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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.68/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.1626/2024 pubblicata il
20/07/2024
TRA
rappresentato e difeso da avv.to Alessandro Petrillo Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Massimiliano Minicucci
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.7.2018, il , nato il [...], Pt_1 conveniva in giudizio l' deducendo: CP_1
-di avere versato contributi sia quale dipendente che quale titolare di impresa dal 1.2.1979 a tutto il 15.1.2015;
-di avere chiesto all' , in data 6.12.2017, la pensione di CP_1 vecchiaia avendo più di 65 anni e più di 20 anni di contributi;
-che, con nota del 7.12.2017, l' comunicava l'accoglimento della CP_1 domanda con liquidazione della prestazione cat. VO 10122052 con decorrenza dal 1.12.2015, ed importo di euro 785,77 mensili;
-che dal prospetto di liquidazione della suddetta pensione era emerso che l'importo della stessa era stato erroneamente calcolato in base ai soli contributi versati come dipendente, mentre non erano stati considerati tutti i contributi versati nella gestione artigiani e, precisamente, per 4 anni e 9 mesi dal 1.10.1989 al 28.2.1992 e dal
1.1.2003 al 31.12.2004;
-che, inoltre, vi è stato anche un altro piccolo errore nel calcolo dei contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti, in quanto a fronte di 798 contributi calcolati, ne erano stati versati
804 e, per un altro periodo, a fronte di 9 contributi versati ne erano stati calcolati 8;
-che in data 19.4.2018 presentava richiesta di riliquidazione all' , rimasta senza alcuna risposta. CP_1
Tanto premesso adiva il Tribunale di Nola chiedendo la condanna dell' alla riliquidazione della pensione di vecchiaia CP_1 considerando anche i contributi versati e non calcolati, oltre interessi di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato, deducendo che la pensione era stata calcolata correttamente con il computo di tutta la contribuzione utile.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2020 parte ricorrente faceva rilevare che l' in data 25/6/2019 aveva CP_1 proceduto a ricalcolare la pensione, aumentandola di € 87,30 (€ 56,32
+ € 30,98) con decorrenza 1/8/2019, portando la pensione da € 803,15 ad € 889,89, come da prospetto di riliquidazione allegato alle note;
inoltre, rappresentando la mancanza dei pagamenti dei ratei da
1/12/2015 al 30/7/2019, chiedeva dichiararsi cessata la materia del pag. 2/8 contendere per i ratei dal 1/8/2019 in poi, e la condanna dell' CP_1 al pagamento della somma di € 2.968,20, a titolo di ratei pregressi, oltre interessi.
Con le note sostitutive dell'udienza del 16.2.2022 parte resistente insisteva per il rigetto del ricorso, rappresentando che non risultava inoltrata alcuna domanda telematica di riliquidazione in data 19/4/2018, che la comunicazione di riliquidazione del 25.6.2019 era stata emanata in accoglimento della domanda “di supplemento” di pensione presentata in data 28.5.2019, che, quanto agli arretrati richiesti, i contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi non erano utili al fine del conseguimento della pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, potendo dare luogo solo alla liquidazione di un supplemento di pensione al compimento dell'età prevista per la liquidazione della pensione di vecchiaia nelle stesse gestioni.
Il Tribunale di Nola rigettava il ricorso e compensa le spese di lite.
