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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1115/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio N. 5 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1403 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e nelle successive memorie
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'avviso di accertamento n. 1403 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Caltagirone ai fini I.M.U. per il periodo d'imposta dell'anno 2019, ha lamentato la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione, l'infondatezza della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva, sui motivi del ricorso relativi al difetto di motivazione ed all'infondatezza nel merito della pretesa, che l'imposta è stata accertata dall'Ufficio sull'area di mq. 3079 che è annessa agli immobili censiti in catasto al foglio 138, particella 230, sub 1 (corte del fabbricato), sub 2 (fabbricato), sub 5 (magazzini). Dall'esame degli atti allegati risulta che già la C.T.P. di
Catania sezione 6 con la sentenza n. 5152/2019 depositata in data 17.05.2019 ha accolto il ricorso contro l'avviso di accertamento relativo all'I.C.I. per l'anno 2010 con riferimento al fabbricato censito in catasto al foglio 138, particella 230 cui si riferisce anche l'opposto avviso di accertamento oggi in trattazione. In particolare emerge che, nel caso in esame, non è stata data alcuna prova con riferimento all'edificabilità del terreno di mq. 3079 annesso al fabbricato sopra indicato. Sul punto va rilevato che la prova della pretesa tributaria incombe principalmente sull'A.F., tenuta a dimostrare i presupposti di fatto e di diritto delle violazioni contestate (art. 2697 del c.c.), secondo la riforma del processo tributario ex L. 130/2022. Nel caso in esame rimane indimostrata, tenuto conto di quanto risulta essere stato contestato al ricorrente, la debenza del tributo accertato. Non vi è alcun valido riferimento circa l'edificabilità del terreno annesso ai fabbricati, come sopra indicati, che va dimostrata dall'Ufficio impositore sul quale, nella fase di accertamento della pretesa, incombe l'onere di dimostrarne la sussistenza. Pertanto i motivi del ricorso appaiono fondati e vanno accolti in annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. La questione affrontata è ancora dibattuta e ciò giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese del giudizio. Catania, 14.gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 38/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Piazza Municipio N. 5 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1403 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e nelle successive memorie
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'avviso di accertamento n. 1403 emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Caltagirone ai fini I.M.U. per il periodo d'imposta dell'anno 2019, ha lamentato la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione, l'infondatezza della pretesa ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva, sui motivi del ricorso relativi al difetto di motivazione ed all'infondatezza nel merito della pretesa, che l'imposta è stata accertata dall'Ufficio sull'area di mq. 3079 che è annessa agli immobili censiti in catasto al foglio 138, particella 230, sub 1 (corte del fabbricato), sub 2 (fabbricato), sub 5 (magazzini). Dall'esame degli atti allegati risulta che già la C.T.P. di
Catania sezione 6 con la sentenza n. 5152/2019 depositata in data 17.05.2019 ha accolto il ricorso contro l'avviso di accertamento relativo all'I.C.I. per l'anno 2010 con riferimento al fabbricato censito in catasto al foglio 138, particella 230 cui si riferisce anche l'opposto avviso di accertamento oggi in trattazione. In particolare emerge che, nel caso in esame, non è stata data alcuna prova con riferimento all'edificabilità del terreno di mq. 3079 annesso al fabbricato sopra indicato. Sul punto va rilevato che la prova della pretesa tributaria incombe principalmente sull'A.F., tenuta a dimostrare i presupposti di fatto e di diritto delle violazioni contestate (art. 2697 del c.c.), secondo la riforma del processo tributario ex L. 130/2022. Nel caso in esame rimane indimostrata, tenuto conto di quanto risulta essere stato contestato al ricorrente, la debenza del tributo accertato. Non vi è alcun valido riferimento circa l'edificabilità del terreno annesso ai fabbricati, come sopra indicati, che va dimostrata dall'Ufficio impositore sul quale, nella fase di accertamento della pretesa, incombe l'onere di dimostrarne la sussistenza. Pertanto i motivi del ricorso appaiono fondati e vanno accolti in annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. La questione affrontata è ancora dibattuta e ciò giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese del giudizio. Catania, 14.gennaio.2026 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo