TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 461/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 461/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
NTroparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 12/11/2025 ad ore 12.50 il Giudice, dott. DR MA, dà atto che:
Per l'Avv. VISCIANO CIRO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. NTroparte_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
DR MA
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. DR MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 461/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a in RIMINI, VIA Parte_1 C.F._1
XXIII Settembre 1845 n. 109, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. CIRO VISCIANO,
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA NTroparte_1 P.IVA_1
IA US 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. CINZIA
STOPPONI;
RESISTENTE/I CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/3/2025, parte ricorrente, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo NTroparte_1 determinato con scadenza al 30 giugno degli a.s. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali NT (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal sclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e pagina 2 di 9 per l'effetto accertare il diritto della parte ricorrente a beneficiare della “Carta Elettronica per
l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e così per complessivi € 1.500,00
(millecinquecento/ 00), nonché accertare il relativo risarcimento del danno e per l'effetto condannare il NT
resistente ad adottare gli atti necessari per consentirne l'effettivo godimento alla parte ricorrente.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex
D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e NTroparte_1 chiedendone il rigetto.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. del 30/10/2025, parte ricorrente ha precisato le proprie istanze e conclusioni.
E' incontroverso che parte ricorrente ha svolto, nel corso degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025, le supplenze indicate in ricorso (cfr. stato matricolare allegato alla memoria di costituzione).
E' parimenti pacifico, in relazione a tali contratti a termine, che il ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del all'attribuzione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni pagina 3 di 9 e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo CP_1 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
E' pacifico quindi che la normativa positiva escluda dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2021 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un NTroparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che pagina 4 di 9 può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i CP_4 relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo CP_1 determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Diversamente da quanto sostenuto in quella sede dal , non giova il richiamo alla clausola 6 CP_1 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
pagina 5 di 9 al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » CP_1
(così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n.
29961).
Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico.
Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il pagina 6 di 9 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della
Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
Non sussiste, in ogni caso, alcuna decadenza dal diritto per omessa richiesta di inserimento nel sito web nel termine perentorio del 30 ottobre di ogni anno scolastico poiché è evidente che – in virtù della preclusione di legge – la parte ricorrente non poteva ritenersi onerata del suddetto adempimento
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, parte ricorrente ha fornito prova dei fatti costitutivi la domanda, ossia lo svolgimento di supplenze con scadenza al 30 giugno degli anni scolastici indicati in ricorso e per i quali, ex art. 115 c.p.c., non ha fruito della “Carta docente”.
Non vi è prova dell'attualità (alla data della presente pronuncia) della permanenza di parte ricorrente nel sistema scolastico del personale docente, non potendo ricavarsi tale circostanza fattuale da nessuna delle allegazioni attoree. Neppure, a differenza di quanto sostenuto in note ex art. 127ter c.p.c. di parte ricorrente, dallo stato matricolare allegato dal convenuto che comprova, al contrario, come l'ultimo NT contratto di lavoro della docente col sia cessato in data 30/06/2025 senza alcuna Parte_1 successiva assegnazione di incarichi.
pagina 7 di 9 In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, la domanda formulata dalla ricorrente in via principale va rigettata, potendo trovare accoglimento, dalla complessiva lettura del ricorso e delle conclusioni ivi formulate, la domanda formulata in via risarcitoria.
Cass. n. 29961/2023 ha infatti chiarito che “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.” . Considerato il servizio prestato dalla ricorrente e la sua durata, l'importo riconosciuto dalla legge per la formazione del personale docente, si stima equo, ex art. 1226 cod. civ., commisurare il danno nella misura di tre annualità della carta docente, pari ad € 1.500,00, in assenza di prova del maggior danno, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00), e si determina in € 1.314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
pagina 8 di 9 1) RIGETTA la domanda principale;
2) ACCOGLIE la domanda formulata in via risarcitoria e, per l'effetto, condanna il
[...]
a risarcire il danno arrecato a parte ricorrente, che liquida nella NTroparte_1 complessiva somma di € 1.500,00, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;
3) CONDANNA il , in persona del , al NTroparte_1 NTroparte_5 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 12 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
DR MA
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 461/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
NTroparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 12/11/2025 ad ore 12.50 il Giudice, dott. DR MA, dà atto che:
Per l'Avv. VISCIANO CIRO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. NTroparte_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
DR MA
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. DR MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 461/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a in RIMINI, VIA Parte_1 C.F._1
XXIII Settembre 1845 n. 109, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. CIRO VISCIANO,
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), domiciliato in VIA NTroparte_1 P.IVA_1
IA US 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv. CINZIA
STOPPONI;
RESISTENTE/I CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/3/2025, parte ricorrente, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo NTroparte_1 determinato con scadenza al 30 giugno degli a.s. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali NT (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal sclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine e, dunque, ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e pagina 2 di 9 per l'effetto accertare il diritto della parte ricorrente a beneficiare della “Carta Elettronica per
l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e così per complessivi € 1.500,00
(millecinquecento/ 00), nonché accertare il relativo risarcimento del danno e per l'effetto condannare il NT
resistente ad adottare gli atti necessari per consentirne l'effettivo godimento alla parte ricorrente.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex
D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e NTroparte_1 chiedendone il rigetto.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. del 30/10/2025, parte ricorrente ha precisato le proprie istanze e conclusioni.
E' incontroverso che parte ricorrente ha svolto, nel corso degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025, le supplenze indicate in ricorso (cfr. stato matricolare allegato alla memoria di costituzione).
E' parimenti pacifico, in relazione a tali contratti a termine, che il ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del all'attribuzione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni pagina 3 di 9 e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo CP_1 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
E' pacifico quindi che la normativa positiva escluda dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo.
Sennonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2021 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un NTroparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che pagina 4 di 9 può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i CP_4 relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo CP_1 determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Diversamente da quanto sostenuto in quella sede dal , non giova il richiamo alla clausola 6 CP_1 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
pagina 5 di 9 al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » CP_1
(così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n.
29961).
Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico.
Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il pagina 6 di 9 sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della
Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
Non sussiste, in ogni caso, alcuna decadenza dal diritto per omessa richiesta di inserimento nel sito web nel termine perentorio del 30 ottobre di ogni anno scolastico poiché è evidente che – in virtù della preclusione di legge – la parte ricorrente non poteva ritenersi onerata del suddetto adempimento
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, parte ricorrente ha fornito prova dei fatti costitutivi la domanda, ossia lo svolgimento di supplenze con scadenza al 30 giugno degli anni scolastici indicati in ricorso e per i quali, ex art. 115 c.p.c., non ha fruito della “Carta docente”.
Non vi è prova dell'attualità (alla data della presente pronuncia) della permanenza di parte ricorrente nel sistema scolastico del personale docente, non potendo ricavarsi tale circostanza fattuale da nessuna delle allegazioni attoree. Neppure, a differenza di quanto sostenuto in note ex art. 127ter c.p.c. di parte ricorrente, dallo stato matricolare allegato dal convenuto che comprova, al contrario, come l'ultimo NT contratto di lavoro della docente col sia cessato in data 30/06/2025 senza alcuna Parte_1 successiva assegnazione di incarichi.
pagina 7 di 9 In virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, la domanda formulata dalla ricorrente in via principale va rigettata, potendo trovare accoglimento, dalla complessiva lettura del ricorso e delle conclusioni ivi formulate, la domanda formulata in via risarcitoria.
Cass. n. 29961/2023 ha infatti chiarito che “3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.” . Considerato il servizio prestato dalla ricorrente e la sua durata, l'importo riconosciuto dalla legge per la formazione del personale docente, si stima equo, ex art. 1226 cod. civ., commisurare il danno nella misura di tre annualità della carta docente, pari ad € 1.500,00, in assenza di prova del maggior danno, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00), e si determina in € 1.314,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
pagina 8 di 9 1) RIGETTA la domanda principale;
2) ACCOGLIE la domanda formulata in via risarcitoria e, per l'effetto, condanna il
[...]
a risarcire il danno arrecato a parte ricorrente, che liquida nella NTroparte_1 complessiva somma di € 1.500,00, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;
3) CONDANNA il , in persona del , al NTroparte_1 NTroparte_5 pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 12 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
DR MA
pagina 9 di 9