Propone appello eccependo: Parte_1
-che, avendo compiuto l'età pensionabile il 20 ottobre 2015, nel 2017 aveva chiesto all' di liquidargli la pensione di vecchiaia, CP_1 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi (età pensionabile raggiunta il 20 ottobre 2015, 20 anni di contributi nella gestione obg e circa 5 anni nella gestione commercianti) e che l' gli liquidava la pensione con decorrenza dal 1/12/2015, CP_1
-che dal prospetto di liquidazione della pensione era però emerso che non erano stati conteggiati i contributi versati nella gestione commercianti per circa 5 anni dal 1989 al 2004, come da estratto contributivo, per cui in data 19/4/2018 aveva chiesto la riliquidazione della pensione, ma che l' non aveva provveduto CP_1 costringendolo ad adire il Tribunale,
pag. 3/8 -che in corso di causa l' aveva messo in pagamento il supplemento CP_1 di pensione, quantificato in € 87,30 mensili con decorrenza 1/8/2019, assumendo di aver ricevuto domanda il 28/5/2019,
-che però non si verteva in ipotesi di supplemento di pensione, dovendosi invece applicare l'art.20 legge n. 613 del 1966,
-di non aver mai presentato una domanda di supplemento di pensione,
-di aver chiesto, pertanto, al Giudice la liquidazione anche degli arretrati dall'1/11/2015, quantificati in € 4.147,00,
-che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda applicando l'art. 25 della legge n. 613 del 1966 che prevede il pagamento di supplementi di pensione ma per altra fattispecie,
-che nel caso in esame, trattandosi di liquidazione della pensione di vecchiaia nella obg, con tutti i requisiti di età e di contribuzione in detta gestione, da parte di un lavoratore che poteva far valere, prima della pensione, anche contributi nella gestione artigiani, la disciplina di riferimento è la legge n. 613 del 1966, che consente il cumulo dei contributi posseduti,
-che deve essere applicato l'art.20 di detta legge,
-che il supplemento di pensione è previsto invece, per altra fattispecie dall'art. 26 di detta legge,
-che il Tribunale era stato indotto in errore dall' che aveva CP_1 sostenuto la presenza di una domanda di supplemento di pensione, tra l'altro inesistente (avendo egli presentato la diversa domanda per assegni familiari non pagati),
-che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare l'art.25 legge n.613/66 poiché egli, al momento del pensionamento nella obg, aveva già maturato l'età pensionabile (65 anni) per la pensione nella gestione artigiani,
chiedendo “A. Dichiarare, in riforma della impugnata sentenza, il diritto del sig. alla riliquidazione della pensione di cui Pt_1
pag. 4/8 gode che tenga conto della quota per i contributi versati nella gestione artigiana dall'1/11/2015, a tutto il 30/8/2019 o nella misura diversa individuata in corso di causa;
B. Condannare l' al CP_1 pagamento a favore del sig. della maggior somma dovuta e Pt_1 quantificata provvisoriamente in € 4.147,00, con interessi dai singoli pagamenti al saldo;
C. Condannare l' alle spese del CP_1 doppio grado di giudizio”.
L' contesta il gravame replicando: CP_1
-che l'appellante aveva presentato due domande di vecchiaia, chiedendo in entrambe come gestione PL (nella prima aveva proprio precisato nelle note che chiedeva la liquidazione in OBG), di conseguenza esso aveva liquidato la VO, CP_1
-che con il patronato il 28.05.2019 il aveva fatto CP_2 Pt_1 domanda di supplemento per i contributi da artigiano e la decorrenza poteva essere solo dal giugno 2019, mese successivo alla data della domanda,
-che la «ricostituzione da supplemento» consiste in un incremento dell'importo della pensione in pagamento, effettuato su domanda per la contribuzione fatta valere successivamente alla data di decorrenza della pensione (o di precedente supplemento) ovvero relativa ad attività da lavoro autonomo non considerata nella pensione liquidata nel PL.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
pag. 5/8 Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante il Tribunale correttamente ha applicato l'art.25 della legge n.613/66; tale norma stabilisce che “Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella
Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa. Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello della relativa domanda, è Pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed è integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.”
