Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione II Civile
All'udienza del 22 aprile 2025 si da atto che sono presenti l'avv. BO-
NOMONTE CRISTINA per la e l'avv. CIACCIO- Controparte_1
FERA MIRKO per i quali discu- Controparte_2
tono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e note conclusive.
IL TRIBUNALE
SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO PER PROVVEDERE.
**** Riaperto il verbale alle ore 10.35 si provvede come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 22.4.25, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15677 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
CF elettivamente domiciliata Controparte_1 P.IVA_1
in Palermo, P.za V. E. ORLANDO n.39, presso lo studio dell'Avv. BONO-
MONTE CRISTINA che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
Tribunale di Palermo
CONTRO
cf , elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliata in Palermo, V. PETRARCA N.10, presso lo studio dell'Avv.
CIACCIOFERA MIRKO che la rappresenta e difende per procura allegata in comparsa di costituzione;
– convenuto –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la con- Controparte_1
veniva in giudizio la dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Palermo formulando le seguenti domande “Revocare, o con qualsiasi altra
decisione annullare, il Decreto Ingiuntivo n. 4274/2023 emesso in data 11-
13 novembre 2023, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 11660/2023
R.G., notificato il 16 novembre 2023”.
Deduceva che tra le parti era intercorso un contratto di compravendita nel 2011 avente ad oggetto un terreno ed impianti sportivi.
In seno all'atto di compravendita parte venditrice dichiarava di optare per l'imposizione IVA con reverse charge, restando inteso che l'imposta sarebbe rimasta a carico di parte acquirente.
L'opponente provvedeva, quindi, regolarmente al pagamento dell'imposta come determinata sulla base del valore dichiarato nell'atto di compravendita.
In data 17 giugno 2013 sia a parte venditrice che a parte acquirente pervenivano gli avvisi di rettifica e liquidazione n. 20111T011342000 con
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile i quali l'Agenzia delle Entrate rideterminava il valore dell'immobile acqui-
stato in € 4.043.400,00 per l'impianto sportivo ed in € 16.000,00 per il terreno, richiedendo il pagamento di euro € 15090,18 ciascuna a fronte di una diversa valutazione degli immobili compravenduti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, adita da entrambe le parti con autonomi ricorsi, con Sentenza n. n.2331/2016, prima, e n.
1777/2019 del 22.02.2019 annullava parzialmente l'atto impugnato, ri-
determinando il valore del bene ceduto in complessivi € 3.388.478,14
(quanto agli impianti).
Non dovute, pertanto, le imposte versate dall'opposta ed oggi chieste all'opponente col ricorso monitorio.
Ritualmente costituitasi, la convenuta, contestando le allegazioni di parte attrice, chiedeva il rigetto delle domande dell'opponente, con vittoria di spese.
Deduceva, al riguardo, che aveva versato quanto richiesto dall'Erario e che, invece, la controparte non aveva versato il dovuto (in tal senso anche l'accertamento della Commissione Tributaria di Palermo nel contenzioso avviato dall'opponente, definito con sentenza n. 1250/04/22).
Inoltre, a fronte dell'esito solo parzialmente positivo della controversia avviata dall'opponente col Fisco erano certamente dovute somme a titolo di maggior imposta (ancorché ancora da definire in attesa della nuova li-
quidazione del Fisco).
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
All'udienza del 22.4.25, sostituita dal deposito di note scritte di udien-
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile za, la causa, viste le note conclusive autorizzate, veniva decisa ex art. 281
sexies cpc.
****
Il decreto opposto deve essere revocato, ma deve essere accolta, in forma condizionata, la sottesa domanda di condanna dell'opposta propo-
sta nei confronti dell'opponente.
Difatti, il rapporto tra le parti del presente giudizio (parti di un contrat-
to di compravendita) ed il Fisco ancora non è stato ancora definito.
A seguito del contenzioso avviato dalle parti con l'Erario, la Commis-
sione Tributaria Provinciale di Palermo, nel 2016 e nel 2019, aveva in parte accolto l'opposizione proposta avverso la rideterminazione del valore dell'atto, riducendo il valore del cespite rispetto alla pretesa dell'Erario.
A seguito di tali decisioni l'Agenzia delle Entrate era tenuta ad una nuova liquidazione delle imposte dovute (maggiori rispetto a quelle liqui-
date con l'atto, ma inferiori rispetto a quelle oggetto di richiesta da parte dell'Erario).
Nessuna delle parti ha allegato che l'Agenzia delle Entrate abbia prov-
veduto in tal senso.
Ciò posto, è innegabile che, nei rapporti interni, l'accordo tra le parti prevedeva che le imposte fossero a carico dell'acquirente, odierna oppo-
nente.
La stessa opponente dichiara, ma non prova, siccome non ha provato dinanzi al Giudice Tributario, di aver corrisposto anche solo in parte maggiori imposte, oltre quelle versate al momento dell'atto.
L'opposta, invece, ha provato di aver corrisposto l'imposta inizialmente
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile chiesta con l'avviso di accertamento a seguito della rettifica dei valori;
ha,
inoltre, provato, come esposto, che, nei rapporti interni, l'imposta era do-
vuta dall'opponente.
Va, quindi, osservato che il versamento dell'imposta ad opera dell'opposta ha estinto il debito con l'Erario.
La rideterminazione per difetto delle imposte dovute, rispetto alla ini-
ziale pretesa erariale, giusta le sentenze della Commissione Tributaria,
creerà una posta di credito per l'opposta la quale avrà diritto di rimborso nei confronti del Fisco.
Al contempo, tenuto conto degli accordi tra le parti del contratto di compravendita, l'opposta ha pagato un debito che, nel rapporto interno,
era dell'opponente, sicché ha diritto al regresso.
Tale diritto, però, non è, quanto all'importo, integralmente coincidente con quanto versato (ciò produrrebbe una locupletazione dell'opposta che otterrebbe l'intero dall'opponente e poi un credito, in parte, con l'Erario).
Dunque, in assenza di attuale liquidazione delle imposte dovute, la domanda di condanna formulata dall'opposta deve essere accolta, ma in forma condizionata in relazione alla futura liquidazione di competenza dell'Erario delle predette imposte (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ord. n. 11962 del
13/04/2022 sulla sentenza condizionata in caso di regresso).
Il credito – in regresso - vantato dall'opposta è pari, infatti, all'importo delle (maggiori) imposte dovute dalle parti per l'atto di compravendita a seguito della rideterminazione del valore dei cespiti, alla luce delle sen-
tenze citate della commissione tributaria provinciale, oltre gli accessori ed interessi dalla notificazione del decreto opposto al soddisfo;
non è, quindi,
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile pari a quanto oggetto della pretesa monitoria.
In considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 4274/2023 emesso in data 11-13
novembre 2023 dal Tribunale di Palermo;
− Condanna la al pagamento in favore del- Controparte_1
la di un importo pari alla somma che Controparte_2
l'Erario riterrà ancora dovuta per il contratto di compravendita del 2011 a seguito della rideterminazione delle imposte da calcolare sui valori deter-
minati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con le sen-
tenze n.2331/2016 e 1777/2019, oltre gli accessori ed interessi dalla no-
tificazione del decreto opposto al soddisfo;
− compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo in data 22/04/2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile