fino alla definitività di quello derivante dal nuovo assetto di interessi disegnato dalla pronuncia medesima
è insita nel principio di parità delle armi delle parti nel processo, riconducibile agli artt. 111 e 24 della Carta Fondamentale”.
Invero quindi sulla scorta della giurisprudenza richiamata non è possibile anticipare gli effetti che discendono da statuizioni condannatorie consequenziali a pronunce costitutive o di accertamento nelle ipotesi in cui la statuizione di condanna è legata alla statuizione costitutiva o di accertamento da un nesso sinallagmatico o da un legame di dipendenza.
Nel caso di specie la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna, accogliendo la riconvenzionale proposta da prevede una condanna alla Parte_2
demolizione o arretramento dei fabbricati realizzati dalla reclamante la quale risulta legata da un vincolo sinallagmatico o quanto meno di dipendenza con la statuizione di accertamento negativo relativo all'espletamento dell'actio negatoria servitutis oggetto di ricorso in Cassazione.
Il mancato passaggio in giudicato del capo della sentenza di secondo grado relativa all'accertamento negativo esclude pertanto l'esecutività della statuizione consequenziale di condanna alla demolizione o arretramento dei fabbricati realizzati
Pagina 5 dalla in violazione delle distanze legali alla stessa legata da vincolo Pt_1
sinallagmatico.
Deve ritenersi pertanto allo stato inesistente il diritto di ad agire Parte_2
esecutivamente per adempimento dell'obbligo di fare nei confronti di Parte_1
stante il fatto che il titolo costituito dalla predetta sentenza della Corte d'Appello di
Bologna deve ritenersi priva di esecutività non risultando ancora coperta da giudicato in ragione del gravame proposto da dinnanzi alla Corte di Cassazione Parte_1
presso la quale il giudizio è ancora pendente con Rg n. 23755/2024.
Conseguentemente la reclamata ordinanza del 24.02.25 andrà revocata e disposta la sospensione della procedura esecutiva RG. E. n. 1023/24.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Ravenna così decide:
-in accoglimento del proposto reclamo revoca l'ordinanza del 24.02.25 e dispone la sospensione della procedura esecutiva RG. E. n. 1023/24;
-condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_2 Parte_1
che liquida in € 3.200,00 per compenso, € 174,00 per anticipazioni oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 8 aprile 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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