Secondo i dettami della S.C. (Cassazione n.18035/2014) nel caso di contributi versati in due gestioni “il cumulo dei contributi versati nella gestione artigiani con quelli versati nella gestione lavoratori dipendenti non può essere utilizzato ai fini del conseguimento del diritto alla pensione nella seconda gestione ….., potendo valere
(solo) per l'ottenimento di un supplemento di tale pensione. (……) Nel caso in cui l'assicurato abbia già maturato i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, egli ha diritto a conseguire tale prestazione: ed in questo caso i contributi, accreditati, prima e dopo, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, sono utilizzati soltanto per ottenere supplementi di pensione sulla già conseguita pensione, e non invece per ottenere pensioni autonome a carico di dette gestioni speciali, anche se l'assicurato ne possa far valere i requisiti
(v. L. n. 463 del 1959, art. 9, comma 2; L. 22 luglio 1966, n. 613, artt. 20 e 25)” (vedi anche Cassazione n.11930/2003).
pag. 6/8 Il al momento in cui ha conseguito la pensione nella gestione Pt_1 lavoratori dipendenti aveva il requisito anagrafico anche per il godimento della pensione artigiani ma non aveva maturato il requisito contributivo (20 anni di contribuzione, avendone meno di 5) per cui doveva, al fine di farsi calcolare anche i contributi artigiani sulla pensione lavoratori dipendenti, chiedere il supplemento di pensione su quella già in godimento.
La lettura offerta dal Visone dell'art.25 è infatti parziale in quanto riferita solo al requisito anagrafico per la gestione artigiani omettendo di analizzare la norma per intero, cioè il possesso degli ulteriori requisiti previsti per la gestione speciale ed appare in contrasto con i chiari dettami della S.C. sopra riportati.
Dalla corretta applicazione della norma deriva, secondo la stessa motivazione del Tribunale in ordine (pag.4/5 della sentenza) alla validità della richiesta del 19.4.18 inoltrata via pec (statuizione non censurata dall' ), che la richiesta di supplemento debba CP_3 essere retrodatata a tale istanza.
Pertanto la decorrenza del supplemento, in base alla previsione dell'art.25 sopra riportato, va fissata all'1.5.2018, primo giorno del mese successivo alla richiesta.
Per il periodo precedente (dal dicembre 2015, mese di decorrenza della pensione lavoratori dipendenti, non dal novembre come indicato dall'appellante) e fino ad aprile 2018 la domanda invece non può essere accolta in assenza della necessaria e prescritta per legge domanda di supplemento.
Di contro per il periodo da agosto 2019 la materia è cessata nel corso del giudizio di primo grado avendo l' già provveduto sulla CP_1 scorta della istanza inviata tramite il patronato (ed infatti in primo grado il aveva richiesto la parziale cessazione della Pt_1 materia del contendere).
pag. 7/8 Ne consegue che la domanda di supplemento va accolta con riferimento al periodo da maggio 2018 e fino a luglio 2019 e che la somma ancora dovuta dall' è pari ad euro 1.309,50 (euro 87,30 mensili CP_1 derivanti proprio dalla sommatoria dei due importi di ricalcolo indicati dall' nella riliquidazione del 25.6.19 -euro 56,32 ed CP_1 euro 30,98 - moltiplicati per i 15 mesi dovuti) oltre interessi.
Pertanto la sentenza di primo grado va parzialmente riformata;
fermo il rigetto per il periodo dal dicembre 2015 ad aprile 2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per il periodo a decorrere da agosto 2019 ed accolta la domanda per il periodo da maggio 2018 a luglio 2019 nei termini appena esposti.
La intervenuta parziale cessazione della materia e l'accoglimento solo parziale della domanda giustificano la compensazione per la metà delle spese di lite del doppio grado che, per la restante metà, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere per il periodo a decorrere dall'agosto 2019 e condanna l' al CP_1 pagamento in favore di della somma di euro 1.309,50 Parte_1 per il periodo da maggio 2018 a luglio 2019 oltre interessi,
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna l' al pagamento della restante metà in favore dell'appellante, CP_1 metà liquidata in euro 656,00 oltre iva cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado ed in euro 729,00 oltre iva cpa e rimb. forf. 15% quanto al presente grado.
Napoli 10.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa Bernardina Cristofano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.68/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.1626/2024 pubblicata il
20/07/2024
TRA
rappresentato e difeso da avv.to Alessandro Petrillo Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Massimiliano Minicucci
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.7.2018, il , nato il [...], Pt_1 conveniva in giudizio l' deducendo: CP_1
-di avere versato contributi sia quale dipendente che quale titolare di impresa dal 1.2.1979 a tutto il 15.1.2015;
-di avere chiesto all' , in data 6.12.2017, la pensione di CP_1 vecchiaia avendo più di 65 anni e più di 20 anni di contributi;
-che, con nota del 7.12.2017, l' comunicava l'accoglimento della CP_1 domanda con liquidazione della prestazione cat. VO 10122052 con decorrenza dal 1.12.2015, ed importo di euro 785,77 mensili;
-che dal prospetto di liquidazione della suddetta pensione era emerso che l'importo della stessa era stato erroneamente calcolato in base ai soli contributi versati come dipendente, mentre non erano stati considerati tutti i contributi versati nella gestione artigiani e, precisamente, per 4 anni e 9 mesi dal 1.10.1989 al 28.2.1992 e dal
1.1.2003 al 31.12.2004;
-che, inoltre, vi è stato anche un altro piccolo errore nel calcolo dei contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti, in quanto a fronte di 798 contributi calcolati, ne erano stati versati
804 e, per un altro periodo, a fronte di 9 contributi versati ne erano stati calcolati 8;
-che in data 19.4.2018 presentava richiesta di riliquidazione all' , rimasta senza alcuna risposta. CP_1
Tanto premesso adiva il Tribunale di Nola chiedendo la condanna dell' alla riliquidazione della pensione di vecchiaia CP_1 considerando anche i contributi versati e non calcolati, oltre interessi di legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' CP_1 insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato, deducendo che la pensione era stata calcolata correttamente con il computo di tutta la contribuzione utile.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2020 parte ricorrente faceva rilevare che l' in data 25/6/2019 aveva CP_1 proceduto a ricalcolare la pensione, aumentandola di € 87,30 (€ 56,32
+ € 30,98) con decorrenza 1/8/2019, portando la pensione da € 803,15 ad € 889,89, come da prospetto di riliquidazione allegato alle note;
inoltre, rappresentando la mancanza dei pagamenti dei ratei da
1/12/2015 al 30/7/2019, chiedeva dichiararsi cessata la materia del pag. 2/8 contendere per i ratei dal 1/8/2019 in poi, e la condanna dell' CP_1 al pagamento della somma di € 2.968,20, a titolo di ratei pregressi, oltre interessi.
Con le note sostitutive dell'udienza del 16.2.2022 parte resistente insisteva per il rigetto del ricorso, rappresentando che non risultava inoltrata alcuna domanda telematica di riliquidazione in data 19/4/2018, che la comunicazione di riliquidazione del 25.6.2019 era stata emanata in accoglimento della domanda “di supplemento” di pensione presentata in data 28.5.2019, che, quanto agli arretrati richiesti, i contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi non erano utili al fine del conseguimento della pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, potendo dare luogo solo alla liquidazione di un supplemento di pensione al compimento dell'età prevista per la liquidazione della pensione di vecchiaia nelle stesse gestioni.
Il Tribunale di Nola rigettava il ricorso e compensa le spese di lite.
Propone appello eccependo: Parte_1
-che, avendo compiuto l'età pensionabile il 20 ottobre 2015, nel 2017 aveva chiesto all' di liquidargli la pensione di vecchiaia, CP_1 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi (età pensionabile raggiunta il 20 ottobre 2015, 20 anni di contributi nella gestione obg e circa 5 anni nella gestione commercianti) e che l' gli liquidava la pensione con decorrenza dal 1/12/2015, CP_1
-che dal prospetto di liquidazione della pensione era però emerso che non erano stati conteggiati i contributi versati nella gestione commercianti per circa 5 anni dal 1989 al 2004, come da estratto contributivo, per cui in data 19/4/2018 aveva chiesto la riliquidazione della pensione, ma che l' non aveva provveduto CP_1 costringendolo ad adire il Tribunale,
pag. 3/8 -che in corso di causa l' aveva messo in pagamento il supplemento CP_1 di pensione, quantificato in € 87,30 mensili con decorrenza 1/8/2019, assumendo di aver ricevuto domanda il 28/5/2019,
-che però non si verteva in ipotesi di supplemento di pensione, dovendosi invece applicare l'art.20 legge n. 613 del 1966,
-di non aver mai presentato una domanda di supplemento di pensione,
-di aver chiesto, pertanto, al Giudice la liquidazione anche degli arretrati dall'1/11/2015, quantificati in € 4.147,00,
-che il Tribunale aveva erroneamente rigettato la domanda applicando l'art. 25 della legge n. 613 del 1966 che prevede il pagamento di supplementi di pensione ma per altra fattispecie,
-che nel caso in esame, trattandosi di liquidazione della pensione di vecchiaia nella obg, con tutti i requisiti di età e di contribuzione in detta gestione, da parte di un lavoratore che poteva far valere, prima della pensione, anche contributi nella gestione artigiani, la disciplina di riferimento è la legge n. 613 del 1966, che consente il cumulo dei contributi posseduti,
-che deve essere applicato l'art.20 di detta legge,
-che il supplemento di pensione è previsto invece, per altra fattispecie dall'art. 26 di detta legge,
-che il Tribunale era stato indotto in errore dall' che aveva CP_1 sostenuto la presenza di una domanda di supplemento di pensione, tra l'altro inesistente (avendo egli presentato la diversa domanda per assegni familiari non pagati),
-che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare l'art.25 legge n.613/66 poiché egli, al momento del pensionamento nella obg, aveva già maturato l'età pensionabile (65 anni) per la pensione nella gestione artigiani,
chiedendo “A. Dichiarare, in riforma della impugnata sentenza, il diritto del sig. alla riliquidazione della pensione di cui Pt_1
pag. 4/8 gode che tenga conto della quota per i contributi versati nella gestione artigiana dall'1/11/2015, a tutto il 30/8/2019 o nella misura diversa individuata in corso di causa;
B. Condannare l' al CP_1 pagamento a favore del sig. della maggior somma dovuta e Pt_1 quantificata provvisoriamente in € 4.147,00, con interessi dai singoli pagamenti al saldo;
C. Condannare l' alle spese del CP_1 doppio grado di giudizio”.
L' contesta il gravame replicando: CP_1
-che l'appellante aveva presentato due domande di vecchiaia, chiedendo in entrambe come gestione PL (nella prima aveva proprio precisato nelle note che chiedeva la liquidazione in OBG), di conseguenza esso aveva liquidato la VO, CP_1
-che con il patronato il 28.05.2019 il aveva fatto CP_2 Pt_1 domanda di supplemento per i contributi da artigiano e la decorrenza poteva essere solo dal giugno 2019, mese successivo alla data della domanda,
-che la «ricostituzione da supplemento» consiste in un incremento dell'importo della pensione in pagamento, effettuato su domanda per la contribuzione fatta valere successivamente alla data di decorrenza della pensione (o di precedente supplemento) ovvero relativa ad attività da lavoro autonomo non considerata nella pensione liquidata nel PL.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
pag. 5/8 Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante il Tribunale correttamente ha applicato l'art.25 della legge n.613/66; tale norma stabilisce che “Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella
Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa. Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello della relativa domanda, è Pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed è integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.”
Secondo i dettami della S.C. (Cassazione n.18035/2014) nel caso di contributi versati in due gestioni “il cumulo dei contributi versati nella gestione artigiani con quelli versati nella gestione lavoratori dipendenti non può essere utilizzato ai fini del conseguimento del diritto alla pensione nella seconda gestione ….., potendo valere
(solo) per l'ottenimento di un supplemento di tale pensione. (……) Nel caso in cui l'assicurato abbia già maturato i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, egli ha diritto a conseguire tale prestazione: ed in questo caso i contributi, accreditati, prima e dopo, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, sono utilizzati soltanto per ottenere supplementi di pensione sulla già conseguita pensione, e non invece per ottenere pensioni autonome a carico di dette gestioni speciali, anche se l'assicurato ne possa far valere i requisiti
(v. L. n. 463 del 1959, art. 9, comma 2; L. 22 luglio 1966, n. 613, artt. 20 e 25)” (vedi anche Cassazione n.11930/2003).
pag. 6/8 Il al momento in cui ha conseguito la pensione nella gestione Pt_1 lavoratori dipendenti aveva il requisito anagrafico anche per il godimento della pensione artigiani ma non aveva maturato il requisito contributivo (20 anni di contribuzione, avendone meno di 5) per cui doveva, al fine di farsi calcolare anche i contributi artigiani sulla pensione lavoratori dipendenti, chiedere il supplemento di pensione su quella già in godimento.
La lettura offerta dal Visone dell'art.25 è infatti parziale in quanto riferita solo al requisito anagrafico per la gestione artigiani omettendo di analizzare la norma per intero, cioè il possesso degli ulteriori requisiti previsti per la gestione speciale ed appare in contrasto con i chiari dettami della S.C. sopra riportati.
Dalla corretta applicazione della norma deriva, secondo la stessa motivazione del Tribunale in ordine (pag.4/5 della sentenza) alla validità della richiesta del 19.4.18 inoltrata via pec (statuizione non censurata dall' ), che la richiesta di supplemento debba CP_3 essere retrodatata a tale istanza.
Pertanto la decorrenza del supplemento, in base alla previsione dell'art.25 sopra riportato, va fissata all'1.5.2018, primo giorno del mese successivo alla richiesta.
Per il periodo precedente (dal dicembre 2015, mese di decorrenza della pensione lavoratori dipendenti, non dal novembre come indicato dall'appellante) e fino ad aprile 2018 la domanda invece non può essere accolta in assenza della necessaria e prescritta per legge domanda di supplemento.
Di contro per il periodo da agosto 2019 la materia è cessata nel corso del giudizio di primo grado avendo l' già provveduto sulla CP_1 scorta della istanza inviata tramite il patronato (ed infatti in primo grado il aveva richiesto la parziale cessazione della Pt_1 materia del contendere).
pag. 7/8 Ne consegue che la domanda di supplemento va accolta con riferimento al periodo da maggio 2018 e fino a luglio 2019 e che la somma ancora dovuta dall' è pari ad euro 1.309,50 (euro 87,30 mensili CP_1 derivanti proprio dalla sommatoria dei due importi di ricalcolo indicati dall' nella riliquidazione del 25.6.19 -euro 56,32 ed CP_1 euro 30,98 - moltiplicati per i 15 mesi dovuti) oltre interessi.
Pertanto la sentenza di primo grado va parzialmente riformata;
fermo il rigetto per il periodo dal dicembre 2015 ad aprile 2018, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per il periodo a decorrere da agosto 2019 ed accolta la domanda per il periodo da maggio 2018 a luglio 2019 nei termini appena esposti.
La intervenuta parziale cessazione della materia e l'accoglimento solo parziale della domanda giustificano la compensazione per la metà delle spese di lite del doppio grado che, per la restante metà, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere per il periodo a decorrere dall'agosto 2019 e condanna l' al CP_1 pagamento in favore di della somma di euro 1.309,50 Parte_1 per il periodo da maggio 2018 a luglio 2019 oltre interessi,
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna l' al pagamento della restante metà in favore dell'appellante, CP_1 metà liquidata in euro 656,00 oltre iva cpa e rimb. forf. 15% quanto al primo grado ed in euro 729,00 oltre iva cpa e rimb. forf. 15% quanto al presente grado.
Napoli 10.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa Bernardina Cristofano
pag. 8/8